Art. 2
(Conferimento a Friuli Venezia Giulia Strade SpA)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2018, esercita le funzioni in materia di viabilità provinciale e, in particolare, quelle di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e vigilanza, trasferite alla Regione ai sensi dell'
articolo 32 della legge regionale 26/2014
, tramite la Società in house Friuli Venezia Giulia Strade SpA, di seguito denominata Società, cui conferisce le attività connesse.
2. Le modalità di svolgimento delle attività conferite alla Società ai sensi del comma 1 sono disciplinate mediante convenzione tra la Regione e la Società stessa.
3.
Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1 e delle restanti funzioni in materia di viabilità provinciale trasferite alla Regione, trova applicazione, per quanto non previsto dalla presente legge, il
Titolo IV della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23
(Attuazione del
decreto legislativo 111/2004
in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità); in tal senso, dall'1 gennaio 2018, la viabilità provinciale si intende ricompresa nell'ambito della viabilità regionale.
Art. 3
(Beni, risorse finanziarie e rapporti giuridici attivi e passivi)
1.
I beni patrimoniali, già delle Province e trasferiti alla Regione ai sensi dell'
articolo 35 della legge regionale 26/2014
, sono trasferiti in proprietà alla Società per lo svolgimento delle attività conferite ai sensi dell'articolo 2.
3. La Società Friuli Venezia Giulia Strade Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso a decorrere dall'1 gennaio 2018, fatta eccezione per i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto documentati in fatture pervenute all'Amministrazione regionale a fronte di prestazioni rese entro il 31 dicembre 2017, i quali rimangono in capo alla Regione. Restano attribuiti alla Regione e all'Avvocatura della Regione i contenziosi giudiziali e stragiudiziali in materia di viabilità provinciale relativi a fatti o eventi anteriori all'1 gennaio 2018.
Note:
1Articolo sostituito da art. 10, comma 27, L. R. 37/2017
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 12, L. R. 14/2018
Art. 4
(Disposizioni in materia di personale)
1.
Il personale trasferito alla Regione, in relazione alle funzioni in materia di viabilità provinciale, come individuato dagli atti di trasferimento adottati a seguito dei piani di subentro di cui all'
articolo 35 della legge regionale 26/2014
, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nelle more della definizione dell'assetto organizzativo della stessa Società, nonché della definizione del processo di riordino e razionalizzazione delle stesse funzioni, e al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle attività conferite, è messo a disposizione della Società, previa convenzione con la Regione e con oneri a carico della medesima, a decorrere dall'1 gennaio 2018. Al personale messo a disposizione si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.
2. In relazione al comma 1, la Società, fermo restando quanto disposto al comma 8, ridetermina la propria dotazione organica, per un numero di unità pari a quello del personale individuato con gli atti di cui al medesimo comma 1.
4. La Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2018, trasferisce al bilancio della Società con la legge regionale di stabilità risorse corrispondenti al trattamento economico riferito alle unità di personale individuate con gli atti di cui al primo periodo del comma 1 e non più in servizio alla data del 31 dicembre 2017; la Regione trasferisce, altresì, progressivamente al bilancio della Società, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, mediante le leggi regionali di stabilità e di assestamento del bilancio, le risorse corrispondenti al trattamento economico delle unità di personale trasferite alla Società o ad altra amministrazione o rientrate dalla messa a disposizione o cessate dal servizio. La Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto del periodo di tempo intercorso tra i primi piani di ricognizione del personale addetto alle funzioni in materia di viabilità di cui all' articolo 34 della legge regionale 26/2014 e i provvedimenti di cui al primo periodo del comma 1, trasferisce al bilancio della Società, per le finalità di cui al comma 8, ulteriori risorse corrispondenti all'80 per cento del trattamento economico medio delle unità di personale rientranti nei suddetti piani di ricognizione e non trasferiti con i provvedimenti di cui al primo periodo del comma 1.
7.
Al fine di consentire la piena operatività della Società, la medesima può procedere, nel limite delle risorse trasferite ai sensi del comma 4, primo periodo e per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, all'assunzione di personale, per la sostituzione di quello trasferito in mobilità presso altra amministrazione ai sensi del comma 5, rientrato dalla messa a disposizione ai sensi del comma 6 o cessato dal servizio al 31 dicembre 2017 o nel corso del periodo di messa a disposizione mediante, in ordine prioritario, l'attivazione della mobilità di cui all'
articolo 14 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10
(Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a Società di capitali), lo scorrimento di proprie graduatorie di selezioni ad evidenza pubblica in corso di validità o l'indizione di nuove selezioni ad evidenza pubblica.
8. Al fine di corrispondere in modo adeguato e funzionale alle accresciute esigenze operative nei settori amministrativo e contabile che conseguiranno al conferimento delle attività, la Società può procedere, previa ridefinizione della dotazione organica e utilizzando le risorse di cui al comma 4 secondo periodo, all'attivazione, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2017, delle stesse procedure di cui al comma 7, ai fini dell'assunzione di personale con professionalità amministrativo contabile.
9. In caso di reinternalizzazione delle attività conferite ai sensi dell'articolo 2 da parte della Regione, il personale di cui al comma 1, preposto all'esercizio delle medesime attività, cessa, contestualmente, di essere messo a disposizione della Società.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 4, lettera a), L. R. 44/2017
2Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 44/2017
3Comma 5 bis abrogato da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 26/2018
4Comma 1 sostituito da art. 11, comma 6, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Comma 3 abrogato da art. 11, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 6, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7Comma 5 abrogato da art. 11, comma 6, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Comma 6 abrogato da art. 11, comma 6, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9Comma 9 sostituito da art. 11, comma 6, lettera f), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.