LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
320.06 - Veterinaria
320.07 - Farmaceutica

TITOLO V
 Norme finali e finanziarie
Art. 47
 (Norme finanziarie)
Le spese per il funzionamento delle Commissioni regionali previste dalla presente legge fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il quale presenta sufficiente disponibilità.
Art. 48
 (Applicazione delle disposizioni della presente legge, cessazione
di uffici ed abrogazione di leggi e norme incompatibili)
Le disposizioni contenute nella presente legge trovano applicazione a decorrere dal 1 ottobre 1981.
Con effetto da tale data cesseranno gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali.
Altresì, con effetto dalla stessa data, le leggi regionali 14 novembre 1967, n. 25, 14 aprile 1970, n. 11, e l' articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, nonché le norme comunque incompatibili con la presente legge, sono abrogate.