LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16

Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.

TESTO VIGENTE dal 27/10/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2023
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

TITOLO I
 OGGETTO, FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI
Art. 1
 (Oggetto e definizioni)
1. La presente legge definisce e aggiorna gli interventi a favore delle persone con disabilità, promuove azioni d'integrazione delle politiche regionali per la disabilità, dispone il riordino dei servizi sociosanitari in materia e configura le modalità di governo dei correlati sistemi locali.
2. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) accessibilità: fattore abilitante dei diritti, dell'autonomia, dell'uguaglianza e prerequisito per la piena partecipazione delle persone con disabilità su un piano di parità con gli altri, volto ad abbattere le barriere per l'accesso agli ambienti fisici e virtuali, alle tecnologie, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), ai beni e ai servizi, compresi i trasporti e le infrastrutture;
b) accomodamento ragionevole: modifiche e adattamenti necessari e appropriati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;
c) barriere architettoniche: ostacoli fisici e sensopercettivi che limitano o impediscono a chiunque la piena e sicura utilizzazione di spazi, luoghi, attrezzature o componenti e rappresentano, di conseguenza, un limite al pieno godimento dei diritti, all'effettiva partecipazione sociale e al raggiungimento della migliore qualità della vita possibile;
d) budget di progetto: budget integrato costituito dal concorso di risorse economiche, professionali, umane e relazionali rese da tutte le componenti coinvolte, ivi compresa la persona con disabilità, la sua famiglia e la comunità di appartenenza, costituito al momento della formulazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, rimodulato in relazione alle eventuali revisioni del progetto stesso e articolato in considerazione del valore delle prestazioni e dei servizi resi;
e) budget di salute: dotazione finanziaria composta da risorse sia sanitarie che sociali - nonché integrabile con altre, di diversa natura - modulabile in base all'entità dell'investimento necessario alla realizzazione dei sostegni di cui la persona abbisogna; tale dotazione finanziaria viene utilizzata, nell'ambito di un sistema di presa in carico integrata e all'interno di un rapporto di cogestione tra i soggetti pubblici e gli enti del Terzo settore, quale espressione del principio di sussidiarietà, capace di prevenire forme di istituzionalizzazione non appropriata, avviare processi di deistituzionalizzazione e promuovere la riconversione delle risorse attualmente destinate alla residenzialità;
f) capacitazione: approccio che restituisce dignità, centralità e maggior livello di qualità della vita possibile alla persona con disabilità, coniugando lo sviluppo delle capacità con l'ampliamento delle opportunità di agire le stesse, al fine di rendere concretamente esigibili le libertà e i diritti fondamentali, compreso quello di autodeterminazione. Tale approccio, pertanto, si focalizza sia sugli aspetti interni, sviluppando le potenzialità e le abilità del singolo individuo, sia sugli aspetti di sistema, garantendo i prerequisiti e le condizioni esterne, necessari a rendere concretamente realizzabile il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Tale approccio capacitante riesce così a tener conto dell'azione reciproca svolta dalle caratteristiche individuali e dalle restrizioni sociali e propone di misurare i risultati in termini di espansione delle opportunità di scelta e quindi delle libertà delle persone;
g) discriminazione in base alla disabilità: qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione alla partecipazione riconducibile alla condizione di disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;
h) figura professionale di riferimento: soggetto, tra quelli istituzionali coinvolti nella presa in carico, avente il compito di coordinare la realizzazione del progetto, svolgere le funzioni di raccordo tra i vari soggetti, compresa la rete familiare, nonché monitorare e verificare lo stato di attuazione del progetto, anche nell'ottica di un suo necessario aggiornamento e adeguamento, al mutare di esigenze, bisogni e aspettative della persona con disabilità;
i) progettazione universale: ideazione e realizzazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate, ove non siano strettamente necessari;
j) progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato: strumento diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, a individuare le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita, nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, a indicare tutte le misure necessarie a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici nonché quelli culturali e sportivi, e in ogni altro contesto di inclusione sociale;
k) vita indipendente: modello volto a consentire alla persona con disabilità l'esercizio del diritto di vivere nella società, con le stesse libertà garantite alle altre persone, con particolare riguardo al diritto di scelta del luogo in cui abitare, di dove e con chi vivere, senza che le possa essere imposta una particolare sistemazione. Tale modello è reso possibile, con l'eventuale supporto degli enti del Terzo settore, grazie a una rete di servizi integrati, in grado di fornire i sostegni necessari, anche a domicilio, nonché tramite lo sviluppo di soluzione abitative innovative, che possono prevedere forme di coabitazione e convivenza.
Art. 2
 (Finalità)
1. Le finalità della presente legge, in applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), sono:
a) garantire il rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni individuo, secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, solidarietà e pari opportunità;
b) diffondere una concezione di disabilità intesa come parte della diversità umana e dell'umanità stessa e quale risultato dell'interazione tra le persone con menomazioni durature e le barriere di diversa natura che possono ostacolarne la piena ed effettiva partecipazione alla società in condizioni di uguaglianza, nonché promuovere attività di sensibilizzazione finalizzate ad accrescere la consapevolezza sui diritti umani e sulle libertà fondamentali di cui ogni persona con disabilità gode, in quanto persona, a valorizzare l'apporto che le persone con disabilità possono dare alla società tutta e a contrastare qualsiasi forma di pregiudizio e di stereotipo;
c) contrastare ogni forma di discriminazione, con particolare attenzione alla situazione delle donne e dei minori con disabilità, e impedire, anche fornendo adeguati interventi di prevenzione e protezione sociale, che si verifichino o che si protraggano situazioni di violenza, isolamento o segregazione nei confronti di tutte le persone con disabilità;
d) promuovere la piena attuazione del principio di parità di trattamento e di pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità, ai sensi di quanto previsto dalla legge 1 marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), e dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori);
e) promuovere il massimo livello di autodeterminazione possibile, l'esercizio della responsabilità e dei doveri, la capacità di autorappresentanza, nonché agire per favorire il più alto grado di autonomia delle persone con disabilità;
f) favorire la vita indipendente delle persone con disabilità, sostenere il loro diritto di scegliere il proprio luogo di residenza, dove e con chi vivere, senza essere obbligate a vivere in una particolare sistemazione, nonché attuare meccanismi volti a facilitare la deistituzionalizzazione e a prevenire forme di istituzionalizzazione non appropriata;
g) garantire alle persone con disabilità, tenuto conto dei principi della progettazione universale e dell'accomodamento ragionevole, la piena accessibilità, da intendersi - in coerenza con quanto previsto dalla Strategia sui diritti delle persone con disabilità 2021-2030 di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2021) 101 final - quale fattore abilitante dei diritti, necessario al superamento di tutte le barriere e di tutti gli ostacoli che si frappongono tra la persona con disabilità e il suo pieno godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché prerequisito per garantire alla stessa di partecipare alla società e di fornire un contributo attivo a favore della comunità di appartenenza;
h) sostenere, in coerenza con quanto stabilito dal Pilastro europeo dei diritti sociali e anche attraverso l'utilizzo di idonei sostegni e metodologie finalizzati alla costruzione di un'identità adulta, l'effettiva partecipazione e inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale, in quella scolastica e in quella lavorativa, con particolare riferimento al tema delle pari opportunità e dell'equo accesso al mercato del lavoro;
i) garantire servizi pubblici accessibili e semplificati, promuovendo a tale scopo l'utilizzo di tecnologie digitali inclusive e di altri strumenti, in grado di garantire l'accesso alle informazioni e alle comunicazioni;
j) porre in essere forme di protezione, di valorizzazione e di partecipazione, anche in forma associativa, delle famiglie delle persone con disabilità, garantendo loro forme di sostegno, anche psicologico;
k) promuovere azioni volte a riconoscere l'importanza e la centralità dell'operato che la rete familiare della persona con disabilità svolge, con particolare riferimento alle persone con bisogni assistenziali elevati;
l) garantire la consultazione e il coinvolgimento delle persone con disabilità, anche attraverso le loro organizzazioni rappresentative;
m) sostenere e diffondere una cultura della responsabilità condivisa, tale per cui la promozione e l'osservanza dei diritti e delle libertà del singolo individuo siano considerate una priorità per la sua comunità di appartenenza;
n) promuovere programmi e politiche unitari, uniformi e coordinati, orientati alla creazione di un welfare comunitario;
o) promuovere la formazione dei professionisti e degli operatori che lavorano al fianco delle persone con disabilità, al fine di diffondere la conoscenza dei diritti riconosciuti alle persone con disabilità, valorizzare l'apporto che le persone con disabilità possono dare alla società tutta e contrastare qualsiasi forma di pregiudizio e di stereotipo.
Art. 3
 (Interventi regionali a favore delle persone con disabilità)
1. Gli interventi contenuti nella presente legge, volti a garantire il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali alle persone con disabilità, sono ispirati ai principi della progettazione universale e dell'accomodamento ragionevole, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e si sviluppano nelle seguenti aree:
a) salute;
b) vita indipendente e inclusione nella società;
c) istruzione, formazione e lavoro;
d) mobilità personale e libertà di movimento;
e) informazione, comunicazione e partecipazione.
2. La Regione, per attuare gli interventi previsti dalla presente legge e per perseguire le finalità di cui all'articolo 2:
a) riconosce l'importanza del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, di cui all' articolo 2, comma 2, lettera c), numero 5), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 (Delega al Governo in materia di disabilità), comprensivo di tutti gli interventi relativi alla salute, alla vita indipendente e inclusione nella società - con particolare riferimento a quelli relativi alla cultura, allo sport e al turismo - all'istruzione, formazione e lavoro, alla mobilità personale e libertà di movimento, nonché all'informazione, comunicazione e partecipazione;
b) promuove l'utilizzo del budget di salute, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, quale strumento idoneo a garantire l'integrazione sociosanitaria;
c) promuove collaborazioni, sinergie e accordi tra i soggetti pubblici e privati, compresi quelli del privato sociale, con cui sviluppare forme di partenariato volte a rigenerare il capitale sociale;
d) promuove percorsi di capacitazione per la persona con disabilità, allo scopo di favorire il maggior grado di autonomia e indipendenza individuale;
e) promuove percorsi formativi per la promozione e la diffusione di un approccio capacitante finalizzato a sostenere l'accesso ai diritti di cui le persone con disabilità godono, nei confronti della famiglia, degli eventuali amministratori di sostegno, tutori o curatori della persona con disabilità e di tutti i professionisti coinvolti, a partire dai percorsi curriculari;
f) implementa e sviluppa, tra tutti gli attori coinvolti nel processo di presa in carico integrata delle persone con disabilità, un sistema di relazioni improntato alla massima collaborazione, alla condivisione e allo scambio delle informazioni, anche tramite la predisposizione o la sperimentazione di strumenti quali piattaforme informatiche accessibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici), e interoperabili con quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
g) promuove i principi della progettazione universale favorendo una diffusione capillare della cultura della disabilità, anche all'interno della propria organizzazione, in modo che i procedimenti relativi ai servizi e agli interventi facenti capo alle aree di cui al comma 1, siano di norma attribuiti alle Direzioni competenti in materia;
h) promuove, nell'ambito delle linee di finanziamento regionale dedicate ai vari settori di sviluppo economico, culturale e sociale, l'utilizzo di criteri di premialità finalizzati a incrementare l'accessibilità e l'inclusione, sociale e lavorativa, delle persone con disabilità.
Art. 4
 (Linguaggio)
1. La Regione impiega nelle leggi, nei regolamenti e negli atti amministrativi esclusivamente i termini "disabilità" e "persona con disabilità", in applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e promuove l'utilizzo di questo linguaggio da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.
TITOLO II
 AREE DI INTERVENTO
Capo I
 Salute
Art. 5
 (Salute e obiettivi di sviluppo sostenibile in materia di salute)
1. La Regione garantisce alle persone con disabilità il diritto di godere del miglior stato di salute possibile da intendersi, in un'ottica olistica, quale stato di totale benessere fisico, mentale e sociale, non solo limitato all'assenza di malattie o infermità. A tale scopo, la Regione fornisce un'adeguata risposta ai bisogni di salute lungo tutto l'arco della vita di ciascuna persona con disabilità, con particolare riguardo ai diversi contesti, alla medicina di genere, alle fasi di transizione tra l'età infantile e quella adulta e tra quella adulta e quella anziana e al tema delle comorbilità, in particolare psichiatriche. La Regione prevede in particolare per le persone con disabilità gravissima, specifici strumenti per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e favorisce il loro diritto a partecipare alla scelta degli ausili e dei presidi, ritenuti idonei.
2. La Regione attua un sistema integrato per la disabilità che assicuri la continuità e la coerenza dei livelli essenziali delle prestazioni sociosanitarie, in raccordo con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e che persegua gli obiettivi di sviluppo sostenibile, specie con riguardo all'impatto negativo che la povertà e il contesto sociale e di vita hanno sulla salute e sulla vita delle persone con disabilità.
3. Il sistema integrato per la disabilità è finanziato con risorse regionali e nazionali, nonché con eventuali risorse di altri soggetti pubblici e privati. Nello specifico, è finanziato a livello regionale con risorse di parte sanitaria e sociosanitaria, in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni sociosanitarie di cui al comma 2, e da risorse di parte sociale, anche a valere sul Fondo sociale, a livello locale dalle risorse sanitarie, da quelle sociali dei Comuni e da quelle derivanti dalla compartecipazione dei cittadini, ove previsto e nel rispetto della vigente normativa in materia.
4. La Regione, con apposito atto, identifica i criteri e gli indirizzi volti alla promozione di un sistema di compartecipazione dei cittadini uniforme su tutto il territorio regionale.
5. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 la Regione riordina l'intero assetto istituzionale del sistema sociosanitario per la disabilità, secondo gli strumenti e le modalità individuati dal Titolo III, Capo II.
Capo II
 Vita indipendente e inclusione nella società
Art. 6
 (Abitare e vita indipendente)
1. La Regione privilegia gli interventi abitativi in grado di garantire la vita indipendente della persona con disabilità, da intendersi come modello volto a consentire di prendere le proprie decisioni ed effettuare le proprie scelte in modo da favorire l'autodeterminazione e l'inclusione. A tale scopo, la piena e diretta partecipazione della persona con disabilità alla predisposizione del suo progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, è volta a garantire il concreto esercizio del diritto di scelta del proprio luogo di residenza, di dove e con chi vivere, senza che le possa essere imposta una particolare sistemazione, in maniera che tale scelta sia costruita sulle preferenze della persona stessa e orientata al perseguimento della migliore qualità della vita.
2. Le politiche dell'abitare regionali garantiscono l'accessibilità, la fruibilità e la qualità degli spazi secondo quanto stabilito dalla legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità). A tale scopo, sono previsti specifici criteri premianti e priorità di selezione nella concessione delle linee di finanziamento già disponibili o di futura introduzione.
3. La Regione, nella sua attività di programmazione nella concessione di contributi, favorisce, in via prioritaria, interventi di sostegno all'abitare per facilitare il permanere delle persone con disabilità al proprio domicilio e per rafforzare e valorizzare il rapporto di scambio reciproco tra la persona e la sua comunità di appartenenza. A tale scopo garantisce l'accesso ai sostegni previsti dal comma 7, con particolare riguardo a quelli necessari ad assicurare l'inclusione sociale della persona, impedendo che si verifichino situazione di isolamento e segregazione.
4. La Regione promuove lo sviluppo della dimensione dell'abitare inclusivo nel contesto sociale di appartenenza e nel rapporto con la comunità che, in raccordo con quanto previsto dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), riproduca le caratteristiche abitative e relazionali della casa familiare, in modo da favorire il mantenimento dell'identità personale, rafforzare il radicamento territoriale, nonché prevenire e contenere gli esiti dell'istituzionalizzazione. Tali soluzioni abitative possono anche prevedere la convivenza e la coabitazione tra persone con disabilità, anche con diverso bisogno assistenziale, e persone senza disabilità.
5. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater), di cui alla legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica), recuperano e valorizzano il loro patrimonio immobiliare per la realizzazione delle soluzioni abitative di cui al comma 4.
6. L'Amministrazione regionale concede contributi alle Ater per interventi sull'edilizia residenziale pubblica volti al recupero del patrimonio esistente e diretti al rimborso delle spese sostenute anche per l'adeguamento degli alloggi alle esigenze della disabilità della persona occupante.
7. La Regione, per sostenere le soluzioni abitative di cui ai commi 3 e 4, fornisce alle persone con disabilità, attraverso una rete di servizi integrati, anche con il supporto degli enti del Terzo settore, adeguati sostegni sanitari, sociosanitari e sociali, compresi gli ausili tecnologici, provvede all'attuazione di specifici interventi di carattere economico, nonché garantisce l'accesso ai programmi di edilizia sociale in base alla vigente normativa regionale.
8. Il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità viene sostenuto anche tramite i servizi e gli interventi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi della legge 112/2016 . La Regione integra con proprie risorse i fondi messi a disposizione dalla legge 112/2016 al fine di permettere l'abitare sociale alle persone con disabilità grave e a quelle con disabilità che potrebbero sperimentare percorsi di autonomia abitativa.
9. La programmazione degli interventi contenuti nel presente articolo si raccorda a quella prevista in materia di politiche abitative, di cui all' articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).
Art. 7
 (Cultura, sport e turismo)
1. La Regione persegue l'inclusione sociale delle persone con disabilità anche attraverso l'attuazione di interventi volti a garantire la loro partecipazione alla vita culturale, sportiva e turistica, nonché alle attività ricreative.
2. La Regione sostiene le iniziative volte alla diffusione della cultura della disabilità, nonché la partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, culturale, alle iniziative ricreative e allo sport. A tal fine, la Regione promuove la produzione di eventi culturali, sportivi e di pubblico interesse in chiave pienamente inclusiva e in formati accessibili, in modo da incoraggiare l'espressione artistica delle persone con disabilità.
3. Per favorire i progetti culturali e sportivi ideati secondo le modalità di cui al comma 2, sono previsti specifici criteri premianti e priorità di selezione nei regolamenti attuativi e negli avvisi pubblici previsti dalla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), dalla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e dalla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport).
4. La Regione persegue la piena fruibilità e accessibilità del patrimonio artistico, storico e culturale regionale, nonché dei luoghi dedicati alla produzione e allo svolgimento delle attività ricreative e culturali e assicura che le persone con disabilità possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e autonomo, in coerenza con l' articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). A tale scopo, nella concessione di contributi o finanziamenti nel settore turistico, sono previsti specifici criteri premianti e priorità di selezione, volti a sostenere iniziative e progetti a sostegno dell'inclusione delle persone con disabilità.
Capo III
 Istruzione, formazione e lavoro
Art. 8
 (Istruzione e formazione)
1. La Regione sostiene, nel rispetto del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107), e anche tramite il raccordo con il Piano Educativo Individualizzato, l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità quale strumento volto a garantire il maggior livello di apprendimento possibile, a sviluppare la socializzazione, nonché a diffondere la cultura della disabilità.
2. Ai sensi della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), la Regione promuove interventi formativi destinati alle persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione e, in particolare, alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'occupabilità e favorire la loro inclusione sociale. Gli interventi possono essere realizzati in maniera integrata con i servizi del territorio che hanno in carico l'utenza.
3. La Regione, in raccordo con i Comuni e con tutti i soggetti coinvolti, promuove, tramite appositi atti di intesa, il coordinamento tra le politiche relative all'istruzione, alla formazione e al lavoro, per favorire un approccio sistemico e per attuare un assetto organizzativo, anche a livello territoriale, in grado di accompagnare le persone con disabilità nel processo di transizione tra i percorsi scolastico, formativo, universitario e lavorativo.
Art. 9
 (Lavoro)
1. La Regione persegue la piena inclusione lavorativa delle persone con disabilità, anche attraverso il sostegno all'agricoltura sociale e all'autoimprenditorialità e, tenuto conto delle specificità, delle caratteristiche e delle potenzialità di ognuno, garantisce loro condizioni di eguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione nell'accesso all'occupazione e nelle condizioni di lavoro, ivi comprese le opportunità di carriera e di formazione e riqualificazione professionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). A tale scopo:
a) promuove il coordinamento delle azioni del collocamento mirato con le misure di politica sanitaria e sociale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera c), e in coerenza con quanto previsto dalle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), secondo una logica di presa in carico integrata e per il tramite di percorsi e progetti dedicati;
b) favorisce, tramite appositi atti di intesa, il raccordo tra il contesto scolastico e quello lavorativo, nonché assicura alle persone con disabilità la personalizzazione degli interventi di formazione, in modo da indirizzare la persona verso la scelta degli ambiti lavorativi maggiormente rispondenti alle sue inclinazioni e supportare il percorso di inserimento lavorativo;
c) sostiene la diffusione della figura del responsabile del processo di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, in coerenza con il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 (Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità);
d) incentiva, ai sensi del decreto legislativo 216/2003 , l'adozione da parte dei datori di lavoro pubblici e privati delle misure di accomodamento ragionevole delle posizioni lavorative ovvero di quei provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire alle persone con disabilità di accedere a un lavoro, di svolgerlo e di avere una promozione e affinché possano ricevere una formazione, incluse le attività di tutoraggio interno o esterno, volte ad accompagnare e sostenere l'inclusione lavorativa della persona con disabilità, nonché a facilitare l'apprendimento delle mansioni assegnate;
e) promuove l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture con particolare riguardo a quelli sopra le soglie di rilevanza comunitaria e nei contratti di servizio pubblico, nelle convenzioni e negli atti di concessione stipulati tra le società controllate e partecipate dalla Regione o da un ente locale, di specifiche clausole che operino quali meccanismi premiali orientati a favorire l'inclusione lavorativa e la progressione verticale delle persone con disabilità nel contesto lavorativo, anche in raccordo con quanto previsto dall' articolo 10, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), e dall' articolo 24, comma 2, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), nonché in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e con il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 .
Capo IV
 Mobilità personale e libertà di movimento
Art. 10
 (Trasporti)
1. La Regione persegue e promuove politiche volte a favorire, secondo il maggior grado di autonomia possibile e nel rispetto della disciplina prevista nel Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL), di cui all' articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sia la mobilità individuale, sia quella collettiva, sostenendo, a tal fine, anche le forme di trasporto operate dagli enti del Terzo settore e dai soggetti del privato sociale.
2. La Regione, in particolare, favorisce e promuove ogni misura necessaria affinché le principali stazioni degli autobus presenti sul proprio territorio siano in grado di fornire l'assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta almeno secondo gli standard minimi previsti dal regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e designate come tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo regolamento.
3. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 17, comma 5, lettera c), per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a concedere contributi agli enti pubblici, del Terzo settore e ai soggetti del privato sociale che gestiscono servizi di trasporto collettivo, con le modalità e i criteri definiti con regolamento regionale, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.
3 bis. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa e per efficientare e uniformare le modalità di gestione e di erogazione, i Comuni, in quanto soggetti titolari del servizio di trasporto individuale di cui all'articolo 17, comma 5, lettera c), delegano, per il tramite dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, l'organizzazione dei trasporti strumentali e accessori alla fruizione, da parte delle persone con disabilità, dei servizi o degli interventi di tipo semiresidenziale, di cui all'articolo 17, comma 1, alle Aziende sanitarie regionali competenti all'erogazione dei servizi o degli interventi semiresidenziali stessi. Le modalità e i criteri di accesso sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 8/2024
Art. 11
 (Accessibilità allo spazio aperto e costruito e barriere architettoniche)
1. La Regione persegue l'accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito, quale prerequisito essenziale che ne consente la piena fruizione da parte di tutte le persone in sicurezza e in autonomia e opera secondo i principi e i criteri di cui alla legge regionale 10/2018 .
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione, in forma singola o associata, contributi diretti al rimborso di spese sostenute dai privati cittadini per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con disabilità permanente di natura fisica, psichica o sensoriale, che incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni a usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, dell'edificio privato e delle sue parti comuni.
3. Qualora un provvedimento giurisdizionale stabilisca l'affidamento condiviso di una persona nelle condizioni di cui al comma 2, il contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche può essere concesso sia per l'abitazione di residenza che per l'abitazione di domicilio del beneficiario, secondo le modalità e i criteri previsti per i residenti dal regolamento di cui al comma 4.
4. Le modalità e i criteri di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono definiti in collaborazione con i soggetti gestori con apposito regolamento regionale, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.
Capo V
 Informazione, comunicazione e partecipazione
Art. 12
 (Diritto all'informazione e alla comunicazione)
1. La Regione garantisce alle persone con disabilità l'accesso alle informazioni, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie assistive e identifica "il portale regionale della disabilità" quale strumento privilegiato per l'acquisizione e lo scambio di notizie, dati e opportunità attinenti alle politiche in materia.
2. La Regione promuove campagne di sensibilizzazione, in particolare nell'ambito della comunicazione istituzionale, volte a diffondere l'utilizzo di un corretto linguaggio e a prevenire ogni forma di discriminazione, anche verbale, di violenza, di bullismo o di cyberbullismo nei confronti delle persone con disabilità.
3. La Regione, con il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati, promuove l'abbattimento delle barriere di comunicazione e tecnologiche esistenti e favorisce l'utilizzo di forme di interpretazione della lingua dei segni, sottotitolazione, conversione del parlato in testo, conversione del testo in parlato, conversione di immagini in testo, braille, comunicazione aumentativa alternativa (CAA) o qualsiasi altra forma di comunicazione, compresi le audio-descrizioni, il linguaggio semplificato, l'utilizzo dei caratteri ad alta leggibilità, i facilitatori, i mediatori culturali e gli interpreti, anche nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 34 ter del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 , dall' articolo 11 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), e dell' articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate).
4. L'Amministrazione regionale sostiene le attività di consulenza, orientamento e informazione, con particolare riferimento a quelle relative all'utilizzo dei presidi, degli ausili e delle tecnologie assistive per l'autonomia, e garantisce, anche tramite l'individuazione di appositi centri di riferimento, che tale funzione sia svolta in modo uniforme su tutto il territorio regionale.
5. La Regione promuove, presso le Università e gli enti di formazione per il personale sociosanitario, l'inserimento nei piani di studio di percorsi formativi sulla comunicazione aumentativa alternativa.
Art. 13
 (Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia)
1. Ai fini della promozione delle politiche regionali di integrazione in materia di disabilità e della consultazione in materia di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità, la Regione riconosce il ruolo della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, quale organismo rappresentativo e di coordinamento dei soggetti giuridici ad essa aderenti nel settore della disabilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Consulta in particolare:
a) partecipa alla Commissione regionale per le politiche sociali di cui all' articolo 27 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
b) partecipa all'attività di pianificazione in materia sanitaria e sociosanitaria ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 22/2019 ;
c) formula proposte in materia di politiche regionali per le persone con disabilità;
d) promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento professionale, finalizzate alla diffusione della cultura e dei principi della progettazione universale, volti a garantire la piena accessibilità e fruibilità di spazi, oggetti e servizi;
e) esprime parere su ogni altro atto legislativo o amministrativo relativo all'azione regionale in materia di disabilità;
f) partecipa alle attività di cui all' articolo 24, comma 6, della legge regionale 6/2006 ;
g) sostiene le attività di coordinamento, formazione e divulgazione dei soggetti giuridici che la costituiscono.
3. La Direzione centrale competente in materia di disabilità pone a disposizione della Consulta le dotazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.
4. In relazione alle funzioni svolte ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta un contributo per le spese di funzionamento, proprie e delle sue articolazioni provinciali.
5. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 4, la Consulta presenta alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita istanza corredata di una relazione sull'attività prevista nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.
TITOLO III
 GOVERNO DI SISTEMA
Capo I
 Integrazione delle politiche
Art. 14
 (Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità)
1. La Regione istituisce, presso la Direzione centrale competente in materia di disabilità, l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato <<Osservatorio>>.
2. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) studio e analisi, anche attraverso la raccolta di dati statistici sul numero, sulla tipologia di disabilità, sulla tipologia di offerta, sulle comorbilità e sui disordini che aggravano le condizioni di cura e di assistenza a carico dei familiari, anche con riferimento ai diversi contesti di vita e ai differenti territori della regione, nonché sulle conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità;
b) rilevazione dei servizi e degli interventi erogati a favore delle persone con disabilità, nonché della loro qualità, con lo scopo di avviare un percorso di miglioramento degli stessi, anche attraverso il coinvolgimento della persona, al fine di valutare l'effettiva rispondenza dei servizi erogati rispetto ai bisogni e alle aspettative dei destinatari;
c) realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire a individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e per la prevenzione e il contrasto di qualsiasi forma di discriminazione diretta e indiretta;
d) collaborazione con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all' articolo 28 bis della legge regionale 18/2005 , per lo svolgimento di attività di monitoraggio, studio e ricerca sull'inclusione lavorativa delle persone con disabilità;
e) diffusione della conoscenza in materia di disabilità e sensibilizzazione dell'intera comunità sui diritti di cui le persone con disabilità godono;
f) raccolta degli atti e dei provvedimenti maggiormente significativi in materia di disabilità, affinché ne sia assicurata una vasta diffusione tramite la pubblicazione sul portale della disabilità di cui all'articolo 12, comma 1;
g) attività di consulenza a favore delle Direzioni dell'Amministrazione regionale, in relazione alla predisposizione degli atti a valenza pianificatoria che interessino il settore della disabilità, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 15.
3. L'Osservatorio predispone una relazione a cadenza biennale relativa allo svolgimento dei suoi compiti.
4. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con regolamento da emanarsi, previa informativa alla Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la presenza delle Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale coinvolte e la rappresentanza dei diversi portatori di interesse.
5. L'Osservatorio può istituire al suo interno, ove necessario, tavoli di lavoro permanenti dedicati ad aree tematiche di interesse specifico o di interesse intersettoriale.
6. L'Osservatorio si avvale del supporto tecnico della struttura Area Welfare di Comunità dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di cui all' articolo 9, comma 53, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014).
Art. 15
 (Piano regionale della disabilità)
1. Il Piano regionale della disabilità è il documento che raccoglie, coordina e integra le azioni di pianificazione delle differenti Direzioni dell'Amministrazione regionale, con lo scopo di ottenere politiche in materia di disabilità unitarie, uniformi e coordinate. Nel Piano regionale della disabilità confluiscono le modalità e la ricognizione delle risorse a disposizione delle Direzioni interessate da dedicare agli interventi a favore delle persone con disabilità in materia di:
a) salute;
b) vita indipendente e inclusione nella società;
c) istruzione, formazione e lavoro;
d) mobilità personale e libertà di movimento;
e) informazione, comunicazione e partecipazione.
2. La Direzione centrale competente in materia di disabilità, in raccordo con le singole Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale coinvolte in materia di disabilità e con l'Osservatorio, predispone il Piano regionale della disabilità.
3. Il Piano regionale della disabilità è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), e previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.
4. Il Piano regionale della disabilità ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente.
Art. 16
 (Strumenti di pianificazione regionale sanitaria, sociosanitaria e sociale per la disabilità)
1. Le azioni di pianificazione regionale sociosanitaria per la disabilità sono elaborate tramite apposito progetto obiettivo ai sensi dell' articolo 43, comma 1, lettera c), della legge regionale 22/2019 e confluiscono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, nel Piano regionale della disabilità.
2. Il progetto obiettivo disabilità di cui al comma 1 definisce, in maniera integrata, i fabbisogni dell'intera rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali per la disabilità compresa l'individuazione dei presidi di rilievo regionale, in quanto centri specializzati rispondenti ai differenti bisogni delle persone con disabilità.
3. I contenuti del progetto obiettivo disabilità di cui al comma 1 sono annualmente recepiti e declinati, per ciò che attiene gli aspetti sociali, nelle indicazioni annuali relative al riparto del Fondo sociale, e per ciò che riguarda gli aspetti sanitari e sociosanitari nelle Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale, di cui all' articolo 50 della legge regionale 22/2019 .
Capo II
 Riordino del sistema sociosanitario per la disabilità
Art. 17
 (Aggiornamento dell'assetto istituzionale e organizzativo)
1. La Regione aggiorna e ridefinisce le competenze dei soggetti coinvolti nell'erogazione degli interventi a favore delle persone con disabilità. A tale scopo, ferme in ogni caso le altre attribuzioni derivanti dalla normativa di settore, dall'1 gennaio 2024, la titolarità dei servizi e degli interventi in essere, in quanto riconducibili ai livelli essenziali di assistenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, di tipo residenziale e semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo, è attribuita alle Aziende sanitarie regionali.
2. Le Aziende sanitarie regionali e la Conferenza dei Sindaci, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), con il coinvolgimento degli enti e soggetti gestori dei servizi per la disabilità, nell'ambito di specifico atto di intesa, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge regionale 22/2019, entro il termine di cui al comma 1, identificano le modalità di attuazione relative al passaggio di competenze di cui al comma 1, che deve necessariamente concludersi entro il 31 dicembre 2025. Tali modalità di attuazione devono, in ogni caso, garantire la continuità dei servizi in essere, anche attraverso la valorizzazione e l'innovazione, da parte della Aziende sanitarie regionali, delle forme gestionali esistenti.
2 bis. La Giunta regionale fornisce, con specifico atto, gli indirizzi regionali volti ad assicurare l'uniforme governo del sistema sociosanitario per la disabilità, nonché l'aggiornamento, attraverso un graduale processo di transizione, dell'assetto istituzionale e organizzativo di cui al presente articolo, avuto riguardo alla necessità di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni a favore delle persone con disabilità, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1.
3. Gli enti del Terzo settore convenzionati per la gestione dei servizi per la disabilità partecipano alle attività di cui al comma 2.
4. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a prevedere una dotazione organica aggiuntiva, a esaurimento, relativa ai rapporti di lavoro in essere all'1 gennaio 2024 e necessari per assicurare il corretto esercizio dei servizi e degli interventi di cui al comma 1. A tale scopo, in particolare per garantire la necessaria uniformità e continuità, la Giunta regionale fornisce, con specifico atto di indirizzo, le indicazioni relative all’inquadramento e alla gestione delle procedure inerenti al personale coinvolto nell’aggiornamento dell’assetto istituzionale e organizzativo di cui al presente articolo.
5. La titolarità dei seguenti servizi e interventi, anche se diversamente denominati, spetta ai Comuni, che la esercitano attraverso i Servizi sociali dei Comuni di cui all' articolo 17 della legge regionale 6/2006 , ferme in ogni caso le altre attribuzioni derivanti dalla normativa di settore:
a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale ed educativo scolastico, ai sensi del decreto legislativo 66/2017 , nonché attività integrativa di valenza socio-educativa, sia negli asili nido, sia nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sia in ambito extrascolastico;
b) interventi educativi di inclusione sociale a sostegno della partecipazione della persona con disabilità alla vita della comunità;
c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto;
d) servizi e soluzioni abitative alternative all'istituzionalizzazione, nonché servizi realizzati nei contesti naturali di vita delle persone, che valorizzano la dimensione della domiciliarità;
e) attività di informazione e supporto nell'accesso ai servizi e agli interventi sociali e sociosanitari, in coordinamento con le Aziende sanitarie regionali.
5 bis. Spetta altresì ai Comuni, tramite i Servizi sociali dei Comuni in conformità al comma 5, la titolarità della gestione delle quote di rilevanza sociale relative ai servizi e agli interventi sociosanitari di cui al comma 1.
6. La Regione, per il completo riordino del sistema sociosanitario per la disabilità, definisce, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 21, le nuove tipologie di offerta della rete dei servizi e i relativi requisiti, anche tramite la valorizzazione e la messa a sistema delle buone pratiche già in essere a livello territoriale.
7. Allo scopo di garantire alle persone con disabilità complesse le prestazioni di cui agli articoli 21, 25, 27, 32 e 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, comunque in precedenza denominate, la Regione fornisce i criteri per l'identificazione dei profili di intensità dei sostegni, anche in relazione alle quote di compartecipazione del sistema sanitario, di quello sociale e di eventuali altre forme di finanziamento, nonché della definizione dei fabbisogni, ai sensi dell'articolo 16, comma 2.
8. Le Aziende sanitarie regionali, in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti nella presa in carico, procedono alla rivalutazione delle persone in carico, ai fini della corretta identificazione dei profili di intensità dei sostegni da riconoscere.
9. In conformità a quanto stabilito all'articolo 5, comma 3, al fine di sostenere i servizi e gli interventi di cui al comma 1, è istituito il Fondo sociosanitario per la disabilità, composto da risorse sanitarie e sociosanitarie atte a garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociosanitarie.
9 bis. In conformità a quanto stabilito all'articolo 5, comma 3, è istituito il Fondo sociale per la disabilità, composto da risorse regionali di parte sociale, al fine di sostenere i servizi e gli interventi di competenza sociale di cui ai commi 5 e 5 bis. Nella programmazione del Fondo sociale per la disabilità possono essere ricomprese, oltre alle risorse regionali, anche eventuali risorse nazionali di parte sociale dedicate ai servizi e agli interventi per le persone con disabilità.
9 ter. Per l'anno 2024, nelle more del riordino delle competenze dell'assetto istituzionale e organizzativo previste dal comma 2, le risorse del Fondo sociale per la disabilità di cui al comma 9 bis sono concesse alle Aziende sanitarie regionali.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 57, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Comma 9 bis aggiunto da art. 8, comma 58, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Comma 9 ter aggiunto da art. 8, comma 58, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 56, L. R. 7/2024
5Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 16, lettera b), L. R. 8/2024
6Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 16, lettera c), L. R. 8/2024
Art. 18
 (Adeguamento organizzativo delle Aziende sanitarie regionali)
1. Presso ciascuna Azienda sanitaria regionale viene identificata una specifica articolazione organizzativa funzionale di riferimento per la disabilità, facente capo al Direttore dei servizi sociosanitari, con il compito di:
a) garantire la piena integrazione in relazione alla ricomposizione delle funzioni cliniche in materia di disabilità, nonché facilitare tutti i processi di transizione relativi al passaggio tra l'infanzia e l'età adulta e tra l'età adulta e quella anziana;
b) favorire la definizione di servizi e percorsi dedicati per le cure ambulatoriali e ospedaliere, in particolare per quanto riguarda l'accesso al Pronto soccorso, in conformità a quanto previsto dall' articolo 26 della legge regionale 22/2019 ;
c) assicurare tra le Aziende sanitarie regionali, i Comuni, il Sistema scolastico, quello formativo e quello lavorativo, la necessaria integrazione istituzionale per la realizzazione delle attività di loro competenza in materia di disabilità, ispirata a una logica di scambio e collaborazione;
d) implementare forme di collaborazione e di partenariato con gli altri soggetti presenti sul territorio, compresi quelli del privato sociale;
e) assicurare alle persone con disabilità, tramite specifici interventi e servizi, la piena integrazione sociosanitaria, ai sensi degli articoli 21, 25, 27, 32 e 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, nonché garantire il presidio dei processi di integrazione istituzionale, gestionale e professionale di cui agli articoli 22 e 23 della presente legge.
2. Al fine di garantire la necessaria uniformità dell'offerta dei servizi su tutto il territorio regionale, la Giunta regionale, con specifico atto di indirizzo da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa informativa alla Commissione consiliare competente, fornisce le indicazioni per la nuova configurazione dei servizi e per il conseguente adeguamento degli atti aziendali di cui all' articolo 54 della legge regionale 22/2019 , anche in relazione alla definizione dei fabbisogni di personale.
Art. 19
 (Servizi di integrazione lavorativa)
1. Le Aziende sanitarie regionali, anche su delega dei Comuni per le prestazioni a non elevata integrazione sociosanitaria, strutturano al loro interno i Servizi di integrazione lavorativa (SIL), quali soggetti parte del sistema sociosanitario per la disabilità. I SIL realizzano gli interventi terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi, di cui all'articolo 17, comma 1, finalizzati all'acquisizione di competenze e al potenziamento delle abilità possedute, nonché promuovono e realizzano, attraverso specifici percorsi di integrazione lavorativa, l'inclusione sociale delle persone con disabilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Servizi di integrazione lavorativa:
a) attuano percorsi di socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro;
b) attuano progetti inerenti l'inserimento socio-assistenziale in ambiti in cui si svolgono attività lavorative, rivolti a persone la cui necessità di sostegni intensivi non consente a pieno titolo l'avvio dei percorsi di cui alla lettera a), ma rende comunque praticabile l'accesso e la frequenza di un ambiente di lavoro;
c) collaborano con i Servizi del collocamento mirato, di cui all' articolo 38 della legge regionale 18/2005 .
3. Le modalità operative relative al passaggio delle competenze interessate dal presente articolo sono regolate dall'articolo 17. Per ciò che attiene la dotazione organica, si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 4.
4. Le Aziende sanitarie regionali definiscono le modalità organizzative dei Servizi di integrazione lavorativa, nel rispetto delle indicazioni fornite con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 18, comma 2.
5. La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei percorsi e dei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9.
6. Alle persone con disabilità inserite nei percorsi e nei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono concessi, da parte dei Servizi di integrazione lavorativa, appositi incentivi motivazionali, nonché contributi a ristoro delle spese connesse alla realizzazione delle finalità progettuali, con le modalità e i criteri definiti con apposito regolamento regionale.
7. Le attività svolte nell'ambito dei percorsi e dei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), non costituiscono un rapporto di lavoro e le correlate incentivazioni di cui al comma 6 non costituiscono compenso ma hanno finalità socio-assistenziali e motivazionali ai fini dell'inclusione sociale.
8. La competenza ad assicurare le persone inserite nei percorsi e nei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), contro gli infortuni e le malattie connessi alla presenza sui luoghi di lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi, spetta all'ente cui fa capo il Servizio di integrazione lavorativa.
Art. 20
 (Enti del Terzo settore)
1. La Regione valorizza il ruolo che gli enti del Terzo settore svolgono nelle varie aree di interesse generale, così come definite dall' articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), attinenti all'integrazione sociosanitaria, in quanto espressione del principio di sussidiarietà e, di conseguenza, sostiene adeguate forme di regolazione dei rapporti con tali soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 21, al fine di estendere o rafforzare la costruzione di un sistema di opportunità di salute, abitative, lavorative e di socializzazione per l'inclusione delle persone con disabilità.
Art. 21
 (Sistema di regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi in materia di disabilità)
1. La Regione adotta meccanismi di regolazione dei rapporti che assicurino il coinvolgimento attivo anche degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, in coerenza con il decreto legislativo 117/2017 .
2. I regolamenti in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi domiciliari, semi-residenziali e residenziali, pubblici e privati per persone con disabilità, adottati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 63 e 64 della legge regionale 22/2019 e dagli articoli 31 e 33 della legge regionale 6/2006 , promuovono un approccio integrato che tenga conto della rete dei soggetti e sia centrato sui processi, anche in relazione a quanto previsto dall' articolo 11 della legge regionale 22/2019 . I servizi domiciliari, semi-residenziali e residenziali, pubblici e privati, sono, in ogni caso, concepiti e orientati a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle persone con disabilità, nonché a perseguire l'ottenimento della migliore qualità della vita.
3. I regolamenti di cui al comma 2 possono avere a oggetto la definizione dei requisiti necessari per la messa a regime dei percorsi di cui all'articolo 25 che, terminata la fase di sperimentazione, risultino idonei a essere stabilizzati all'interno dell'offerta della rete dei servizi regionali per la disabilità.
Capo III
 Pianificazione e programmazione locale e integrazione sociosanitaria
Art. 22
 (Integrazione istituzionale)
1. Le Aziende sanitarie regionali e i Comuni, in forma singola o associata, attraverso atto di intesa ai sensi dell' articolo 47, comma 4, della legge regionale 22/2019 , pianificano gli interventi e i servizi a favore delle persone con disabilità e concordano le attività sociosanitarie relative all'intersettorialità degli interventi e dei servizi a favore delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla ripartizione delle competenze finanziarie necessarie alla realizzazione di tali interventi.
2. Le Aziende sanitarie regionali e i Comuni, in forma singola o associata, favoriscono, in relazione all'attività di pianificazione di cui al comma 1, la partecipazione degli enti del Terzo settore coinvolti e della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle sue articolazioni territoriali, nei processi di pianificazione locale dei servizi e interventi sociosanitari a favore delle persone con disabilità.
3. I Comuni, attraverso i Piani attuativi annuali dei Piani di zona, di cui all' articolo 24 della legge regionale 6/2006 , recepiscono le indicazioni contenute nell'atto di intesa di cui al comma 1 e definiscono le specifiche risorse allo scopo destinate.
4. Le Aziende sanitarie regionali, nel piano triennale e di sviluppo strategico e organizzativo e nel piano attuativo di cui agli articoli 51 e 52 della legge regionale 22/2019 , recepiscono le indicazioni contenute nell'atto di intesa di cui al comma 1, con attribuzione delle specifiche risorse, e prevedono una specifica sezione dedicata ai servizi sociosanitari a favore delle persone con disabilità, sulla quale i Comuni, in forma singola o associata, esprimono il proprio parere, secondo le modalità previste dall' articolo 52, comma 1, della legge regionale 22/2019 .
5. Al fine di favorire processi stabili e continuativi di integrazione, partecipazione e collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nella pianificazione e gestione dei servizi sociosanitari a favore delle persone con disabilità, le Aziende sanitarie regionali possono promuovere la realizzazione di specifiche strutture di coordinamento e raccordo.
Art. 23
 (Integrazione gestionale e professionale)
1. Il sistema sociosanitario per la disabilità si dota di momenti di confronto e di coordinamento stabile tra le Aziende sanitarie regionali e i Comuni, in relazione all'attuazione degli interventi a favore delle persone con disabilità.
2. La Regione, in raccordo a quanto previsto dall' articolo 14 della legge regionale 22/2019 , fornisce specifiche linee guida recanti le indicazioni relative:
a) al sistema di presa in carico integrata, con particolare riguardo all'accesso unitario e proattivo di conoscenza dei bisogni inespressi, prevedendo specifiche modalità di coordinamento tra i diversi servizi e le amministrazioni competenti, anche in relazione al tema delle transizioni tra l'età infantile e quella adulta e tra quella adulta e quella anziana;
b) agli elementi costitutivi del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato per le persone con disabilità, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 227/2021 e dai conseguenti decreti legislativi attuativi, e di quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6 e 7.
3. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato viene elaborato, previa valutazione multidimensionale effettuata da apposita equipe integrata, composta da un nucleo minimo di personale sanitario e sociale adeguatamente formato, che può avvalersi di altre specifiche professionalità in relazione ai bisogni della persona, sulla base di strumenti che tengano conto delle indicazioni della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) e della Classificazione internazionale delle malattie (ICD), congiuntamente con la persona con disabilità, la sua famiglia, gli eventuali amministratori di sostegno, tutori o curatori, e a seguito dell'esplorazione di aspettative, preferenze e aspirazioni della persona stessa.
4. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato definisce gli obiettivi orientati al miglioramento della qualità di vita della persona, i conseguenti interventi, i soggetti attuatori degli stessi, i luoghi e i tempi di realizzazione, gli esiti attesi, nonché le modalità e le tempistiche di valutazione.
5. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato garantisce il coordinamento tra gli interventi, favorisce l'esercizio del protagonismo della persona, in un'ottica capacitante, e la costruzione di una collaborazione e di un'alleanza tra la famiglia, gli eventuali amministratori di sostegno, tutori o curatori e i servizi.
6. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato è sostenuto da apposito budget di progetto, inteso come l'insieme delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane volte ad assicurarne la realizzazione, secondo un principio di equità e appropriatezza. Nell'ambito del budget di progetto, è identificato il budget di salute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24.
7. Nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato viene individuata, tra i soggetti istituzionali coinvolti nella presa in carico, la figura professionale di riferimento alla quale competono le funzioni di raccordo e coordinamento tra i vari soggetti, compresa la rete familiare, nonché di monitoraggio e verifica sullo stato di attuazione del progetto.
Art. 24
 (Budget di salute)
1. La Regione, per favorire la massima personalizzazione degli interventi, prevenire forme di istituzionalizzazione non appropriata e avviare processi di deistituzionalizzazione, promuove il ricorso al budget di salute, in coerenza con l' articolo 9, comma 3, della legge regionale 22/2019 , anche quale dispositivo atto alla riconversione delle risorse attualmente destinate alla residenzialità.
2. Il budget di salute prevede una dotazione finanziaria composta da risorse sia sanitarie che sociali - nonché integrabile con altre, di diversa natura - modulabile in base all'entità dell'investimento necessario alla realizzazione dei sostegni di cui la persona abbisogna. Tale dotazione finanziaria viene utilizzata, in via privilegiata, all'interno di un rapporto di cogestione tra i soggetti pubblici e gli enti del Terzo settore, improntato ai principi contenuti all'articolo 21, comma 1, e comunque nell'ambito di un sistema di presa in carico integrata, concepito secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a).
3. La quota di finanziamento relativa ai trattamenti così come individuata all'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 può essere utilizzata, quale componente della dotazione finanziaria di cui al comma 2 e in coerenza con quanto previsto nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato della persona, anche per sostenere interventi alternativi a quelli residenziali purché erogati da soggetti accreditati, anche ai sensi di quanto previsto dall' articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 117/2017 , ovvero inseriti all'interno di un percorso di sperimentazione, così come disciplinato dall'articolo 25.
Art. 25
 (Sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità)
1. La Regione promuove le sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità, mediante riconoscimento o attivazione di percorsi innovativi, anche finalizzati alla riconfigurazione e riqualificazione dei servizi esistenti, incentrati sulla personalizzazione della risposta appropriata ai bisogni e a supporto dello sviluppo integrale della persona, nonché ispirati a logiche di regolazione dei rapporti ai sensi dell'articolo 21.
2. Con atto d'indirizzo della Giunta regionale sono individuati gli obiettivi, le aree d'intervento, le caratteristiche e i contenuti d'innovazione dei percorsi previsti al comma 1, nel cui ambito i soggetti interessati elaborano le loro specifiche progettualità da presentare all'Amministrazione regionale.
3. Con regolamento di attuazione, previa informativa alla Commissione consiliare competente, sono definite le procedure di ammissione alla sperimentazione, le modalità di presentazione, i criteri di valutazione e le modalità di monitoraggio dei progetti, la loro durata e le condizioni per la messa a regime e stabilizzazione del servizio sperimentato.
TITOLO IV
 NORME FINANZIARIE
Art. 26
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
2. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, è autorizzata la spesa di 475.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
4. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4, è autorizzata la spesa di 425.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
5. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 120.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
6. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 3.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
7. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 1, è autorizzata la spesa di 47.276.000 euro a decorrere dall'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
8. Per le finalità di cui all'articolo 19, comma 6, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
9. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
10. Agli oneri derivanti da quanto disposto ai commi 2, 4, 8 e 9, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
11. All'onere derivante da quanto disposto al comma 3, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
12. Agli oneri derivanti da quanto disposto ai commi 5 e 6, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
13. All'onere derivante da quanto disposto al comma 7, si provvede mediante storno, per la quota di 42.276.000 euro, dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, nonché mediante rimodulazione, per la quota di 5 milioni di euro, all'interno della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Note:
1Parole sostituite al comma 7 da art. 69, comma 1, L. R. 10/2023
TITOLO V
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 27
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti previsti.
2. La relazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, con particolare riguardo a:
a) lo stato di avanzamento dell'attuazione della presente legge, anche attraverso gli atti conseguenti previsti;
b) lo stato di realizzazione del nuovo sistema di finanziamento, con particolare attenzione al rispetto dei livelli essenziali di assistenza;
c) il grado di soddisfacimento dei bisogni delle persone che hanno usufruito degli interventi e dei servizi del nuovo sistema, nonché il livello di qualità dei servizi resi e degli interventi attuati.
3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Art. 28
 (Abrogazioni)
1.
La legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>), è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per gli articoli 14 bis, 14 ter, 15, 16, 18, 20, 20 bis e 20 ter, che sono abrogati con decorrenza 1 gennaio 2024.

2.
Tutti i riferimenti normativi e regolamentari alle disposizioni abrogate dal presente articolo devono intendersi come richiami alle norme corrispondenti della presente legge.

Art. 29
 (Norme transitorie)
1. Al fine di garantire la continuità dei servizi, degli interventi e dei finanziamenti attraverso un graduale processo di transizione, fino al completamento del riordino del sistema sociosanitario per la disabilità, di cui al Titolo III, Capo II, continuano ad applicarsi le modalità operative e le linee di finanziamento previste dalla legge regionale 41/1996 .
2. I finanziamenti previsti dall'articolo 10, comma 3, dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 19, comma 6, trovano applicazione dall'1 gennaio 2024 e, comunque, dall'emanazione dei rispettivi regolamenti attuativi.
3. I finanziamenti previsti dall'articolo 17, comma 1, e dall'articolo 25, comma 1, trovano applicazione dall'1 gennaio 2024. Fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di accreditamento e di finanziamento, sono ammesse convenzioni con strutture residenziali e semiresidenziali che accolgono persone con disabilità con necessità di prestazioni sociosanitarie. Le risorse per la compartecipazione agli oneri relativi all'inserimento delle persone con disabilità nelle predette strutture sono garantite dalle Aziende sanitarie regionali a valere sul Fondo sanitario regionale e dai Comuni tramite le risorse loro assegnate a valere sul Fondo sociale.
4. I finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 4, trovano applicazione dall'1 gennaio 2024.
Art. 30
 (Misure organizzative per il rafforzamento della Direzione regionale salute, politiche sociali e disabilità)
1. La Regione esercita le attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi relativi al governo del sistema sanitario, sociosanitario e sociale, anche in applicazione ai principi di derivazione comunitaria sul welfare e al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.
2. Nelle more della compiuta definizione degli aspetti organizzativi correlati alle funzioni di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, la Direzione centrale competente per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 si avvale della struttura operativa complessa Area Welfare di Comunità dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, di cui all' articolo 105, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale).
Art. 31
 (Norma di rinvio)
1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate), e le altre norme statali e regionali vigenti.
Art. 32
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2023.