Art. 21
(Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale)
1. In deroga alle altre disposizioni di legge vigenti, i canoni da applicare nei rapporti di concessione e di locazione relativa ad immobili di proprietà regionale sono disciplinati dai commi da 2 a 5.
2. Il canone di concessione relativo agli alloggi annessi alle stazioni forestali in uso al personale del Corpo forestale regionale viene determinato nella misura del 50 per cento del canone di mercato, stimato dal competente organo tecnico regionale e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente. Il canone è fissato nella misura ridotta del 35 per cento del canone di mercato come sopra determinato, nel caso in cui il personale del Corpo forestale assegnatario dell'alloggio vi trasferisca propria residenza.
3.
Il canone di concessione relativo agli alloggi costruiti e acquistati ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2 (Provvidenze a favore del personale regionale), e a quelli comunque adibiti ad abitazione di dipendenti regionali, anche in pensione, o in godimento alle vedove o ai familiari conviventi, fatta eccezione per gli alloggi annessi alle stazioni forestali di cui al comma 2, viene così determinato:
a) per i redditi lordi annui imponibili fino a 30.000 euro, riferiti all'intero nucleo familiare e desumibili dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, si applica un canone pari al 50 per cento del canone di mercato, stimato dal competente organo tecnico regionale e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente;
b) per i redditi lordi annui superiori a 30.000 euro, riferiti all'intero nucleo familiare e desumibili dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, si applica il canone di mercato, come determinato dal competente organo tecnico regionale e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente.
4. A tutti i rapporti di concessione e locazione diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 viene applicato il canone di mercato, come determinato dal competente organo tecnico regionale e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente.
5. In deroga alle altre disposizioni di legge vigenti, la disciplina del canone prevista nelle concessioni e nelle locazioni attualmente in vigore si applica fino alla loro scadenza contrattuale, alla cui data trovano applicazione le norme previste dal presente articolo. In caso di concessioni o locazioni già scadute, ferma rimanendo l'applicabilità del canone secondo quanto contrattualmente previsto fino all'avvenuta scadenza, le norme previste dal presente articolo si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 20 aprile 1999, n. 9.
6.
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 3 settembre l996, n. 38 viene inserito il seguente:
7. I beni immobili in uso o in proprietà degli enti regionali in caso di inutilizzo per i fini istituzionali o di soppressione degli enti regionali medesimi, sono retrocessi al patrimonio dell'Amministrazione regionale.
8.
L'
articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1975, n. 69 è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
2. La concessione degli alloggi di cui al comma 1 è disciplinata con apposito regolamento, predisposto dalla Direzione regionale delle foreste di concerto con la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, che stabilisce i relativi requisiti ed ogni altra modalità applicativa. >>.
9. I concessionari di cui all'
articolo 1 della legge regionale 69/1975, come sostituito dal comma 8, sono tenuti al pagamento di un canone nella misura stabilita per gli alloggi con funzioni di servizio di cui al comma 2.
11. All'
articolo 3, comma 2, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, e successive modifiche, le parole << comprensive di un interesse pari a quello derivante dall'applicazione dell'
articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al reddito percepito dai componenti il nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima dell'entrata in vigore della presente legge >>, sono sostituite dalle parole << comprensive di un interesse su base annua, pari a quello previsto dal
decimo comma dell'articolo 70 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni >>.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 65, comma 9, L. R. 9/1999
2Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 1, L. R. 19/1999
3Integrata la disciplina del comma 3 da art. 15, comma 5, L. R. 13/2000
4Integrata la disciplina del comma 3 da art. 15, comma 6, L. R. 13/2000
5Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 147, L. R. 4/2001
6Comma 12 abrogato da art. 6, comma 22, L. R. 3/2002
7Comma 2 sostituito da art. 8, comma 29, L. R. 1/2007
8Comma 3 sostituito da art. 8, comma 29, L. R. 1/2007