LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/02/1998
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 21
 (Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale)
1. In deroga alle altre disposizioni di legge vigenti, i canoni da applicare nei rapporti di concessione e di locazione relativa ad immobili di proprietà regionale sono disciplinati dai commi da 2 a 5.
2. Il canone di concessione relativo agli alloggi annessi alle stazioni forestali in uso al personale del Corpo forestale regionale viene determinato nella misura del 50 per cento del canone di mercato, stimato dal competente organo tecnico regionale e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente. Il canone è fissato nella misura ridotta del 35 per cento del canone di mercato come sopra determinato, nel caso in cui il personale del Corpo forestale assegnatario dell'alloggio vi trasferisca propria residenza.
3. Il canone di concessione relativo agli alloggi costruiti e acquistati ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2 (Provvidenze a favore del personale regionale), e a quelli comunque adibiti ad abitazione di dipendenti regionali, anche in pensione, o in godimento alle vedove o ai familiari conviventi, fatta eccezione per gli alloggi annessi alle stazioni forestali di cui al comma 2, viene così determinato:
a) per i redditi lordi annui imponibili fino a 30.000 euro, riferiti all'intero nucleo familiare e desumibili dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, si applica un canone pari al 50 per cento del canone di mercato, stimato dal competente organo tecnico regionale e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente;
b) per i redditi lordi annui superiori a 30.000 euro, riferiti all'intero nucleo familiare e desumibili dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, si applica il canone di mercato, come determinato dal competente organo tecnico regionale e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente.
4. A tutti i rapporti di concessione e locazione diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 viene applicato il canone di mercato, come determinato dal competente organo tecnico regionale e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente.
5. In deroga alle altre disposizioni di legge vigenti, la disciplina del canone prevista nelle concessioni e nelle locazioni attualmente in vigore si applica fino alla loro scadenza contrattuale, alla cui data trovano applicazione le norme previste dal presente articolo. In caso di concessioni o locazioni già scadute, ferma rimanendo l'applicabilità del canone secondo quanto contrattualmente previsto fino all'avvenuta scadenza, le norme previste dal presente articolo si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9.
6.
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 3 settembre l996, n. 38 viene inserito il seguente:
<< 2 bis. Gli attuali locatari hanno diritto all'acquisto degli alloggi occupati al prezzo ed alle condizioni determinati conformemente a quanto previsto dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando l'applicabilità per gli alloggi già appartenenti al disciolto Ente nazionale per le Tre Venezie della detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21. >>.

7. I beni immobili in uso o in proprietà degli enti regionali in caso di inutilizzo per i fini istituzionali o di soppressione degli enti regionali medesimi, sono retrocessi al patrimonio dell'Amministrazione regionale.
8.
L'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1975, n. 69 è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
1. S'intendono autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, integrato dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, anche l'acquisto, la costruzione e la sistemazione di fabbricati ad uso di stazioni forestali - sede, uffici e foresteria - con annesse abitazioni per assicurare le necessità di servizio e di alloggio del personale del Corpo forestale regionale.
2. La concessione degli alloggi di cui al comma 1 è disciplinata con apposito regolamento, predisposto dalla Direzione regionale delle foreste di concerto con la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, che stabilisce i relativi requisiti ed ogni altra modalità applicativa. >>.

9. I concessionari di cui all'articolo 1 della legge regionale 69/1975, come sostituito dal comma 8, sono tenuti al pagamento di un canone nella misura stabilita per gli alloggi con funzioni di servizio di cui al comma 2.
10. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale 69/1975.
11. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, e successive modifiche, le parole << comprensive di un interesse pari a quello derivante dall'applicazione dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al reddito percepito dai componenti il nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima dell'entrata in vigore della presente legge >>, sono sostituite dalle parole << comprensive di un interesse su base annua, pari a quello previsto dal decimo comma dell'articolo 70 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni >>.
12. 
( ABROGATO )
(6)
13. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, dopo le parole << il richiedente >>, sono aggiunte le parole: << qualora si tratti di privati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, >>.
14.
All'articolo 3 della legge regionale 21/1987, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Nel caso di pagamento rateale il richiedente, qualora si tratti di società cooperativa, deve anticipare non meno del 25 per cento del prezzo fissato e corrispondere il residuo importo in rate semestrali, non superiori a trenta, comprensive di un interesse calcolato su base annua, pari a quello previsto dal decimo comma dell'articolo 70 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modifiche e integrazioni. >>.

Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 65, comma 9, L. R. 9/1999
2Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 1, L. R. 19/1999
3Integrata la disciplina del comma 3 da art. 15, comma 5, L. R. 13/2000
4Integrata la disciplina del comma 3 da art. 15, comma 6, L. R. 13/2000
5Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 147, L. R. 4/2001
6Comma 12 abrogato da art. 6, comma 22, L. R. 3/2002
7Comma 2 sostituito da art. 8, comma 29, L. R. 1/2007
8Comma 3 sostituito da art. 8, comma 29, L. R. 1/2007