LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 agosto 1999, n. 23

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/08/1999
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.05 - Flora

Art. 12
 (Idoneità per la raccolta)
1. L'autorizzazione alla raccolta del tartufo è rilasciata, con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia, previo superamento di esame di idoneità sostenuto presso un'apposita commissione istituita presso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, costituita con decreto del Direttore generale dell'Agenzia. La commissione è composta da un rappresentante dell'ERSA, con funzione di presidente, da un rappresentante della federazione gruppi micologici Friuli Venezia Giulia, da un rappresentante delle associazioni dei tartufai e da un rappresentante, designato congiuntamente, delle organizzazioni professionali agricole. Con il decreto di costituzione è quantificato il gettone di presenza spettante ai componenti esterni; il rimborso delle spese è erogato in applicazione di quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale). Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'ERSA.
2. Le materie di esame riguarderanno le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.
4. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 752/1985, il tesserino è valido per tutto il territorio nazionale.
5. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
6. In via transitoria, ed al fine di promuovere la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi, l'obbligo dell'autorizzazione decorrerà dall'1 gennaio 2001.
7. Per coloro che, entro sei mesi da tale data, avranno ottenuto un attestato dichiarante la qualità di raccoglitore di tartufi da una delle associazioni micologiche appositamente autorizzate dalla Direzione regionale dell'agricoltura, non sarà necessario l'esame di idoneità di cui al comma 1.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 15, comma 3, L. R. 17/2006
2Parole soppresse al comma 4 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 28/2017
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 36, L. R. 13/2019