LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
320.06 - Veterinaria
320.07 - Farmaceutica

Art. 11
 (Strutture ed organi competenti all' esercizio)
I provvedimenti relativi alle attività di cui al precedente articolo 10, numeri dal 4 all' 8 compreso, sono adottati sentita la Commissione per il servizio farmaceutico prevista all' articolo 39 della presente legge.
Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo altresì nelle materie, di cui al precedente articolo 10, sono demandate al settore competente in materia di attività farmaceutiche dell' Unità sanitaria locale.
In particolare, nell' ambito della attività di vigilanza e controllo sulle farmacie, l' attività ispettiva e quelle già di competenza del medico provinciale, spettano al responsabile del settore suindicato.
L' attività ispettiva per il controllo delle farmacie di cui all' articolo 127 del Testo Unico delle leggi sanitarie, è svolta in forma collegiale da parte dell' apposita Commissione prevista al successivo articolo 40 della presente legge.