Art. 1
Per l'attuazione degli interventi creditizi previsti dall'articolo 2, punto 2, lettera h) della
legge 8 agosto 1977, n. 546
, in favore delle imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura, è istituito un Fondo di rotazione, avente la durata di anni 20 a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 20 miliardi di lire.
Presso il detto Fondo è istituita altresì le sezioni speciali, con una dotazione di 4 miliardi di lire per l'attuazione nell' intero territorio regionale degli interventi previsti dal comma precedente. Ulteriori sezioni speciali possono essere istituite con legge regionale riservando il loro utilizzo a specifiche finalità che consentano un'evidenza contabile distinta rispetto la restante operatività del Fondo.
Le dotazioni previste dal presente articolo saranno versate anticipatamente in conti fruttiferi intestati al Fondo di rotazione ed all' anzidette sezioni speciali presso il Tesoriere regionale. In tali conti sarà tenuta ogni disponibilità liquida del Fondo e della sezione ed in essi saranno versati, per essere reimpiegati, i rimborsi e gli incrementi da interessi di cui all' articolo seguente.
Le dotazioni del Fondo di cui al primo e secondo comma del presente articolo potranno essere incrementate con ulteriori assegnazioni di mezzi finanziari.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 70/1983
2Parole sostituite al primo comma da art. 20, comma 3, L. R. 12/2003
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 38, L. R. 12/2009
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 12, L. R. 18/2011
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 2, L. R. 24/2016
6Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 48, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Parole aggiunte al secondo comma da art. 3, comma 48, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8Parole sostituite al secondo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
9Parole sostituite al terzo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 3, L. R. 5/2020