LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  28/07/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
320.06 - Veterinaria
320.07 - Farmaceutica

CAPO II
 (Servizio farmaceutico)
Art. 10
 (Disciplina del servizio farmaceutico,
vigilanza e controllo)
Le funzioni, di cui all' articolo 1, secondo comma, della presente legge, attinenti al servizio farmaceutico, ineriscono in particolare alle attività concernenti:
1) l' autorizzazione all' apertura od all' esercizio delle farmacie (incluso le farmacie succursali) e dei dispensari farmaceutici;
2) l' autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie;
3) l' autorizzazione al trasferimento dei locali di esercizio delle farmacie;
4) la pronuncia di decadenza dell' autorizzazione all' esercizio farmaceutico;
5) la chiusura temporanea dell' esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie;
6) l' indennità di avviamento e di prelievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;
7) l' erogazione dell' indennità di residenza ai farmacisti rurali;
8) la regolazione del servizio farmaceutico per quanto attiene la fissazione dei turni delle farmacie e la disciplina dell' apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali;
9) la predisposizione di piani di informazione scientifica e di educazione del farmaco;
10) il controllo sulle quantità di medicinali e sul rimanente materiale sanitario utilizzato da ospedali, presidi e servizi dell' Unità sanitaria locale;
11) il prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i necessari controlli, anche su richiesta del ministero della sanità;
12) l' approvvigionamento di vaccini necessari per la vaccinazione obbligatoria, nonché dei sieri secondo le direttive indicate dall' articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
13) la stesura della relazione annuale sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i servizi dell' Unità sanitaria locale, quantificazione della spesa e presentazione di proposte per la sua eventuale riduzione;
14) la vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale per l' assistenza farmaceutica.
14 bis) l'autorizzazione a fornire medicinali a distanza al pubblico da parte delle farmacie e degli esercizi commerciali, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , ai sensi dell' articolo 112-quater del decreto legislativo 219/2006.
(1)
Note:
1Aggiunto dopo il numero 14 bis) del primo comma un comma da art. 8, comma 18, L. R. 20/2015
Art. 10 bis
 (Comunicazione degli esercizi commerciali)
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, effettuano la comunicazione di cui alla medesima disposizione, oltre che al Ministero della salute, esclusivamente alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio. 2. Le Aziende per i servizi sanitari, annualmente, trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute l'elenco aggiornato degli esercizi commerciali di cui al comma 1.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 171, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
Art. 11
 (Strutture ed organi competenti all' esercizio)
I provvedimenti relativi alle attività di cui al precedente articolo 10, numeri dal 4 all' 8 compreso, sono adottati sentita la Commissione per il servizio farmaceutico prevista all' articolo 39 della presente legge.
Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo altresì nelle materie, di cui al precedente articolo 10, sono demandate al settore competente in materia di attività farmaceutiche dell' Unità sanitaria locale.
In particolare, nell' ambito della attività di vigilanza e controllo sulle farmacie, l' attività ispettiva e quelle già di competenza del medico provinciale, spettano al responsabile del settore suindicato.
L' attività ispettiva per il controllo delle farmacie di cui all' articolo 127 del Testo Unico delle leggi sanitarie, è svolta in forma collegiale da parte dell' apposita Commissione prevista al successivo articolo 40 della presente legge.