LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
320.06 - Veterinaria
320.07 - Farmaceutica

Art. 43
 (Compensi)
1. Ai componenti le Commissioni sanitarie considerate dal presente titolo, ad eccezione di quella di cui all'articolo 29, competono i compensi previsti dalla vigenti disposizioni regionali in materia.
2. A ciascuno dei componenti le Commissioni mediche operanti presso le Aziende per i servizi sanitari è attribuito, oltre al trattamento di cui al comma 1, un compenso pari a 10 euro per ogni soggetto visitato, per gli accertamenti sanitari relativi alle domande finalizzate all'ottenimento dei benefici previsti dalle seguenti disposizioni normative e successive modifiche:
a) legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti);
b) legge 27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili);
c) decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili);
d) legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili);
e) legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili);
f) legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi);
g) legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
h) legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
i) decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie).
3. In caso di visita domiciliare, il compenso a ciascuno dei componenti delle Commissioni mediche, per ogni soggetto sottoposto ad accertamento, è corrispondente a quello stabilito, relativamente alle visite domiciliari, nell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, di volta in volta stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche.
4. Ove non diversamente previsto, i compensi di cui ai commi precedenti sono corrisposti nei soli casi in cui l'attività del componente la Commissione sanitaria di cui al comma 1 sia svolta al di fuori del normale orario di servizio o comunque con carico di recupero.
5. Ai segretari delle Commissioni mediche di cui al comma 2 competono esclusivamente i compensi ivi previsti.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 34/1985
2Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 21/1992
3Articolo interpretato da art. 122, comma 1, L. R. 13/1998
4Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 20/2004