Art. 6
(Finanziamenti della spesa sanitaria di parte corrente e
altri interventi di politica sociale)
1. Nell'ambito del disposto di cui all'
articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché del disposto di cui all'
articolo 38 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'
articolo 3, comma 143, lettera a), n. 1), della legge 662/1996 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.342 miliardi, suddivisa in ragione di lire 2.114 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 4355 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, per il finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 sono revocate le quote di lire 792 miliardi per l'anno 1998 e lire 778 miliardi per l'anno 1999 della spesa autorizzata dall'
articolo 8, comma 4, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, a carico del capitolo 4360 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.
3. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione al tasso di inflazione programmata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, in sede di assestamento del bilancio per l'anno 1998 ai sensi dell'
articolo 10, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, l'iscrizione dei maggiori stanziamenti necessari a fronteggiare le maggiori spese connesse, come individuate per l'anno 1998 dal documento concernente le << Linee per la gestione del servizio sanitario regionale nel 1998 >> approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 3034 del 10 ottobre 1997.
4.
L'attuazione dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) l'offerta di prestazioni sanitarie accreditabile è definita, sulla base di quanto stabilito dall'
articolo 2, comma 5, lettera a) del DPR 14 gennaio 1997, con gli strumenti di pianificazione sanitaria previsti dalla normativa vigente, in relazione alla domanda di prestazioni attesa, prevedendo per l'offerta privata una quota tendenzialmente non inferiore a quella attuale riferita all'intero territorio regionale. La programmazione deve comunque perseguire l'obiettivo di riequilibrare la presenza dell'offerta privata indirizzando l'accreditamento verso i settori carenti e le funzioni finalizzate alla deospedalizzazione, riducendo le disomogeneità presenti in alcune aree territoriali e l'eccesso di domanda impropria indotta;
b) l'accreditamento temporaneo già in atto per le funzioni svolte da strutture private cessa a conclusione delle procedure finalizzate all'accreditamento definitivo, che può avvenire esclusivamente secondo quanto previsto dalla lettera a);
c) l'accreditamento di nuovi soggetti o di nuove funzioni non deve comportare incrementi alla spesa sanitaria complessiva annua definita in sede di bilancio regionale, fatta eccezione per la quota di spesa derivante dagli accreditamenti effettuati in corso d'anno per la quale, limitatamente al primo anno solare o a parte di esso, è consentito apposito finanziamento, nell'esercizio successivo a quello in cui gli oneri sono maturati, a valere sulle risorse destinate al Servizio sanitario regionale. La spesa relativa ai nuovi accreditamenti deve essere compensata da una correlata e proporzionale riduzione degli oneri derivante dall'attuazione di quanto previsto alla lettera a);
d) al fine di armonizzare i principi della libera scelta, del pareggio di bilancio e della programmazione sanitaria strategica regionale, le Aziende per i servizi sanitari nel rispetto delle linee per la gestione fissata dalla Giunta regionale, negoziano con le strutture sanitarie pubbliche e private la quantità di prestazioni ritenute necessarie per i propri residenti entro il limite delle risorse disponibili nel proprio bilancio. Le Aziende per i servizi sanitari all'atto della contrattazione con le strutture pubbliche e private della quantità di prestazioni, delle tariffe e del valore economico complessivo da accordare, devono tener conto della necessità di riequilibrare nel proprio territorio le funzioni destinate alla deospedalizzazione, della facilità logistica d'accesso, dei tempi d'attesa e di ogni utile parametro che consenta la migliore efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio.
5. In relazione al disposto di cui all'
articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario un finanziamento di lire 425 milioni, integrativo della quota vincolata per la spesa farmaceutica relativa all'anno 1996, assegnata dallo Stato a valere su apposito accantonamento disposto a carico del Fondo sanitario nazionale per l'anno medesimo.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 425 milioni a carico del capitolo 4391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie regionali, che debbono attivare gli stabilimenti ospedalieri costruiti, completati o ristrutturati in attuazione del programma pluriennale di investimenti di cui all'
articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, un finanziamento straordinario da utilizzare per l'acquisto di attrezzature sanitarie, informatiche e tecnico-economali.
8. Il finanziamento di cui al comma 7, da assegnare tenendo conto dei tempi di ultimazione dei lavori, è ripartito in ragione del 50per cento in proporzione al costo dell'opera realizzata e per il restante 50per cento in proporzione ai posti letto previsti nelle strutture da attivare. La concessione, l'erogazione e la rendicontazione del finanziamento hanno luogo con le modalità vigenti in materia di investimenti nel settore sanitario.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 4439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
10. In relazione al disposto di cui all'
articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 dicembre 1996, n. 630, convertito con modificazioni nella
legge 11 febbraio 1997, n. 21, al fine di concorrere per la quota non finanziata dallo Stato alla copertura della maggior spesa sanitaria accertata al 31 dicembre 1994, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario un finanziamento di lire 17.000 milioni.
11. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni a carico del capitolo 4393 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
12. In deroga al disposto di cui all'
articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accantonamento a fondo globale di lire 19.000 milioni iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 40 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi), non utilizzato al 31 dicembre 1997, non è trasferito all'esercizio 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.
13. In relazione al disposto di cui all'articolo 41 quinquies, commi 1 e 2, della
legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come inserito dall'
articolo 12, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, gli oneri ivi previsti al comma 2, concernenti il rimborso delle indennità corrisposte nell'anno 1997 ai coordinatori delle equipe di servizio sociale, restano a carico del capitolo 4340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 nella misura di lire 10 milioni per l'anno 1998, intendendosi revocata la residua autorizzazione di spesa di complessive lire 630 milioni, suddivise in ragione di lire 310 milioni per l'anno 1998 e lire 320 milioni per l'anno 1999. Il precitato capitolo 4340 è eliminato dall'elenco n. 1 annesso al bilancio ai sensi dell'
articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982.
14. Per le finalità previste dall'
articolo 41 quater, comma 2, della legge regionale 49/1996, come inserito dall'
articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997 e per le finalità dell'
articolo 13, comma 2, della medesima legge regionale 32/1997, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.190 milioni, suddivisi in ragione di lire 390 milioni per l'anno 1998 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 4341 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 che viene inserito, ai sensi dell'
articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
15. Nell'ambito dei finanziamenti a carico del capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, è riservato all'Azienda ospedaliera << Ospedali riuniti >> di Trieste l'importo di lire 1.200 milioni per l'anno 1998, finalizzato al potenziamento funzionale del reparto di cardiochirurgia. Detto importo è aggiuntivo rispetto alla quota spettante all'Azienda sulla base dei criteri e dei parametri utilizzati per la ripartizione dei finanziamenti per investimenti fra le Aziende sanitarie regionali.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 << Isontina >> un finanziamento nel limite massimo di lire 158 milioni, a copertura delle spese effettivamente sostenute e ammissibili ai sensi del DPGR n. 0157/Pres. del 19 aprile 1996, per la realizzazione di un corso di formazione, a fini di riabilitazione, per utenti portatori di disabilità psichica o fisica.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 158 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l'anno 1998 al fine di favorire la realizzazione di un Centro sanitario sociale nel Comune di Cordenons e di un Centro diurno socio-sanitario nel Comune di Trieste. Il finanziamento è destinato in parti eguali in favore di ciascuno dei due Centri e può essere utilizzato anche per l'acquisizione delle attrezzature e degli arredi necessari per assicurare la funzionalità degli stessi.
19. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 18 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnico-illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare i costi dell'iniziativa nonché del programma di gestione. La concessione e l'erogazione del finanziamento sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modifiche e integrazioni. L'esame tecnico-economico e la determinazione della spesa ammissibile hanno luogo con l'osservanza delle procedure previste dall'
articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37.
20. Sugli immobili per i quali è concesso il finanziamento di cui al comma 18 è costituito vincolo quindicennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione all'agibilità della struttura.
21. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4876 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce Verde di Gorizia un contributo straordinario di lire 150 milioni per l'anno 1998 a sostegno dell'attività istituzionale.
23. Il contributo di cui al comma 22 è concesso su presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività svolta dall'ente.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi per il Friuli-Venezia Giulia (AIRRI) di Trieste un finanziamento straordinario di lire 160 milioni da destinare al ripiano del disavanzo accertato a tutto il 31 dicembre 1997, consolidatosi negli esercizi pregressi a fronte delle spese di gestione per l'esercizio dell'attività istituzionale a favore dei disabili, con particolare riguardo ai soggetti non deambulanti.
26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25, corredata del bilancio al 31 dicembre 1997, regolarmente approvato, è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di lire 160 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4778 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 18 da art. 3, comma 50, L. R. 22/2007
2Integrata la disciplina del comma 19 da art. 3, comma 51, L. R. 22/2007