LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1997, n. 1

Disposizioni urgenti di prima applicazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, recante norme di attuazione dello Statuto speciale concernenti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1997
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 1
 (Competenze degli Uffici)
1. A decorrere dall'1 gennaio 1997 le funzioni in materia di collocamento e avviamento al lavoro previste dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 sono attribuite all'Agenzia regionale del lavoro. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 2, le funzioni attribuite al soppresso ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione sono esercitate in via provvisoria dal Servizio programmazione, studi e ricerca.
2. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma prevista dal comma 3 dell' articolo 1 del D Lgs 514/1996, gli uffici e gli organi collegiali previsti dal comma 1 dell' articolo 2 del D Lgs 514/1996 continuano a svolgere le funzioni di competenza in applicazione della normativa statale vigente.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 39, comma 1, L. R. 1/1998
2La menzione all' Agenzia regionale del lavoro si intende riferita all' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.