Art. 1
Il tesserino regionale di cui all' ultimo comma dell'
articolo 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, viene rilasciato gratuitamente, previa presentazione di regolare domanda da parte dell' interessato, dall' Amministrazione provinciale nel cui territorio il richiedente ha la residenza, su stampati forniti dalla Regione in conformità ai modelli annualmente predisposti con decreto dal Presidente della Giunta regionale.
Il rilascio del tesserino è subordinato:
a) al possesso di valida licenza di porto d' armi per uso di caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;
b) all' aver stipulato il contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi in conformità alla legislazione venatoria vigente.
Non è tenuto all' obbligo del tesserino regionale di caccia il cacciatore, anche se non residente nel Friuli - Venezia Giulia, che intende esercitare l' attività venatoria nelle riserve private o consorziali di cui alla
legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, ovvero nelle riserve di caccia di diritto del Friuli - Venezia Giulia, per le quali ultime valgono le norme previste dalla
legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, e relativo Regolamento di esecuzione.
Art. 2
Per il conseguimento dell' abilitazione all' esercizio venatorio di cui all'
articolo 21 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è necessario il superamento di un esame da sostenere presso il Comitato provinciale della caccia, nel territorio della cui competenza il candidato ha la residenza, davanti alla Commissione d' esame prevista dal successivo articolo 4 della presente legge.
Il richiedente il certificato di abilitazione deve presentare regolare domanda al suddetto Comitato provinciale della caccia corredata dal certificato di residenza e dal certificato medico di idoneità fisica all' esercizio venatorio, rilasciati in data non anteriore a due mesi dal giorno di presentazione della domanda.
Art. 3
L' esame di abilitazione all' esercizio venatorio riguarda la normativa venatoria vigente, la zoologia applicata alla caccia, le armi e munizioni da caccia, nonché alla tutela dell' ambiente e i principi di salvaguardia delle colture agricole.
L' esame di abilitazione consiste in una prova orale su tutte le materia di cui al comma precedente, in una di corretto maneggio delle armi, nonché in prove pratiche di tiro a bersaglio mobile ed a bersaglio fisso da effettuarsi, anche in provincia diversa da quella di residenza, rispettivamente su campi di tiro a volo e su poligoni di tiro a segno, all' uopo individuati con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all' ultimo comma del presente articolo.
Nel caso di mancato superamento della prova orale al candidato non sarà richiesta la ripetizione delle prove pratiche di tiro già positivamente effettuate.
Le modalità per lo svolgimento degli esami di abilitazione all' esercizio venatorio ed il programma di esame per le singole materie verranno stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale della caccia.
Art. 4
Il Presidente della Giunta regionale nomina in ciascun capoluogo di provincia una Commissione di esame per il conseguimento dell' abilitazione all' esercizio venatorio, con sede presso il Comitato provinciale della caccia.
La Commissione è composta da un esperto nominato dal Presidente della Giunta regionale in qualità di Presidente della Commissione e da quattro esperti designati dal Comitato provinciale della caccia competente per territorio.
Funge da Segretario della Commissione il Segretario del Comitato provinciale della caccia.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre dei cinque componenti la Commissione. In caso di assenza del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal componente più anziano di età.
I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Ai componenti la Commissione compete, a carico del Comitato provinciale della caccia, l' indennità di presenza, ridotta del 20%, fissata per i consiglieri provinciali in base alla normativa regionale di integrazione ed applicazione della
legge 27 dicembre 1985, n. 816.
Art. 5
Nel Friuli - Venezia Giulia i Comitati provinciali della caccia possono autorizzare nelle riserve di caccia, sotto determinate condizioni, previo parere dei Direttori o dei concessionari delle riserve di caccia interessate, la cattura di qualsiasi specie di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e di rinsanguamento di altre zone della regione.
I Comitati possono, altresì, autorizzare il prelievo di specie appartenenti alla fauna selvatica stanziale incluse nell' elenco delle specie cacciabili, per esigenze di uniformità gestionale di dette specie nelle aree contermini.
Art. 7
Nelle zone di cui all'
articolo 9 della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, l' addestramento e l' allenamento dei cani da ferma e da traccia sono consentiti tutto il periodo dell' anno ai soci della riserva ed a tutti i cacciatori residenti nel territorio della riserva, purché non soci delle riserve confinanti.
L' addestramento e l' allenamento dei cani da ferma potranno effettuarsi da parte dei soli soci della riserva di caccia di diritto sull' intero territorio della medesima, escluse le zone di rifugio, per il periodo dal 1 agosto all' ultimo giorno di febbraio.
L' addestramento e l' allenamento dei cani da seguita potranno svolgersi da parte dei soci della riserva, per il periodo dal 15 agosto all' ultimo giorno di febbraio, soltanto su lepri e cinghiali nel territorio della riserva ritenuto idoneo dal Consiglio direttivo della riserva medesima.
L' attività di cui al precedente comma non è consentita qualora il regolamento interno della riserva preveda il divieto di caccia con i cani da seguita.
Per particolari esigenze tecniche su tutto o parte del territorio di una riserva di caccia di diritto, l' attività di cui al secondo e terzo comma del presente articolo può essere temporaneamente sospesa dal Direttore di riserva.
I cani da seguita, dopo l' età di due anni, potranno continuare ad essere addestrati ed allenati solo ad avvenuto superamento di una prova pratica di valutazione che sarà effettuata da parte di apposite Commissioni costituite dai Comitati provinciali della caccia.
Sull' intero territorio della riserva, o su parte di essa, escluse le zone di rifugio, su autorizzazione dell' Organo gestore riserve, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, si potranno effettuare gare cinofile con cani da ferma su selvaggina naturale o su quaglie allevate e liberate e con cani da seguita esclusivamente su lepri e cinghiali.
L' addestramento per dette gare potrà essere autorizzato da parte dell' organo gestore riserve, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, sentito il Consiglio direttivo, a favore di persone nominativamente indicate, compresi i non soci ed i non cacciatori.
L' addestramento e l' allenamento non potranno effettuarsi nei giorni di caccia alla selvaggina stanziale e nei giorni di silenzio venatorio.
Nelle riserve private e consorziali di cui alla
legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, l' addestramento e l' allenamento dei cani da caccia, nonché le gare cinofile, si potranno effettuare su autorizzazione del concessionario limitatamente ai periodi e sulle specie sopra indicate.
Le disposizioni regolamentari riguardanti l' applicazione del presente articolo saranno emanate entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.