Art. 28
È istituita presso la Direzione regionale per la protezione civile la Sala operativa regionale quale luogo tecnico di comando, comunicazioni e controllo del servizio regionale di protezione civile.
Essa si configura quale presidio permanente e continuativo ed assicura la connessione con l' intera rete di comunicazione delle strutture sovra e subregionali di protezione civile e con il sistema informativo ed informatico regionale.
Presso la Sala predetta possono essere chiamati, di volta in volta, dal funzionario responsabile, singoli esperti per la valutazione di particolari contingenze.
In caso di emergenza la direzione della Sala operativa è assunta dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore dallo stesso delegato e la stessa funge altresì da sede unica di coordinamento e controllo delle strutture di intervento regionale e di quelle statali di protezione civile operanti nella regione, i cui responsabili ne vengono a far parte.
Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, disposizioni per la disciplina dell' attività della struttura qui considerata.
La Sala operativa qui considerata può essere collegata con un Centro regionale per le comunicazioni di emergenza attivato, a seguito di apposita convenzione, presso la sede RAI in regione.