LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 13

Disposizioni a favore dei bed and breakfast e affittacamere. Modifiche alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009.

TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/08/2010
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera q), L. R. 21/2016
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera q), L. R. 21/2016
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera q), L. R. 21/2016
Art. 4
 (Contributi all'attività di bed and breakfast)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all' articolo 82 bis della legge regionale 2/2002 , come inserito dal comma 1.
3. L' articolo 82 bis della legge regionale 2/2002 , come inserito dal comma 1, trova applicazione a decorrere dall'anno 2011.
4. La Regione sostiene, altresì, l'attività dei bed and breakfast prevedendo azioni specifiche nei programmi regionali di sviluppo delle aree rurali cofinanziati dai fondi strutturali comunitari.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera q), L. R. 21/2016
Art. 5
  (Modifiche alla legge regionale 19/2009)
1.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), le parole << , nonché pensioni ed esercizi di affittacamere, o bed and breakfast >> sono soppresse.

2.
Al comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 19/2009 le parole << l'attività di albergo diffuso esercitata >> sono sostituite dalle seguenti: << le attività di albergo diffuso, country house, bed and breakfast e affittacamere esercitate >>.

Art. 6
  (Inserimento dell'allegato <<B bis>> nella legge regionale 2/2002)
1.
Dopo l'allegato << B >> della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

<<ALLEGATO <<B BIS>>

"Requisiti minimi per la classificazione "comfort" e "superior" delle strutture ricettive bed and breakfast (Riferito all'articolo 81)"

Per ottenere la classificazione "comfort" il bed and breakfast deve essere dotato di bagno privato per ciascuna camera ed essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C).

A) Requisiti minimi inerenti il servizio:
1. pulizia e riassetto quotidiano dei locali comuni, camere e bagni;
2. fornitura e cambio a giorni alterni e a ogni cambio cliente della biancheria, compresa quella da bagno.

B) Attrezzature minime, in dotazione ad ogni camera:
1. letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto;
2. lampada o applique da comodino per posto letto;
3. sedia o altro mobile con analoga funzione per letto;
4. specchio e una presa di corrente;
5. cestino per i rifiuti;
6. cuscino e coperta aggiuntiva per persona su richiesta del cliente;
7. luce di emergenza o torcia elettrica.

C) Attrezzature minime, in dotazione ad ogni bagno:
1. lavabo;
2. WC;
3. bidet;
4. vasca o box doccia;
5. piano di appoggio per la borsa da bagno;
6. specchio;
7. presa di corrente;
8. phon a disposizione dei clienti;
9. linea di cortesia per ogni singolo cliente comprendente almeno saponetta, bagnoschiuma-shampoo, fazzolettini di carta, un bicchiere (per saponetta, bagnoschiuma-shampoo è possibile proporre dosatori in alternativa alle confezioni monouso).

D) Requisiti ulteriori per la classificazione "superior":
1. accessibilità alle persone disabili;
2. ubicazione in una residenza che abbia valore storico, artistico, ambientale o che costituisca testimonianza storica culturale e tradizionale del territorio in cui è dislocata;
3. ubicazione in località di particolare pregio paesaggistico;
4. camere e aree comuni dotate di arredi tipici della tradizione locale, e in sintonia con il contesto ambientale in cui la struttura trova collocazione;
5. parcheggio o servizio parcheggio anche in convenzione con soggetti esterni;
6. presenza di una postazione internet (in camera o nelle aree comuni);
7. Tv in camera;
8. climatizzatore in camera.
>>.

Art. 7
 (Norma finanziaria)
1.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 82 bis della legge regionale 2/2002 come inserite dall'articolo 4, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 9367 di nuova istituzione " per memoria " a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 con la denominazione " Contributi per l'adeguamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'arredamento dei locali destinati all'attività di bed and breakfast ".