Art. 17
(Procedure di formazione del PCS)
1. L'Organo gestore provvede alla redazione del PCS, ovvero all'adeguamento del PCS esistente ai contenuti della presente legge. Il PCS è adottato, con apposita deliberazione, dall'Ente parco di cui all'articolo 19 o dall'Organo gestore della riserva di cui all'articolo 31, di seguito denominati Organo gestore.
2. Successive rielaborazioni e varianti del PCS, eventualmente necessarie, sono redatte dall'Organo gestore ed adottate con apposita deliberazione.
3. Per la redazione delle parti specialistiche del PCS o relative varianti, l'Amministrazione regionale o l'Organo gestore, qualora non dispongano di specifiche professionalità, possono ricorrere a incarichi esterni.
5. Dopo l'adozione, il PCS viene depositato presso la segreteria comunale di ognuno dei Comuni compresi nel perimetro del parco o riserva per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare all'Organo gestore, che le trasmette all'Amministrazione regionale ed ai Comuni interessati, le proprie osservazioni e, se proprietario di immobili vincolati, le proprie opposizioni.
6. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico con la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e all'albo comunale e con l'annuncio su un quotidiano locale e sul sito istituzionale dell'Ente parco.
7. Nei sessanta giorni successivi al termine di deposito, i Consigli comunali esprimono le proprie valutazioni sul PCS e sulle osservazioni ed opposizioni presentate e le trasmettono all'Organo gestore che si esprime in merito. L'Organo gestore provvede direttamente ad apportare le modificazioni al PCS ritenute accoglibili.
8. Il PCS è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità, e previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.
9. Il decreto del Presidente della Regione è depositato presso la segreteria dei Comuni compresi nel perimetro del parco o della riserva, disponibile alla libera visione del pubblico, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 17/2006
2Parole soppresse al comma 7 da art. 21, comma 2, L. R. 17/2006
3Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 65, lettera b), L. R. 18/2011
4Parole soppresse al comma 1 da art. 215, comma 1, L. R. 26/2012
5Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
6Comma 4 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
7Comma 6 sostituito da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
8Parole sostituite al comma 8 da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
9Parole sostituite al comma 9 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021