LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 marzo 1996, n. 15

Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  11/04/1996
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

CAPO I
 Principi e obiettivi fondamentali
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione, per esercitare una politica attiva di conservazione e sviluppo della lingua e della cultura friulane quali componenti essenziali dell'identità etnica e storica della comunità regionale, con la presente legge detta i principi fondamentali dell'azione volta alla realizzazione di tale politica.
Art. 2
 (Tutela della lingua friulana)
1. Il friulano è una delle lingue della comunità regionale. La Regione Friuli-Venezia Giulia considera la tutela della lingua e della cultura friulane una questione centrale per lo sviluppo dell'autonomia speciale.
Art. 3
 (Contesto europeo)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, riconoscendo che la protezione e la promozione delle varie lingue locali o minoritarie rappresentano un contributo importante alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto per le diversità culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni presenti sul proprio territorio.
2. Nei limiti delle competenze statutarie, la Regione considera la protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente parlate sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la famiglia dei popoli europei, riservando una particolare attenzione alla lingua friulana che è parlata quasi esclusivamente sul proprio territorio.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007
Art. 5
 (Limitazione territoriale nella
applicazione della legge)
1. In conformità con i principi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le previsioni della presente legge si applicano solo nella parte del territorio regionale in cui la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata, anche sulla base delle attestazioni fornite in proposito dalle Amministrazioni comunali. Tale territorio è individuato da un decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta stessa.
2. Per il tramite delle associazioni aventi sede nel territorio regionale la Regione assicura altresì l'applicazione delle previsioni della presente legge per le comunità friulane emigrate.
Art. 6
 (Strumenti attuativi)
1. Per l'attuazione delle funzioni previste dalla legge, la Regione e gli enti locali delegati possono stipulare, per quanto di rispettiva competenza, convenzioni con le Università della regione e con altri enti ed istituzioni, pubblici e privati.
Art. 7
 (Attività scientifiche)
1. La Regione riconosce nell'Università degli studi di Udine, istituita ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, allo scopo di contribuire al progresso civile, sociale ed economico del Friuli e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originari della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli, la sede primaria dell'attività di ricerca e di alta formazione in tema di lingua e cultura del Friuli e delle condizioni linguistiche del territorio friulano.
2. A tal fine la Regione favorisce, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'attività di ricerca, di insegnamento e di formazione di ricercatori sulla lingua e la cultura del Friuli mediante:
a) il sostegno a ricerche finalizzate alla conoscenza delle condizioni strutturali ed evolutive del gruppo linguistico friulano e degli affini gruppi ladini;
b) l'attivazione di corsi ufficiali o integrativi presso le Facoltà dell'Università di Udine mediante contratti di insegnamento;
c) la concessione di borse di studio e di ricerca e l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca;
d) la pubblicazione di collane scientifiche atte a favorire la conoscenza delle attività di ricerca;
e) l'attivazione di corsi sulla lingua e cultura del Friuli in Università di altri Paesi sulla base di apposite convenzioni con l'Università di Udine.

3. Tali attività vengono svolte dall'Università di Udine con le strutture contemplate dal suo Statuto per la valorizzazione della lingua e della cultura friulane.
4. Per concorrere al sostegno delle attività indicate al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Università degli studi di Udine, sulla base di apposite convenzioni, speciali finanziamenti annui.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 6, comma 63, L. R. 4/2001
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 sostituito da art. 124, comma 1, L. R. 13/1998
2Comma 3 sostituito da art. 124, comma 1, L. R. 13/1998
3Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 73, L. R. 3/2002
4Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 75, L. R. 3/2002
5Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 80, L. R. 1/2003
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 31, comma 2, L. R. 29/2007
7Articolo abrogato da art. 6, comma 101, L. R. 11/2011
Art. 9
 (Conservazione e valorizzazione del patrimonio
bibliografico e documentario friulano)
1. La Regione riconosce la Biblioteca civica << Vincenzo Joppi >> di Udine quale principale istituzione regionale per la conservazione e la valorizzazione di tutta la produzione a stampa, manoscritta e audiovisiva, di argomento storico e letterario friulano o di lingua friulana, contribuendo alla conservazione ed alla fruizione su supporti informatici anche dei fondi antichi, attraverso l'istituzione di una specifica << Sezione friulana >>.
2. La Biblioteca civica << Vincenzo Joppi >> promuove la produzione di tutti i dati catalografici d'interesse friulano in suo possesso a vantaggio di tutte le biblioteche dotate di specifici fondi locali friulani, utilizzando adeguati supporti informatici, che consentano l'effettiva centralizzazione e scambio delle procedure catalografiche.
3. In considerazione del servizio di interesse regionale svolto dalla Biblioteca, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo per le finalità di cui ai commi 1 e 2.
Art. 10
 (Obiettivi generali dell'azione regionale)
1. Costituiscono obiettivi dell'azione regionale:
a) la conservazione e la valorizzazione della lingua friulana mediante iniziative ordinarie e straordinarie;
b) lo sviluppo della lingua friulana come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna e, in particolare, utilizzabile attraverso i mezzi di comunicazione sociale.

Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 124, comma 2, L. R. 13/1998
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007
Art. 11 bis
 (Statuti degli Enti locali)
1. Ai sensi e con i limiti dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, gli Statuti dei Comuni, delle Province, e degli altri Enti locali dotati di autonomia statutaria, possono dettare norme per la tutela e lo sviluppo della lingua friulana in armonia con i principi e le disposizioni della presente legge.
2. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 124, comma 3, L. R. 13/1998
2Comma 2 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007