Art. 14
1. Chiunque, senza aver presentato al Comune la SCIA di cui all’articolo 9 o nei casi in cui nei suoi confronti sia stata disposta ai sensi dell’articolo 12 la sospensione o la decadenza dall’attività, eserciti l'attività agrituristica o contravvenga all'utilizzo della denominazione come prescritto dall'articolo 20, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro e alla immediata cessazione dell'attività oppure dell'utilizzo della denominazione.
2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di 200 euro.
3. Chiunque contravvenga a ciascuno degli obblighi previsti all'articolo 10, comma 1, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa di 200 euro.
4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.
4 bis. Le funzioni e i compiti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono esercitati dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), al cui bilancio sono introitate le relative entrate.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998
2Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 25/2007
3Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4Parole sostituite al comma 3 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5Comma 3 sostituito da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
6Comma 4 bis aggiunto da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024