Art. 5
(Regolamento regionale)
1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agriturismo, sentite la Commissione consiliare competente e le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, è approvato il regolamento di esecuzione della presente legge, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla sua approvazione.
2. Con il suddetto regolamento sono fissati il numero massimo di posti letto, di coperti e di posti di campeggio, limiti temporali di apertura, norme di carattere igienico- sanitario, criteri e modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche nonché ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 7, L. R. 13/2002
2Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 25/2007
3Parole sostituite al comma 2 bis da art. 5, comma 2, L. R. 25/2007
4Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5Parole sostituite al comma 2 bis da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6Comma 2 bis abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2022