Art. 5
(Interventi di solidarietà nei confronti delle regioni
terremotate)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un finanziamento a favore delle Regioni Marche e Umbria per la realizzazione di programmi di intervento per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del mese di ottobre 1997. È altresì autorizzata a mettere a disposizione, avvalendosi anche di personale regionale in servizio o in quiescenza, tutte le conoscenze ed esperienze di carattere amministrativo e legislativo acquisite nell'opera di ricostruzione del Friuli.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere spese, entro il limite di lire 200 milioni, per iniziative volte alla divulgazione delle conoscenze e delle esperienze acquisite dal comparto edile nell'opera di ricostruzione del Friuli presso altre regioni o paesi colpiti da eventi comunque calamitosi.
3. La concessione e contestuale erogazione dei finanziamenti è disposta previa deliberazione della Giunta regionale, che dispone l'attribuzione degli stessi sulla base dei programmi di intervento presentati dalle Regioni di cui al comma 1 ovvero per specifici programmi presentati da enti o soggetti privati alla Giunta regionale stessa.
4. Della avvenuta utilizzazione dei finanziamenti per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1 viene resa una dichiarazione da parte del Presidente della Regione interessata.
5. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 16, L. R. 14/1998
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 16, L. R. 14/1998