LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/12/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 6 bis
 (Trattativa privata diretta con un unico contraente)
1. È ammessa la trattativa privata nei casi di cui all'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), in particolare nei casi di:
a) beni non suscettibili di utilizzazione autonoma;
b) fondi interclusi o con un unico confinante;
c) quando l'interesse all'acquisizione può essere manifestato soltanto da un unico soggetto.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 187, comma 1, L. R. 3/2024