LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 1992, n. 16

Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico - edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigianali del Carso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1992
Materia:
130.01 - Comuni e Province
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 4
 
1. Allo scopo di favorire il rafforzamento delle strutture produttive del settore primario, le Province di Gorizia e di Trieste, ciascuna per il proprio ambito territoriale di competenza, sono autorizzate a concedere contributi una tantum in conto capitale agli operatori agricoli, singoli e associati, a sostegno degli interventi diretti allo sviluppo di colture pregiate, della zootecnia e delle produzioni animali, nonché a sostegno delle attività agrituristiche.
2. Le modalità e le procedure per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono oggetto di apposito regolamento, che è definito dalle Province di Gorizia e di Trieste nel rispetto dei limiti e in armonia con i criteri previsti dalla normativa regionale di settore ed è adottato dalle Province stesse su conforme parere della Direzione regionale dell' agricoltura.
3. 
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 1, L. R. 33/2002
2Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 2, L. R. 33/2002
3Comma 3 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.