LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 25

Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/09/1999
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 13
 (Altri interventi)
1. Per l'anno 1999 è autorizzata la spesa di lire 5.977.011.894 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a favore degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 28, della legge regionale 4/1999, limitatamente alle opere di culto interessate dai percorsi giubilari della regione, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3442 (2.1.242.3.08.15) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione VIII - nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, con la denominazione << Contributi per la realizzazione di opere di culto interessate dai percorsi giubilari della regione >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Prata di Pordenone un contributo di lire 1.000 milioni per la sistemazione di piazza Risorgimento ed il recupero edilizio del fabbricato ex scuole elementari.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3443 (2.1.232.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo al Comune di Prata di Pordenone per la sistemazione di piazza Risorgimento ed il recupero edilizio del fabbricato ex scuole elementari >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Quirino un contributo di lire 500 milioni per la realizzazione di un centro sociale e ricreativo in località Villotte.
6. La spesa ammissibile al contributo di cui al comma 5 comprende anche l'acquisizione delle attrezzature necessarie ad assicurare un'adeguata fruibilità del centro medesimo.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3444 (2.1.232.3.08.09) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo al Comune di San Quirino per la realizzazione di un centro sociale e ricreativo in località Villotte >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1999.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un contributo di lire 800 milioni per la ristrutturazione dell'Auditorium << Concordia >> dell'Istituto tecnico per geometri << Pertini >>.
9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3445 (2.1.233.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese di investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo alla Provincia di Pordenone per la ristrutturazione dell'Auditorium << Concordia >> dell'Istituto tecnico per geometri "Pertini" >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l'anno 1999.
10. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2, 4, 7 e 9 si fa fronte come di seguito indicato:
a) per lire 2.277.011.894, in deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, in relazione ai maggiori introiti accertati al 31 dicembre 1998 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, dei rientri delle anticipazioni disposte a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore di edilizia abitativa;
b) per lire 8.000 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto F. Renati di Udine un contributo per interventi di straordinaria manutenzione per la bonifica dall'amianto della copertura. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 175 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2413 (1.1.162.2.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 13 - programma 0.5.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo all'Istituto << F. Renati >> di Udine per interventi di straordinaria manutenzione per la bonifica dall'amianto della copertura >> e con lo stanziamento di lire 175 milioni per l'anno 1999.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia un contributo per l'apprestamento di aree e servizi per favorire l'accoglienza dei pellegrini in occasione del Giubileo dell'anno 2000. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3441 (2.1.232.3.08.27) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo al Comune di Aquileia per l'apprestamento di aree e servizi per favorire l'accoglienza dei pellegrini in occasione del Giubileo dell'anno 2000 >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.
13. In vista dell'attuazione delle procedure di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come sostituito dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 10/1997, relativamente alla quota di proprietà regionale dell'immobile sito in Comune di Azzano Decimo, sede del Centro di formazione professionale dell'IRFoP, e considerato il disposto dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Azzano Decimo, a sollievo degli oneri per l'acquisto della parte del citato compendio immobiliare di proprietà dell'Ente Scuola Maestranze Edili - ESME di Pordenone, da destinare a centro polifunzionale e scolastico, un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.
14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata di una relazione illustrativa e di una perizia di stima. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione sulla base della presentazione della deliberazione dell'Ente relativa all'acquisto e del parere di congruità del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Pordenone. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3470 (2.1.232.3.08.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.15.1 di nuova istituzione nella rubrica - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo straordinario al Comune di Azzano Decimo a sollievo degli oneri per l'acquisto di parte dell'immobile sito in detta località, sede del Centro di formazione professionale dell'IRFoP da adibire a centro polifunzionale e scolastico >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese insediate nei territori dei comuni facenti parte della Comunità montana della Carnia contributi per aiuti agli investimenti nel rispetto del regime degli interventi << de minimis >> previsti dalla normativa regionale in conformità alle disposizioni comunitarie.
17. Alla determinazione dei criteri e delle modalità di concessione degli aiuti si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, sentita la Commissione istituita con l'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 788 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1045 (2.1.243.3.10.12) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 8 - programma 0.2.2 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X - con la denominazione << Contributi alle piccole e medie imprese insediate nei territori dei comuni facenti parte della Comunità montana della Carnia per aiuti agli investimenti nel rispetto del regime degli interventi "de minimis" >> e con lo stanziamento di lire 788 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 990 del precitato stato di previsione della spesa, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 10 febbraio 1999, n. 16.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Cordenons per le opere di potenziamento e rettifica della strada di collegamento tra l'abitato di Cordenons ed il nuovo asse stradale Piandipan-Sequals.
20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3716 (2.1.232.3.09.17) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione IX - con la denominazione << Contributo al Comune di Cordenons per le opere di potenziamento e rettifica della strada di collegamento tra Cordenons ed il nuovo asse stradale Piandipan-Sequals >> e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'anno 1999.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Muggia un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per la progettazione del raccordo viario con la Slovenia.
23. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 22, il Comune interessato presenta domanda alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 3731 (2.1.232.3.10.17) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione X - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Muggia per la progettazione del raccordo viario con la Slovenia >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 70 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare mutui per la realizzazione del completamento della grande viabilità triestina sino alla concorrenza di lire 300 miliardi.
26. All'ammortamento dei mutui autorizzati per le finalità di cui al comma 25 si provvede a valere sulle risorse assegnate dallo Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire, nella misura massima del 10 per cento del costo di ogni singolo intervento, alla spesa per l'eliminazione dei punti di maggiore criticità della rete stradale. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'ANAS un'apposita convenzione per l'individuazione dei punti predetti, la definizione dei costi per la loro eliminazione e la regolamentazione dei reciproci rapporti.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3941 (2.1.210.3.09.17) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.4 - spese di investimento - categoria 2.1 - sezione IX - con la denominazione << Spese per l'eliminazione dei punti di maggiore criticità della rete stradale regionale >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.
29. In attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 31 dicembre 1998, n. 483, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone, sulla base di un apposito accordo di programma, contributi nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di interventi ed opere infrastrutturali di interesse locale, nei Comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.
30. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2003, con l'onere di lire 16.000 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 3683 (2.1.232.5.09.18) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione IX - con la denominazione << Contributi alla Provincia di Pordenone interessata dal progetto di ampliamento della base di Aviano per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale >> con lo stanziamento complessivo di lire 16.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1999 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001; le quote autorizzate per gli anni 2002 e 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi. Corrispondentemente è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato, per le medesime finalità, iscritta sul capitolo 471 (2.3.2) che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - al titolo II - categoria 2.3 - con la denominazione << Acquisizione di fondi dallo Stato per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale nei Comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano >> e con lo stanziamento complessivo di lire 16.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001; le quote relative agli anni 2002 e 2003 affluiscono al corrispondente capitolo dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci per gli anni medesimi.
31. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14 è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 il cui stanziamento è elevato di pari importo. Detto importo è da considerare in parte a reintegro delle somme utilizzate a carico del Fondo regionale per la protezione civile per la partecipazione alle iniziative umanitarie nel Kosovo.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con il Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale, di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, una convenzione rivolta a sostenere la promozione commerciale all'estero ed a favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese nei Paesi interessati dagli interventi per lo sviluppo internazionale della Regione Friuli - Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle sue aree limitrofe, di cui alla legge 19/1991 medesima e alle sue successive modificazioni.
33. La convenzione, di cui al comma 32, fissa le azioni, i tempi e le modalità di progetti da realizzare in materia di informazione, di animazione e formazione, di promozione e di cooperazione transnazionale delle imprese regionali, con particolare riguardo a potenziare l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e dei loro sistemi ed associazioni, secondo le linee del programma regionale della promozione commerciale all'estero di cui all'articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, e d'intesa con l'Amministrazione regionale, anche indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati richiesti dalle imprese sopra menzionate.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 788 (2.1.142.2.12.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 5 - programma 0.28.4 - spese correnti - categoria 1.4 - sezione XII - con la denominazione << Spese per la convenzione tra Regione e Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese nei Paesi interessati dagli interventi per lo sviluppo internazionale di cui alla legge 19/1991 >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.
35. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 46, comma 2, del DPR 6 marzo 1978, n. 102, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino un contributo di lire 321 milioni per l'anno 1999, da destinare all'acquisto di beni mobili ed attrezzature.
36. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di lire 321 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1311 (1.1.162.2.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 9 - programma 0.15.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione << Contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino per l'acquisto di beni mobili ed attrezzature >> e con lo stanziamento di lire 321 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è ridotto di lire 321 milioni per l'anno 1999.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Tarvisio 2006 SpA un finanziamento straordinario di lire 60 milioni finalizzato alla predisposizione di un documento di indirizzo, in collaborazione con le associazioni ambientaliste, per la valorizzazione delle risorse socio-economiche della Val Canale e del Canal del Ferro in connessione alla candidatura olimpica Tarvisio 2006 ed al Piano particolareggiato del Tarvisiano.
38. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1971 (2.1.243.3.10.12) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 12 - programma 0.2.2 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X - con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Società Tarvisio 2006 SpA per la predisposizione di un documento di indirizzo per la valorizzazione delle risorse socio- economiche della Val Canale e del Canal del Ferro >> e con lo stanziamento di lire 60 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2022 del precitato stato di previsione della spesa, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di lire 60 milioni per l'anno 1999.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, entro il limite di lire 200 milioni, per iniziative volte alla divulgazione delle conoscenze e delle esperienze acquisite nell'opera di ricostruzione del Friuli.
40. La concessione e contestuale erogazione del finanziamento è disposta previa deliberazione della Giunta regionale.
41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9400 (1.1.152.2.09.18) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.3.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione VIII - con la denominazione << Spese per iniziative volte alla divulgazione delle conoscenze e delle esperienze acquisite nell'opera di ricostruzione del Friuli >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione nazionale della Polizia di Stato - sezione di Udine - per la realizzazione di un monumento alla memoria dei caduti della Polizia di Stato nell'attentato del 23 dicembre 1998 in Viale Ungheria ad Udine.
43. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5194 (1.1.242.3.06.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.1 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione VI - con la denominazione << Contributo straordinario all'Associazione nazionale della Polizia di Stato - sezione di Udine - per la realizzazione di un monumento ai caduti della Polizia di Stato >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Autovie Venete SpA per concorrere alle spese per la realizzazione di barriere antirumore lungo la rete autostradale del Friuli- Venezia Giulia.
45. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3735 (2.1.236.3.09.17) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese di investimento - categoria 2.3 - sezione IX - con la denominazione << Contributo straordinario alla Autovie Venete SpA per concorrere alle spese per la realizzazione di barriere antirumore, lungo la rete autostradale del Friuli- Venezia Giulia >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.
46. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di garantire il corretto funzionamento del pubblico servizio l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 2.000 milioni al Consorzio depurazione acque Bassa Friulana per la copertura dei maggiori oneri, correlati a controversie giudiziali e/o arbitrali, relativi alla realizzazione del I, II e III lotto dell'impianto consortile di raccolta, convogliamento, depurazione dei liquami civili ed industriali e di una condotta translagunare di scarico a mare.
47. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il contributo predetto viene concesso ed erogato in via anticipata in unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo stabilisce termini e modalità di rendicontazione.
48. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2308 (2.1.234.3.08.16) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 13 - programma 0.5.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio depurazione acque Bassa Friulana per la copertura dei maggiori oneri, correlati a controversie giudiziali e/o arbitrali, relativi alla realizzazione del I, II e III lotto dell'impianto consortile di raccolta, convogliamento, depurazione dei liquami civili ed industriali e di una condotta translagunare di scarico a mare >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2495 del precitato stato di previsione della spesa, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 29 da art. 5, comma 12, L. R. 24/2009
2Integrata la disciplina del comma 22 da art. 5, comma 11, L. R. 12/2010