LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56

Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1986
Materia:
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

TITOLO I
 NORME IN MATERIA DI CACCIA
Art. 1
 
Il tesserino regionale di cui all' ultimo comma dell' articolo 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, viene rilasciato gratuitamente, previa presentazione di regolare domanda da parte dell' interessato, dall' Amministrazione provinciale nel cui territorio il richiedente ha la residenza, su stampati forniti dalla Regione in conformità ai modelli annualmente predisposti con decreto dal Presidente della Giunta regionale.
Il rilascio del tesserino è subordinato:
a) al possesso di valida licenza di porto d' armi per uso di caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;
b) all' aver stipulato il contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi in conformità alla legislazione venatoria vigente.

Non è tenuto all' obbligo del tesserino regionale di caccia il cacciatore, anche se non residente nel Friuli - Venezia Giulia, che intende esercitare l' attività venatoria nelle riserve private o consorziali di cui alla legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, ovvero nelle riserve di caccia di diritto del Friuli - Venezia Giulia, per le quali ultime valgono le norme previste dalla legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, e relativo Regolamento di esecuzione.
Art. 2
 
Per il conseguimento dell' abilitazione all' esercizio venatorio di cui all' articolo 21 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è necessario il superamento di un esame da sostenere presso il Comitato provinciale della caccia, nel territorio della cui competenza il candidato ha la residenza, davanti alla Commissione d' esame prevista dal successivo articolo 4 della presente legge.
Il richiedente il certificato di abilitazione deve presentare regolare domanda al suddetto Comitato provinciale della caccia corredata dal certificato di residenza e dal certificato medico di idoneità fisica all' esercizio venatorio, rilasciati in data non anteriore a due mesi dal giorno di presentazione della domanda.
Art. 3
 
L' esame di abilitazione all' esercizio venatorio riguarda la normativa venatoria vigente, la zoologia applicata alla caccia, le armi e munizioni da caccia, nonché alla tutela dell' ambiente e i principi di salvaguardia delle colture agricole.
L' esame di abilitazione consiste in una prova orale su tutte le materia di cui al comma precedente, in una di corretto maneggio delle armi, nonché in prove pratiche di tiro a bersaglio mobile ed a bersaglio fisso da effettuarsi, anche in provincia diversa da quella di residenza, rispettivamente su campi di tiro a volo e su poligoni di tiro a segno, all' uopo individuati con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all' ultimo comma del presente articolo.
Nel caso di mancato superamento della prova orale al candidato non sarà richiesta la ripetizione delle prove pratiche di tiro già positivamente effettuate.
Le modalità per lo svolgimento degli esami di abilitazione all' esercizio venatorio ed il programma di esame per le singole materie verranno stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale della caccia.
Art. 4
 
Il Presidente della Giunta regionale nomina in ciascun capoluogo di provincia una Commissione di esame per il conseguimento dell' abilitazione all' esercizio venatorio, con sede presso il Comitato provinciale della caccia.
La Commissione è composta da un esperto nominato dal Presidente della Giunta regionale in qualità di Presidente della Commissione e da quattro esperti designati dal Comitato provinciale della caccia competente per territorio.
Funge da Segretario della Commissione il Segretario del Comitato provinciale della caccia.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre dei cinque componenti la Commissione. In caso di assenza del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal componente più anziano di età.
I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Ai componenti la Commissione compete, a carico del Comitato provinciale della caccia, l' indennità di presenza, ridotta del 20%, fissata per i consiglieri provinciali in base alla normativa regionale di integrazione ed applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816.
Art. 5
 
Nel Friuli - Venezia Giulia i Comitati provinciali della caccia possono autorizzare nelle riserve di caccia, sotto determinate condizioni, previo parere dei Direttori o dei concessionari delle riserve di caccia interessate, la cattura di qualsiasi specie di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e di rinsanguamento di altre zone della regione.
I Comitati possono, altresì, autorizzare il prelievo di specie appartenenti alla fauna selvatica stanziale incluse nell' elenco delle specie cacciabili, per esigenze di uniformità gestionale di dette specie nelle aree contermini.
Art. 6
 
All' articolo 8 della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, vengono aggiunti i seguenti commi:
<< In caso di necessità, sempre ad esclusiva tutela dell' agricoltura o della selvaggina, il Comitato provinciale della caccia può posticipare l' apertura della caccia vagante, con o senza cane, a determinate specie, su tutto o parte del territorio provinciale.
Qualora la posticipazione di cui al precedente comma riguardi anche il fagiano, il Comitato provinciale della caccia può posticipare nelle zone interessate la chiusura della caccia a tale specie fino al termine massimo del 31 gennaio. >>.

Art. 7
 
Nelle zone di cui all' articolo 9 della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, l' addestramento e l' allenamento dei cani da ferma e da traccia sono consentiti tutto il periodo dell' anno ai soci della riserva ed a tutti i cacciatori residenti nel territorio della riserva, purché non soci delle riserve confinanti.
L' addestramento e l' allenamento dei cani da ferma potranno effettuarsi da parte dei soli soci della riserva di caccia di diritto sull' intero territorio della medesima, escluse le zone di rifugio, per il periodo dal 1 agosto all' ultimo giorno di febbraio.
L' addestramento e l' allenamento dei cani da seguita potranno svolgersi da parte dei soci della riserva, per il periodo dal 15 agosto all' ultimo giorno di febbraio, soltanto su lepri e cinghiali nel territorio della riserva ritenuto idoneo dal Consiglio direttivo della riserva medesima.
L' attività di cui al precedente comma non è consentita qualora il regolamento interno della riserva preveda il divieto di caccia con i cani da seguita.
Per particolari esigenze tecniche su tutto o parte del territorio di una riserva di caccia di diritto, l' attività di cui al secondo e terzo comma del presente articolo può essere temporaneamente sospesa dal Direttore di riserva.
I cani da seguita, dopo l' età di due anni, potranno continuare ad essere addestrati ed allenati solo ad avvenuto superamento di una prova pratica di valutazione che sarà effettuata da parte di apposite Commissioni costituite dai Comitati provinciali della caccia.
Sull' intero territorio della riserva, o su parte di essa, escluse le zone di rifugio, su autorizzazione dell' Organo gestore riserve, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, si potranno effettuare gare cinofile con cani da ferma su selvaggina naturale o su quaglie allevate e liberate e con cani da seguita esclusivamente su lepri e cinghiali.
L' addestramento per dette gare potrà essere autorizzato da parte dell' organo gestore riserve, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, sentito il Consiglio direttivo, a favore di persone nominativamente indicate, compresi i non soci ed i non cacciatori.
L' addestramento e l' allenamento non potranno effettuarsi nei giorni di caccia alla selvaggina stanziale e nei giorni di silenzio venatorio.
Nelle riserve private e consorziali di cui alla legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, l' addestramento e l' allenamento dei cani da caccia, nonché le gare cinofile, si potranno effettuare su autorizzazione del concessionario limitatamente ai periodi e sulle specie sopra indicate.
Le disposizioni regolamentari riguardanti l' applicazione del presente articolo saranno emanate entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.
TITOLO II
 NORME IN MATERIA DI GESTIONE
DELLE OASI DI PROTEZIONE
Art. 8
 
Oltre agli enti di cui all' articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 46, la gestione delle oasi di protezione può essere affidata ai Comitati provinciali della caccia competenti per territorio.
Alla gestione delle oasi di protezione già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono i Comitati provinciali della caccia fino a quando non sarà diversamente disposto con provvedimento del Presidente della Giunta regionale in forza del sopra citato articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 46.
TITOLO III
 NORME IN MATERIA DI ALLEVAMENTI
E CENTRI DI PRODUZIONE DI SELVAGGINA
Art. 9
 
Nel Friuli - Venezia Giulia, ferme restando le disposizioni di cui al DPGR 9 aprile 1980, n. 0205/Pres., le Amministrazioni provinciali provvedono al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui all' articolo 19 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
Nell' atto di autorizzazione dovranno essere riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l' allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico - sanitarie ed alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull' andamento dell' allevamento.
È punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per ciascun capo, colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.
La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell' autorizzazione è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 per ciascun capo. In caso di recidiva è prevista la revoca dell' autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall' avvenuta revoca.
Art. 10
 
Le Amministrazioni provinciali, sentiti i Comitati provinciali della caccia e la Direzione delle riserve di caccia di diritto interessate, possono autorizzare privati, associazioni venatorie ed enti pubblici, con il consenso del proprietario o possessore dei fondi, a costituire centri di produzione di selvaggina allo stato naturale in forma di aziende per uso alimentare e per altri fini, con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria interna.
I confini perimetrali di territori costituiti a centri di produzione di selvaggina devono essere tabellati secondo la normativa vigente con cartelli recanti la scritta << Centro di produzione di selvaggina - legge regionale n. 56 del 19 dicembre 1986 - Divieto di caccia >>.
In essi potrà essere allevata esclusivamente selvaggina delle specie appartenenti alla fauna italiana.
Il rilascio dell' autorizzazione è subordinato all' osservanza di apposito disciplinare contenente le prescrizioni per l' esercizio delle attività autorizzate.
Non sono considerati azienda i centri di produzione di selvaggina gestiti in forma familiare senza fine di lucro.
Alle aziende, alle cooperative agricole, alle associazioni provinciali degli allevatori ed agli enti pubblici che costituiscono e conducono centri di produzione di selvaggina di cui al presente articolo, nonché allevamenti di cui all' articolo 9 della presente legge possono essere concesse le provvidenze contributive e creditizie previste dalla legislazione regionale per gli allevamenti zootecnici.
Tali centri e le connesse produzioni sono da considerarsi, ai fini della legislazione regionale, agricoli.
È punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 per ciascun capo di selvaggina chi costituisce un centro di produzione senza la prescritta autorizzazione.
L' inosservanza del disciplinare comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. In caso di recidiva è prevista l' immediata revoca dell' autorizzazione.
Nei confronti di coloro che esercitano la caccia nei centri di cui al presente articolo si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la revoca della licenza di caccia, la quale potrà essere rinnovata ai sensi dell' articolo 22, secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, a far data dal compimento del secondo anno dall' avvenuta revoca.
La commercializzazione degli animali e delle carni provenienti dagli allevamenti e dai centri di produzione di selvaggina di cui alla presente legge è consentita, senza limitazioni di tempo, purché in osservanza delle modalità per il controllo fissate dalle Amministrazioni provinciali.
TITOLO IV
 NORME IN MATERIA DI TASSIDERMIA
Art. 11
 
Nel Friuli - Venezia Giulia l' esercizio in qualunque forma ed a qualunque fine dell' attività di tassidermia riguardante esemplari di specie appartenenti alla fauna selvatica è subordinato al rilascio di una apposita autorizzazione da parte dell' Amministrazione provinciale, nel cui territorio il richiedente intende svolgere tale attività.
L' autorizzazione di cui al comma precedente può essere concessa esclusivamente per l' imbalsamazione di esemplari di specie appartenenti alla fauna proveniente da allevamenti autorizzati, alla fauna esotica nel rispetto delle convenzioni internazionali, nonché alla fauna selvatica oggetto di caccia nel Friuli - Venezia Giulia o nel restante territorio nazionale, purché di provenienza legittima.
È fatto obbligo ai titolari dell' autorizzazione di tenere aggiornato un registro di carico e scarico indicante la provenienza e la destinazione degli esemplari imbalsamati.
Non sono soggetti all' autorizzazione di cui sopra i trofei non naturalizzati di ungulati appartenenti alla fauna italiana.
L' Amministrazione provinciale può autorizzare per scopi tecnico - scientifici o per motivi di ordine didattico - divulgativo l' imbalsamazione anche di esemplari non contemplati nel secondo comma del presente articolo, nel qual caso la suddetta Amministrazione dovrà sempre precisare anche l' ente o la persona destinatari degli esemplari così autorizzati.
Il tassidermista deve consentire in ogni momento agli incaricati dell' Amministrazione provinciale ed agli organi ed agenti di accertamento di cui all' articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, l' ispezione dei locali adibiti all' esercizio dell' attività, a deposito degli animali preparati o da preparare, e del registro di carico e scarico.
È vietata la detenzione di soggetti appartenenti alla fauna selvatica imbalsamati non provenienti da attività di tassidermia autorizzata, fatta eccezione per i soggetti imbalsamati regolarmente importati dall' estero.
Le disposizioni regolamentari riguardanti la disciplina dell' attività di tassidermia e la detenzione di specie imbalsamate, comprese quelle già detenute, nonché la tenuta del registro di carico e scarico, saranno emanate entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.
Art. 12
 
L' esercizio della tassidermia senza l' autorizzazione di cui al primo comma del precedente articolo 11 è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 e con l' esclusione per un periodo minimo di anni cinque dalla concessione dell' autorizzazione.
Le violazioni di ogni altro obbligo di cui al precedente articolo 11 e delle prescrizioni contenute nell' autorizzazione sono punite, oltre che con la revoca dell' autorizzazione, con la sanzione pecuniaria amministrativa:
- da lire 10.000 a lire 100.000 per ogni esemplare di fauna selvatica inclusa nell' elenco delle specie cacciabili e catturabili;
- da lire 50.000 a lire 500.000 per ogni esemplare appartenente alla fauna selvatica non cacciabile;
- da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ogni esemplare di fauna selvatica appartenente a specie particolarmente protette, di cui all' articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti di coloro che detengono esemplari imbalsamati di fauna selvatica senza l' osservanza della presente legge e delle disposizioni regolamentari di cui all' ultimo comma del precedente articolo 11.
In presenza della revoca dell' autorizzazione, di cui al secondo comma del presente articolo, il rilascio dell' autorizzazione medesima è ammesso, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dell' avvenuta revoca.
TITOLO V
 NORME IN MATERIA DI PESCA
Art. 13
 
Nelle acque del demanio marittimo interno in materia di pesca, non operando la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, continua a trovare applicazione la disciplina vigente nel settore e le attribuzioni relative sono esercitate dal Servizio della pesca marittima della Direzione regionale dell' industria.
TITOLO VI
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 14
 
Le disposizioni concernenti la cinofilia e la tassidermia avranno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello dell' entrata in vigore delle norme regolamentari previste rispettivamente dagli articoli 7, ultimo comma, e 11, ultimo comma, della presente legge, nel mentre le disposizioni per il rilascio del tesserino regionale di cui all' articolo 1 della presente legge, per l' esame di abilitazione all' esercizio venatorio di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 1987.
Art. 15
 
Per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto compatibili si applicano le norme statali e regionali regolanti la materia.
Art. 16
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.