Art. 7
Incompatibilità e cause ostative alla nomina
1.
Alle cariche di cui all'articolo 3 non possono essere eletti o nominati:
a) i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle Province, i sindaci e gli assessori del Comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina;
c) i funzionari statali o regionali preposti o assegnati ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti o istituti interessati;
d) coloro che ricoprono la carica di vertice a livello nazionale, regionale o provinciale in partiti o movimenti politici;
f) coloro che, nell' anno precedente alla nomina o all' elezione, abbiano svolto le funzioni indicate all' articolo 8 in altri enti o istituti.
2. La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina o elezione si riferisce.
3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 9/1993
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 9/1993
3Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 16, L. R. 13/2002
4Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 17/2010
5Derogata la disciplina della lettera f) del comma 1 da art. 7, comma 94, L. R. 27/2012 nel testo modificato da art. 6, comma 11, L. R. 5/2013
6La deroga della disciplina della lettera f) del comma 1 viene meno per effetto dell'abrogazione, ad opera dell'art. 14, comma 1, lett. b), della modifica apportata dall'art. 6, comma 11, L.R. 5/2013.