LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 1973, n. 32

Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/05/1973
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
220.02 - Commercio
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Partizione di cui fa parte l'art. 8, abrogata da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
2Partizione di cui fa parte l'art. 6, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO I
 Contributi per la costituzione di un fondo rischi a favore
dei Consorzi provinciali di garanzia fidi tra piccole
imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi
e gruppi volontari di acquisto collettivo tra dettaglianti
della regione e di un fondo rischi a favore del Consorzio
regionale di garanzia fidi tra pescatori marittimi e
rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25,
per il fondo rischi dei Consorzi provinciali e garanzia fidi
tra le piccole industrie della regione.
Art. 1
Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle piccole imprese commerciali della regione che, pur essendo economicamente valide, non dispongono di sufficienti garanzie per l' accesso al finanziamento a breve termine (credito d' esercizio), l' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il << fondo rischi >> che le imprese stesse, riunite, successivamente, all' entrata in vigore della presente legge, in Consorzio provinciale di garanzia fidi, per iniziativa delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio, costituiranno secondo apposite convenzioni con Istituti di credito a ciò abilitati.
Le disposizioni di cui al comma precedente sono applicabili a favore delle cooperative di consumo e loro consorzi, nonché dei gruppi volontari di acquisto collettivo tra dettaglianti.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, primo comma, L. R. 30/1984
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 142, L. R. 1/2005
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 93, L. R. 15/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 12, L. R. 9/2008
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 34, L. R. 1/2007
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 3
 
Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sarà seguita l' analoga procedura prevista dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO II
 Rifinanziamento della legge regionale
17 dicembre 1970, n. 46
<< Contributi straordinari per l' acquisto di attrezzature e
impianti per la meccanizzazione del lavoro portuale >>.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO III
 Ulteriore finanziamento dell' art. 1, lettera a),
della legge regionale 15 aprile 1971, n. 14, per i Centri ed
Istituti di documentazione operanti nel territorio regionale
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.