LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 1986, n. 18

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/04/1986
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

TITOLO VI
 NORME FINALI
Art. 38
 Calcolo del fabbisogno abitativo per l' edilizia
economica e popolare
Nella determinazione del fabbisogno abitativo per l' edilizia economica e popolare di cui all' articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si dovrà tener conto della quota di fabbisogno che si intende soddisfare con gli interventi di recupero.
Art. 39
 Applicabilità
Nell' ambito del territorio regionale, non trovano applicazione le norme previste dal Titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, incompatibili con quanto previsto dalla presente legge.
Art. 40
 Disposizioni transitorie
per la normativa tecnica ed i pareri
Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2, primo comma, lettera d), trovano applicazione per gli interventi per i quali l' ammissione a contributo od anticipazione viene deliberata dalla Giunta regionale posteriormente alla loro entrata in vigore.
Le Commissioni edilizie integrate comunali continuano ad operare fino alla costituzione dei Comitati tecnici provinciali per l' edilizia.
La disposizione di cui ai precedenti articoli 31 e 34 non si applica agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già intervenuto il provvedimento di liquidazione finale del contributo.
Art. 41
 
Gli oneri previsti dai punti 1), 2), 3) e 5) del primo comma del precedente articolo 3 fanno carico al capitolo 3153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986. Lo stanziamento del precitato capitolo viene elevato, in termini di competenza, di complessive lire 1.500 milioni, suddivise in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Per le finalità previste dal secondo comma del precedente articolo 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito, al Titolo I - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria IV - il capitolo 3173 con la denominazione: << Contributi una tantum ai Comuni per le spese relative alle prestazioni professionali connesse con l' elaborazione dei piani di recupero >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
All' onere complessivo di lire 3.500 milioni previsto dai precedenti commi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 9 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
Sui precitati capitoli 3153 e 3173 vengono, altresì, iscritti, in termini di cassa, gli stanziamenti di lire 500 milioni e, rispettivamente, di lire 1.000 milioni, ai quali si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1986.
Art. 42
 
Per le finalità previste dalle lettere b), c) e d) del precedente articolo 13 e dal precedente articolo 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 22.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 8.500 milioni per l' anno 1986 e di lire 13.500 milioni per l' anno 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8424 con la denominazione: << Finanziamenti una tantum agli IIAACCPP ed ai Comuni per interventi di recupero e di riqualificazione urbana >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 22.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.500 milioni per l' anno 1986 e di lire 13.500 milioni per l' anno 1987.
Al predetto onere di lire 22.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 9 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
Sul precitato capitolo 8424 viene, altresì, iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 4.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1986.
Art. 43
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.