LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1984, n. 26

Provvedimenti regionali per l' istruzione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1984
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
330.04 - Ricerca scientifica

CAPO II
 Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 -
Capi V e VI concernenti contributi per lo sviluppo
dell' istruzione universitaria, per la ricerca scientifica e
per corsi speciali di interesse regionale
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 70, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 11/1969, con effetto dall'1/1/2020.
Art. 10
 
L' ultimo comma dell' articolo 16 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, già modificato dall' articolo 1 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25, è sostituito dal seguente:
<< Le domande per la concessione dei finanziamenti e contributi previsti dal precedente articolo 15 devono essere presentate alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, entro il mese di gennaio, corredate dal piano di impiego dei finanziamenti e dei contributi. >>