LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 13

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004, in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea, alla legge regionale 20/2007, in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 14/2007, in materia di conservazione della fauna selvatica e alla legge regionale 21/2005, in materia di medicina del lavoro (Legge europea 2012).

TESTO VIGENTE dal 01/06/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/10/2013
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
210.01 - Agricoltura
450.03 - Fauna

CAPO I
 ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), nonché in conformità ai principi di cui all' articolo 117 della Costituzione , dispone:
a) al capo II della presente legge, l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla successione dell'Unione europea alla Comunità europea, disposto con il Trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, prevedendo modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di processi di formazione e attuazione della normativa dell'Unione europea, in conformità alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);
b) al capo III della presente legge, l'attuazione degli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, prevedendo modifiche alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), in conformità all' articolo 14 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008).
CAPO II
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10/2004 IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA
Art. 2
  (Sostituzione del titolo della legge regionale 10/2004 )
1.
Il titolo della legge regionale 10/2004 è sostituito dal seguente: << Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea >>.

Art. 3
1. All' articolo 1 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << atti comunitari >> sono sostituite dalle seguenti: << atti dell'Unione europea >>;

b)
al comma 2 le parole << direttive comunitarie >> sono sostituite dalle seguenti: << direttive europee >>.

Art. 4
1. All' articolo 2 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea >>;

b)
al comma 1 le parole << atti comunitari >> sono sostituite dalle seguenti: << atti dell'Unione europea >>;

c)
alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole << , in conformità alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) >>.

Art. 5
1. All' articolo 3 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Legge europea regionale >>;

b)
al comma 1 le parole << direttive comunitarie >> sono sostituite dalle seguenti: << direttive europee >>;

c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"; il titolo è completato dall'indicazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento.>>;

d)
alla lettera a) del comma 3 le parole << diritto comunitario >> sono sostituite dalle seguenti: << diritto dell'Unione europea >>;

e)
al comma 4 le parole << legge comunitaria regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << legge europea regionale >>.

Art. 6
1. All' articolo 4 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Contenuti della legge europea regionale >>;

b)
al comma 1 le parole << ordinamento comunitario >> e << legge comunitaria regionale >> sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: << ordinamento dell'Unione europea >> e << legge europea regionale >>;

c)
alla lettera b) del comma 1 le parole << atti comunitari >> sono sostituite dalle seguenti: << atti dell'Unione europea >>;

d)
al comma 2 le parole << legge comunitaria regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << legge europea regionale >>.

Art. 7
1. All' articolo 5 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << legge comunitaria regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << legge europea regionale >>;

b)
al comma 3 le parole << legge comunitaria regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << legge europea regionale >>;

c)
al comma 4 le parole << legge comunitaria regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << legge europea regionale >>.

Art. 8
1.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10/2004 le parole << norme comunitarie >> sono sostituite dalle seguenti: << norme dell'Unione europea >>.

Art. 9
1. All' articolo 8 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << atti normativi comunitari >>, << delle Comunità europee >>, << ordinamento comunitario >> e << legge comunitaria regionale >> sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: << atti normativi europei >>, << dell'Unione europea >>, << ordinamento dell'Unione europea >> e << legge europea regionale >>;

b)
al comma 1 bis le parole << normativa comunitaria >> e << norme comunitarie >> sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: << normativa dell'Unione europea >> e << norme dell'Unione europea >>.

Art. 10
1. All' articolo 8 bis della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << direttive comunitarie >> sono sostituite dalle seguenti: << direttive europee >>;

b)
al comma 2 le parole << direttive comunitarie >> sono sostituite dalle seguenti: << direttive europee >>;

c)
al comma 3 le parole << disegno di legge comunitaria >> e << regolazione comunitaria >> sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: << disegno di legge europea regionale >> e << regolazione europea >>.

Art. 11
1. All' articolo 9 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata (PEC) alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.>>;

b)
al comma 2 dopo le parole << Corte di giustizia >> sono inserite le seguenti: << dell'Unione europea >>.

CAPO III
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20/2007 IN MATERIA DI DISCIPLINA SANZIONATORIA IN VITICOLTURA
Art. 12
1. All' articolo 11 della legge regionale 20/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro per ettaro.>>;

b)
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
<<6 bis. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma 6.
6 ter. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 6 bis si applicano ogni dodici mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione, ai sensi dell' articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
6 quater. I produttori comunicano alla Regione, ai sensi dell' articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008 , l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione entro il 31 maggio di ciascuna campagna.
6 quinquies. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera agli obblighi previsti dall' articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 , è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.
6 sexies. La sanzione di cui al comma 6 quinquies si applica:
a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 quater;
b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, l'1 settembre dell'anno civile considerato.>>.

2.
Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 11 della legge regionale 20/2007 , come modificato dal comma 1, continuano a essere accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 con riferimento al capitolo 841 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: << Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative e accessorie attinenti al settore vitivinicolo in attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea >>.

CAPO IV
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14/2007 IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
Art. 13
1.
Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), dopo le lettere << a), b), >> è inserita la seguente: << c), >>.

Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall' 1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016, a seguito dell'abrogazione del c. 1 ter, art. 11, L.R. 14/2007.
CAPO V
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21/2005 IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO
Art. 15
1. All' articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Certificazioni e adempimenti in materia sanitaria >>;

b)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1958 (Istituzione del registro degli infortuni).>>.

CAPO VI
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16
 (Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. La presente legge e le successive leggi regionali e regolamenti emanati ai fini della sua attuazione sono trasmessi per posta elettronica certificata (PEC) alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, per la loro comunicazione alla Commissione europea.
Art. 17
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.