LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/02/1998
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 11
 (Interventi nei settori economici)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese singole o associate, localizzate in tutto il territorio regionale contributi in conto capitale in misura non superiore al 25 per cento della spesa ammissibile per la riattivazione di impianti idroelettrici, che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua.
9. Le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di priorità sono stabiliti con regolamento di esecuzione da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 7300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
11. 
( ABROGATO )
(3)
12. 
( ABROGATO )
(4)
13. 
( ABROGATO )
(5)
14. 
( ABROGATO )
(6)
15. 
( ABROGATO )
(7)
16. 
( ABROGATO )
(8)
17. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa complessiva di lire 17.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.500 milioni per l'anno 1998 e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 8284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
18. 
( ABROGATO )
19. 
( ABROGATO )
20. 
( ABROGATO )
21. 
( ABROGATO )
22. 
( ABROGATO )
23. 
( ABROGATO )
24. 
( ABROGATO )
25. Per le finalità previste dall'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 5.000 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 8053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
26. 
( ABROGATO )
27. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai privati operatori per le iniziative utilmente inserite nella graduatoria per l'anno 1997 e non finanziate.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali alla << Promotur Spa >>, per una durata massima di dieci anni, a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la ristrutturazione del Palazzo delle Manifestazioni di Arta Terme, detto Kursaal.
30. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, sono determinate in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 29.
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata dell'atto deliberativo dell'ente con cui viene disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.
32. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 100 milioni annui a decorrere dal 1999, con l'onere di lire 200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 8179 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali decennali all'Ente fiera di Udine, per le finalità previste dall'articolo 134, comma 1 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, e integrato dall'articolo 9, comma 1 della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24.
34. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 600 milioni annui a decorrere dal 1999, con l'onere di lire 1.200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 8229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale una tantum all'Ente fiera di Trieste a sostegno degli oneri per la realizzazione della manifestazione relativa alle << Giornate dell'agricoltura, della pesca e della forestazione >>.
36. Il contributo di cui al comma 35 è concesso sulla base di apposita domanda presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredata di una nota illustrativa dell'intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 23/1997.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
38. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, ivi comprese quelle previste dall'articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, ad integrazione del contributo già assegnato a fronte delle spese sostenute dal Centro regionale servizi per la piccola e media industria nell'anno 1997.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Società per azioni Centro commerciale all'ingrosso >>, di Pordenone un contributo straordinario pluriennale, nella misura massima di cui al comma 42, per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui da contrarsi da parte della società medesima per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse con le opere e infrastrutture previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni.
40. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 39.
41. Il contributo è concesso all'atto della presentazione della domanda, corredata della deliberazione esecutiva con cui la società dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo precitato è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
42. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 150 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 450 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 3873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2007 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
43. 
( ABROGATO )
44. 
( ABROGATO )
45. 
( ABROGATO )
46. 
( ABROGATO )
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'INPS l'importo di lire 720 milioni per completare il pagamento dell'indennità di maternità alle donne non occupate, in possesso dei requisiti previsti dal titolo IV della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, che hanno presentato regolare domanda alle competenti sedi dell'INPS della regione nel corso dell'anno 1997.
48. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di lire 720 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 7854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
49. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno con sede in Udine, contributi pluriennali per una durata non superiore ai quindici anni, nella misura prevista dal comma 50, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento dei mutui contratti per finanziare le opere per la realizzazione e manutenzione straordinaria delle infrastrutture a servizio della zona industriale consortile, in conformità al programma di intervento già approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4153 del 20 settembre 1996.
50. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 3.066 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 9.198 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2012 a carico del capitolo 7412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2007 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Le disposizioni dei commi da 8 a 10, da 21 a 24 e 38 del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame dei commi 8 e 38 del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
3Comma 11 abrogato da art. 108, comma 2, L. R. 13/1998
4Comma 12 abrogato da art. 108, comma 2, L. R. 13/1998
5Comma 13 abrogato da art. 108, comma 2, L. R. 13/1998
6Comma 14 abrogato da art. 108, comma 2, L. R. 13/1998
7Comma 15 abrogato da art. 108, comma 2, L. R. 13/1998
8Comma 16 abrogato da art. 108, comma 2, L. R. 13/1998
9Integrata la disciplina del comma 17 da art. 108, comma 3, L. R. 13/1998
10Parole sostituite al comma 39 da art. 113, comma 1, L. R. 13/1998
11Comma 26 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
12Comma 43 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
13Comma 44 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
14Comma 45 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
15Comma 46 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
16Comma 8 abrogato da art. 2, comma 7, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
17Comma 9 abrogato da art. 2, comma 7, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
18Comma 18 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
19Comma 19 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
20Comma 20 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
21Comma 21 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
22Comma 22 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
23Comma 23 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
24Comma 24 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
25Comma 1 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
26Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
27Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
28Comma 4 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
29Comma 5 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
30Comma 6 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
31Comma 7 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012