LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
320.06 - Veterinaria
320.07 - Farmaceutica

Art. 44
 (Sostituzione del medico provinciale
e del veterinario provinciale in organismi collegiali)
Qualora fra i componenti di organismi collegiali, diversi da quelli considerati dal presente Titolo, ricorrano in base alle vigenti leggi il medico o veterinario provinciali, questi sono sostituiti dai responsabili dei settori dell' Unità sanitaria locale, ove hanno sede legale gli organi medesimi preposti all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale, e rispettivamente all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, ovvero, per loro delega, da altro sanitario del settore.
Qualora negli stessi organismi partecipi, altresì, in base alle leggi vigenti, l' ufficiale sanitario, questi è sostituito da un medico del settore preposto all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale.