Art. 4
1.
Alla
legge regionale 29 aprile 2015, n. 11
(Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine della lettera r) del comma 1 dell'articolo 3 sono aggiunte le seguenti parole: <<
nella definizione sono ricompresi il dissesto idraulico, il dissesto geologico e il dissesto valanghivo;
>>;
b)
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole <<
corsi d'acqua naturali e relativi affluenti,
>> sono inserite le seguenti: <<
ancorché non cartografati,
>>;
c)
all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1.1
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<<d) il Catasto regionale degli eventi di dissesto idrogeologico, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce le informazioni relative agli eventi franosi, idraulici e valanghivi che interessano il territorio regionale, avente quali centri di rilevamento principali le Stazioni forestali, la Centrale operativa della Protezione civile regionale e le strutture tecniche regionali; ogni evento è individuato mediante i dati forniti da una scheda e la relativa ubicazione cartografica georeferenziata;>>
1.2
dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
<<d bis) il Catasto regionale dei dissesti idraulici, quale sistema informativo dinamico finalizzato al censimento degli stessi e alla conoscenza tecnico-scientifica del territorio regionale, che garantisce il coordinamento dell'acquisizione di informazioni territoriali relative ai fenomeni di dissesto idraulico e l'archiviazione su base cartografica, informatica e iconografica, compatibile con gli standard regionali e nazionali, dei documenti e delle informazioni inerenti a tali fenomeni, nonché l'analisi degli stessi nel tempo attraverso una corretta valutazione della pericolosità idraulica e del conseguente rischio idrogeologico;
d ter) il Catasto regionale dei progetti di sistemazione dei dissesti idrogeologici, quale sistema informativo dinamico finalizzato al coordinamento degli interventi di sistemazione;
d quater)
il Catasto delle valanghe di cui all'
articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34
(Norme per la prevenzione dei rischi delle valanghe), anche finalizzato a una corretta valutazione della pericolosità e del conseguente rischio dei fenomeni valanghivi;>>;
2)
al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:
2.1
alla lettera b) prima della parola <<
validano
>> sono inserite le seguenti: <<
modificano, aggiornano,
>>;
2.2
la lettera c) è abrogata;
d)
all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
la lettera n) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<n) l'emissione del parere idraulico per il rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico, nonché del parere idraulico di cui all'articolo 17, comma 8;>>;
2)
al comma 2 le parole <<
e alle opere idrauliche
>> sono sostituite dalle seguenti: <<,
alle opere idrauliche e ai dissesti franosi>>;
e)
al comma 15 dell'articolo 10 dopo le parole <<
stato ecologico
>> sono inserite le seguenti: <<
e chimico>>;
f)
all'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo la lettera k) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
<<k bis) i criteri e le modalità per lo svolgimento e il coordinamento dei compiti di polizia idraulica di cui all'articolo 8, comma 1, lettera q), all'articolo 15, comma 1, lettera f), e all'articolo 16, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d);
k ter) le procedure, nonché l'attribuzione delle competenze all'interno dell'amministrazione regionale, relativamente all'individuazione di abitazioni e attività produttive soggette a rischio idrogeologico molto elevato, agli accertamenti tecnici, agli interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, alla sistemazione provvisoria degli abitanti, all'applicazione delle misure di incentivazione ai fini della delocalizzazione e della rilocalizzazione, ai sensi dell'
articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 152/2006.>>;
2)
dopo la lettera m) del comma 2 è aggiunta la seguente:
<<m bis) le modalità di effettuazione dei rilevamenti in tempo differito dei parametri idrologici quantitativi sulle falde acquifere, sulla rete idrografica e sugli afflussi idrici meteorici, nonché le modalità di trasmissione dei dati rilevati, alla struttura regionale competente ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8.>>;
g)
all'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 4 dopo le parole <<
dell'articolo 34
>> sono aggiunte le seguenti:<<
e concorrono al popolamento del Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa trasmettendo, su supporto informatico, alla struttura regionale competente in materia di geologia, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere di difesa che, nell'anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo>>;
2)
al comma 8 dopo le parole <<
classi 1, 2, 3 e 4
>> sono aggiunte le seguenti: <<
, e alle opere di sistemazione dei dissesti franosi di cui all'articolo 34, comma 4>>;
3)
alla fine del comma 12 è aggiunto il seguente periodo: <<
Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi relativi alle opere di difesa da frane i Comuni possono avvalersi della Regione.>>;
4)
dopo il comma 12 è inserito il seguente:
<<12 bis. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, lettera e), i Comuni provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili e alla conseguente intestazione dei beni al demanio regionale.>>;
h)
dopo il comma 9 dell'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:
<<9 bis. I Consorzi di bonifica sono delegati ad attuare, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera m bis), i rilevamenti in tempo differito dei parametri idrologici quantitativi necessari alla buona valutazione del regime e del bilancio idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, nelle stazioni di rilevamento situate negli ambiti territoriali di rispettiva competenza.
9 ter. Sui corsi d'acqua di classe 2 e 4, nonché, nell'ambito delle attività di cui al comma 3, lettere a) e b), interessanti i corsi d'acqua di classe 5, i Consorzi di bonifica sono delegati all'espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili e alla conseguente intestazione dei beni al demanio regionale.>>;
i)
all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:
2)
al comma 3 le parole <<
di manufatti di presa funzionali all'alimentazione di reti e impianti consortili aventi finalità irrigue o di bonifica
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
alla bonifica idraulica del territorio
>>;
j)
al comma 2 dell'articolo 20 le parole <<
Qualora gli interventi di manutenzione dell'alveo siano attuati attraverso l'estrazione e l'asporto del materiale litoide, con la concessione può essere autorizzato il deposito e il mantenimento in sito del materiale stesso in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 161, del 10 agosto 2012, (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo), ovvero, ove ne ricorrano le condizioni, in conformità a quanto previsto dall'
articolo 41 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Qualora gli interventi di manutenzione dell'alveo siano attuati attraverso l'estrazione e l'asporto del materiale litoide, con la concessione può essere autorizzato il deposito temporaneo del materiale sulle aree del demanio idrico per un periodo di tempo massimo di sei mesi e comunque non superiore alla durata prevista per l'esecuzione del progetto di manutenzione
>>;
k)
al comma 11 dell'articolo 21 dopo le parole <<
15.000 metri cubi,
>> sono inserite le seguenti: <<
non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 e
>>;
l)
all'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 7 le parole <<
alle pubblicazioni,
>> sono soppresse;
2)
al comma 8 le parole <<
versa gli oneri relativi alle pubblicazioni, nonché
>> sono soppresse;
m)
al comma 2 dell'articolo 25 le parole <<
nel Bollettino ufficiale della Regione, all'Albo pretorio del comune sul cui territorio insiste l'intervento previsto e sul sito istituzionale della Regione
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
sui siti istituzionali della Regione e dei Comuni sul cui territorio insiste l'intervento previsto
>>;
n)
al comma 3 dell'articolo 34 dopo le parole <<
sito interessato
>> sono aggiunte le seguenti: <<
secondo le modalità definite dalle linee guida di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a),
>>;
o)
all'articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<<b) aggiorna e pubblica mensilmente i dati del Catasto regionale sul sito istituzionale della Regione.>>;
2)
la lettera c) del comma 4 è abrogata;
3)
al comma 5 le parole <<
, validano e certificano
>> sono soppresse;
p)
dopo il comma 7 dell'articolo 36 sono aggiunti i seguenti:
<<7 bis. Qualora sul territorio regionale si configuri una situazione di deficit idrico, il Presidente della Regione, sulla base dei dati rilevati e di quelli forniti dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, con decreto di cui è data pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, in via d'urgenza:a) dichiara lo stato di sofferenza idrica;
b) individua le riduzioni temporanee del deflusso minimo vitale, commisurate all'entità del deficit idrico.
7 ter. Le riduzioni temporanee di cui al comma 7 bis, lettera b), si applicano alle derivazioni d'acqua per utilizzo irriguo in esercizio lungo i corsi d'acqua dei fiumi Tagliamento e Isonzo e dei torrenti Torre, Meduna, Cellina e Judrio.>>;
q)
dopo il comma 1 dell'articolo 37 è inserito il seguente:
<<1 bis.
Le disposizioni in materia di utilizzazione di acque sotterranee di cui all'
articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), si applicano anche nel caso di utilizzazioni da parte di unità immobiliari adibite a uffici o a modeste attività produttive o commerciali.>>;
s)
all'articolo 44 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3.
La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, forma la graduatoria delle istanze dichiarate concorrenti, individuando quella da preferire in applicazione dei criteri obbligatori di cui all'
articolo 9 del regio decreto 1775/1933
, nonché dei seguenti ulteriori criteri in ordine di rilevanza decrescente dove al precedente è attribuito un valore doppio di quello del successivo:
a) il minor coinvolgimento della consistenza strutturale ed edilizia delle esistenti opere di difesa e di regimazione idraulica, nei casi di derivazioni ricadenti sui tratti di fondovalle; tale criterio non si applica nel caso che le opere siano danneggiate e necessitino di interventi di consolidamento o ripristino;
b) la presentazione di progetti di interventi di riqualificazione del tratto sotteso o di parte di esso connessi alla derivazione;
c) l'entità delle compensazioni territoriali e delle ricadute a favore del territorio;
d)
la presenza di siti Rete Natura 2000, nonché di parchi e riserve naturali di cui alla
legge regionale 30 settembre 1996, n. 42
(Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e il grado di compatibilità con le relative misure di conservazione.>>;
2)
al comma 4 le parole <<
comma 2
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
comma 3
>>;
t)
al comma 3 dell'articolo 45 dopo le parole <<
di valutazione di impatto ambientale
>> sono inserite le seguenti: <<
e nei casi di derivazione d'acqua da corpi idrici sotterranei
>>;
u)
al comma 4 dell'articolo 47 le parole <<
o di soggetti che agiscono in regime di sub concessione
>> sono soppresse;
v)
al comma 3 dell'articolo 48 le parole <<
entro il termine non superiore a due anni anteriori alla data di scadenza della concessione
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
non prima di due anni dalla scadenza della stessa
>>;
w)
all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
( ABROGATO )
2)
al comma 10 dopo le parole <<
soggetto concessionario
>> sono inserite le seguenti: <<
, ai fini della riscossione di somme non corrisposte nelle annualità pregresse,
>>;
x)
all'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 7 la parola <<
manuale
>> è soppressa;
2)
al comma 14 dopo le parole <<
15.000 euro
>> sono aggiunte le seguenti: <<
, fermo restando l'obbligo di corrispondere il canone demaniale annuo dovuto per l'acqua prelevata in quantità superiore a quella massima individuata nel disciplinare o nel provvedimento di concessione, anche nei casi di superamento della portata media di concessione, verificata con cadenza almeno quinquennale
>>;
3)
al comma 15 dopo le parole <<
di esercizio
>> sono inserite le seguenti: <<
e le condizioni
>>;
y)
al comma 1 dell'articolo 57 le parole <<
struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche
>> sono sostituite dalla seguente: <<
Regione
>>;
z)
dopo l'articolo 61 ter è inserito il seguente:
<<Art. 61 quater
(Disposizioni per il personale regionale addetto alla vigilanza)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in comodato al personale regionale addetto alla vigilanza degli argini dei corsi d'acqua gli alloggi demaniali disponibili o acquisiti al demanio regionale per le finalità della presente legge. Le spese di manutenzione ordinaria e di gestione degli alloggi demaniali sono a carico dei dipendenti cui gli stessi sono concessi in comodato.>>;
aa)
all'articolo 62 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 14 le parole <<
non si applicano agli interventi il cui progetto, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto il provvedimento di valutazione di impatto ambientale
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
si applicano alle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), escluse quelle che alla stessa data abbiano iniziato il procedimento di valutazione di impatto ambientale o di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale
>>;
2)
dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
<<15 bis. Nelle more dell'adeguamento previsto dalle Norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque, in materia di deflusso minimo vitale, relativamente alle derivazioni d'acqua esistenti, il deflusso minimo vitale rimane definito in misura pari al contributo unitario di quattro litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso, laddove non diversamente stabilito nei provvedimenti concessori e autorizzativi.>>.
2.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono individuate le modeste attività produttive o commerciali di cui all'
articolo 37, comma 1 bis, della legge regionale 11/2015
, come inserito dal comma 1, lettera q).
Note:
1Numero 1) della lettera w) del comma 1 abrogato da art. 87, comma 1, L. R. 8/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 50, c. 3 bis, L.R. 11/2015.
Art. 9
(Disposizioni per il recupero di aree interessate da attività estrattive cessate)
1.
In deroga all'articolo 31, commi 1 e 3, della
legge regionale 12/2016
, i soggetti, già titolari di un'autorizzazione all'attività estrattiva scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge, che non hanno eseguito gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, ferma restando l'applicazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria, possono presentare alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una domanda di autorizzazione all'esecuzione degli interventi di recupero dell'area interessata dall'attività estrattiva cessata.
2.
In deroga alle disposizioni di cui all'
articolo 37, comma 1, lettera c), della legge regionale 12/2016
, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera t), punto 1, è ammessa, anche in presenza della garanzia fideiussoria, la presentazione di domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva in aree interessate da attività estrattive cessate, da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, al fine del completamento dell'attività estrattiva cessata.
3. Le domande di cui ai commi 1 e 2 sono presentate entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, corredate del progetto dell'intervento di recupero o del progetto dell'attività estrattiva limitato al volume e al perimetro residui rispetto a quelli originariamente autorizzati e munito del parere favorevole del Comune interessato, nonché delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento. È fatta comunque salva la possibilità di presentare un'istanza di variante in ampliamento del progetto dell'attività estrattiva autorizzata.
4. Il Comune o i Comuni il cui territorio è stato interessato dall'attività estrattiva cessata esprimono il parere sul progetto dell'intervento di recupero dell'area interessata dall'attività estrattiva cessata, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
5. Il procedimento si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di recupero o del progetto dell'attività estrattiva o di diniego motivato delle stesse, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
7. Il Comune o i Comuni il cui territorio è stato interessato dall'attività estrattiva cessata, possono escutere la garanzia fideiussoria fino alla presentazione delle domande ai sensi del comma 3.
8.
Nel caso in cui le domande di autorizzazione previste dai commi 1 e 2 non siano state presentate entro il termine fissato dal comma 3 o venga emesso un provvedimento di diniego motivato delle autorizzazioni, il Comune o i Comuni escutono la garanzia fideiussoria ai sensi dell'
articolo 5, comma 1, lettera h), della legge regionale 12/2016
.
8 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 scelgano di effettuare, in accordo con il Comune o i Comuni, il cui territorio è stato interessato dall'attività estrattiva cessata, un intervento alternativo a quello di riassetto ambientale dei luoghi, fatto salvo l'ottenimento delle previste autorizzazioni e la prestazione di un'idonea garanzia finanziaria volta ad assicurare la realizzazione dell'intervento.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 22, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 4, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 5, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Comma 8 bis aggiunto da art. 104, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 10
(Disposizioni in materia di impianti di depurazione di acque reflue)
1.
In attuazione dell'
articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), relativamente agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o di infrastrutture a essi connesse, sono soggetti ad autorizzazione provvisoria, gli interventi finalizzati:
a) all'avviamento;
b) all'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria;
c) al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.
2.
L'ente gestore degli impianti o delle infrastrutture di cui al comma 1 presenta all'autorità competente l'istanza di rilascio dell'autorizzazione provvisoria, corredata di:
a) progetto dei lavori;
b) cronoprogramma della realizzazione dei lavori;
c) piano economico-finanziario con l'attestazione della copertura finanziaria delle opere;
d) programma di mitigazione degli impatti ambientali dello scarico sul corpo ricettore.
3.
L'autorizzazione provvisoria di cui al comma 1:
a) ha durata fino al collaudo funzionale dell'intervento e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabile;
b)
può prevedere ai sensi dell'
articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 152/2006
, su motivata istanza dell'ente gestore, deroghe ai limiti di legge per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere e per i soli parametri effettivamente interessati dalle stesse; in tal caso, devono essere preventivamente acquisiti i pareri di ARPA e dell'Azienda del servizio sanitario regionale competente per territorio;
c) fissa i limiti per i relativi scarichi nei casi di funzionamento in continuo degli scolmatori di piena.
4. Nel caso di interruzione del funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o di infrastrutture a essi connesse, l'ente gestore provvede a comunicare immediatamente all'autorità competente le date di inizio e di fine dell'interruzione.
5. Se l'interruzione di cui al comma 4 ha durata superiore a cinque giorni l'ente gestore deve chiedere l'autorizzazione provvisoria con le modalità stabilite dal comma 2.
Art. 11
(Disposizioni per il recupero della naturalità del Lago dei Tre Comuni)
2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui all'articolo 17.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per 30.000 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e per 20.000 euro a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A di cui all'articolo 17.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 4, comma 39, L. R. 13/2019