Art. 5
1. Per le finalità di cui all' articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 49 miliardi, suddivisa in ragione di lire 6 miliardi per l' anno 1991, lire 18 miliardi per l' anno 1992 e lire 25 miliardi per l' anno 1993.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 1569 (2.1.236.5.10.18.) con la denominazione << Conferimento alla Autovie Venete SpA per la realizzazione delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei valichi di Trieste - Fernetti e Gorizia - S. Andrea con la rete autostradale jugoslava >> e con lo stanziamento complessivo di lire 49 miliardi, suddiviso in ragione di lire 6 miliardi per l' anno 1991, lire 18 miliardi per l' anno 1992 e lire 25 miliardi per l' anno 1993.
3. Sul predetto capitolo 1569 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 6 miliardi per l' anno 1991.
4. All' onere complessivo di lire 49 miliardi in termini di competenza, e di lire 6 miliardi in termini di cassa si provvede, per pari importo, con l' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'
articolo 12 della legge n. 19/1991.
5. A tal fine, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 è istituito, al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 538 (2.3.2.) con la denominazione << Acquisizione di fondi per la realizzazione delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei valichi di Trieste - Fernetti e Gorizia - S. Andrea con la rete autostradale jugoslava >> e con lo stanziamento complessivo di lire 49 miliardi, suddiviso in ragione di lire 6 miliardi per l' anno 1991, lire 18 miliardi per l' anno 1992 e lire 25 miliardi per l' anno 1993.
6. Sul predetto capitolo 538 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 6 miliardi per l' anno 1991.