LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 aprile 2025, n. 6

Disposizioni urgenti in materia di misure di conservazione specifiche delle Zone di protezione speciale (ZPS). Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006).

TESTO VIGENTE dal 24/04/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2025
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali
450.03 - Fauna

Art. 1
 (Modifica del titolo della legge regionale 14/2007)
1.
Al titolo della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)), le parole <<direttiva 79/409/CEE>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttiva 2009/147/CE>> e le parole: <<in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006>> sono soppresse.

Art. 2
 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 14/2007)
1.
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14/2007 le parole <<direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici>>.

Art. 3
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14/2007)
Art. 4
 (Sostituzione della rubrica del capo II della legge regionale 14/2007)
1.
La rubrica del capo II della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente: <<Attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/147/CE>>.

Art. 5
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/2007)
1. All'articolo 3 della legge regionale 14/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
ai commi 1, 4 e 6 le parole <<direttiva 79/409/CEE>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttiva 2009/147/CE>>;

b)
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Le misure di conservazione generali del presente articolo si applicano in ciascun sito ZPS sino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 4, delle misure di conservazione specifiche per ciascun sito.>>.

Art. 6
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2007)
1. All'articolo 4 della legge regionale 14/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<direttiva 79/409/CEE>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttiva 2009/147/CE>>;

b)
il comma 4 è abrogato;

c)
al comma 4 bis dopo le parole <<possono essere approvate>> sono inserite le seguenti: <<e attuate>> e dopo le parole <<di cui all'articolo 10, commi da 1 a 3>> sono inserite le seguenti: <<e comma 11>>;

d)
dopo il comma 4 bis è inserito il seguente:
<<4 ter. Le misure di conservazione specifiche di cui al comma 4 bis individuano il perimetro delle zone umide naturali e artificiali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k).>>.

Art. 7
 (Norma transitoria in materia di perimetri delle zone umide naturali e artificiali)
1. Fino all'approvazione delle misure di conservazione specifiche nelle ZPS, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14/2007 come modificato dall'articolo 6, continuano ad applicarsi i perimetri delle zone umide naturali e artificiali individuate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2007, n. 0301/Pres. (Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)).
Art. 8
 (Sostituzione della rubrica del capo III della legge regionale 14/2007)
1.
La rubrica del capo III della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente: <<Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE>>.

Art. 9
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14/2007)
Art. 10
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 14/2007)
1.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2007 le parole <<, di durata non superiore a dodici mesi,>> sono sostituite dalle seguenti: <<e per periodi limitati>>.

Art. 11
 (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 14/2007)
Art. 12
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8/2024)
1.
Il comma 28 dell'articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali), è abrogato.

Art. 13
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.