LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1999
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 14
 (Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle forze
dell'ordine caduti nell'adempimento del proprio dovere)
1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle forze dell'ordine caduti nell'adempimento del proprio dovere, nel territorio regionale, una sovvenzione straordinaria sino alla misura di 50.000 euro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 67 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 4, L. R. 1/2005