<< Art. 20
(Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni)
1. In ogni territorio di gestione associata è istituita l'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni.
2. La costituzione dell'Assemblea è promossa per iniziativa del Sindaco del Comune più popoloso dell'ambito territoriale di pertinenza. Essa è composta dai Sindaci di tutti i Comuni dell'ambito o su loro delega, anche permanente, dagli Assessori competenti in materia di politiche sociali. L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente.
3. L'Assemblea ha funzioni di indirizzo e regolazione in materia di sistema integrato locale e le sue deliberazioni sono vincolanti nei confronti degli Enti gestori, ferma restando la disponibilità finanziaria. Svolge in particolare le seguenti attività: a) promuove, tramite il Presidente, la stipulazione della convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni;
b) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona di cui all'articolo 24, alla stipulazione del relativo accordo di programma e approva annualmente il relativo Piano attuativo annuale;
c) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del Servizio sociale dei Comuni;
d) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 39;
e) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni;
f) monitora e verifica l'attività dell'Ente gestore;
g) partecipa al processo di programmazione sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute con riferimento al proprio territorio;
h) esprime parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma qualora il relativo ente del servizio sanitario regionale che assicura l'assistenza territoriale gestisca in delega i servizi socioassistenziali;
i) esprime parere in sede di verifica degli obiettivi assegnati al Direttore del distretto, nel caso previsto alla lettera h).
4. Per le attività previste dal comma 3, lettere g), h) e i), qualora più Servizi sociali dei Comuni siano ricompresi in un unico distretto sanitario le rispettive Assemblee operano congiuntamente.
5.
Alle riunioni dell'Assemblea possono essere invitati i rappresentanti dei soggetti di cui all'
articolo 1, comma 4, della legge 328/2000
, nonché i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche dell'ambito territoriale.
6. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento interno, approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
7. Qualora l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni comprenda il territorio di un solo Comune o di parte di esso, i compiti dell'Assemblea sono attribuiti al Sindaco del Comune medesimo, salve restando le funzioni consultive dei soggetti di cui al comma 5.>>.