Art. 47
Il personale assunto a contratto ai sensi dell'
articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio presso la Regione e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età, può essere inquadrato, al compimento di sei mesi di servizio dalla data di assunzione, nel livello funzionale - retributivo corrispondente alla qualifica rivestita alla data di assunzione secondo l' equiparazione di cui all'
articolo 171 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con lo stipendio iniziale previsto per il livello di inquadramento.
L' inquadramento del personale di cui al comma precedente è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro 60 giorni dalla data del compimento dei sei mesi di servizio, se successiva, ed ha effetto rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla data del compimento dei sei mesi di servizio.
Per la valutazione dei requisiti ai fini dell' inquadramento, ad eccezione dei sei mesi di servizio, si ha riguardo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora, per effetto dell' inquadramento, al personale inquadrato ai sensi del presente articolo e del precedente articolo 46 venisse attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento, è attribuito per la differenza un assegno personale riassorbibile con la futura progressione economica.
L' inquadramento del personale di cui al presente articolo, assunto con la qualifica di consigliere e di segretario, si consegue previo superamento di un esame - colloquio, i cui criteri e modalità di svolgimento verranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
Per il personale che non sarà inquadrato ai sensi del presente articolo, resta ferma la validità dei contratti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza secondo quanto previsto dall' articolo 20, ultimo comma, della
legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.