LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 marzo 1996, n. 15

Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/04/1996
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 7
 (Attività scientifiche)
1. La Regione riconosce nell'Università degli studi di Udine, istituita ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, allo scopo di contribuire al progresso civile, sociale ed economico del Friuli e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originari della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli, la sede primaria dell'attività di ricerca e di alta formazione in tema di lingua e cultura del Friuli e delle condizioni linguistiche del territorio friulano.
2. A tal fine la Regione favorisce, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'attività di ricerca, di insegnamento e di formazione di ricercatori sulla lingua e la cultura del Friuli mediante:
a) il sostegno a ricerche finalizzate alla conoscenza delle condizioni strutturali ed evolutive del gruppo linguistico friulano e degli affini gruppi ladini;
b) l'attivazione di corsi ufficiali o integrativi presso le Facoltà dell'Università di Udine mediante contratti di insegnamento;
c) la concessione di borse di studio e di ricerca e l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca;
d) la pubblicazione di collane scientifiche atte a favorire la conoscenza delle attività di ricerca;
e) l'attivazione di corsi sulla lingua e cultura del Friuli in Università di altri Paesi sulla base di apposite convenzioni con l'Università di Udine.

3. Tali attività vengono svolte dall'Università di Udine con le strutture contemplate dal suo Statuto per la valorizzazione della lingua e della cultura friulane.
4. Per concorrere al sostegno delle attività indicate al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Università degli studi di Udine, sulla base di apposite convenzioni, speciali finanziamenti annui.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 6, comma 63, L. R. 4/2001