Art. 8
(Interventi per la promozione di diritti e di opportunità
per l'infanzia e l'adolescenza. Istituzione Fondo regionale)
1. Al fine di promuovere i diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente, l'Amministrazione regionale promuove progetti di cui alla
legge 28 agosto 1997, n. 285 recante << Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza >>.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove e sostiene l'innovazione e la sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, non sostitutivi degli asili nido, con possibilità di autorganizzazione da parte delle famiglie, associazioni e gruppi.
3. La Regione sostiene lo sviluppo di servizi volti a promuovere la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale di esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.
4. La Regione, altresì, promuove azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso interventi che facilitino l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovano ostacoli nella mobilità ampliando la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi, nonché promuovano la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa.
5. La Regione, sentiti gli enti locali, definisce gli ambiti territoriali di intervento e procede al riparto delle risorse; quali ambiti territoriali possono essere individuati Comuni, Comuni associati, Comunità montane e Province. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento, mediante accordi di programma, approvano i piani territoriali di intervento di cui al
comma 2 dell'articolo 2 della legge 285/1997.
6. È istituito il Fondo regionale, di cui all'
articolo 2 della legge 285/1997, per il finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi e ad integrazione della quota regionale del Fondo nazionale, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.
7. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1998, a carico del capitolo 4322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.