LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
320.06 - Veterinaria
320.07 - Farmaceutica

Art. 26
 (Commissione regionale per la protezione sanitaria della
popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti)
Ai compiti previsti dall' articolo 90 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 provvede la Commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, costituita presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.
La Commissione predetta è, altresì, organo consultivo per le attribuzioni in materia di rischi da radiazioni ionizzanti di competenza dell' Unità sanitaria locale.
La stessa è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, in veste di presidente;
- da due laureati in fisica facenti parte dei servizi di fisica sanitaria dell' Unità sanitaria locale ovvero esperti qualificati, iscritti nell' elenco di cui al n. 3 dell' articolo 90 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185;
- da un medico del lavoro.
La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.
Note:
1La Commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, istituita con il presente articolo, e' soppressa dall' articolo 2 della L.R. 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.