LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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TITOLO I
 OGGETTO E FINALITÀ
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in armonia con la Costituzione e in conformità con i principi dell'Unione europea e la normativa statale in materia, anche a integrazione delle leggi regionali di settore, con la presente legge definisce, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, solidarietà ed equità economica, gli interventi di promozione e sostegno per i settori produttivi, nonché le misure di semplificazione dell'ordinamento regionale anche al fine di migliorare e incrementare i servizi per i cittadini e garantire le condizioni per la ripartenza economico-sociale del territorio.
TITOLO II
 MISURE DI INNOVAZIONE NEI SETTORI PRODUTTIVI
Art. 2
 (Promozione dell'acquacoltura e dell'acquaponica)
1.
Dopo l' articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), è inserito il seguente articolo:
<<Art. 6 ter
 (Promozione dell'acquacoltura e dell'acquaponica)
1. La Regione definisce le attività di acquacoltura e acquaponica competitive, sostenibili sotto il profilo ambientale, redditizie sul piano economico e socialmente responsabili, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96). La Giunta regionale con deliberazione, previo parere della competente Commissione consiliare, definisce le metodologie irrigue, le tipologie di substrato e le soluzioni nutritive da utilizzare, nonché le caratteristiche degli immobili destinati alle attività.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) pratica colturale fuori suolo: la pratica colturale realizzata in un ambiente controllato, basata su supporti di ordine tecnologico alternativi o integrativi rispetto alle tradizionali prassi di coltivazione e di allevamento e che non prevede l'utilizzo del terreno per una o più fasi dello sviluppo fenologico della pianta;
b) acquacoltura: attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 4/2012 ;
c) idroponica: tecnica di coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato mediante l'impiego di un substrato inerte e di adeguate soluzioni nutritive;
d) acquaponica: tecnica di coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato derivante dall'integrazione tra la coltivazione idroponica di cui alla lettera c) e l'acquacoltura;
e) supporti di ordine tecnologico:
1) sistemi automatizzati per il controllo climatico della ventilazione e dell'aerazione e per il controllo della qualità del liquido nutritivo e della conseguente rigenerazione quando funzionali alla creazione dell'habitat più idoneo allo sviluppo delle piante;
2) sistemi computerizzati finalizzati alla gestione del ciclo della produzione anche da remoto.>>.

Art. 3
 (Distretti del cibo e Distretti biologici)
1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare la Regione provvede a riconoscere i distretti del cibo di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
2. La Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, in quanto soggetto gestore dei cluster regionali dell'agroalimentare e della bioeconomia, già individuata distretto del cibo ai sensi dell' articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), perfeziona la procedura di riconoscimento secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti individuati con la procedura di cui al comma 1.
2 bis. Fermi restando i distretti biologici che sono riconosciuti quali distretti del cibo ai sensi del comma 1, al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni con metodo biologico, la Regione provvede altresì a riconoscere i distretti biologici di cui all'articolo 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico), con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 13/2023
2Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 15, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 4
 (Strumenti per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei centri storici, delle frazioni e borghi storici)
1. La Regione riconosce la priorità delle iniziative e delle misure finalizzate al rilancio economico e sociale dei centri storici, delle frazioni e dei borghi storici come individuati negli strumenti di pianificazione comunale, anche caratterizzati da un avanzato processo di declino e abbandono, per i quali i Comuni competenti per territorio prevedano progetti di recupero e rigenerazione al fine di integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei piccoli insediamenti storici con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi.
2. Ai fini del comma 1 il Consiglio comunale può deliberare la riduzione del contributo previsto dall' articolo 29 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), ove dovuto, in favore di tutte le destinazioni d'uso, fino a un massimo del 100 per cento, in sede di rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi di recupero degli edifici esistenti o di rigenerazione urbana degli insediamenti storici come individuati negli strumenti di pianificazione comunale. In tali casi trovano applicazione l' articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), per le eventuali modifiche agli strumenti urbanistici vigenti conseguenti all'applicazione del presente articolo e dell' articolo 29 bis, comma 1 bis, della legge regionale 19/2009 , in caso di irreperibilità di superfici a parcheggio o a nucleo elementare di verde.
3. I termini istruttori delle procedure urbanistico-edilizie sottesi alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono ridotti alla metà.
4. La Giunta regionale, con deliberazione, individua gli obiettivi prioritari per la concessione di contributi regionali al fine di incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dismesso o non utilizzabile ubicato nei centri storici, nelle frazioni e nei borghi storici, siti all'interno dei Comuni.
Art. 5
  (Sostegno all'imprenditoria femminile nei piccoli Comuni e modifica dell'articolo 42 della legge regionale 4/2005)
1. Al fine di sostenere la creazione e lo sviluppo di attività economiche artigiane, industriali, commerciali, agrituristiche, di trasformazione di prodotti agricoli nella filiera locale, turistiche e di servizi da parte delle donne nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia aventi una popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti e nelle frazioni, nei borghi e nei centri storici come individuati negli strumenti di pianificazione comunale, siti all'interno di Comuni aventi una popolazione non superiore a 15.000 abitanti, la Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a beneficio di società cooperative o società di persone con almeno il 60 per cento di donne socie, di società di capitali le cui quote e componenti degli organi di amministrazione siano per almeno i due terzi donne, di imprese individuali con titolare donna e di lavoratrici autonome.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono ammissibili i costi per l'avvio dell'attività, la realizzazione degli investimenti, gli interventi di ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'adeguamento dei locali e degli impianti alle normative vigenti in tema di sicurezza, nonché i costi per l'accesso al microcredito. Sono ammissibili anche i costi sostenuti nei ventiquattro mesi precedenti alla presentazione della domanda.
3. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 nel rispetto della normativa dell'Unione europea concernente gli aiuti di Stato.
4.
Dopo la lettera n septies) del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è aggiunta la seguente:
<<n octies) sostegno all'imprenditoria femminile nei piccoli Comuni di cui all' articolo 5 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica).>>.

5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante prelievo per pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 500.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
7. Per le finalità di cui all' articolo 42 della legge regionale 4/2005 , come modificato dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 6
 (Valorizzazione dell'economia circolare)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dell'ambiente e della responsabilità sociale delle attività economiche, riconosce tra gli obiettivi strategici l'economia circolare, in particolar modo i processi ecosostenibili a ciclo chiuso, senza utilizzo di nuove materie prime e a basso consumo di energia, per il recupero dei materiali, favorendo la realizzazione, tramite lavorazione o altro processo ad alto contenuto innovativo, di prodotti ecocompatibili e riciclabili con l'utilizzo prevalente di materie secondarie.
2. La Regione autorizza l'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR) a porre in essere accordi e convenzioni con gli operatori del settore di natura pubblica o privata ai fini di cui al comma 1 per realizzare o incrementare le filiere di recupero di prodotti o sottoprodotti giunti a fine ciclo di vita da rigenerare in nuovi processi produttivi che garantiscono il pareggio del bilancio ambientale.
Art. 7
  (Procedimenti di cui all'articolo 5, comma 55, della legge regionale 22/2022)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la misura di cui all' articolo 5, comma 55, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023).
2. Per le finalità di cui al comma 1 e di cui all' articolo 5, comma 55, della legge regionale 22/2022 , è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023 2025.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 5, comma 57, della legge regionale 22/2022 , previste in 3 milioni di euro per l'anno 2024, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. In relazione alle entrate di cui al comma 4 è stanziata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 8
  (Modifica all'articolo 78 della legge regionale 8/2022)
1.
Al comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022), dopo le parole << per l'anno 2022 >> sono inserite le seguenti: << e per l'anno 2023 >>.

2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 8/2022 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) e Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 3, comma 15, lettera c), L. R. 13/2023
Art. 10
 (Circolazione dei crediti di imposta per interventi di efficientamento energetico)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, anche al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), riconosce la valenza strategica delle agevolazioni fiscali avviate a livello nazionale con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , e con il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , e ne promuove le importanti ricadute economiche, ambientali e di riqualificazione sostenibile del patrimonio edilizio pubblico e privato.
2. Per favorire un'efficace diffusione dello strumento fiscale predisposto dal legislatore nazionale per l'attuazione degli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 1 e agevolare sul territorio regionale la circolazione dei crediti di imposta maturati nell'ambito dei medesimi, per i quali la normativa statale consente la cessione come modalità di fruizione alternativa del beneficio fiscale, la Regione, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza, è autorizzata a promuovere ogni iniziativa necessaria, anche attraverso enti e società strumentali regionali, per migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali conseguenti a interventi di cui al comma 1 e per sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese.
TITOLO III
 SVILUPPO DELL'ECONOMIA TERRITORIALE
Capo I
 Economia del Mare
Art. 11
 (Sviluppo dell'economia del Mare)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e nel rispetto delle competenze attribuite dall' articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione nelle materie dell'istruzione, della formazione, del lavoro e del sostegno all'innovazione per i settori produttivi, riconosce il ruolo strategico dell'economia del Mare e lagunare intesa come un modello economico circolare, sostenibile e innovativo di produzione e consumo che, in sinergia con l'ecosistema acquatico, valorizza attività e risorse collegate al mare, ai fiumi, ai laghi e alle coste del territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove:
a) la valorizzazione delle figure professionali già impiegate o da impiegare nei settori tradizionali e in quelli emergenti dell'economia del Mare nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione terziaria, ivi compresa l'istruzione tecnologica superiore, valutando le competenze richieste dalle imprese, nonché il fabbisogno di professionalità espresso dalle stesse, al fine di conseguire una maggiore sinergia tra il sistema regionale produttivo e quello dell'istruzione, della formazione e della ricerca anche attraverso il supporto all'attività di ricerca e innovazione in collaborazione con il sistema scientifico in un'ottica di creazione di nuovi sbocchi occupazionali e di incremento occupazionale nell'ambito delle attività economiche collegate al mare, alla laguna, ai fiumi, ai laghi e alle coste;
b)   ( ABROGATA )
c) il sostegno all'innovazione tecnologica del settore della nautica da diporto e del suo indotto, volto al rinnovo delle attrezzature e degli impianti dei porti turistici e delle associazioni nautiche sportive, a incentivare il refitting delle imbarcazioni con più di venti anni di vita, la demolizione di quelle non più recuperabili, la sostituzione di motori endotermici con motori elettrici, la diffusione sul territorio regionale dei settori economici emergenti per lo sviluppo del sistema produttivo regionale dell'economia del Mare;
d) lo sviluppo di progetti innovativi diretti alla trasformazione dei rifiuti, al loro riutilizzo e alla loro reintegrazione nel ciclo produttivo, ai fini della riduzione di sostanze inquinanti e della salvaguardia e della valorizzazione della biodiversità dell'ecosistema marino, lagunare, dei fiumi, dei laghi e delle coste, in raccordo, previa intesa, con i soggetti gestori delle aree naturali protette marine e favorendo l'utilizzo dello strumento del contratto di fiume di cui all' articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e all' articolo 12 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque);
e) l'infrastrutturazione dei porti turistici regionali e delle vie d'acqua lagunari che privilegi la riqualificazione energetica, tecnologica e l'implementazione dei servizi diportistici;
f) lo sviluppo di progetti innovativi per la valorizzazione della laguna finalizzati a un turismo sostenibile ed esperienziale attraverso il sostegno economico e alla semplificazione amministrativa per l'utilizzo di imbarcazioni a propulsione sostenibile, quali quelle a propulsione elettrica e a idrogeno verde.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante prelievo per pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 100.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Note:
1Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 23, lettera a), L. R. 13/2023
2Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 7, comma 23, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 12
 (Rete regionale sull'economia del Mare)
1. La Regione sostiene la creazione di una rete regionale dell'apprendimento permanente sull'economia del Mare, di seguito "rete", ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), di cui fanno parte anche i soggetti di cui all'articolo 13 e il gruppo di lavoro costituito ai sensi dell' articolo 24 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).
2. La rete, per la finalità di cui alla presente legge, in raccordo con le strutture regionali competenti, ha il compito di:
a) analizzare il mercato dell'economia del Mare, al fine di individuare le figure professionali da inserire nel mondo del lavoro;
b) promuovere lo sviluppo di competenze, conoscenza, innovazione e ricerca nelle materie interessate;
c) promuovere il sistema dei corsi di formazione professionale attraverso eventi e focus dedicati;
d) diffondere le opportunità offerte dall'economia del Mare, attraverso il sostegno alle attività di divulgazione, di promozione delle iniziative e dei risultati progettuali realizzati dal sistema educativo regionale, nell'ambito della formazione professionale in materia;
e) sensibilizzare l'adozione di politiche attive del lavoro volte a facilitare l'incontro tra l'offerta e la domanda di lavoro nel settore;
f) promuovere e sostenere economicamente la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo di un turismo ecosostenibile ed esperenziale della laguna, che faciliti l'utilizzo di imbarcazioni a propulsione elettrica e a idrogeno verde, anche attraverso ecoincentivi per la sostituzione dei motori nautici endotermici e la semplificazione amministrativa necessaria.
3. La rete presenta alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente, con cadenza annuale, una relazione informativa sui risultati raggiunti e su quelli programmati.
4. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettere da c) ad f), nonché per le finalità di cui al comma 2, lettera f), è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante prelievo per pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 400.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 13
 (Raccordo tra il sistema formativo regionale e quello occupazionale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), la Regione promuove un Coordinamento del sistema regionale di istruzione e formazione professionale e di istruzione terziaria, ivi compresa l'istruzione tecnologica superiore nell'ambito dell'economia del Mare, in un'ottica transdisciplinare operando in collaborazione con i Comuni a vocazione marittima, con l'Autorità Marittima, con i sistemi portuali e cantieristici, con gli enti gestori di servizi o di attività economico-turistiche-culturali legati all'economia del Mare, per offrire opportunità di formazione e studio altamente qualificate e specialistiche.
2. La funzione di coordinamento è assegnata al soggetto di cui all'articolo 15, comma 2 quater, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 23, lettera c), L. R. 13/2023
Art. 14
  (Norme per lo sviluppo del turismo nautico e modifica dell'articolo 29 della legge regionale 21/2016)
1. La Regione, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale 1/1963 , nel rispetto del diritto dell'Unione europea e in attuazione dell' articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), individua l'offerta dei servizi di ricezione turistica nel settore della nautica. La Giunta regionale con apposita deliberazione, previo parere della competente Commissione consiliare, può definire le modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione, delle attività turistiche nel settore della nautica. Nella definizione dei requisiti la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2.
Dopo il comma 8 bis dell'articolo 29 della legge regionale 21/2016 sono aggiunti i seguenti:
<<8 ter. L'albergo nautico diffuso è una forma alternativa di ricettività e valorizzazione della fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio costiero e fluviale realizzata attraverso la concessione in uso di unità da diporto e l'offerta di servizi centralizzati, garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento.
8 quater. Il Boat&breakfast sono le attività di ospitalità esercitate a bordo di unità da diporto, in regola con le prescrizioni in materia di iscrizione nei pubblici registri, stabilmente ormeggiate in porto e che garantiscono:
a) esclusivamente il servizio di alloggio e prima colazione entro i limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 25, commi 2 e 3, in tali casi i riferimenti alle camere devono intendersi alle cabine delle unità da diporto;
b) dotazioni tecniche per il recupero dei liquami o impianti di filtraggio e depurazione delle acque reflue;
c) conformità alle pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto).>>.

Art. 15
 (Istituzione Guardia costiera ausiliaria FVG)
1. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria liberamente costituite.
2. Il servizio di Guardia costiera ausiliaria riconosciuta dalla Protezione civile svolge attività di supporto alle istituzioni, con particolare riferimento agli ambiti marittimo, fluviale e lacustre, in contesti operativi coordinati.
2 bis. La struttura regionale competente in materia di polizia locale e sicurezza sostiene l'attività della Guardia costiera ausiliaria per l'acquisizione di mezzi e strutture necessari allo svolgimento delle mansioni attribuite.
3. Le attività di cui al comma 2 non sono condotte in maniera autonoma ma dirette e coordinate dalle autorità cui la legge attribuisce specifica competenza nelle relative materie.
4. Ferme restando le competenze attribuite alle Capitanerie di porto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979), e quelle attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), gli obiettivi e i destinatari del servizio offerto sono:
a) servizi di assistenza, salvataggio e recupero di persone o beni in pericolo, in mare;
b) assistenza ai naufraghi e alle loro famiglie;
c) interventi di ogni tipo diretti a migliorare la sicurezza e la salvaguardia della vita in mare;
d) concorrere alla tutela del patrimonio naturale, culturale, storico, monumentale e archeologico, legato all'ambiente marittimo e acque interne, quando vi sia pericolo di danneggiamento e/o inquinamento nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare);
e)   ( ABROGATA )
f) assistenza alle manifestazioni nautiche;
g) corsi di formazione, qualificazione e specializzazione.
5. L'operatività delle associazioni di cui al presente articolo è distinta in:
a) emergenza, nella quale si configurano eventi tragici ed eccezionali;
b) normalità, configurato nell'assistenza a diportisti in difficoltà in mare e in laguna; all'interno di tale attività si inseriscono periodiche azioni mirate all'informazione e alla sensibilizzazione dell'utenza nautica.
6. Nelle convenzioni le associazioni di Guardia costiera ausiliaria assicurano che i soci che svolgono le attività volontarie siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche di base sufficienti per conseguire una concreta efficacia nello svolgimento del servizio offerto. Nelle medesime convenzioni può essere anche previsto che, per particolari tipologie di trattamento, sia richiesto apposito addestramento. È fatto obbligo ai componenti delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria di partecipare ai corsi di cui al comma 4 secondo le prescrizioni contenute nelle singole convenzioni.
7. Fermo restando il principio del servizio gratuito e disinteressato prestato dai volontari, gli enti pubblici che hanno stipulato convenzioni per le attività di volontariato possono concedere finanziamenti alle associazioni stesse per il funzionamento e, in particolar modo, per la copertura assicurativa dei volontari per la responsabilità civile verso terzi e per le malattie professionali e gli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio delle attività nei termini e nei limiti previsti dalle convenzioni.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 27, lettera a), L. R. 13/2023
2Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 27, lettera b), L. R. 13/2023
3Parole sostituite alla lettera a) del comma 4 da art. 5, comma 27, lettera c), L. R. 13/2023
4Parole aggiunte alla lettera d) del comma 4 da art. 5, comma 27, lettera d), L. R. 13/2023
5Lettera e) del comma 4 abrogata da art. 5, comma 27, lettera e), L. R. 13/2023
6Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 94, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 95, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Capo II
 Avioturismo
Art. 16
 (Rete di piccoli aeroporti, aviosuperfici e idrosuperfici. Raccordo con il sistema formativo regionale)
1. La Regione riconosce, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale 1/1963 , il ruolo strategico della rete di piccoli aeroporti, delle aviosuperfici e delle idrosuperfici del proprio territorio, al fine di sostenere lo sviluppo turistico e agevolare il diporto aereo, mediante iniziative atte a proteggere, a salvaguardare, a consolidare e a sviluppare il patrimonio costituito dalla rete dei piccoli aeroporti, delle aviosuperfici, delle idrosuperfici, nonché delle elisuperfici aperte al traffico del diporto aereo e le attività connesse.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) <<avioturismo>>: l'attività di volo effettuata con aeromobili da e verso scali avioturistici per il raggiungimento di mete turistiche;
b) <<scalo avioturistico>>: le strutture, dotate di area idonea al decollo e all'atterraggio, all'approdo aereo, o a servire unicamente o precipuamente l'aviazione da diporto effettuata con aeromobili, volo da diporto e sportivo e di aviazione generale turistica e loro equipaggi, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
c) <<servizi complementari>>: servizi di manutenzione e di rifornimento dei velivoli, di ospitalità e di ristoro per gli equipaggi e i passeggeri, nonché ogni altro servizio turistico;
d) <<attività avioturistica>>: le attività di ricezione e di ospitalità dei piloti e dei loro equipaggi esercitate dal gestore dello scalo avioturistico, anche nella forma di associazioni, società di capitali o di persone, attraverso l'utilizzazione dello scalo in rapporto di connessione con il territorio circostante e con le attività turistiche che vi insistono.
3. Per i servizi complementari turistici di cui al comma 2, lettera c), trovano applicazione le previsioni della legge regionale 21/2016 .
4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove l'implementazione dell'offerta formativa di istruzione e formazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), e la creazione di rete regionale dell'apprendimento permanente ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 27/2017 .
Art. 17
 (Semplificazioni procedurali per la realizzazione o la ristrutturazione di aviosuperfici e idrosuperfici destinate a scalo avioturistico)
1. Al fine di incentivare la realizzazione di nuove aviosuperfici e idrosuperfici, come definite dall' articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), nonché al fine di accrescere la qualità e l'efficienza di quelle esistenti, gli interventi edilizi per la realizzazione di hangar per rimessaggio, officine per la manutenzione, punti di rifornimento carburante, moduli abitativi adibiti a servizio di foresteria, bar, ristoranti, punti di ristoro, nonché ogni altra pertinenza o struttura servente delle predette superfici sono soggetti a progetto unitario eseguibile in segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 18 della legge regionale 19/2009 .
2. Nel caso di aviosuperfici e idrosuperfici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli interventi edilizi di cui al comma 1 non si applicano i limiti planivolumetrici prescritti dalla legislazione vigente o dagli strumenti di pianificazione comunali, fatti salvi, esclusivamente, eventuali vincoli ambientali e paesaggistici e ferma restando la destinazione d'uso dei fabbricati a scalo avioturistico.
3. Nel caso di ristrutturazione, con o senza demolizione, di edifici parti di aviosuperfici e idrosuperfici, è sempre consentito, anche in deroga agli strumenti di pianificazione comunale, l'incremento planivolumetrico nel limite massimo del 50 per cento della volumetria preesistente, purché sia garantito il rispetto delle norme in materia di sicurezza dell'aviazione e non venga ridotta l'area idonea alla partenza e all'approdo dei velivoli.
TITOLO IV
 PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO E ALTRE NORME URGENTI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT
Art. 18
 (Arene per eventi e spettacoli all'aperto di rilevanza regionale e sovraregionale)
1. La Regione promuove la realizzazione di Arene e altri siti comunque denominati destinati a eventi e spettacoli all'aperto di rilevanza regionale e sovraregionale, con priorità a siti ubicati nei territori dei Comuni di preminente interesse turistico come individuati dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionale.
2. Con regolamento, da emanarsi sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti dei progetti finanziabili, tenendo conto della sostenibilità ecologico-ambientale dei progetti, l'idoneità logistica e insediativa, nonché la compartecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante prelievo per pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 500.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 19
 (Interventi di formazione per il sistema regionale dello spettacolo)
1. L'Amministrazione regionale, in accordo con quanto previsto dalla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), e in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi diretti a promuovere percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze funzionali a favorire l'occupabilità nel sistema regionale dello spettacolo.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono organizzati da organismi ed enti di formazione accreditati dalla Regione secondo quanto previsto dalla legge regionale 27/2017 , anche in collaborazione con le istituzioni e le realtà di produzione artistica che costituiscono il sistema dello spettacolo regionale, e perseguono l'obiettivo di rispondere alle esigenze tipiche del settore, attraverso la formazione di operatori specializzati nella realizzazione di palchi, strutture e allestimenti o comunque funzionali alla produzione di uno spettacolo o evento comunque denominato.
3. Al fine di favorire il riconoscimento delle competenze acquisite in ambito non formale e informale e di rafforzare l'offerta formativa formale, la Regione provvede al costante aggiornamento del Repertorio delle qualificazioni regionali.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante prelievo per pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 100.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 20
 (Norme urgenti in materia di attività culturali)
1. All' articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 27 le parole << anche tramite >> sono sostituite dalle seguenti: << sia tramite i >> e le parole << di cui al progetto >> sono sostituite dalle seguenti: << già inseriti nel progetto pilota di cui al medesimo comma 26, che tramite altri soggetti, destinatari di incentivi concessi con procedura valutativa ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 7/2000 , in forza di uno o più avvisi pubblici approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura >>;

b)
al comma 28 dopo la parola << soggetti >> è inserita la seguente: << pubblici >>.

2. La Regione è autorizzata a sostenere la misura di cui all' articolo 6, comma 29, della legge regionale 13/2022 .
3. Per le finalità di cui al comma 2 e di cui all' articolo 6, comma 29, della legge regionale 13/2022 , è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 6, comma 29, secondo periodo, della legge regionale 13/2022 , pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi.
6.
Dopo l' articolo 29 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:
<<Art. 29 ter
 (Accordi di collaborazione in partenariato)
1. La Regione, al fine di integrare le politiche di valorizzazione e riqualificazione culturale del territorio con le esigenze di rigenerazione e rivitalizzazione del tessuto economico locale, riconosce la priorità delle iniziative e delle progettualità, di elevato valore strategico, finalizzate alla rigenerazione culturale, alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, anche attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici e privati, favorendo l'insediamento di attività, anche di impresa, nel campo culturale, artistico, del turismo, dell'artigianato tradizionale locale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare accordi di collaborazione in partenariato, anche di durata pluriennale, con i soggetti di cui al comma 4, per la realizzazione degli interventi e delle attività di comune interesse pubblico.
3. Ai fini della presente legge, il comune interesse pubblico è individuato anche nelle espressioni di identità culturale collettiva e di tradizioni locali, nel valore culturale, storico, artistico, ambientale, sociale, formativo e di sviluppo economico relativo a beni materiali, immateriali e digitali, nonché al patrimonio culturale materiale e immateriale, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali alle finalità di cui al comma 1.
4. Per cittadini si intendono tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in gruppi informali o in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura, il recupero, la valorizzazione, la rigenerazione e l'animazione del comune interesse pubblico.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo di collaborazione in partenariato di cui al comma 2, che dispone specifici finanziamenti e definisce gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle iniziative e delle progettualità.>>.

7. Per le finalità di cui all' articolo 29 ter della legge regionale 16/2014 , come inserito dal comma 6, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e inter-venti diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
9. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1495 (Avviso pubblico per la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia - avviso anno 2019), possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 aprile 2023.
10.
Al comma 21 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), le parole << scadenza della Fondazione >> sono sostituite dalle seguenti: << cancellazione della Fondazione dal registro delle persone giuridiche >>.

11. Per le finalità di cui al comma 21 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021 , come modificato dal comma 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 21
 (Contributo straordinario all'ERAPLE)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Ente regionale ACLI per i problemi dei lavoratori emigrati (ERAPLE) per la realizzazione delle seguenti attività da realizzarsi nell'ambito dell'Adunata nazionale degli Alpini 2023:
a) una mostra fotografica inerente l'attività dell'Associazione nazionale Alpini nel mondo, rientrante nelle attività collaterali all'Adunata nazionale;
b) la partecipazione del Coro alpino "Monte Nero" di Cividale del Friuli, di una rappresentanza dei Presidenti delle sedi ANA del Friuli Venezia Giulia, unitamente alla fanfara ufficiale della Brigata Alpina Julia, a Roma presso la Camera dei Deputati, per un'esibizione della fanfara e del coro.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale competente in materia di cultura. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 25.000 euro per l'anno 2023, così ripartita:
a) 11.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
b) 14.000 euro a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 22
 (Norme urgenti in materia di sport)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Buja il contributo concesso ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2017, n. 1628 (Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi per la pratica del calcio e del rugby, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8. Anno 2017), per altre tipologie di lavori eseguiti presso il medesimo impianto sportivo oggetto del contributo e rientranti nella categoria delle manutenzioni straordinarie.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Buja presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di una relazione illustrativa del nuovo intervento realizzato e di un nuovo quadro economico.
3. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e del bando di cui al comma 1, per quanto compatibili.
Art. 23
  (Modifica alla Tabella A riferita all'articolo 5 della legge regionale 6/2023)
1.
Alla Tabella A riferita all' articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6 (Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica), l'intervento n. 35 è sostituito dal seguente: << Manutenzione straordinaria impianti sportivi comunali: piscina e impianto di atletica "Fabretto" >>.

TITOLO V
 SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE E INCREMENTO DEI SERVIZI
Capo I
 Semplificazione dell'ordinamento regionale
Art. 24
  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25/1996)
1. All' articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
<<3. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento si intende realizzato quando nell'attività agrituristica vengono utilizzati spazi aziendali, mezzi aziendali e prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola e quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.
4. Nell'esercizio dell'attività agrituristica almeno l'80 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti e dell'acqua minerale, deve rientrare nelle seguenti tipologie:
a) beni di produzione aziendale;
b) beni acquistati da altri produttori agricoli singoli o associati della Regione Friuli Venezia Giulia, sempreché di provenienza regionale;
c) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), denominazione di origine (DO) e indicazione geografica tipica (IGT) del Friuli Venezia Giulia;
d) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui all' articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade del vino"), riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
e) prodotti con il marchio "Io Sono Friuli Venezia Giulia";
f) prodotti con il marchio "AQUA" di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);
g) prodotti agroalimentari con indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna" di cui all' articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
h) prodotti ricompresi nelle piccole produzioni locali (PPL) del Friuli Venezia Giulia per cui sia stato approvato dalla Regione il regolamento che ne disciplina le modalità di produzione.
5. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 il valore annuo della materia prima di produzione aziendale deve rispettare i seguenti limiti minimi:
a) 20 per cento per le aziende site:
1) a un'altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare;
2) nei Comuni della soppressa Provincia di Trieste e nei restanti territori facenti parte dell'ex comunità montana del Carso;
3) nelle zone a parco o riserva naturale e nelle relative aree contigue, nei parchi comunali e intercomunali e nei biotopi naturali;
b) 35 per cento per tutte le altre aziende.>>;

b)
il comma 6 è abrogato;

c)
alla lettera c) del comma 8 la parola << prevalentemente >> è sostituita dalle seguenti: << , nel rispetto delle percentuali di cui ai commi 4 e 5, >>;

d)
dopo la lettera h bis) del comma 8 è inserita la seguente:
<<h ter) la somministrazione di pasti e di bevande svolta fuori dalla sede aziendale, per non più del 30 per cento delle giornate di apertura e nel rispetto dei limiti previsti rispettivamente per i pasti e gli spuntini.>>.

Art. 25
  (Modifiche agli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 3/2001)
1. Nella legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono inserite le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 bis prima delle parole << ampliamenti di >> sono inserite le seguenti: << modifiche e >>;

b) all'articolo 12 ter:
1)
al comma 1 dopo le parole << incremento della produzione >> sono inserite le seguenti: << e della logistica aziendale >>;

2)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Con la deliberazione di cui al comma 1 il Consiglio comunale può stabilire, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 19/2009 l'incidenza degli oneri di urbanizzazione per gli interventi disciplinati dal presente articolo. In caso di mancanza di determinazione da parte del Consiglio comunale trovano applicazione le tabelle parametriche per gli usi produttivi.>>.

Art. 26
  (Modifiche alla legge regionale 5/2006)
1. Alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera g ter) del comma 1 dell'articolo 10 la parola << produttivi >> è soppressa;

b)
la lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:
<<a) comprovata conoscenza e competenza professionale per le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), d), g bis) e g ter);>>;

c)
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 è abrogata;

d)
il comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
<<2. Il requisito della conoscenza professionale si intende soddisfatto qualora il personale incaricato a svolgere l'attività di servizi per la promozione delle conoscenze sia in possesso di un diploma di istituto tecnico agrario o di un istituto professionale a indirizzo agrario, di un titolo di studio universitario che consenta l'iscrizione in un albo professionale del settore agrario ovvero di altre lauree attinenti agli specifici tematismi individuati dalla programmazione SISSAR.>>;

e)
alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 15 dopo le parole << dei periti agrari laureati >> sono aggiunte le seguenti: << o ad altro albo attinente agli specifici tematismi individuati dalla Programmazione SISSAR >>;

f)
il comma 4 dell'articolo 15 è abrogato.

2. Per le finalità di cui all' articolo 10 della legge regionale 5/2006 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 27
  (Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale 8/2004)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Con riferimento all'attività di gestione delle risorse finanziarie FEAGA e FEASR, I'ERSA, in qualità di OPR FVG, adotta una gestione separata dei pagamenti e delle entrate ai sensi dell' articolo 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza.
2 ter. L'istituto di credito tesoriere dell'ERSA effettua le operazioni di incasso e di pagamento riferite all'Organismo pagatore di cui al comma 1 ai sensi di quanto previsto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici).>>.

Art. 28
  (Modifiche alla legge regionale 9/2007)
1. All' articolo 41 ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
<<d bis) le autorità esproprianti che realizzano gli interventi di cui al comma 4, lettera d).>>;

b)
al comma 14 dopo le parole << presente articolo, >> sono inserite le seguenti: << anche sulla base della progressione della spesa, >>;

c)
dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
<<14 bis. Ai contributi previsti dal presente articolo non si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 41 ter della legge regionale 9/2007 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 29
  (Modifica all'articolo 31 bis della legge regionale 21/2016)
1. All' articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 4 dopo le parole << fabbricabilità fondiaria di 0,2 metri cubi/metri quadrati, >> sono inserite le seguenti: << anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi comunali, >>;

b)
dopo la lettera d) del comma 4 è aggiunta la seguente:
<<d bis) non possono essere introdotte disposizioni regolamentari che limitino il numero minimo delle strutture realizzabili ai sensi del presente articolo.>>.

Art. 30
  (Modifiche alla legge regionale 7/2019)
1. All' articolo 4 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 1 dopo la parola << materiali >> è inserita la seguente: << durevoli >>;

b)
alla lettera c) del comma 1 dopo la parola << allestimenti >> sono aggiunte le seguenti: << necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute >>;

c)
alla lettera d) del comma 1 dopo la parola << servizi >> sono inserite le seguenti: << , materiali di consumo >>;

d)
al comma 2 dopo le parole << indipendentemente dal numero di eventi o manifestazioni da essi organizzati nel corso dell'anno. >> sono aggiunte le seguenti: << Il riconoscimento opera alla data della domanda. Nella determinazione dell'importo massimo annuo sono presi in considerazione gli eventi che si sono realizzati nell'anno di riferimento. >>;

e)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 e in relazione alla tipologia di beneficiari elencati al comma 1, il contributo agli enti privati è concesso solo nel caso di iniziativa aperta al pubblico senza scopo di lucro per il soggetto richiedente e organizzatore dell'evento.>>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2019 dopo le parole << 3.000 euro all'anno in favore >> sono inserite le seguenti: << del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia delle Pro Loco, >>, dopo le parole << corsi formativi volti a consentire l'ottenimento >> sono inserite le seguenti: << , e ogni eventuale aggiornamento periodico obbligatorio, >> e dopo le parole << antincendio e primo soccorso, >> sono inserite le seguenti: << nonché corretta prassi igienica, >>.

3.
Alla fine del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2019 sono inserite le seguenti parole: << o altri analoghi portali informatici in uso presso i Comuni del Friuli Venezia Giulia >>.

4. Per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 7/2019 , come modificati rispettivamente dai commi 1 e 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 31
  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 5/2020)
1.
All'alinea del comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), dopo le parole << del comma 1 >> sono aggiunte le seguenti: << e del comma 2 bis >>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 12 della legge regionale 5/2020 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
Art. 32
  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020)
1. All' articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 61 dopo le parole << allevamenti di suini >> sono inserite le seguenti: << e cinghiali >>;

b)
il comma 62 è sostituito dal seguente:
<<62. Per le finalità di cui al comma 61 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di prevenzione dei rischi di contagio a favore delle PMI con allevamenti di suini e cinghiali operativi in Regione.>>;

c)
il primo periodo del comma 63 è abrogato;

d)
i commi 64 e 65 sono sostituiti dai seguenti:
<<64. I contributi di cui al comma 62 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 327 del 22 dicembre 2022.
65. All'attuazione degli interventi di cui al comma 62 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 7/2000 , mediante l'emanazione di bandi.>>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 4, commi da 61 a 66, della legge regionale 26/2020 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 33
  (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 3/2021)
1. All' articolo 17 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << non superiore a 3.000 abitanti, ovvero in frazioni e borghi aventi una popolazione non superiore a 3.000 abitanti >> sono sostituite dalle seguenti: << non superiore a 5.000 abitanti, ovvero in frazioni e borghi aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti >>;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera a) le parole << numero di 3 >> sono sostituite dalle seguenti: << numero di 2 >>;

2)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) un contributo sino a 120.000 euro qualora le nuove attività siano in numero di 4.>>;

3)
la lettera c) è abrogata.

2. Per le finalità di cui all' articolo 17 della legge regionale 3/2021 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 34
 (Autorizzazione ad acquisto aree)
1. La Regione persegue l'interesse pubblico allo sviluppo economico del territorio regionale favorendo l'insediamento delle attività produttive nelle aree già oggetto delle attività industriali cessate, qualificate come D1 ovvero aree industriali di interesse strategico regionale, ricomprese nel perimetro del Sito di interesse nazionale (SIN) "Caffaro di Torviscosa".
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale autorizza il Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) all'acquisizione delle aree rientranti nel perimetro del SIN attualmente nella disponibilità del Commissario straordinario di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), anche in ragione della disponibilità dei finanziamenti necessari alla relativa bonifica ambientale e con l'obiettivo di stipulare un accordo di programma ex articolo 252 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 35
  (Modifiche alla legge regionale 5/2007)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Qualora l'intesa obbligatoria per i mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato sia promossa dagli organi statali competenti, la Regione vi partecipa provvedendo di conseguenza al coordinamento degli strumenti di governo del territorio di propria competenza e promuovendo la conformazione ai medesimi degli strumenti urbanistici subordinati.
1 ter. L'intesa di cui al comma 1 bis può introdurre modifiche a eventuali perimetri oggetto di disposizioni normative regionali al fine di armonizzarli con gli obiettivi e i superiori interessi perseguiti con l'intesa stessa.>>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 5/2007 dopo le parole << di rilascio di titoli abilitativi edilizi >> sono inserite le seguenti: << e di adozione e approvazione di piani attuativi >>.

3.
Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 5/2007 dopo le parole << da realizzare in area agricola sono individuati dal POC >> sono inserite le seguenti: << o dal PRGC >>.

4.
Alla fine del comma 4 dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 è aggiunto il seguente periodo: << Per varianti aventi a oggetto specifiche aree del territorio comunale l'adeguamento può essere eseguito per le sole aree interessate. >>.

5. All' articolo 63 quinquies della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel primo periodo del comma 3 dopo le parole << l'ampliamento delle stesse >> sono inserite le seguenti: << non finalizzato a insediamenti singoli esistenti >>;

b) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
nell'introduzione dopo le parole << nuove zone omogenee D e H >> sono inserite le seguenti: << o l'ampliamento delle stesse non finalizzato a insediamenti singoli esistenti >>;

2)
alla lettera b) le parole << la saturazione >> sono sostituite dalle seguenti: << la saturazione o l'occupazione per una superficie superiore al 75 per cento >>;

3)
nell'alinea della lettera c) la parola << aree >> è sostituita dalla seguente: << zone >>;

4)
al punto 1) della lettera d) le parole << media e >> sono soppresse.

6. All' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 le parole << entro il limite di flessibilità o, in assenza, >> sono soppresse e dopo le parole << singole zone omogenee >> sono inserite le seguenti: << esistenti all'1 maggio 2019 >> e le parole << E ed F >> sono sostituite dalle seguenti: << E, F e di verde privato >>;

b)
alla fine della lettera k) del comma 1 sono inserite le seguenti parole: << , se non nei casi e nei limiti di cui alla lettera d) >>;

c)
dopo la lettera l) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<l bis) l'aggiornamento della carta delle aree edificate e urbanizzate.>>;

d)
al comma 2 le parole << depositata con i relativi elaborati progettuali presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi >> sono sostituite dalle seguenti: << pubblicata alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune con i relativi elaborati progettuali e depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi >>.

Art. 36
  (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 12/2008)
1.
Al comma 7 bis dell'articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)), le parole << si applica anche in sede >> sono sostituite dalle seguenti: << comprende anche la possibilità >>.

Art. 37
 (Termini piani particolareggiati ed espropriazioni)
1. All' articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << 31 dicembre 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2025 >>;

b)
al comma 2 le parole << 31 dicembre 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2025 >>;

c)
al comma 3 le parole << 31 dicembre 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2025 >>.

2. All' articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 42 le parole << 31 dicembre 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2025 >>;

b)
al comma 43 le parole << 31 dicembre 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2025 >>.

Art. 38
  (Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 44/1985)
1.
Dopo l' articolo 9 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), è inserito il seguente:
<<Art. 9 bis
 (Deroghe per gli esercizi commerciali storici)
1. Gli esercizi commerciali storici con attività continuativa superiore a cinquanta anni sono esentati dall'osservanza dei requisiti dimensionali e di dotazione previsti per i servizi igienici a uso del pubblico stabiliti dalla normativa di settore.
2. In tali casi, altresì, laddove non sia possibile assicurare l'illuminazione e la ventilazione naturale, i locali devono essere provvisti di illuminazione e ventilazione artificiale secondo le vigenti norme tecniche di settore.>>.

Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 2, lettera a), L. R. 13/2023
Art. 40
  (Modifiche alla legge regionale 19/2009)
1. All' articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera f) del comma 1 dopo le parole << androni di ingresso e porticati liberi, >> sono inserite le seguenti: << verande, bussole, >>;

b)
al numero 1 della lettera g) del comma 1 dopo le parole << le rampe di scale aperte >> sono aggiunte le seguenti: << e altre strutture comunque funzionali al collegamento dell'edificio o unità immobiliare >>;

c)
alla lettera n) del comma 1 dopo le parole << dai confini >> sono inserite le seguenti: << di proprietà >>;

d)
dopo il comma 2 quater sono aggiunti i seguenti:
<<2 quinquies. Nelle zone omogenee A gli strumenti urbanistici comunali possono ammettere anche l'ampliamento e la nuova costruzione, al fine del completamento del tessuto insediativo, nel rispetto degli indici e delle caratteristiche tipologiche previste dalle norme di attuazione.
2 sexies. Nelle zone omogenee B non sono soggetti all'obbligo della distanza tra pareti finestrate gli edifici tra i quali sia interposta una strada.
2 septies. In ogni caso gli strumenti urbanistici comunali possono ammettere distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti indipendenti dall'altezza del fabbricato più alto.>>.

2. All' articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al terzo periodo del punto 3) della lettera c) del comma 1 dopo le parole << Tali interventi possono prevedere, altresì, >> sono inserite le seguenti: << riduzioni e >>;

b)
alla lettera b) del comma 2 dopo le parole << l'originaria destinazione d'uso; >> sono aggiunte le seguenti: << configurano altresì interventi di manutenzione straordinaria le conversioni di superfici accessorie in superfici utili in edifici o unità immobiliari esistenti, con o senza opere; >>.

3. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera h) dopo le parole << dei mezzi di trasporto, uffici >> sono inserite le seguenti: << , magazzini, depositi >>;

b)
alla lettera l) le parole << ubicate in zona agricola, >> sono soppresse;

c)
alla lettera m) le parole << ubicate in zona agricola, >> sono soppresse.

4.
Il comma 4 ter dell'articolo 7 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:
<<4 ter. Per il rilascio dei titoli abilitativi è obbligatorio il rispetto della normativa energetica nazionale di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), o delle ulteriori previsioni stabilite dalla legge regionale. Gli ulteriori eventuali protocolli adottati in sede comunale possono valere come requisiti aggiuntivi per la fruizione di bonus o di deroghe adottate a livello comunale o di contributi regionali. A tal fine la Regione individua l'applicazione del protocollo di valutazione del livello di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della prassi di riferimento UNI/PdR 13:2019 (Sostenibilità ambientale nelle costruzioni - Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità), quale strumento per la promozione dell'edilizia sostenibile sia pubblica che privata e per la verifica dei CAM da parte delle stazioni appaltanti.>>.

5. All' articolo 35 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. In deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali, anche agli indici e parametri previsti dagli strumenti di pianificazione regionale, al fine di promuovere lo sviluppo della rigenerazione urbana, migliorare le prestazioni energetiche e la sicurezza degli edifici possono essere consentiti, previa deliberazione del Consiglio comunale e fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, gli interventi, anche di ampliamento, ristrutturazione o nuova costruzione, di rilevanza urbanistica ed edilizia, in qualsiasi zona omogenea, su edifici pubblici o di interesse pubblico o di pregio storico, monumentale o architettonico, da chiunque realizzati, nonché quelli per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle zone destinate a servizi e attrezzature collettive.>>;

b)
al comma 2 bis dopo la parola << conservativo >> è inserita la seguente: << anche >>.

(1)
6. All' articolo 39 ter della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << 40 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << 20 per cento >>;

b)
alla lettera a) del comma 3 le parole << 10 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << 20 per cento >>;

c)
alla lettera b) del comma 3 le parole << 20 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 per cento >>;

d)
al comma 4 le parole << 60 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << 70 per cento >>;

e)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Nei Comuni classificati turistici secondo l'ordinamento regionale, le percentuali premiali di cui al comma 3 sono ammesse a condizione che il progetto riguardi l'intero edificio, nel rispetto di eventuali prescrizioni di carattere igienico-sanitario, di allineamento, planivolumetriche, tipologico-architettonico o per il raggiungimento di standard minimi di qualità, individuate tramite deliberazione del Consiglio comunale.>>.

7.
Dopo il comma 4 dell'articolo 39 quater della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<4 bis. Nei Comuni classificati turistici secondo l'ordinamento regionale non trova applicazione il comma 4, ultimo periodo. In tali casi il Consiglio comunale, con deliberazione, può individuare specifici parametri di deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici e da regolamenti edilizi comunali, prescrivendo altresì una specifica dotazione di aree o servizi di relazione pertinenti all'intervento edile in deroga ovvero prescrizioni igienico-sanitarie, di allineamento o di carattere tipologico-architettonico o per il raggiungimento di standard minimi di qualità.>>.

8.
Dopo il comma 4 dell'articolo 39 quinquies della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Nei Comuni classificati turistici secondo l'ordinamento regionale gli interventi previsti dal presente articolo sono soggetti, prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio, alla presentazione di un progetto architettonico unitario che dimostri l'inserimento delle superfici o volumi da realizzare nei confronti delle aree ed edifici preesistenti nel rispetto di eventuali prescrizioni comunali di carattere tipologico-architettonico e/o di inserimento nella rete viabilistica esistente.>>.

9.
Dopo l' articolo 53 ter della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<Art. 53 quater
 (Recupero del patrimonio edilizio esistente situato in zone territoriali omogenee A e B0)
1. Al fine di favorire la ristrutturazione e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, regolarmente edificato all'epoca della costruzione ma attualmente non conforme alle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, situato nelle zone territoriali omogenee A e B0, sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza incremento di superfici e volumi utili.
2. Il progetto relativo agli interventi previsti dal presente articolo deve indicare specificamente l'adeguamento dell'immobile o dell'unità immobiliare oggetto di intervento alle normative vigenti applicabili e prevedere contestualmente l'efficientamento energetico e il miglioramento o l'adeguamento statico e sismico dell'immobile oggetto di intervento.
3. Resta fermo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio.>>.

Note:
1Parole soppresse alla lettera a) del comma 5 da art. 5, comma 2, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 63, comma 1, L. R. 3/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 23, c. 4 bis, L.R. 16/2007.
Art. 42
  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 11/2015)
1.
Dopo il comma 12 bis dell'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente:
<<12 ter. Le rendicontazioni delle spese sostenute per progetti e per opere affidate in delegazione amministrativa agli enti locali in data antecedente a venti anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), può avvenire in forma semplificata mediante autocertificazione del legale rappresentate circa la spesa sostenuta per le somme a disposizione dell'amministrazione, sempre nel limite del complessivo finanziamento ricevuto, a condizione che per il progetto o l'opera siano intervenuti:
a) il certificato di regolare esecuzione o collaudo;
b) l'intestazione dei beni eventualmente espropriati all'ente pubblico o la costituzione di servitù sempre a favore dello stesso.>>.

Art. 43
  (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 12/2016)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), è inserito il seguente:
<<3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, per le attività estrattive di pietra ornamentale, si applicano anche ai singoli lotti funzionali individuati nel progetto autorizzato.>>.

Art. 44
 (Canoni di derivazione d'acqua)
1. I procedimenti amministrativi di riscossione delle entrate derivanti dal pagamento degli oneri relativi alle spese afferenti all'utilizzazione delle acque sotterranee da parte delle unità immobiliari di cui all' articolo 37, comma 1 bis, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e come identificate dal decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente di cui all' articolo 4, comma 2, della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definiti, previa domanda all'Amministrazione regionale da parte del concessionario, mediante versamento di un importo pari al 50 per cento delle somme dovute, come accertate dalla competente direzione per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge regionale 3/2018 e non ancora pagate all'Amministrazione regionale alla data della domanda medesima.
2. A pena di decadenza da ogni beneficio, il concessionario deve presentare domanda ai sensi del comma 1 alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro e non oltre la data del 31 ottobre 2023 e pagare i relativi importi entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.
3. Il pagamento nei termini di cui ai commi 1 e 2 estingue, a ogni effetto, ogni diritto di credito dell'Amministrazione regionale a valere sui rapporti concessori di cui al comma 1 maturato sino al 31 dicembre 2022.
4. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 3, previsti in 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 11, lettera a), L. R. 13/2023
2Comma 2 sostituito da art. 4, comma 11, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 45
 (Semplificazioni in materia di caccia e pesca)
1. All' articolo 7 ter della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo le parole << di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente >> sono inserite le seguenti: << , da un esperto in materia fra quelli indicati dalle associazioni venatorie riconosciute di cui all' articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), >> e dopo le parole << e un esperto in materia >> sono inserite le seguenti: << nominato dalla Società Italiana Pro Segugio - ENCI >>;

b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Non sono soggetti a limitazione il numero massimo di cani e di cacciatori per singola cacciata e per squadra nella caccia alla specie cinghiale, lepre e volpe.>>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), le parole << dieci anseriformi, >> sono soppresse.

3. All' articolo 26 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << (Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia e delle Aziende faunistico-venatorie) >>;

b)
al comma 1 dopo le parole << Riserve di caccia >> sono inserite le seguenti: << o delle Aziende faunistico-venatorie >> e dopo le parole << Direttore della Riserva di caccia >> sono inserite le seguenti: << o il legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria >>;

c)
alla lettera d) del comma 2 dopo le parole << Riserva di caccia >> sono inserite le seguenti: << o dell'Azienda faunistico-venatoria >>;

d)
al comma 3 dopo le parole << lepri, cinghiali >> è inserita la seguente: << , cervi >>.

4. All' articolo 29 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 quater dopo le parole << da almeno tre componenti >> sono inserite le seguenti: << fra quelli indicati dalle associazioni venatorie operanti in Regione >>, le parole << , di cui almeno >> sono sostituite dalle seguenti: << e da >> e le parole << degli eventuali >> sono sostituite dalla seguente: << dei >>;

b)
al comma 5 dopo le parole << nominati dalla Regione >> sono aggiunte le seguenti: << fra quelli indicati dalle associazioni venatorie operanti in Regione >>.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. All' articolo 32 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: << La domanda di ammissione è presentata all'Amministrazione regionale dall'1 al 31 marzo di ogni anno. >>;

b)
il comma 4 bis è sostituito dal seguente:
<<4 bis. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale non possono contemporaneamente essere soci di Riserva di caccia ed esercitare l'attività venatoria in qualità di legali rappresentanti o associati di Azienda faunistico-venatoria.>>;

c)
dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:
<<4 ter. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale possono contemporaneamente essere soci di una Riserva di caccia e titolari di permesso annuale in altra Riserva di caccia o Azienda faunistico-venatoria.>>.

8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le linee guida per lo svolgimento del servizio di guardia venatoria volontaria, ivi compresi le caratteristiche minime e l'impiego dell'equipaggiamento subordinatamente alle prescrizioni dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza, nonché le linee guida per il servizio armato da parte delle guardie volontarie venatorie e ittiche esclusivamente qualora l’impiego delle armi sia stato autorizzato dall’Autorità provinciale di pubblica sicurezza e nel rispetto delle condizioni e dei limiti dalla stessa prescritti.
9. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 7 ter della legge regionale 56/1986 , come modificato dal comma 1, nonché per le finalità di cui al comma 1 quater dell'articolo 29 della legge regionale 6/2008 , come modificato dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Note:
1Parole aggiunte al comma 8 da art. 3, comma 15, lettera d), L. R. 13/2023
2Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 15, lettera d), L. R. 13/2023
Art. 46
  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 26/2002)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia), è inserito il seguente:
<<1 bis. Ai fini dell'esercizio professionale dell'attività di tassidermia sono riconosciute anche abilitazioni professionali conseguite in altre regioni italiane nel rispetto delle relative normative regionali vigenti in materia.>>.

Art. 47
  (Modifiche alla legge regionale 21/2017)
1.
Dopo l' articolo 7 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), sono inseriti i seguenti:
<<Art. 7 bis
 (Misure a contrasto dell'usura nei confronti delle vittime)
1. La Regione, con l'obiettivo di porre in essere delle azioni a contrasto dell'usura, nei confronti delle vittime, persone fisiche e imprese riconosce:
a) in funzione dell'interruzione o della compromissione dell'attività lavorativa e di eventuali ulteriori danni subiti, debitamente documentati, un indennizzo da un minimo di 5.000 euro fino a un massimo di 20.000 euro;
b) in esito a danneggiamenti di immobili e loro pertinenze, un indennizzo in misura non superiore all'80 per cento della spesa da sostenere per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, fino a un importo massimo di 30.000 euro;
c) a seguito di danneggiamenti di mezzi di trasporto o di mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati, un indennizzo pari alle spese di riparazione e comunque non superiori a 5.000 euro per ogni singolo mezzo.
2. L'Amministrazione regionale concede alle vittime, così come individuate al comma 1, e altri soggetti sovraindebitati individuati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), un contributo una tantum a sostegno del percorso di uscita dello stato di sovra indebitamento, di importo variabile, compreso tra un minimo di 1.500 euro e un massimo di 4.000 euro.
3. Ai fini di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse finanziarie individuate dalla legge regionale di stabilità, a concedere contributi a copertura dei costi per le finalità di cui al comma 1.
4. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 7 ter
 (Sostegno alla costituzione di parte civile)
1. La Regione sostiene, nei processi per reati di estorsione e di usura di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale , mediante la concessione di un contributo, le spese legali per la costituzione di parte civile delle vittime, per coloro che non sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
2. Ai fini di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse finanziarie individuate dalla legge regionale di stabilità, a concedere contributi a copertura dei costi per le finalità di cui al comma 1.
3. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.>>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 7 bis della legge regionale 21/2017 , come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro per l'anno 2024 così suddivisa:
a) per 100.000 euro a valere della misura di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 7 bis citato, sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
b) per 200.000 euro a valere della misura di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 7 bis citato, sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
c) per 50.000 euro a valere della misura di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 7 bis citato, sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
d) per 100.000 euro a valere della misura di cui al comma 2 dell'articolo 7 bis citato, sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Per le finalità previste dall' articolo 7 ter della legge regionale 21/2017 , come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 48
  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 59/1981)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 (Disposizioni sul servizio farmaceutico), è inserito il seguente:
<<2 bis. In caso di decesso di un parente o affine entro il terzo grado, il titolare della farmacia può procedere alla chiusura della farmacia stessa per un periodo massimo di tre giorni, purché sia garantito il servizio pubblico per territorio e dandone comunicazione all'Azienda sanitaria, all'Associazione provinciale dei titolari di farmacia e all'Ordine dei farmacisti competenti per territorio.>>.

Art. 49
  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 1/2014)
1.
Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), dopo le parole << il nuovo contratto per >> sono inserite le seguenti: << le attività di raccolta delle scommesse e >>.

Art. 50
  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 22/2022)
1.
Al comma 60 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), le parole << trenta giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << novanta giorni >>.

2. Per le finalità di cui al comma 59 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022 , in relazione alle modifiche apportate dal comma 1 al comma 60 del medesimo articolo, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 51
  (Modifiche alla legge regionale 12/2021)
1.
Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori), è aggiunta la seguente:
<<d bis) sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne.>>.

2.
Dopo l' articolo 18 della legge regionale 12/2021 è inserito il seguente:
<<Art. 18 bis
 (Sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne)
1. Gli sportelli antiviolenza e gli altri servizi di supporto alle donne garantiscono gratuitamente e in forma anonima alle donne almeno i servizi di cui all'articolo 15, comma 3, lettere a), b), c), d), e), g).
2. Le strutture antiviolenza possono dotarsi anche di sportelli on-line.>>.

3.
Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 12/2021 è sostituito dal seguente:
<<1. Al fine di garantire un'adeguata e aggiornata conoscenza dei servizi attivi sul territorio regionale e rispondenti ai principi di cui alla presente legge, presso la Direzione centrale regionale competente in materia di politiche sociali è istituito l'elenco regionale delle strutture antiviolenza, suddiviso in cinque sezioni relative ai Centri antiviolenza, alle Case rifugio, alle Case di semiautonomia, ai Centri per autori di violenza e agli sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne.>>.

Capo II
 Incremento dei servizi
Art. 52
 (Security manager regionale per le infrastrutture critiche regionali)
1. La Regione, nel rispetto della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione, individua le infrastrutture critiche regionali quali elementi essenziali al mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo.
2. Le infrastrutture critiche regionali individuate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del comma 1 sono dotate di una gestione integrata di tutti i rischi di natura dolosa e/o criminosa, colposa o accidentale a cura di specifiche figure professionali, quali il Security manager UNI 10459 con certificazione, individuate in modo da garantire la gestione complessiva del processo conformemente alle norme tecniche di settore.
Art. 53
 (Incentivi ai Comuni per la riqualificazione dei quartieri)
1. Al fine di incentivare la manutenzione e la riqualificazione dei quartieri urbani o delle circoscrizioni cittadine l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, per i seguenti fini:
a) interventi volti al mantenimento del decoro urbano;
b) infrastrutture per la sicurezza e la mobilità.
(1)
2. Con bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini, le condizioni, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 960.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Note:
1Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 80, lettera a), L. R. 7/2024
2Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 80, lettera b), L. R. 7/2024
Art. 54
 (Devoluzione contributi agli eredi in caso di premorienza del beneficiario)
1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi e contributi regionali comunque denominati, a seguito di successione per causa di morte, gli incentivi o i contributi assegnati, concessi o erogati possono essere, concessi o confermati in capo agli eredi a condizione che siano rispettate le finalità e gli obiettivi dell'incentivo o del contributo.
2. I regolamenti di settore possono prevedere le modalità e i criteri per l'applicazione del presente articolo.
Art. 55
 (Convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le società di concessione della rete autostradale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi, convenzioni o altri atti comunque denominati, con le società di concessione della rete autostradale al fine di:
a) sostenere i residenti in Friuli Venezia Giulia che percorrono la rete autostradale per recarsi sul luogo di lavoro;
b) prevedere la possibilità da parte degli utenti, cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia, di percorrere gratuitamente la tratta regionale per gli spostamenti extraurbani in determinate fasce orarie e giorni della settimana.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 100.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 56
  (Attivazione dei progetti di cui all'articolo 12 della legge regionale 13/2022)
1. La Regione è autorizzata ad attivare i progetti di cui all' articolo 12, comma 13, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per il 2023, di 130.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025 e di 80.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 12 (Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generale e di gestione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 57
 (Indennità consigliere di parità)
1. In considerazione delle modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), introdotte dalla legge 5 novembre 2021, n. 162 (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo), con cui è stata istituita la certificazione della parità di genere e con cui è riconosciuto alle consigliere o ai consiglieri di parità un ruolo di controllo e di verifica sul rispetto dei requisiti necessari al mantenimento dei parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere alle consigliere e ai consiglieri di parità per il biennio 2023/2024 un aumento dell'indennità mensile di carica determinata secondo i criteri e i limiti massimi fissati dalla Conferenza Stato Regioni.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, è determinato l'importo dell'indennità mensile per il biennio 2023-2024.
3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 20.140 euro, suddivisa in ragione 10.070 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 58
  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 22/2021)
1. All' articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: << , una tantum, >> sono soppresse;

b)
al comma 4 le parole: << l'intensità della misura di cui al comma 1, >> sono soppresse.

2. Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 22/2021 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 59
  (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 22/2021)
1. All' articolo 13 della legge regionale 22/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione sostiene i progetti rivolti alle famiglie per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di sostegno alla genitorialità promossi e gestiti dagli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 117/2017 , iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore e operanti nel territorio regionale.>>;

b)
al comma 2 dopo le parole << con regolamento regionale sono stabiliti >> sono inserite le seguenti: << le modalità di individuazione degli ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti, >> e le parole: << i requisiti dei beneficiari, >> sono soppresse.

2. Per le finalità previste dall' articolo 13 della legge regionale 22/2021 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 60
 (Dote famiglia)
1. Al fine di garantire la continuità e l'effettività dell'intervento di cui all' articolo 7 della legge regionale 22/2021 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande pervenute nel 2022 ai sensi del regolamento attuativo e per sostenere, nelle annualità successive, le domande che saranno presentate.
2. Per la finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 30.900.000 euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 15.900.000 euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si provvede come di seguito indicato:
a) per 1.500.000 euro, in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
b) per 6 milioni di euro, in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
c) per 13.500.000 euro, in ragione di 500.000 euro per l'anno 2023, di 5.900.000 euro per l'anno 2024, di 7.100.000 euro per l'anno 2025, mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
d) per 9.900.000 euro, in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 6.500.000 euro per l'anno 2024, di 1.400.000 euro per l'anno 2025, mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 61
  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 19/2022)
1.
Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base), è sostituito dal seguente:
<<2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione, ferma restando l'autonomia delle singole istituzioni, riconosce la valenza formativa delle scuole non statali di musica operanti sul territorio del Friuli Venezia Giulia e sostiene la qualificazione dell'offerta dell'attività didattica musicale di base per l'accesso ai corsi accademici di primo livello delle Istituzioni dell'Alta Formazione e specializzazione Artistica e Musicale (AFAM) e di tipo libero, nonché la realizzazione di progetti didattici musicali particolarmente meritevoli per l'educazione e la formazione musicale di base, da realizzarsi in rete.>>.

Art. 62
 (Promozione e diffusione della cultura e della pratica cattolica attraverso la radiodiffusione sonora)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle associazioni di organizzazioni di volontariato (Odv) che hanno tra gli scopi statutari quello di promuovere la cultura e la pratica cattolica attraverso la radiodiffusione sonora, situate nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
2. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
3. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario alla Direzione competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000 .
4. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 1, in seguito a un bando recante modalità, termini, criteri e priorità predeterminati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di contributi alle emittenti radiotelevisive.
5. Ai fini della pubblicazione del bando di cui al comma 4 devono essere considerati le seguenti attività, in ordine di rilevanza:
a) attività di radiodiffusione sonora via etere e web;
b) attività di promozione e diffusione della dottrina cattolica;
c) realizzazione di programmi informativi radiofonici autoprodotti.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 63
  (Modifica all'articolo 15 ter della legge regionale 13/2018)
1.
Il comma 5 dell'articolo 15 ter della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è sostituito dal seguente:
<<5. ARDIS richiede alle istituzioni scolastiche il numero degli studenti individuati ai sensi del comma 1, iscritti nell'anno scolastico per il quale il contributo è concesso.>>.

Art. 64
  (Modifica alla legge regionale 13/2004)
1.
Dopo l' articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni) è inserito il seguente:
<<Art. 12 bis
 (Presentazione delle istanze di contributo)
1. Per gli interventi contributivi di cui agli articoli 6 bis, 9, 11 e 11 bis, è consentita la presentazione di non più di due istanze di contributo per soggetto richiedente. Ogni ulteriore istanza presentata è archiviata.
2. Ai fini del rispetto del limite numerico di cui al comma 1, e dei limiti numerici di presentazione delle istanze previsti nei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 12, non si tiene conto delle istanze ritirate dal richiedente.>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 12 bis, come inserito dal comma 1, con riferimento agli interventi contributivi di cui agli articoli 6 bis e 11 bis della legge regionale 13/2004 , si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 e, con riferimento agli interventi contributivi di cui agli articoli 9 e 11 della legge medesima, si provvede a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 65
  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/2021)
1.
Al comma 17 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), le parole << 31 dicembre 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2022 >>.

Art. 66
 (Convenzione AUSIR e Università di Udine e Trieste per l'innovazione e la ricerca nell'ambito delle tematiche dell'acqua e dei rifiuti)
1. L'AUSIR, al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità previsti dalla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), stipula convenzioni, o altri atti comunque denominati, con le Università di Udine e Trieste aventi ad oggetto attività e progetti di innovazione e ricerca nell'ambito delle tematiche dell'acqua e dei rifiuti, diretti a stimolare le misure per lo sviluppo sostenibile e la conservazione dell'ambiente negli ambiti territoriali del Friuli Venezia Giulia, mirando al sostegno delle economie circolari e le politiche attive della conservazione del territorio.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono assicurare e incentivare con continuità sul territorio regionale:
a) la cultura della risorsa acqua e della gestione dei rifiuti nella scuola, nell'Università e in altri luoghi di formazione;
b) l'innovazione in enti pubblici e privati di metodi e conoscenze riguardanti l'acqua e i rifiuti;
c) la ricerca scientifica e tecnologica relativa e tematiche dell'acqua e dei rifiuti con tutte le potenziali connessioni disciplinari trasversali, in ambito pubblico e privato;
d) l'integrazione tra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, anche con riferimento ai poli tecnico-professionali che si occupano dell'acqua e dei rifiuti sui territori;
e) il trasferimento di competenze al territorio e alle aziende in ambito conservazione risorsa acqua e gestione rifiuti;
f) integrazioni, sinergie e accordi per: la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione, le partecipazioni congiunte di enti pubblici e privati a bandi regionali, nazionali, europei ed internazionali, l'utilizzo di risorse strumentali e attrezzature;
g) gli investimenti in ambito di istituzione di:
1) posti di ricercatore in qualunque forma determinati a strutture pubbliche e private nelle discipline e ambiti dell'acqua e rifiuti;
2) laboratori e strumentazione a strutture pubbliche e private a supporto delle conoscenze scientifiche e tecnologiche relative ad acqua e rifiuti;
3) studi e ricerche congiunte in materia tariffaria e della regolazione e delle politiche a supporto della gestione della risorsa acqua e dei rifiuti.
Art. 67
  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 22/2022)
1. All' articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 72 le parole << Istituti di formazione professionale >> sono sostituite dalle seguenti: << Istituti statali di istruzione professionale >>;

b)
al comma 73 le parole << in materia di formazione >> sono sostituite dalle seguenti: << in materia di istruzione >> e le parole << entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << a decorrere dal giorno successivo a quello di approvazione di apposito Bando ed entro il 30 aprile 2023 >>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 7, commi 72 e 73, della legge regionale 22/2022 , come modificati dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 68
  (Modifica all'articolo 56 bis della legge regionale 18/2005)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 56 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Al fine di riconoscere l'alto valore sociale delle attività svolte dalla Protezione civile regionale i contributi a valere sul Fondo regionale di solidarietà di cui al comma 2 sono concessi, nei termini e con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, anche a favore dei familiari dei volontari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che siano deceduti nell'adempimento del servizio di protezione civile, anche al di fuori del territorio regionale, a condizione che tale circostanza sia attestata dal responsabile della struttura regionale di Protezione civile e che per il sinistro abbia trovato operatività la tutela assicurativa prevista specificamente per le attività di protezione civile.>>.

2. La disposizione dell' articolo 56 bis, comma 4 bis, della legge regionale 18/2005 , come aggiunto dal comma 1, trova applicazione per gli eventi verificatisi a decorrere dall'1 gennaio 2022. La domanda di contributo per gli eventi accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è presentata, a pena di inammissibilità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dall' articolo 56 bis, comma 4 bis, della legge regionale 18/2005 , come aggiunto dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 69
  (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 16/2022)
1.
Al comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), le parole << per l'anno 2024 >> sono sostituite dalle seguenti: << a decorrere dall'anno 2024 >>.

Art. 70
  (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 19/2006)
1. Al comma 7 bis dell'articolo 31 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << fissando un termine perentorio >> sono sostituite dalle seguenti: << entro un termine perentorio di sessanta giorni >>;

b)
alla fine del secondo periodo sono aggiunte le parole: << , e dall' articolo 34 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) >>.

2.
Il comma 8 dell'articolo 31 della legge regionale 19/2006 è sostituito dal seguente:
<<8. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), nella determinazione della quota di compartecipazione dell'utente al costo dei servizi sociosanitari, alla persona accolta in strutture residenziali per anziani è comunque garantita, ai fini dell'autosufficienza economica, la conservazione di una quota minima del proprio reddito, per far fronte alle proprie esigenze e spese personali di prima necessità.>>.

3.
Il comma 9 dell'articolo 31 della legge regionale 19/2006 è sostituito dal seguente:
<<9. La quota minima di cui al comma 8, determinata con deliberazione della Giunta regionale, è adeguata annualmente in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.>>.

Art. 71
 (Anticipazione finanziaria alla Fondazione La Fonte)
1. In ragione della situazione finanziaria della Fondazione La Fonte - Comunità Famiglia ONLUS - in lingua slovena lzvir - Skupnost Druzina, con sede a Prosecco in Trieste, succeduta, a seguito di trasformazione operata in occasione dell'amministrazione giudiziale, nei rapporti giuridici attivi e passivi della precedente omonima associazione e nelle relative pendenze erariali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione finanziaria fino a 1 milione di euro alla Fondazione in argomento, finalizzata ad assicurare la liquidità necessaria alla definizione della vertenza erariale in essere con la medesima Agenzia, assicurando il proseguimento delle intraprese azioni di risanamento e riorganizzazione ed evitando il pericolo di interruzione delle prestazioni sociali e sociosanitarie erogate a favore della popolazione fragile accolta e da accogliersi presso la struttura anche in accordo con il Comune di Trieste e l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI).
2. La domanda per l'ottenimento del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione competente per gli enti del Terzo settore, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione, aggiornata alla stessa data, contenente la puntuale e analitica indicazione della posizione erariale e debitoria nel complesso unitamente a una relazione che dia conto delle azioni di risanamento e riorganizzazione poste in essere.
3. La concessione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
4. L'anticipazione concessa è recuperata, maggiorata dell'interesse legale, in trenta rate annuali di pari importo a partire dal 2024.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 4, previste in complessivi 1 milione di euro, suddivisi in ragione di 33.333,43 euro per l'anno 2024 e di 33.333,33 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2053, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi.
7. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 4 relative al recupero degli interessi legali, sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 300 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
TITOLO VI
 NORME FINALI
Art. 72
 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell' articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella A.
2. Per le finalità previste dal comma 1, riga 1, della Tabella A, è autorizzata la spesa di 48.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Per le finalità previste dal comma 1, riga 2, della Tabella A, è autorizzata la spesa di 19.762,22 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 73
 (Altre autorizzazioni di spesa)
1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 13 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari), è autorizzata la spesa di 17.575 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), è autorizzata la spesa di 7.062.110 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
6. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 5, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell' articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Art. 74
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.