LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 5 bis aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 18/2015
TITOLO I
 ELEZIONE DEGLI ORGANI DEI COMUNI
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Oggetto e definizioni)
1. La presente legge disciplina il sistema di elezione degli organi dei comuni e il relativo procedimento elettorale ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto, e apporta modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale).
2. Ai fini della presente legge si intende per gruppo di liste il caso in cui più liste di candidati alla carica di consigliere comunale sono collegate con il medesimo candidato alla carica di sindaco.
3. Ai fini della presente legge, la popolazione dei comuni è quella determinata dai risultati dell'ultimo censimento permanente della popolazione con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 1/2024
Art. 2
 (Composizione e presidenza dei consigli comunali)
1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da:
a ante) 10 membri nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;
a) 12 membri nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
b) 16 membri nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
c) 20 membri nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
d) 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che non siano capoluogo di provincia;
e) 40 membri nei comuni capoluogo di provincia.
2. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti lo Statuto può prevedere che il consiglio sia presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta. Negli altri comuni il consiglio è presieduto dal sindaco.
Note:
1Lettera a ante) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 4/2019
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 4/2019
Art. 3
 (Elezione del sindaco e del consiglio comunale)
1. Il sindaco e il consiglio comunale sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della presente legge.
2. L'elezione del sindaco si svolge contestualmente all'elezione del consiglio comunale.
3. La scheda per l'elezione del sindaco è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale.
4. Nelle elezioni per il rinnovo degli organi dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto un eventuale secondo turno di votazione che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Al secondo turno di votazione si applicano le norme relative al primo turno in quanto compatibili.
Art. 4
 (Durata del mandato e limitazione del numero di mandati consecutivi del sindaco)
1. Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, alla scadenza del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica nello stesso ente.
3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
3 bis. Nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti sono consentiti al sindaco tre mandati consecutivi, nonché un quarto mandato consecutivo nell’ipotesi di cui al comma 3.
3 ter. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti non si applicano i limiti di cui ai commi 2, 3 e 3 bis.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto dei mandati amministrativi precedenti e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 4/2019
2Parole sostituite al comma 3 bis da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
3Comma 3 ter aggiunto da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
4Parole sostituite al comma 3 bis da art. 2, comma 1, L. R. 1/2024
Art. 5
 (Termini per lo svolgimento delle elezioni)
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 59, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), le elezioni degli organi dei comuni si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.
2. Quando gli organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, le elezioni si svolgono in una domenica compresa nello stesso periodo di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il cinquantesimo giorno antecedente la prima data utile per lo svolgimento delle elezioni, ovvero, se le condizioni si sono verificate oltre tale data, nello stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno successivo. Qualora abbia luogo un turno elettorale ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 3, le elezioni si svolgono in occasione del medesimo turno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo degli organi si sono verificate entro il 10 agosto.
3. L'eventuale secondo turno di votazione si svolge la seconda domenica successiva a quella del primo, anche oltre i termini previsti dal comma 1.
3 bis. In tutti i casi in cui le elezioni degli organi dei comuni sono avvenute in un turno elettorale successivo a quello ordinario previsto dal comma 1, il rinnovo degli organi ha luogo nell'anno successivo a quello di scadenza del mandato, nel medesimo turno elettorale ordinario previsto dallo stesso comma 1.
4.  
( ABROGATO )
(7)
5.  
( ABROGATO )
(8)
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 33, comma 1, L. R. 10/2016
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 5/2020
3Derogata la disciplina del comma 1 da art. 59, comma 1, L. R. 6/2021
4Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 16, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
5Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 22, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
6Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 22, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
7Comma 4 abrogato da art. 9, comma 22, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
8Comma 5 abrogato da art. 9, comma 22, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 5 bis
 (Proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'elezione del sindaco e del consiglio comunale non si svolge nei comuni per i quali alla data del 24 febbraio dell'anno di scadenza del mandato il Consiglio regionale abbia deliberato il referendum consultivo per la fusione del comune con comuni contigui, in seguito all'iniziativa presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali). Il referendum consultivo previsto dall' articolo 17, comma 8 sexies, della legge regionale 5/2003 deve aver luogo entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del mandato.
2. La legge provvedimento prevista dall' articolo 20 della legge regionale 5/2003 dispone la nascita del nuovo comune al 1° gennaio dell'anno successivo e gli organi dei comuni previsti al comma 1 restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.
3. Nel caso in cui non si giunga alla fusione dei comuni si procede al rinnovo degli organi dei comuni previsti al comma 1 in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 15 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.
3 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Articolo aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 18/2015
2Parole soppresse al comma 1 da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016
3Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016
4Comma 3 bis aggiunto da art. 34, comma 1, lettera c), L. R. 10/2016
5Comma 3 bis abrogato da art. 8, comma 4, L. R. 5/2020
Art. 6
 (Autenticazioni)
1. Per le autenticazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale disciplinato dalla presente legge trova applicazione l' articolo 5 della legge regionale 28/2007 .
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 5/2022
2Articolo sostituito da art. 9, comma 18, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 7
 (Elettorato attivo)
1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione. La tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinate dalla normativa statale.
2. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori, valgono le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali).
3. I cittadini di uno stato membro dell'Unione europea residenti nei comuni della regione Friuli Venezia Giulia esercitano il diritto di elettorato attivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno perso la cittadinanza).
Art. 8
 (Elettorato passivo)
1. Sono eleggibili a sindaco e consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che compiono il diciottesimo anno di età non oltre il giorno fissato per la votazione.
2. Per l'eleggibilità dei cittadini dell'Unione europea residenti in un comune della Repubblica trova applicazione il decreto legislativo 197/1996 .
Art. 9
 (Requisiti della candidatura)
1. Quando le elezioni si svolgono nella stessa data:
a) nessuno può presentarsi contemporaneamente come candidato a consigliere in più di due comuni o in più di due circoscrizioni. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due comuni o in due circoscrizioni deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione, rimane eletto nel consiglio del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio;
b) nessuno può essere candidato alla carica di sindaco in più di un comune;
c) nessuno può essere candidato contemporaneamente alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso o in altri comuni;
d) nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune.
2. Per quanto riguarda le cause di incandidabilità, trovano applicazione le norme contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell' articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ).
Art. 10
 (Ineleggibilità e incompatibilità in enti locali diversi. Incompatibilità nel medesimo ente locale)
1. I sindaci, gli assessori comunali esterni, i consiglieri comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica in diverso comune non interessato alle elezioni non sono eleggibili alla carica di sindaco, consigliere comunale e consigliere circoscrizionale.
2. La causa di ineleggibilità prevista dal comma 1 non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni divenute efficaci e irrevocabili non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale di altro comune e con quella di consigliere circoscrizionale, nonché con quella di assessore esterno di altro comune.
4. La carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con quella di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
5. La carica di consigliere comunale è compatibile con la carica di assessore nella rispettiva giunta.
6. Sono fatte salve le altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti norme statali e regionali.
CAPO II
 SISTEMA ELETTORALE
Art. 11
 (Collegamenti tra i candidati alla carica di sindaco e le liste)
1. Ciascun candidato alla carica di sindaco dichiara, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale. La dichiarazione di collegamento è efficace se convergente con l'analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
Art. 12
 (Espressione del voto nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato A alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. A fianco di ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i singoli candidati sono collegati. A fianco di ciascun contrassegno è riportato lo spazio per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.
2. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.
3. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.
4. Se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista.
5. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.
Art. 13
 (Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età; in caso di parità anche di età si decide mediante sorteggio.
2. Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, alla lista collegata al candidato proclamato eletto sindaco sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. Negli altri comuni alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco è attribuito il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste e gruppi di liste. A tal fine si dividono le cifre elettorali delle liste e dei gruppi di liste per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima si decide mediante sorteggio.
3. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascun gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.
4. Determinato, ai sensi del comma 2, il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.
5. Compiute le operazioni di cui al comma 4, nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 4/2019
Art. 14
 (Espressione del voto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - primo turno di votazione)
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato A alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. A fianco di ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i singoli candidati sono collegati. A fianco di ciascun contrassegno è riportato lo spazio per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.
2. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.
3. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato con la lista votata, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
4. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.
5. Se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista.
6. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.
Art. 15
 (Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - primo turno di votazione)
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco al primo turno il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi ottenuto un numero di voti validi pari o superiore al quaranta per cento, è proclamato eletto sindaco il candidato che ha conseguito il maggiore numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.
2. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco.
3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste si dividono le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
4. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco al primo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 3, almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio ma abbia ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste, è attribuito il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste e gli altri gruppi di liste ai sensi del comma 3.
5. Il comma 4 non trova applicazione se una lista o un gruppo di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco ha superato il cinquanta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste.
6. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; per i gruppi di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco, l'operazione viene eseguita dopo aver detratto il seggio da attribuire al collegato candidato sindaco risultato non eletto. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.
7. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.
8. Compiute le operazioni di cui al comma 7, nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 1/2024
Art. 16
 (Secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora al primo turno nessun candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto ai sensi dell’articolo 15, comma 1, si procede ad un secondo turno di votazione.
2. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è ammesso al secondo turno il candidato più giovane di età.
3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al secondo turno, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
4. Per i candidati ammessi al secondo turno rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati in occasione del primo turno. I candidati ammessi hanno facoltà di dichiarare, presso la segreteria del comune entro le ore 12.00 del venerdì successivo alla prima votazione, il collegamento con ulteriori liste. Le nuove dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate, comprese quelle già collegate al primo turno.
5. La scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato B alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. Sotto ciascun rettangolo sono riprodotti i contrassegni delle liste collegate.
6. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nominativo del candidato prescelto.
7. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno di una lista allo stesso collegata, oppure soltanto sul contrassegno della lista, il voto si intende validamente espresso.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 19, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 1/2024
Art. 17
 (Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - secondo turno di votazione)
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco al secondo turno il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato collegato, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, con la lista o il gruppo di liste che ha ottenuto al primo turno la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.
2. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco.
3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste si dividono le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste che ha ottenuto al primo turno la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
4. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco al secondo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 3, almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio, è attribuito il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga un numero superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente, ai sensi del comma 3, tra la lista o il gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in occasione del ballottaggio e tra le liste e i gruppi di liste collegate agli altri candidati alla carica di sindaco.
5. Il comma 4 non trova applicazione se una lista o un gruppo di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco al secondo turno ha superato il cinquanta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste in occasione del primo turno.
6. Uno dei seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste è riservato al rispettivo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto. Se i due candidati alla carica di sindaco ammessi al secondo turno hanno dichiarato ulteriori collegamenti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, il seggio di consigliere da riservare è individuato tenendo conto dei collegamenti effettuati in occasione del primo turno.
7. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; per i gruppi di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco, l'operazione viene eseguita dopo aver detratto il seggio da attribuire al collegato candidato sindaco risultato non eletto. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.
8. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
TITOLO II
 PROCEDIMENTO ELETTORALE
CAPO I
 CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E RINVIO DELLE ELEZIONI
Art. 18
 (Convocazione dei comizi elettorali)
1. La data delle elezioni è fissata con deliberazione della Giunta regionale non oltre il sessantesimo giorno precedente la data delle elezioni, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.
2. L'Assessore regionale convoca i comizi elettorali con proprio decreto adottato non oltre il cinquantesimo giorno precedente la data delle elezioni.
3. Dell'avvenuta adozione del decreto di convocazione dei comizi elettorali è data notizia al Presidente della Corte d'appello, ai prefetti interessati, ai sindaci dei comuni interessati e ai presidenti delle competenti commissioni elettorali circondariali.
4. I sindaci pubblicano il manifesto di convocazione dei comizi elettorali all'albo pretorio del comune e lo affiggono in altri luoghi pubblici il quarantacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 8/2016
Art. 19
 (Rinvio delle elezioni)
1. Qualora, per cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali ne dispone il rinvio con decreto pubblicato e reso noto nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 18.
2. Il rinvio delle elezioni non può superare il termine di novanta giorni, anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 5, comma 1. Restano sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute e le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento degli Uffici elettorali di sezione.
3. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima della data delle elezioni, il rinvio delle elezioni non può superare il termine di centoventi giorni. In questo caso si procede all'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle candidature.
4. Il rinvio di cui al comma 3 è disposto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali con decreto che viene comunicato al sindaco del comune interessato, che ne dà notizia con manifesto da pubblicare all'albo pretorio dell'ente.
5. In caso di rinvio delle elezioni la nuova data è fissata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, e viene resa nota nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 18.
Art. 20
 (Cartolina-avviso)
1. Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, i comuni di iscrizione elettorale spediscono, con il mezzo postale più rapido, agli elettori residenti all'estero una cartolina-avviso con l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario della votazione.
CAPO II
 UFFICI ELETTORALI
Art. 21
 (Ufficio competente all'esame e all'ammissione delle candidature nelle elezioni comunali e circoscrizionali)
1. Competente all'esame e all'ammissione delle candidature nelle elezioni comunali e circoscrizionali è la Commissione elettorale circondariale disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 223/1967 .
Art. 22
 (Ufficio elettorale di sezione)
1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario. Per gli Uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.
2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato ai sensi dell' articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e dall' articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Gli scrutatori sono nominati ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ); preferibilmente, gli scrutatori devono essere scelti tra coloro che non hanno un contratto di occupazione continuativa.
3. In caso di impedimento del presidente che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, il sindaco provvede alla sua sostituzione attingendo dall'albo di cui alla legge 53/1990 e solo in via residuale designa un elettore iscritto nelle liste elettorali del comune.
4. In caso di impedimento o rinuncia dello scrutatore, la sua sostituzione avviene secondo le modalità previste dall' articolo 6 della legge 95/1989 .
5. Uno scrutatore, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei.
6. Il segretario è designato dal presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.
7. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo. I componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.
8. Le operazioni dell'ufficio sono eseguite con la partecipazione di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente, fatta eccezione per le operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, nel corso delle quali tutti i componenti devono essere sempre presenti.
9. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sulla nullità dei voti, sull'attribuzione dei voti contestati, sui reclami, anche orali, presentati e su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni. Ogni componente dell'Ufficio elettorale di sezione ha diritto di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni.
10. Il presidente assicura l'ordine pubblico all'interno della sala della votazione esercitando i poteri previsti dalla normativa statale.
Art. 23
 (Cause ostative alla nomina di componente dell'Ufficio elettorale di sezione)
1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente, scrutatore e segretario:
a) i dipendenti dell'Amministrazione regionale assegnati, anche temporaneamente, alla struttura regionale competente in materia elettorale;
b) i segretari comunali e i dipendenti comunali assegnati, anche temporaneamente, agli uffici elettorali dei comuni;
c) gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate, in servizio;
d) i medici designati dai competenti organi delle aziende per i servizi sanitari per il rilascio delle certificazioni attinenti l'esercizio del diritto di voto;
e) i candidati alle elezioni.
Art. 24
 (Uffici competenti all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti)
1. Nei comuni con un'unica sezione elettorale l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti sono effettuate dall'Ufficio elettorale della sezione.
2. Nei comuni con un numero di sezioni elettorali compreso fra due e cinque l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti sono effettuate dall'Adunanza dei presidenti di sezione, composta dai presidenti degli uffici di sezione. Nei comuni con più di cinque sezioni elettorali l'Adunanza è composta dai presidenti degli uffici delle prime cinque sezioni. Svolge le funzioni di presidente il presidente dell'ufficio della prima sezione.
3. In caso di impedimento di un presidente, lo stesso viene sostituito dal rispettivo vicepresidente.
4. L'Adunanza dei presidenti compie le operazioni di competenza con l'intervento della metà più uno dei componenti, compreso il presidente.
5. L'Adunanza dei presidenti si riunisce nella sede del comune e si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza dell'ufficio elettorale del comune.
Art. 25
 (Adunanza dei presidenti di sezione per le elezioni circoscrizionali)
1. L'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere circoscrizionale sono effettuate, per tutte le circoscrizioni di decentramento comunale dell'ente, dall'Adunanza dei presidenti di sezione per le elezioni circoscrizionali, composta da un numero di presidenti corrispondente al numero delle circoscrizioni di decentramento comunale. Fanno parte dell'Adunanza i presidenti degli Uffici elettorali di sezione con il numero di sezione più alto in ciascuna circoscrizione. Svolge le funzioni di presidente il presidente dell'ufficio della sezione appartenente alla circoscrizione con il numero di abitanti più alto.
2. In caso di impedimento di un presidente, lo stesso viene sostituito dal rispettivo vicepresidente.
3. L'Adunanza dei presidenti compie le operazioni di competenza con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti compreso il presidente.
4. L'Adunanza dei presidenti si riunisce nella sede del comune e si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza dell'ufficio elettorale del comune.
Art. 26
 (Rappresentanti delle liste dei candidati presso l'Ufficio elettorale di sezione e l'Adunanza dei presidenti di sezione)
1. Presso ciascun Ufficio elettorale di sezione e presso l'Adunanza dei presidenti di sezione possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente. I soggetti designati devono essere elettori del comune.
2. Le designazioni sono effettuate dai delegati delle liste e sono autenticate ai sensi dell'articolo 6.
3. Le designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli uffici, oppure direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, prima dell'inizio della votazione. Le designazioni dei rappresentanti presso l'Adunanza dei presidenti sono consegnate alla segreteria del comune entro le ore 12.00 del giorno della votazione.
4. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni.
CAPO III
 PRESENTAZIONE E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE
Art. 27
 (Dichiarazione di presentazione delle candidature)
1. Con la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati al consiglio comunale viene presentata anche la candidatura alla carica di sindaco.
2. La dichiarazione di presentazione delle candidature deve contenere:
a) la riproduzione del contrassegno della lista e la descrizione dello stesso;
b) la denominazione della lista;
c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale;
d) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori;
e) l'indicazione di un delegato effettivo e di un eventuale supplente autorizzati ad assistere alle operazioni di sorteggio, a designare i rappresentanti della lista presso gli uffici elettorali e a rendere la dichiarazione convergente di collegamento della lista con il candidato alla carica di sindaco.
3. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
4. Nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
Art. 28
 (Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle candidature)
1. La dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori:
a) non inferiore a 350 e non superiore a 700 nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
b) non inferiore a 200 e non superiore a 400 nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
c) non inferiore a 175 e non superiore a 350 nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
d) non inferiore a 100 e non superiore a 200 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
e) non inferiore a 60 e non superiore a 120 nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti.
f) non inferiore a 30 e non superiore a 60 nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
g) non inferiore a 25 e non superiore a 50 nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti;
h)   ( ABROGATA )
2. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature. I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali del comune e non possono essere candidati della lista che sottoscrivono.
3. Le firme dei sottoscrittori sono autenticate ai sensi dell'articolo 6. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni, davanti ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.
4. Nel caso in cui una dichiarazione di presentazione delle candidature non riesca a contenere tutte le sottoscrizioni richieste, si possono utilizzare uno o più modelli aggiuntivi, contenenti gli elementi essenziali di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b), c) e d), nel numero necessario a raccogliere tutte le sottoscrizioni.
5. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata in caso di inserimento di nuovi candidati, fermi restando i termini previsti dall'articolo 31, comma 1.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 1 da art. 59, comma 3, lettera b), L. R. 6/2021
2Derogata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 5/2022
3Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, L. R. 5/2022
Art. 29
 (Documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature)
1. Alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere allegati:
a) i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune. I sindaci rilasciano i certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
b) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
c) le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale, sottoscritte e autenticate ai sensi dell'articolo 6;
d) le dichiarazioni sostitutive dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, rese ai sensi dell' articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità disciplinate dall' articolo 10 del decreto legislativo 235/2012 ;
e) la dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco, sottoscritta e autenticata ai sensi dell'articolo 6;
f) il programma amministrativo, da pubblicare all'albo pretorio. Nel caso in cui più liste siano collegate allo stesso candidato alla carica di sindaco, devono presentare il medesimo programma amministrativo;
g) il contrassegno della lista, in tre esemplari.
2. Nella dichiarazione di accettazione di cui al comma 1, lettera c), ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare:
a) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni in materia di numero massimo di mandati consecutivi consentito;
b) di non aver accettato analoga candidatura alla carica di sindaco in altro comune;
c) di non essere sindaco in carica in altro comune non interessato alle elezioni;
d) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;
e) il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.
3. Nella dichiarazione di accettazione di cui al comma 1, lettera c), ciascun candidato alla carica di consigliere deve dichiarare:
a) di non essere consigliere in carica in altro comune non interessato alle elezioni e di non aver accettato analoga candidatura alla carica di consigliere in più di due comuni;
b) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;
c) di non aver accettato altra candidatura a consigliere in altre liste dello stesso comune.
Art. 30
 (Contrassegno delle liste dei candidati)
1. Le liste dei candidati sono contraddistinte da un contrassegno e da una denominazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il contrassegno:
a) non deve essere identico o confondibile con quelli già presentati o notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. A tal fine costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica;
b) non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore;
c) non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.
3. Le liste possono essere contraddistinte con il contrassegno di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, o in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento con le elezioni politiche o regionali, nella legislatura precedente.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, la dichiarazione di presentazione delle candidature è corredata da una dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico. La dichiarazione è sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale o provinciale che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, oppure da rappresentanti dagli stessi incaricati.
5. La dichiarazione di cui al comma 4, nonché l'attestazione e l'atto di conferimento dell'incarico, sono autenticati ai sensi dell'articolo 6.
Art. 31
 (Deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature)
1. La dichiarazione di presentazione delle candidature è depositata, a pena di esclusione, presso la segreteria del comune dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del trentaquattresimo giorno e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del trentatreesimo giorno precedenti la data delle elezioni.
2. La segreteria del comune:
a) assegna un numero provvisorio alla lista, secondo l'ordine di deposito;
b) rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora del deposito;
c) trasmette, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale gli atti presentati, anche se depositati oltre il termine prescritto o incompleti.
Art. 32
 (Presentazione delle candidature per i cittadini dell'Unione europea)
1. Ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo 197/1996 , i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale o circoscrizionale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani:
a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
b) un attestato, di data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.
2. Se non sono ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, entro il termine perentorio di cinque giorni successivi alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
Art. 33
 (Rinuncia alla candidatura o decesso dei candidati alla carica di consigliere comunale)
1. La rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere comunale, ferma restando la validità delle sottoscrizioni raccolte, produce effetti sulla composizione delle liste se presentata alla segreteria del comune entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata ai sensi dell'articolo 6.
2. Il decesso di un candidato alla carica di consigliere comunale non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, lettere i), j) e k).
Art. 34
 (Esame delle candidature ed esclusioni)
1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle candidature:
a) esclude la lista presentata oltre il termine previsto dall'articolo 31, comma 1;
b) esclude la lista qualora nella dichiarazione di presentazione manchi uno degli elementi previsti dall'articolo 27, comma 2;
c) verifica, ai sensi dell'articolo 11, la reciprocità delle dichiarazioni di collegamento ed esclude le liste prive di tale requisito o quando la dichiarazione di collegamento sia priva di sottoscrizione o di autenticazione;
d) elimina dalla lista i nomi dei candidati che non hanno presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
e) elimina dalla lista i nomi dei candidati che non hanno presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura, oppure che hanno presentato una dichiarazione priva di sottoscrizione o di autenticazione o di una delle indicazioni previste dall'articolo 29, comma 3;
f) elimina dalla lista i nomi dei candidati per i quali manca o è incompleta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), oppure nei confronti dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso della Commissione, la sussistenza di alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla normativa statale;
g) elimina dalla lista i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
h) cancella dalla lista i nomi dei candidati che hanno rinunciato alla candidatura ai sensi dell'articolo 33;
i) esclude la lista che contiene un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e, qualora la lista contenga un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancella i nomi degli ultimi candidati;
j) nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, verifica che nella lista sia rispettata la previsione contenuta nell'articolo 27, comma 4. In caso contrario riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente ai tre quarti, procedendo dall'ultimo della lista;
k) nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, verifica che nella lista sia rispettata la previsione contenuta nell'articolo 27, comma 5. In caso contrario riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente ai due terzi, procedendo dall'ultimo della lista;
l) elimina i nomi dei sottoscrittori che siano anche candidati della medesima lista o la cui firma non sia autenticata ai sensi dell'articolo 6 o risulti già apposta in altra lista;
m) elimina i nomi dei sottoscrittori per i quali manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali del comune;
n) esclude la lista qualora la dichiarazione di presentazione non sia sottoscritta dal prescritto numero di elettori;
o) esclude il candidato alla carica di sindaco nei confronti del quale si verifichi l'ipotesi prevista dalla lettera d) o che non ha presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura oppure che ha presentato una dichiarazione di accettazione della candidatura priva di sottoscrizione o di autenticazione o di una delle indicazioni previste dall'articolo 29, comma 2;
p) esclude il candidato alla carica di sindaco per il quale manca o è incompleta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), oppure nei confronti del quale venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso della Commissione, la sussistenza di alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla normativa statale;
q) ricusa il contrassegno di lista non conforme a quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, oppure, nel caso di cui all'articolo 30, comma 3, quando non è stata presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 30, comma 4, o quando la stessa è priva di sottoscrizione o di autenticazione.
2. La Commissione elettorale circondariale esclude la lista qualora, per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), j) e k), il numero dei candidati risulta inferiore al minimo prescritto.
3. L'esclusione della candidatura alla carica di sindaco comporta l'esclusione dell'unica lista o di tutte le liste collegate. L'esclusione dell'unica lista o di tutte le liste collegate al medesimo candidato alla carica di sindaco comporta l'esclusione del candidato stesso.
Art. 35
 (Decisioni finali e operazioni di sorteggio)
1. Il giorno stesso in cui ha effettuato l'esame delle candidature, la Commissione elettorale circondariale comunica ai delegati di lista le osservazioni e le modifiche apportate alla lista, invitandoli a presentare, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno precedente la data delle elezioni, un nuovo contrassegno in sostituzione di quello ricusato.
2. La Commissione si riunisce allo scadere del termine di cui al comma 1 per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i delegati delle liste modificate o escluse, ammettere le correzioni di errori materiali e decidere in modo definitivo.
3. La Commissione comunica nella stessa giornata ai delegati di lista le decisioni definitive di esclusione di lista o di candidati.
4. Dopo l'approvazione definitiva delle candidature, e comunque non oltre il ventinovesimo giorno precedente la data delle elezioni, la Commissione effettua le operazioni di sorteggio per l'assegnazione di un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di sindaco e alle liste ammesse. Alle operazioni di sorteggio possono assistere i delegati di lista.
5. La Commissione in primo luogo sorteggia i candidati alla carica di sindaco. Qualora il candidato alla carica di sindaco sia collegato a una sola lista, la stessa segue l'ordine progressivo già assegnato al candidato. Qualora il candidato alla carica di sindaco sia collegato a più liste, a ciascuna lista viene assegnato il numero d'ordine progressivo risultante da un ulteriore sorteggio disposto all'interno del gruppo di liste.
Art. 36
 (Adempimenti successivi all'esame delle candidature)
1. Compiute le operazioni relative all'esame delle candidature, la Commissione elettorale circondariale trasmette i verbali di ammissione delle liste e di sorteggio e una copia del contrassegno delle liste ammesse:
a) al comune, per la stampa del manifesto delle candidature e per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio e viene affisso in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno precedente la data delle elezioni;
b) alla struttura regionale competente in materia elettorale, per la stampa delle schede di votazione e per la raccolta e la divulgazione delle candidature e dei risultati elettorali.
2. La Commissione elettorale circondariale trasmette inoltre al comune:
a) l'elenco dei delegati delle liste ammesse;
b) il programma amministrativo presentato dalle liste ammesse.
3. Il programma amministrativo è pubblicato all'albo pretorio del comune. All'albo pretorio viene anche data notizia dell'eventuale mancata presentazione del programma da parte di una lista.
Art. 37
 (Stampa delle schede di votazione)
1. La struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia elettorale provvede alla stampa delle schede di votazione secondo i modelli allegati A e B alla presente legge.
2. Le schede di votazione sono di carta consistente e di identico colore per ciascun comune. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti con i colori originali e con il diametro di 2 centimetri. I nominativi dei candidati alla carica di sindaco e i contrassegni delle liste sono riportati secondo l'ordine del sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale circondariale.
3. I pacchi contenenti le schede di votazione già piegate per ciascuna sezione elettorale sono consegnati al sindaco non oltre il secondo giorno precedente quello della votazione.
Art. 38
 (Stampa delle schede in occasione del secondo turno di votazione)
1. Nel caso di secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, scaduto il termine di cui all'articolo 16, comma 4, la segreteria del comune verifica la regolarità delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste eventualmente presentate.
2. La segreteria del comune attribuisce l'ordine progressivo ai due candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio e alle liste collegate secondo quanto risultante dal sorteggio effettuato in occasione del primo turno; le liste che hanno dichiarato ulteriori collegamenti sono aggiunte a quelle già collegate al primo turno, secondo l'ordine di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, la segreteria del comune ne comunica immediatamente l'esito:
a) all'ufficio comunale competente, per la stampa del manifesto dei candidati ammessi al ballottaggio. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio e viene affisso in altri luoghi pubblici entro il secondo giorno precedente la data del ballottaggio;
b) alla struttura regionale competente in materia elettorale, per la stampa delle schede di votazione e per la raccolta e la divulgazione dei risultati elettorali.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 20, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
CAPO IV
 VOTAZIONE
SEZIONE I
 DISPOSIZIONI GENERALI E OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE
Art. 39
 (Documento di ammissione al voto e apertura degli uffici comunali)
1. L'elettore per votare deve esibire la tessera elettorale unitamente a un documento di identificazione.
2. Nei due giorni che precedono la data delle elezioni e nel giorno della votazione i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 52, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
Art. 40
 (Liste elettorali di sezione)
1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione almeno dieci giorni prima della votazione.
Art. 41
 (Agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto)
1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale. Per la stessa finalità, analogo servizio di trasporto può essere organizzato per gli altri elettori.
2. Le aziende per i servizi sanitari nei tre giorni precedenti la votazione garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici per il rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie per l'esercizio del diritto di voto. I medici designati non possono essere candidati, né parenti fino al quarto grado di candidati.
3. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente e gratuitamente.
Art. 42
 (Consegna del materiale elettorale)
1. Il sindaco provvede affinché, nel giorno che precede la votazione, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale sede della sezione elettorale e prenda in carico il seguente materiale:
a) la scatola sigillata contenente all'interno il bollo della sezione;
b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;
c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;
d) gli elenchi degli elettori che votano presso l'abitazione in cui dimorano;
e) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo in cui sono detenuti;
f) tre copie del manifesto delle candidature e una copia del manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;
g) i verbali di nomina degli scrutatori;
h) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste ed eventualmente gli atti di designazione già consegnati alla segreteria del comune;
i) la scatola sigillata contenente le schede di votazione;
j) l'urna per la votazione;
k) le matite copiative per l'espressione del voto e gli stampati da utilizzare nel corso delle operazioni.
2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione segnala le carenze e gli inconvenienti eventualmente riscontrati al sindaco, il quale provvede immediatamente.
Art. 43
 (Sala della votazione)
1. Ogni sala della votazione ha, di norma, quattro cabine, di cui una destinata alle persone con disabilità, collocate in modo da assicurare la segretezza del voto e da impedire la vista e ogni comunicazione dall'esterno. L'urna è collocata in modo da essere sempre visibile a tutti. Nella parte della sala destinata all'Ufficio elettorale di sezione gli elettori possono entrare solo il tempo strettamente necessario per votare.
2. Nella sala della votazione devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto.
3. Gli arredi delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a rotelle o tramite altri dispositivi necessari all’eventuale ridotta mobilità dell’elettore devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto delle candidature, di votare in assoluta segretezza, di svolgere eventualmente le funzioni di componente dell'Ufficio elettorale o di rappresentante di lista e di assistere alle operazioni dell'ufficio. Almeno una cabina deve consentire agevolmente l'accesso agli elettori non deambulanti e deve essere previsto un idoneo piano di scrittura.
4. Le sezioni elettorali accessibili mediante sedia a rotelle o tramite altri dispositivi necessari all’eventuale ridotta mobilità dell’elettore sono segnalate con il simbolo di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
5. Ai fini dell'allestimento della sala della votazione, ciascun comune accerta, entro quindici giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui all'articolo 18, comma 4, il buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
3Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
Art. 44
 (Accesso nella sala della votazione)
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 48 e 49, possono entrare nella sala della votazione gli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione e gli ufficiali giudiziari per notificare i reclami relativi alle operazioni dell'ufficio.
Art. 45
 (Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione)
1. Alle ore 16.00 del giorno che precede la votazione, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione.
2. Se tutti o alcuni degli scrutatori non sono presenti, o non sono stati designati, il presidente chiama in sostituzione altri elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, che non siano rappresentanti di lista e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 23.
3. Il presidente esegue nell'ordine le seguenti operazioni:
a) accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione;
b) constata l'integrità del sigillo che chiude la scatola con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del numero del bollo;
c) constata l'integrità della scatola che contiene le schede di votazione;
d) procede all'autenticazione di un numero di schede di votazione corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione, apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda;
e) depone le schede autenticate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione e quelle non autenticate in una busta.
4. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie per impedire l'accesso dall'esterno. Infine, affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala della votazione.
5. Nel corso delle operazioni di cui al presente articolo nessun componente dell'ufficio può allontanarsi dalla sala della votazione.
6. Di tutte le operazioni previste dal presente articolo viene dato atto nel verbale.
SEZIONE II
 OPERAZIONI DI VOTAZIONE
Art. 46
 (Durata della votazione)
1. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica.
2. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 8/2016
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 3, lettera a), L. R. 6/2021
Art. 47
 (Modalità della votazione)
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 56, 60 e 61, il voto è dato personalmente dall'elettore presso la sezione elettorale, all'interno della cabina. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.
Art. 48
 (Elettori che votano nella sezione)
1. Nella sezione votano:
a) gli iscritti nelle liste degli elettori della sezione;
b) coloro che sono dichiarati elettori del comune in base a sentenza della Corte d'appello o attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell' articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica 223/1967 ;
c) il presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti delle liste iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune;
d) gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso la sezione, iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune.
2. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a rotelle o tramite altri dispositivi necessari all’eventuale ridotta mobilità dell’elettore, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione elettorale del comune, collocata in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'azienda per i servizi sanitari anche in precedenza per altri scopi, o della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e di cui al comma 2, sono iscritti in calce alle liste elettorali della sezione e di essi è preso nota nel verbale.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 1/2024
Art. 49
 (Voto assistito)
1. I non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini diversamente abili impossibilitati a esprimere autonomamente il diritto di voto, esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore scelto liberamente e iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi comune della Repubblica.
2. L'annotazione del diritto al voto assistito è inserita, a cura del comune di iscrizione elettorale, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, nella tessera elettorale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il presidente chiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per verificare se ha già esercitato in precedenza tale funzione.
4. L'accompagnatore consegna al presidente la tessera elettorale dell'elettore assistito. Il presidente accerta se l'elettore ha scelto liberamente l'accompagnatore e ne conosce il nome e cognome, e registra nel verbale questa modalità di votazione, nonché il nome e cognome dell'accompagnatore.
5. Il certificato medico eventualmente esibito attesta che l'infermità fisica diagnosticata impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore. Trova applicazione l'articolo 41, commi 2 e 3.
6. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore è apposta dal presidente sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.
Art. 50
 (Inizio della votazione)
1. Il giorno della votazione il presidente, ricostituito l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati il sabato e, all'ora prevista, dichiara aperta la votazione.
Art. 51
 (Ammissione degli elettori al voto)
1. Per essere ammessi al voto gli elettori devono esibire la tessera elettorale ed essere identificati in uno dei modi seguenti:
a) esibizione di un documento di identità o di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione;
b) in mancanza di idoneo documento di identità o di riconoscimento, conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'ufficio, che ne attesta l'identità;
c) attestazione dell'identità da parte di altro elettore del comune, previamente identificato e ammonito dal presidente sulle conseguenze penali in caso di falsa attestazione.
2. In caso di dissenso sulla identità degli elettori, decide il presidente.
3. Nell'apposita colonna delle liste elettorali della sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione oppure, in mancanza del documento, viene apposta la firma dello scrutatore o dell'elettore che attesta l'identità.
4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data.
Art. 52
 (Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)
1. Il presidente consegna all'elettore ammesso al voto la scheda di votazione e la matita copiativa.
2. L'elettore si reca nella cabina, compila la scheda e la restituisce già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa. Qualora l'elettore non abbia piegato la scheda, il presidente lo invita a chiuderla facendolo rientrare in cabina. Il presidente verifica l'autenticità della scheda, assicurandosi che la stessa riporti il bollo della sezione, e quindi la inserisce nell'urna.
3. Uno dei componenti dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma nelle liste elettorali della sezione, accanto al nome dell'elettore. In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni.
Art. 53
 (Casi particolari nel corso della votazione)
1. Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora la restituisce al presidente che vi appone la scritta <<scheda deteriorata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nelle liste elettorali di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.
2.
Le schede mancanti del bollo della sezione non sono inserite nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta << scheda annullata >> con la propria firma e quella di uno scrutatore, sono allegate al verbale. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.

3. Se un elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda e l'elettore non può più votare. La scheda, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore, è allegata al verbale. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.
4.
Il presidente può disporre che gli elettori che indugiano artificiosamente nella votazione o non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto siano allontanati dalla cabina, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che hanno votato gli altri elettori presenti. La scheda restituita senza espressione di voto, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta << scheda annullata >> con la propria firma e quella di uno scrutatore, viene allegata al verbale e viene sostituita con altra scheda prelevata dalla busta delle schede non autenticate sulla quale viene apposto il bollo della sezione. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.

5. Nel verbale viene preso nota degli elettori che non hanno riconsegnato la scheda di votazione e degli elettori che non hanno restituito la matita.
Art. 54
 (Chiusura della votazione e operazioni di riscontro)
1. All'ora prevista il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione:
a) dichiara chiusa la votazione;
b) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali della sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 58, 59 e 61;
c) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione e le liste aggiunte in ciascun foglio e le chiude nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;
d)   ( ABROGATA )
e) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione, nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;
f) deposita le buste di cui alle lettere c) ed e) nella segreteria del comune.
(1)
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.
3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste di cui al comma 1, lettera c), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 1, lettera e).
Note:
1Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 15, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 55
 (Adempimenti successivi alle operazioni di riscontro)
1. In occasione del primo turno di votazione, effettuate le operazioni di cui all'articolo 54 il presidente:
a) chiude l'urna contenente le schede votate sigillandone la chiusura con il timbro della sezione;
b) inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle ancora da compiere. Sull'urna e sulla busta è apposto il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore;
c) rinvia lo scrutinio alle ore 08.00 del lunedì.
2. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie a impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.
3. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 viene dato atto nel verbale.
4. In occasione del secondo turno di votazione, effettuate le operazioni di cui all'articolo 54, il presidente dà inizio allo scrutinio.
SEZIONE III
 RACCOLTA DEL VOTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ELETTORI
Art. 56
 (Votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura)
1. I degenti in ospedali e altri luoghi di cura sono ammessi a votare nel luogo di cura, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui ha sede la struttura.
2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale e riporta l'attestazione del direttore sanitario comprovante il ricovero. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto.
3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in elenchi distinti per sezione e trasmette loro attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, il giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nelle liste elettorali della sezione.
4. I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste elettorali della sezione, nel caso previsto dall'articolo 57, o alle liste aggiunte di cui all'articolo 58.
5. Il voto viene raccolto con le modalità di cui agli articoli 57, 58 e 59.
Art. 57
 (Sezione ospedaliera)
1. Negli ospedali e negli altri luoghi di cura con almeno 200 posti letto è istituita, ogni 500 posti letto o frazione di 500, una sezione elettorale presso la quale viene costituito un ufficio composto e funzionante secondo le disposizioni vigenti per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.
2. I degenti che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste elettorali della sezione all'atto della votazione. Alle sezioni ospedaliere possono essere assegnati, su richiesta, gli elettori che fanno parte del personale del luogo di cura.
3. Il voto dei degenti che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina è raccolto con le modalità di cui all'articolo 58.
Art. 58
 (Seggio speciale)
1. Il voto degli elettori degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, da un seggio speciale costituito, contemporaneamente alla costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione, presso la sezione elettorale nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.
2. Il seggio speciale è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità ordinarie stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di segretario.
3. Alle operazioni del seggio speciale possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale.
4. Il presidente assicura il rispetto della libertà e della segretezza del voto degli elettori.
5. Gli elettori che votano nel seggio speciale sono iscritti in apposite liste elettorali aggiunte.
6. I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto dei degenti. Le schede votate vengono portate presso la sezione elettorale e introdotte immediatamente nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.
Art. 59
 (Ufficio distaccato)
1. Il voto degli elettori degenti in luoghi di cura con meno di 100 posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite, sentita la direzione sanitaria, dal presidente dell'Ufficio elettorale della sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.
2. Il presidente si reca presso il luogo di cura per raccogliere il voto dei degenti accompagnato dal segretario e da uno scrutatore.
3. Il voto dei degenti è raccolto con le modalità di cui all'articolo 58, commi 3, 4, 5 e 6.
Art. 60
 (Voto domiciliare)
1. Gli elettori affetti da gravissime infermità che rendono impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 41, comma 1, l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, nonché gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, sono ammessi a votare nelle predette dimore, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui dimorano.
2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali; trova applicazione l'articolo 41, commi 2 e 3.
3. Se sulla tessera elettorale dell'elettore ammesso al voto domiciliare non è già stata inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 2, lettera b), attesta inoltre l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del diritto di voto.
4. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 2, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:
a) a includere i nomi degli elettori ammessi al voto domiciliare in elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nelle liste elettorali della sezione;
b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
5. Il voto viene raccolto dall'ufficio distaccato di cui all'articolo 59. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte di un Ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione, vengono iscritti in calce alla lista elettorale della sezione e di essi è presa nota nel verbale.
Art. 61
 (Votazione dei detenuti)
1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui ha sede la struttura.
2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale e riporta l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore dell'istituto.
3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in elenchi distinti per sezione e trasmette loro attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, il giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nella lista elettorale della sezione.
4. I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste aggiunte di cui all'articolo 58.
5. Il voto viene raccolto con le modalità di cui all'articolo 58.
CAPO V
 SCRUTINIO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Art. 62
 (Operazioni di scrutinio)
1. In occasione del primo turno di votazione, la mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore 08.00, dà inizio alle operazioni di scrutinio. In occasione del secondo turno di votazione lo scrutinio ha inizio subito dopo le operazioni di cui all'articolo 54.
2. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.
3. Uno scrutatore, scelto mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente, il quale legge il nominativo del candidato alla carica di sindaco a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista votata ed eventualmente il nominativo del candidato consigliere cui è attribuita la preferenza. Quindi il presidente passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di uguale espressione.
4. Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di sindaco, ciascuna lista e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.
5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato.
6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di sindaco.
7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'ufficio.
8. Nel corso dello scrutinio nessun componente dell'ufficio può allontanarsi dalla sala della votazione.
9. Delle operazioni di scrutinio viene dato atto nel verbale.
Art. 63
 (Validità e nullità delle schede e dei voti)
1. La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.
3. Si considerano nulle le schede:
a) che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;
b) che non portano il bollo della sezione o non sono quelle previste dalla legge;
c) nelle quali la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco.
4. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, se l'elettore ha espresso un voto per un candidato alla carica di sindaco e un voto per una lista allo stesso non collegata, è valido il voto per il candidato sindaco e nullo il voto alla lista.
5. Se l'elettore non ha tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco e ha votato più contrassegni collegati al medesimo candidato sindaco, è nullo il voto alle liste e si intende validamente votato il candidato.
6. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di sindaco determina la nullità della scheda.
7. Le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli, sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.
Art. 64
 (Validità e nullità del voto di preferenza e connessione con il voto di lista)
1. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista cui appartengono i candidati indicati, sia ai candidati preferiti.
2. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi nella lista corrispondente, il voto è attribuito alla lista e ai candidati preferiti.
3. Sono valide le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello in corrispondenza della lista votata, quando i candidati preferiti appartengono alla lista votata.
4. Sono nulli i voti di preferenza:
a) espressi in eccedenza alle prime due preferenze;
b) espressi per un secondo candidato quando si tratta di un candidato appartenente allo stesso genere del primo;
c) espressi per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
d) espressi numericamente anziché nominativamente;
e) qualora il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
5. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza eventualmente espresso.
6. Le schede contenenti voti di preferenza nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.
Art. 65
 (Voti contestati)
1. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sull'attribuzione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e dà atto nel verbale del numero dei voti contestati e attribuiti e di quelli contestati e non attribuiti, nonché dei motivi della contestazione.
2. Le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.
Art. 66
 (Risultato dello scrutinio e adempimenti successivi)
1. Ultimato lo scrutinio, il presidente:
a) conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati non attribuiti e accerta la corrispondenza del loro numero con i totali risultanti dalle tabelle di scrutinio;
b) accerta la corrispondenza del totale delle schede scrutinate con il numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione, dandone atto nel verbale;
c) dichiara il risultato dello scrutinio e lo attesta nel verbale;
d) inserisce in un'apposita busta le schede valide;
e) raccoglie nelle apposite buste:
1) le schede deteriorate, quelle riconsegnate non autenticate dagli elettori, quelle ritirate ad elettori che si sono rifiutati di entrare nella cabina o che hanno indugiato nella espressione del voto;
2) le schede bianche, le schede nulle, le schede con voti di lista nulli, le schede con voti di preferenza nulli e le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti, e le carte relative alle proteste e ai reclami;
3) le tabelle di scrutinio;
f) inserisce nell'apposita busta un esemplare del verbale dell'ufficio e le buste di cui alla lettera e);
g) inserisce nell'apposita busta l'esemplare del verbale dell'ufficio da depositare nella segreteria del comune.
2. Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e recano il numero della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.
3. Salvo nel caso previsto dall'articolo 68, comma 6, le buste di cui al comma 1, lettere d) e f), sono trasmesse al comune per essere custodite sino al momento in cui hanno inizio le operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni.
Art. 67
 (Verbale dell'ufficio elettorale di sezione)
1. Tutte le operazioni e le decisioni dell'ufficio, dal momento dell'insediamento e sino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio, o, nei comuni con un'unica sezione elettorale, sino alla proclamazione degli eletti, sono riportate nel verbale.
2. Il verbale, compilato in due esemplari, è atto pubblico e della sua regolare compilazione sono responsabili il presidente e il segretario.
3. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio. I rappresentanti di lista presenti possono firmare in ciascun foglio il verbale e sottoscriverlo.
4. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale depositato nella segreteria del comune.
CAPO VI
 OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Art. 68
 (Operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, entro il lunedì successivo alla votazione o al più tardi entro il martedì, l'Adunanza dei presidenti compie le seguenti operazioni:
a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;
b) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del comune, nonché, la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste, costituita dal totale delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo;
d) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale, costituita dal totale dei voti validi di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;
e) assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale compiendo le operazioni di cui all'articolo 13.
2. Le proclamazioni effettuate dall'Adunanza dei presidenti hanno carattere provvisorio, salve le definitive decisioni del consiglio comunale.
3. Tutte le operazioni e decisioni dell'Adunanza dei presidenti sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio e dai rappresentanti di lista presenti che lo richiedono.
4. Un esemplare del verbale, insieme alle buste degli Uffici elettorali di sezione contenenti i rispettivi verbali e le schede valide, è trasmesso alla struttura regionale competente in materia elettorale; l'altro esemplare del verbale è depositato nella segreteria del comune.
5. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale conservato presso la struttura regionale competente in materia elettorale o depositato nella segreteria del comune.
6. Nei comuni con un'unica sezione elettorale le operazioni previste dal presente articolo sono effettuate dall'ufficio di sezione al termine dello scrutinio.
Art. 69
 (Operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, entro il lunedì successivo alla votazione o al più tardi entro il martedì, l'Adunanza dei presidenti compie le seguenti operazioni:
a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;
b) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi; qualora due candidati abbiano entrambi ottenuto un numero di voti validi pari o superiore al quaranta per cento, proclama eletto sindaco il candidato che ha conseguito il maggiore numero di voti validi; in caso di parità di voti proclama eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale calcolata ai sensi della lettera c); in caso di parità anche di cifra elettorale proclama eletto sindaco il candidato più giovane di età;
c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del comune, nonché la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste, costituita dal totale delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo;
d) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale, costituita dal totale dei voti validi di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;
e) assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale compiendo le operazioni di cui all'articolo 15.
(1)
2. Qualora nessun candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto ai sensi dell’articolo 15, comma 1, l'Adunanza dei presidenti, compiute le operazioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d), individua i due candidati alla carica di sindaco da ammettere al ballottaggio e comunica i due nominativi al sindaco, alla Commissione elettorale circondariale e alla struttura regionale competente in materia elettorale.
3. Dopo il secondo turno di votazione l'Adunanza dei presidenti compie le seguenti operazioni:
a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco che ha partecipato al ballottaggio, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascuno dei due candidati in tutte le sezioni del comune;
b) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
c) assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale compiendo le operazioni di cui all'articolo 17.
4. Le proclamazioni effettuate dall'Adunanza dei presidenti hanno carattere provvisorio, salve le definitive decisioni del consiglio comunale.
5. Tutte le operazioni e decisioni dell'Adunanza dei presidenti sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio. I rappresentanti di lista presenti possono firmare in ciascun foglio il verbale e sottoscriverlo. Nel caso in cui si debba procedere al ballottaggio viene compilato un estratto del verbale nel quale sono riportate le parti relative ai risultati della votazione e dello scrutinio.
6. Un esemplare del verbale, insieme alle buste degli Uffici elettorali di sezione contenenti i rispettivi verbali e le schede valide, è trasmesso alla struttura regionale competente in materia elettorale; l'altro esemplare del verbale è depositato nella segreteria del comune. L'estratto del verbale di cui al comma 5 è depositato nella segreteria del comune per essere custodito sino alla successiva riunione dell'Adunanza dei presidenti, dopo il secondo turno di votazione.
7. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale conservato presso la struttura regionale competente in materia elettorale o depositato nella segreteria del comune.
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
Art. 70
 (Riesame dei risultati dello scrutinio)
1. Qualora dal verbale di un Ufficio elettorale di sezione non sia possibile ricavare il risultato dello scrutinio, l'Adunanza dei presidenti acquisisce l'esemplare del verbale depositato presso il comune, oppure rileva i dati relativi allo scrutinio dalle tabelle di scrutinio allegate al verbale. Qualora anche così non risulti possibile ricavare i dati, il presidente dell'adunanza:
a) acquisisce la busta contenente le schede valide;
b) convoca il presidente e il segretario dell'Ufficio di sezione al fine di procedere, in collaborazione con essi, alla ripetizione delle operazioni di scrutinio.
2. Qualora, ultimate le operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti, dal verbale dell'Adunanza dei presidenti risultino evidenti errori materiali di calcolo o di trascrizione dei risultati dello scrutinio, l'adunanza stessa, acquisiti, se del caso, l'esemplare del verbale depositato presso il comune e le tabelle di scrutinio, provvede ad apportare le necessarie rettifiche e a correggere eventualmente il risultato delle elezioni.
3. Le operazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate sino alla pubblicazione del manifesto previsto dall'articolo 72.
4. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è dato atto nel verbale dell'adunanza.
Art. 71
 (Ammissione di un unico candidato alla carica di sindaco)
1. Nel caso in cui sia stato ammesso un unico candidato alla carica di sindaco, collegato con una lista o un gruppo di liste, l'elezione è valida se il candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al cinquanta per cento dei votanti e il numero dei votanti non è stato inferiore al quaranta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. Per determinare il quorum dei votanti di cui al comma 1, non sono computati tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.
3. Se il candidato sindaco è collegato con una lista e sono raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista nonché il candidato alla carica di sindaco.
4. Se il candidato sindaco è collegato con un gruppo di liste e sono raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, è eletto il candidato alla carica di sindaco e i seggi, in numero pari al numero dei consiglieri da eleggere, sono assegnati alle liste che compongono il gruppo con le modalità di cui agli articoli 13, comma 3, o 15, comma 6.
5. Qualora non siano raggiunte entrambe le percentuali di cui al comma 1, l'elezione è nulla. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali nomina un commissario per l'amministrazione del comune fino alle nuove elezioni, che avranno luogo in occasione della prima tornata elettorale utile, ai sensi degli articoli 5 e 5 bis.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 35, comma 1, L. R. 10/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 1/2024
Art. 72
 (Pubblicazione e comunicazione dei risultati)
1. Il sindaco, entro tre giorni dalla data del verbale di proclamazione degli eletti, rende noti i risultati delle elezioni mediante un avviso da pubblicare all'albo pretorio comunale e li comunica agli eletti.
Art. 73
 (Surrogazioni e supplenze)
1. Il seggio che per qualsiasi causa rimane vacante durante il quinquennio, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. In caso di vacanza del seggio di consigliere attribuito al candidato alla carica di sindaco non risultato eletto collegato ad un gruppo di liste, il seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto della lista che, tra quelle collegate, ha riportato il quoziente più alto fra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi.
TITOLO III
 REGIME DELLE SPESE E DELLA PROPAGANDA ELETTORALE
CAPO I
 REGIME DELLE SPESE
Art. 74
 (Ripartizione delle spese)
1. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni comunali, fatta eccezione per quelle indicate al comma 2, sono a carico dei comuni. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni.
2. L'Amministrazione regionale provvede direttamente, con spese a proprio carico, all'acquisizione dei seguenti beni e servizi:
a) stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;
b) stampa delle schede di votazione;
c) stampa della modulistica, delle buste, dei manifesti e delle pubblicazioni occorrenti per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione e per le operazioni degli uffici competenti in materia di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti;
d) stampa delle pubblicazioni concernenti il procedimento elettorale e i risultati delle elezioni;
e) trasporto del materiale elettorale ai comuni.
e bis) acquisto delle urne elettorali.
(1)
3. L'Amministrazione regionale rimborsa ai comuni le spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e dei candidati ammessi al ballottaggio.
4. Le schede relative alle elezioni circoscrizionali sono fornite dall'Amministrazione regionale; i relativi oneri fanno carico ai comuni interessati, che provvedono a rimborsarli all'Amministrazione regionale.
5. A richiesta dei comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dai commi 2 e 3 sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria. Le relative spese fanno carico all'Amministrazione regionale. A richiesta degli stessi comuni, la struttura regionale competente in materia elettorale fornisce i fac-simile degli altri manifesti stampati dai comuni anche nella versione in lingua minoritaria.
6. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, il riparto delle spese relative agli adempimenti comuni è disciplinato dalla normativa statale.
Note:
1Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 11, comma 3, L. R. 20/2015
Art. 75
 (Compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e dell'Adunanza dei presidenti di sezione)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e ai componenti dell'Adunanza dei presidenti.
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
3. I compensi di cui al comma 1 sono a carico dei comuni.
4. I compensi previsti dal presente articolo costituiscono, ai sensi dell' articolo 9, comma 2, della legge 53/1990 , rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
Art. 76
 (Rendicontazione delle spese elettorali)
1. Ai fini della rendicontazione delle spese elettorali obbligatorie anticipate dai comuni e i cui oneri fanno carico all'Amministrazione regionale, i comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del comune attestante l'importo della spesa anticipata.
2. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.
CAPO II
 PROPAGANDA ELETTORALE
Art. 77
 (Propaganda elettorale)
1. In materia di propaganda elettorale trovano applicazione il titolo VIII, capo I, e l' articolo 89, comma 2, della legge regionale 28/2007 .
2. L'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale è consentita, negli spazi a ciò destinati in ogni comune, ai candidati alla carica di sindaco e alle liste di candidati alla carica di consigliere comunale.
Art. 78
 (Disciplina delle spese di propaganda elettorale)
1. Nell'esercizio della potestà esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, comprendente la legislazione elettorale, di cui all'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , il presente articolo disciplina il regime delle spese di propaganda elettorale relativo alle elezioni comunali nella Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Per spese di propaganda elettorale si intendono quelle sostenute:
a) per la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e mezzi e per l'affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;
b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) per l'organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l'espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;
e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;
f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.
3. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio comunale, i candidati alla carica di sindaco, i partiti, i movimenti politici e le liste civiche presentano un documento consuntivo sintetico delle spese sostenute distinte per tipologia e delle fonti di finanziamento distinte in base alla provenienza da persona fisica o da associazioni e persone giuridiche. Il documento consuntivo è pubblicato all'albo pretorio del Comune; nel medesimo albo viene altresì data notizia dell'eventuale mancata presentazione del documento.
4. Chi contravviene alla disposizione di cui al comma 3, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro.
5. Il Comune provvede all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista al comma 4. Al Comune spettano altresì i relativi proventi.
6. L'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 4 è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche e integrazioni.
Note:
1Articolo sostituito da art. 10, comma 56, L. R. 31/2017
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 57, L. R. 31/2017
Art. 79
 (Disponibilità di locali per attività di propaganda elettorale)
1. A decorrere dal giorno di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, gli enti interessati alla consultazione mettono a disposizione dei partiti e dei gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i propri locali già predisposti per conferenze e dibattiti.
2. La disponibilità dei locali è disposta in base alla disciplina dell'ente interessato alla consultazione e non deve comportare oneri per l'ente.
TITOLO IV
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2007 E DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2007 IN MATERIA DI ELEZIONI REGIONALI
Art. 80
1. All' articolo 9 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario. Per gli Uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.>>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato ai sensi dell' articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e dall' articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Gli scrutatori sono nominati ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ).>>;

c)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sulla nullità dei voti, sull'attribuzione dei voti contestati, sui reclami, anche orali, presentati e su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni.>>.

Art. 81
  (Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge regionale 28/2007 )
1.
Dopo l' articolo 21 della legge regionale 28/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 21 bis
 (Stampa delle schede di votazione)
1. Le schede di votazione sono di carta consistente e di identico colore. Sulle schede i contrassegni che contraddistinguono i candidati alla carica di presidente della regione e i contrassegni delle liste circoscrizionali sono riprodotti con i colori originali e con il diametro di 2 centimetri.
2. I pacchi contenenti le schede di votazione già piegate per ciascuna sezione elettorale sono consegnati al sindaco non oltre il secondo giorno precedente quello della votazione.>>.

Art. 82
1.
L' articolo 22 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 22
 (Documento di ammissione al voto e apertura degli uffici comunali)
1. Nei cinque giorni che precedono la data delle elezioni e per tutta la durata della votazione i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.>>.

Art. 83
  (Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 28/2007 )
1.
Dopo l' articolo 22 della legge regionale 28/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 22 bis
 (Liste elettorali di sezione)
1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione almeno dieci giorni prima della votazione.>>.

Art. 84
1. All' articolo 23 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole << nei giorni della votazione e nei tre giorni precedenti >> sono sostituite dalle seguenti: << nei tre giorni precedenti la votazione >>;

b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente e gratuitamente.>>.

Art. 85
1.
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 28/2007 è sostituita dalla seguente:
<<d) gli elenchi degli elettori che votano presso l'abitazione in cui dimorano;>>.

Art. 86
1.
La lettera d) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 28/2007 è sostituita dalla seguente:
<<d) procede all'autenticazione di un numero di schede di votazione corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione, apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda;>>.

Art. 87
1. All' articolo 28 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << e dalle ore sette alle ore quindici del lunedì immediatamente successivo >> sono soppresse;

b)
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.>>.

Art. 88
1.
Il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:
<<5. I nominativi dei militari e dei naviganti che votano ai sensi del presente articolo sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è preso nota nel verbale.>>.

Art. 89
1.
Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 28/2007 le parole << Il primo giorno di votazione >> sono sostituite dalle seguenti: << Il giorno della votazione >>.

Art. 90
1.
Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:
<<4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data.>>.

Art. 91
1.
Alla fine del comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 28/2007 sono aggiunte le seguenti parole: << In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni. >>.

Art. 92
1.
L' articolo 37 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 37
 (Chiusura della votazione e operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio)
1. Alle ore ventidue il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione e prima di iniziare lo scrutinio:
a) dichiara chiusa la votazione;
b) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali di sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 31, 40, 41 e 43;
c) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione in ciascun foglio e le chiude in una busta sigillata con il bollo della sezione, la firma del presidente e di uno scrutatore;
d) conta le schede autenticate non utilizzate per la votazione e riscontra se corrispondono al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato; a tal fine si considerano come votanti gli elettori che non hanno restituito la scheda, o ne hanno restituita una senza il bollo della sezione, o si sono rifiutati di votare nella cabina, o sono stati allontanati dalla cabina senza poi essere riammessi al voto;
e) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;
f) deposita le buste di cui alle lettere c) ed e) nella segreteria del comune.
2. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.
3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste di cui al comma 1, lettera c), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 1, lettera e).>>.

Art. 93
  (Inserimento dell'articolo 37 bis nella legge regionale 28/2007 )
1.
Dopo l' articolo 37 della legge regionale 28/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 37 bis
 (Adempimenti successivi alle operazioni di riscontro)
1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo 37, l'ufficio:
a) chiude l'urna contenente le schede votate;
b) inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle ancora da compiere. Sull'urna e sulla busta è apposto il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.
2. Successivamente, il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 08.00 del lunedì. Provvede quindi alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie a impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.
3. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 viene dato atto nel verbale.>>.

Art. 94
1.
Al comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 28/2007 le parole << al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti >> sono sostituite dalle seguenti: << alle liste elettorali della sezione, nel caso previsto dall'articolo 39, o alle liste aggiunte di cui all'articolo 40 >>.

Art. 95
1.
Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 28/2007 le parole << il giorno e >> sono soppresse.

Art. 96
1.
Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 28/2007 le parole << il giorno e >> sono soppresse.

Art. 97
1.
Al comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale 28/2007 le parole << al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti >> sono sostituite dalle seguenti: << alle liste aggiunte di cui all'articolo 40 >>.

Art. 98
1. All' articolo 44 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore 08.00, dà inizio alle operazioni di scrutinio.>>;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di Presidente, ciascuna lista circoscrizionale e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.>>;

c)
il comma 10 è abrogato.

Art. 99
1. All' articolo 45 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di Presidente della Regione determina la nullità della scheda.>>;

b)
al comma 7 le parole << e le schede nulle >> sono sostituite dalle seguenti: << , le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli >>.

Art. 100
1. All' articolo 46 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << per un candidato compreso soltanto nella lista >> sono sostituite dalle seguenti: << per un candidato compreso nella lista >>;

b)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza eventualmente espresso.>>.

Art. 101
1. Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) le parole << e una copia delle tabelle di scrutinio >> sono soppresse;

b)
al numero 1) della lettera b) le parole << l'altra copia delle tabelle di scrutinio >> sono sostituite dalle seguenti: << le tabelle di scrutinio >>.

Art. 102
1.
La lettera e) del comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale 28/2007 è sostituita dalla seguente:
<<e) l'Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell'ordine, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio.>>.

Art. 103
1. All' articolo 63 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: << e del seggio speciale >>;

b)
alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: << Ai fini della rendicontazione della spesa, i comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del comune attestante l'importo della spesa anticipata. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa. >>.

CAPO II
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 104
 (Contemporaneità di elezioni)
1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali:
a) l'Ufficio elettorale di sezione è unico;
b) concluse le operazioni di voto, l'ufficio effettua il riscontro dei votanti per tutte le consultazioni, iniziando dalle elezioni provinciali;
c) le operazioni di scrutinio iniziano alle ore 08.00 del giorno successivo a quello della votazione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio. In occasione del secondo turno di votazione, le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura delle operazioni di voto;
d) lo scrutinio viene effettuato iniziando da quello relativo alle elezioni provinciali.
2. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali con le elezioni regionali è disciplinato dall' articolo 59 della legge regionale 28/2007 .
3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali con le elezioni politiche o per il rinnovo del Parlamento europeo trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneità.
3 bis. Qualora per le elezioni comunali del 2019 venga disposto il contemporaneo svolgimento con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, la cui data risulta fissata per il giorno 26 maggio, le relative dichiarazioni di presentazione delle candidature sono depositate, in deroga a quanto prevede l'articolo 31, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del quarantunesimo giorno e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del quarantesimo giorno precedenti la data delle elezioni. Conseguentemente, i termini di cui all'articolo 35, commi 1 e 4, sono anticipati, rispettivamente, al trentasettesimo giorno e al trentaseiesimo giorno precedenti la data delle elezioni.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 2/2014
2Comma 3 bis sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 4/2019
Art. 105
 (Agevolazioni postali e fiscali)
1. Ai candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale e circoscrizionale si applicano le agevolazioni postali e fiscali previste dalle disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.
Art. 106
 (Raccolta e divulgazione dei risultati elettorali)
1. La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta, la divulgazione e la pubblicazione delle notizie concernenti le elezioni e i risultati elettorali. Con regolamento sono determinati modalità e termini di raccolta, conservazione, divulgazione e pubblicazione, anche nelle pagine web dedicate nel sito della Regione, dei risultati elettorali nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza del processo elettorale e di protezione dei dati personali e di fruibilità, accessibilità e comprensibilità da parte dei cittadini, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
2. I comuni trasmettono alla struttura di cui al comma 1, secondo modalità e tempi stabiliti con specifiche istruzioni, le informazioni elettorali richieste. A tal fine, i presidenti degli Uffici elettorali di sezione assicurano la tempestiva trasmissione dei dati al comune.
3. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati elettorali, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia dei risultati elettorali, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo elettorale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
3Comma 3 sostituito da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 1/2024
Art. 107
 (Formazione e aggiornamento dei presidenti e dei componenti degli Uffici elettorali di sezione)
1. L'Amministrazione regionale può organizzare, anche mediante incarico a esperti esterni all'Amministrazione, corsi di formazione e aggiornamento per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione.
2. La formazione e l'aggiornamento dei presidenti e degli altri componenti degli Uffici elettorali di sezione possono essere organizzati anche con modalità informatiche.
Art. 108
 (Ricorsi e diritto di accesso)
1. In materia di ricorsi contro le operazioni elettorali e di controversie riguardanti questioni di eleggibilità nonché in materia di disposizioni penali si applicano le disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.
2. Ai soggetti legittimati a proporre ricorso contro le operazioni elettorali è consentito l'accesso ai verbali degli uffici di sezione depositati presso la struttura regionale competente in materia elettorale. Le buste contenenti le schede di votazione possono essere aperte soltanto su ordine dell'autorità giudiziaria.
3. La richiesta di accesso deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia elettorale. Se la richiesta è ritenuta accoglibile, viene redatto apposito verbale delle operazioni di accesso e dell'eventuale estrazione di copia.
Art. 109
 (Anagrafe degli amministratori locali)
1. La struttura regionale competente in materia elettorale cura la tenuta, l’aggiornamento e la divulgazione dei dati contenuti nell’Anagrafe degli amministratori locali che è costituita dalle informazioni relative ai componenti degli organi dei comuni e delle province concernenti:
a) i dati anagrafici, il titolo di studio e la professione;
b) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;
c) la carica ricoperta nell'ente;
d)   ( ABROGATA )
1 bis. L'Amministrazione regionale dovrà garantire la massima accessibilità ai dati di cui al comma 1 mediante pubblicazione di essi in apposita sezione web dedicata.
2. Gli enti, in occasione del rinnovo degli organi e in ogni caso di modificazione della composizione degli stessi, mettono a disposizione della struttura regionale competente, anche attraverso sistemi telematici, le notizie e i dati di cui al comma 1.
3. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati di cui al comma 1, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo democratico.
3 bis. Con regolamento sono determinati modalità e termini di raccolta, conservazione e divulgazione dei dati contenuti nell'Anagrafe degli amministratori locali nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
3Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
4Comma 2 sostituito da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 1/2024
5Comma 3 sostituito da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 1/2024
6Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 1/2024
Art. 110
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, il comma 1 dell'articolo 2 e gli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 5, 6, 6 bis, 8, 9, 10 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 );
b) l' articolo 20 bis della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli amministratori locali);
c) gli articoli 4, 5, 7 e 7 bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 );
d) la legge regionale 10 maggio 1999, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale);
e) il comma 17 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);
f) i commi da 2 a 6 dell'articolo 1 e gli articoli 4, 4 bis, 6, 6 bis, 7, 8 e 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 9 (Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 14/1995 . Modifica all' articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità);
g) i commi 23, 24 e 25 dell' articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);
h) il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
i) l' articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole);
j) i commi 1 e 2 dell' articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali);
k) la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 33 (Norme urgenti per lo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali);
l) il comma 2 dell'articolo 8 e l' articolo 36 della legge regionale 28/2007 ;
m) l' articolo 5 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
n) i commi 41 e 44 dell' articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
o) i commi 78 e 79 dell' articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);
p) il comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali);
q) gli articoli 36 e 39 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).
Art. 111
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 74, commi 2, 4 e 5, e dall'articolo 107, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.5035 e del capitolo 1679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015.
2. All'onere di 300.000 euro per l'anno 2014, derivante dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038, e dal capitolo 9700/52 di cui alla tabella J, riferita all' articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).
3. Per le finalità previste dall'articolo 74, commi 3 e 5, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.5035 e al capitolo 1680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015.
4. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2014, derivante dal disposto di cui al comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038, e dal capitolo 9700/52 di cui alla tabella J, riferita all' articolo 10 della legge regionale 27/2012 .
5. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 74, comma 4, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 464 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
Art. 112
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.