LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/12/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

CAPO II quater
 Utilizzo di beni immobili di terzi
Art. 9 quater
 (Utilizzo di beni immobili di terzi)
1. Qualora l'Amministrazione regionale, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, abbia la necessità di utilizzare beni immobili di terzi, la Direzione regionale competente in materia di patrimonio, provvede, su richiesta degli uffici interessati, a stipulare un contratto di concessione, affitto o comodato secondo le esigenze indicate, previa deliberazione della Giunta regionale qualora l'utilizzo dei predetti beni immobili di terzi richieda una ricerca sul mercato.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 192, comma 1, L. R. 3/2024