LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 1973, n. 39

Norme integrative in materia urbanistica, norme di adattamento della legislazione urbanistica nazionale e disposizioni varie.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/05/1973
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 1
 
In sede di attuazione dei piani regolatori generali - comprensoriali, intercomunali o comunali - e dei programmi di fabbricazione, possono essere apportate, a mezzo dei piani attuativi, modifiche e variazioni non sostanziali alle previsioni riguardanti la viabilità non principale e le aree destinate ad uso pubblico, sempre che tali modifiche e variazioni siano giustificate da esigenze tecniche o funzionali.
Art. 2
 
I piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi di cui all' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sostituiscono ad ogni effetto:
a) i piani di sistemazione generale di zone industriali di cui all' articolo 2, secondo comma, punto 2) della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni;
b) i programmi di valorizzazione di zone turistiche di cui al Capo III della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni;
c) i programmi per l' impianto e l' allestimento di centri commerciali, mercati alla produzione e centri di raccolta di prodotti agricoli di cui al Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni.

Sono abrogate le norme regionali incompatibili con le disposizioni del precedente comma.
Art. 3
 
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono costituiti, nei modi e per gli effetti indicati nel primo comma dell' articolo precedente, i piani e i programmi di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma, già formati ed approvati alla data anzidetta.
Art. 4
 
Nessun finanziamento o contributo può essere concesso dall' Amministrazione regionale per opere od impianti che siano in contrasto con gli strumenti urbanistici in vigore o almeno adottati.
Art. 5
 
I piani di cui all' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono essere formati anche da Consorzi di Comuni costituiti nei modi previsti all' articolo 28 della legge stessa.
Art. 6
 
Nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia, le disposizioni contenute nel quarto comma dell' articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, si considerano riferite anche ai programmi di fabbricazione.
Art. 7
 
Per il calcolo dell' indice di fabbricabilità e dei limiti volumetrici da osservarsi per ciascuna area, si ha riguardo al rapporto fra volumi e superfici disponibili al momento dell' approvazione dello strumento urbanistico.
Ai fini della determinazione di tale rapporto, una stessa area non può essere conteggiata, in tutto od in parte, per una seconda volta, se non quando sia venuto a mancare qualche fabbricato preesistente per demolizione od altra causa. Dal computo della superficie disponibile vanno esclusi i terreni non funzionalmente contigui.
Art. 8
 
Il nulla osta al rilascio delle autorizzazioni comunali, per la formazione dei piani di lottizzazione, è concesso dall' Assessore regionale all' urbanistica, sentito il Direttore regionale dell' urbanistica. La pronuncia relativa deve essere comunicata al Comune, di norma, entro il termine di giorni 60.
Art. 9
 
Quando in sede di disciplina urbanistica s' intende subordinare il rilascio delle licenze edilizie alla esistenza di piani di lottizzazione, devono, di norma, essere precisati, nella stessa sede, gli spazi unitari cui detti piani vanno riferiti e l' ordine da seguire nella formazione dei medesimi.
Art. 10
 
Qualora fra i proprietari interessati non si sia potuto raggiungere l' accordo per la formazione di una lottizzazione volontaria nei casi in cui questa è prevista, il Sindaco è tenuto a disporre la lottizzazione d' ufficio, nei modi stabiliti dai due ultimi commi dell' articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro il termine di 60 giorni dalla data in cui un numero di proprietari corrispondenti almeno alla metà dell' estensione dell' ambito da lottizzare, ne abbia fatta richiesta.
Art. 11
 
Nell' invito previsto all' undicesimo comma dell' articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è prescritto il termine, non inferiore a 45 giorni e non superiore a 90, entro il quale deve essere presentato il piano di lottizzazione.
In caso di mancata adesione da parte dei proprietari interessati, il Sindaco provvede, ove sia necessario, alla compilazione d' ufficio entro 90 giorni dalla infruttuosa scadenza del termine di cui al comma precedente.
Il progetto di lottizzazione è approvato dal Consiglio comunale entro 120 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente primo comma.
Scaduto il termine previsto dalla notificazione del piano di lottizzazione sul quale sia già stato emesso il nulla osta di cui all' articolo 8 della presente legge, il Consiglio comunale, qualora sia mancata l' unanime adesione dei proprietari interessati, deve entro 30 giorni apportare al piano le varianti in conformità alle richieste pervenute, ovvero approvare il piano parcellare di esproprio, l' elenco delle ditte da espropriare e l' indennizzo offerto sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, relativo ai fondi dei proprietari dissenzienti ai quali si sostituisce ad ogni effetto il Comune.
Fra gli immobili suscettibili di esproprio ai sensi del precedente comma, sono comprese anche le aree sulle quali insistono fabbricati in contrasto con la destinazione di zona, ovvero abbiano carattere provvisorio o risultino fatiscenti o inabitabili o infine quelli la cui demolizione o trasformazione risulti necessaria per la realizzazione dello strumento vigente.
L' utilizzazione delle aree espropriate avviene, per quanto possibile, in applicazione analogica del sesto comma dell' articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salva restando la facoltà dell' Amministrazione comunale di utilizzarle a scopo edificatorio in via diretta.
Art. 12
 
Nella domanda di licenza edilizia è fatto obbligo di specificare e di dichiarare quale area debba essere considerata ai fini del calcolo dei rapporti di cui all' articolo 7.
Tale dichiarazione è verificata ed annotata dal Comune competente prima del rilascio della licenza.
Art. 13
 
Nel testo delle licenze edilizie devesi esplicitamente e dettagliatamente dare atto della ricorrenza delle condizioni cui il quinto comma dell' articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, subordina il rilascio delle licenze stesse.
Art. 14
 
Spetta in via esclusiva al Direttore regionale dell' urbanistica concedere il preventivo nulla osta all' esercizio dei poteri di deroga, di cui all' articolo 41 quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Art. 15
 
Gli ampliamenti di case d' abitazione, determinati dalla esigenza di assicurare idonei impianti igienico - sanitari, possono essere autorizzati in deroga alle distanze minime a protezione del nastro stradale, previo nulla osta dell' ente proprietario della strada, sempre che siano contenuti nella misura necessaria e sufficiente per il soddisfacimento di tale esigenza.
In tal caso la licenza edilizia dovrà dare atto, con dettagliata motivazione, della ricorrenza delle condizioni di cui al precedente comma.
La facoltà di deroga, per gli impianti sopra considerati, non può essere esercitata quando trattasi di costruzioni comunque realizzate con violazione delle distanze minime a protezione del nastro stradale.
Art. 16
 
È data facoltà alla Giunta regionale di disporre, su proposta dell' Assessore all' urbanistica, la formazione dei programmi di cui all' articolo 26, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, quando i Comuni interessati non vi abbiano provveduto entro il termine di legge.
Art. 17
 
Il Comitato urbanistico regionale si riunisce in composizione ridotta quando deve esprimere parere:
a) sui regolamenti edilizi;
b) sulle autorizzazioni preliminari alle varianti agli strumenti urbanistici;
c) sulle varianti non sostanziali a strumenti urbanistici per le quali non sia necessaria l' autorizzazione di cui alla precedente lettera b);
d) sui piani particolareggiati e sugli altri piani di attuazione ad essi equiparati;
e) in ogni altro caso previsto da leggi regionali.

Tuttavia è data facoltà all' Assessore regionale all' urbanistica di sottoporre al parere del Comitato in composizione integrale determinati affari compresi fra quelli menzionati nel precedente comma, quando questi rivestano particolare interesse.
Salvo quanto stabilito nell' articolo successivo, il Comitato urbanistico regionale in composizione ridotta è formato dai componenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del secondo comma dell' articolo 42 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, nonché dai Direttori dei servizi dell' Assessorato dell' urbanistica.
Art. 18
 
Per ciascun Direttore regionale o funzionario con qualifica equiparata che, in quanto preposto ad un determinato ufficio, faccia parte, di diritto, del Comitato urbanistico regionale o del Comitato tecnico regionale o del Comitato consultivo per le bonifiche, è nominato un componente supplente che appartenga allo stesso ufficio.
Il componente supplente partecipa alle sedute del Comitato quando il componente effettivo sia assente o impedito.
Art. 19
 
I termini stabiliti negli articoli 20, primo e secondo comma, e 26, secondo e terzo comma, della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, come modificata dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30, relativamente ai piani comprensoriali ed ai piani particolareggiati, ivi contemplati, si applicano anche ai piani regolatori comunali, generali e particolareggiati, salvo quanto previsto dall' articolo 32, ultimo comma, della stessa legge.
Art. 20
 
Nell' articolo 25 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, il punto 1) è sostituito dal seguente:
<< 1) le rappresentazioni grafiche in numero conveniente per riprodurre il contenuto del piano, alla scala minima di 1: 2000; >>.

Art. 21
 
Quando in base alle vigenti norme statali l' indennità di esproprio debba essere determinata nella misura indicata nel Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si applica, in luogo di detta misura, se più favorevole, quella prevista dall' articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, qualora proprietario del terreno da espropriare o da acquisire sia un coltivatore diretto riconosciuto ai sensi del primo comma, lettera a) dell' articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ovvero persona che abbia agli effetti dell' imposta complementare un reddito imponibile non superiore a lire 2 milioni.
Al proprietario coltivatore diretto, oltre a detto indennizzo, spetta l' indennità aggiuntiva equivalente al valore agricolo dell' area, qualora questa sia edificabile e sia compresa in un centro edificato od in un centro storico.