LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 8 bis aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 17/2010
Capo I
 Norme di carattere generale
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 45 della Costituzione, riconosce il ruolo e la funzione sociale ed economica che la cooperazione esercita nel territorio.
2. La Regione, attraverso la presente legge:
a) diffonde i principi e i valori della cultura cooperativa e disciplina gli interventi finalizzati alla promozione, al sostegno e al consolidamento del movimento cooperativo e delle sue forme associative;
b) pone lo sviluppo della cooperazione fra gli obiettivi prioritari da perseguire e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalità;
c) riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale;
d) disciplina le attribuzioni trasferite in materia di vigilanza e di tutela sulle società cooperative, sui loro consorzi e sugli altri enti mutualistici con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 808 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia in materia di cooperazione e vigilanza sulle cooperative), e con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
Art. 2
 (Autorità di vigilanza e soggetti interessati)
1. Le funzioni di vigilanza sono esercitate:
a) dalla Direzione competente in materia di vigilanza sulla cooperazione, di seguito denominata Direzione, attraverso il Servizio competente per materia;
b) dalla Commissione regionale per la cooperazione, di seguito denominata Commissione;
c) dalle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di seguito denominate Associazioni;
d) dagli Organismi associativi o consortili, di livello regionale, di seguito denominati Organismi specializzati;
e) dalla Giunta regionale.
(1)
2. Fatte salve le diverse forme di controllo previste dalle disposizioni vigenti, la Regione esercita la vigilanza su società cooperative e loro consorzi, consorzi agrari, banche di credito cooperativo, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2517 del codice civile e società cooperative europee aventi la sede legale nel suo territorio, alle condizioni e con le modalità disciplinate dalla presente legge.
3. La Regione esercita, altresì, la vigilanza sui consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi, di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), aventi nel territorio della regione l'ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, nonché sui gruppi cooperativi paritetici aventi nel suo territorio la sede legale della cooperativa che esercita la direzione e il controllo.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 41, comma 1, L. R. 17/2010
Capo II
 Registro regionale delle cooperative
Art. 3
 (Regime delle iscrizioni)
1. È istituito presso la Direzione il Registro regionale delle cooperative, di seguito denominato Registro, che è pubblico e gestito con modalità informatiche. Il Registro è articolato in sezioni e categorie conformemente all'Albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).
2. Sono iscritte nel Registro le società cooperative legalmente costituite e aventi la sede legale nel territorio della regione.
3. L'organizzazione e la tenuta del Registro, per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinate con regolamento regionale.
4. La pubblicità dei dati del Registro è resa disponibile dai competenti uffici del registro delle imprese.
Note:
1Articolo sostituito da art. 42, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 4
 (Effetti dell'iscrizione)
1. L'iscrizione nel Registro sostituisce a tutti gli effetti quella nell'Albo delle società cooperative, determinandone le medesime conseguenze.
2. L'iscrizione nel Registro è condizione per godere di qualsiasi agevolazione di carattere fiscale o di altra natura concessa dalla legge a favore della cooperazione.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 5
 (Elenco regionale speciale degli enti cooperativi)
1. Gli enti cooperativi non soggetti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile), sono iscritti, su istanza del legale rappresentante, nell'Elenco regionale speciale degli enti cooperativi, istituito al fine dell'espletamento dell'attività di vigilanza.
2. Gli enti cooperativi di cui al comma 1 depositano direttamente alla Direzione la seguente documentazione:
a) l'atto costitutivo e le relative modificazioni, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell'ente cooperativo;
b) le cariche sociali e le relative variazioni;
c) il bilancio o il rendiconto annuale, con le eventuali relazioni accompagnatorie.
3. Nell'Elenco di cui al comma 1 sono iscritti anche i consorzi di società  cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), e i gruppi cooperativi paritetici. Le società  cooperative facenti parte dei consorzi di società  cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947 e le società  cooperative aderenti ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545-septies del codice civile sono tenute a depositare in forma scritta presso la Direzione, rispettivamente, l'estratto del contratto costitutivo del consorzio e l'accordo di partecipazione.
4. Le società cooperative aderenti a uno dei gruppi di cui all'articolo 2545-septies del codice civile devono provvedere alla comunicazione al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile.
5. Le iscrizioni nell'Elenco regionale speciale degli enti cooperativi sono pubblicate semestralmente per estratto, sul sito web della Regione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 17/2010
2Parole soppresse al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
3Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 10/2014
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 45, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 7
 (Comunicazioni)
1. Ogni informazione, relativa agli enti cooperativi, presente nel sistema informatico del registro delle imprese, compresa la comunicazione delle notizie di bilancio di cui all'articolo 223-sexiesdecies del regio decreto 318/1942, è resa disponibile alla Direzione.
2. Gli enti cooperativi depositano presso gli uffici della Direzione i seguenti documenti:
a) il bilancio di cui all'articolo 2545-octies del codice civile;
b) i regolamenti interni;
c) copia della ricevuta dei versamenti effettuati ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).
Note:
1Articolo sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 8
 (Cancellazione dal Registro)
1. L'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente al Registro la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione a cura della Direzione.
2. La cancellazione dal Registro è disposta dal Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro strumento informatico equipollente, al competente ufficio del registro delle imprese e all'ente cooperativo, nei seguenti casi:
a)   ( ABROGATA )
b) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;
c) mancato rispetto delle finalità mutualistiche;
d) mancanza o perdita dei requisiti di iscrizione;
e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
Note:
1Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 17/2010
2Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 14, comma 1, L. R. 10/2014
3Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 14, comma 1, L. R. 10/2014
4Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 14, comma 1, L. R. 10/2014
Art. 8 bis
 (Cancellazione dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi)
1. La cancellazione dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi è disposta dal Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti cooperativi interessati nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
b) trasferimento della sede legale al di fuori del territorio regionale;
c) nel caso di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947, trasferimento dell'ufficio, destinato a svolgere attività con i terzi, al di fuori del territorio della regione;
d) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;
e) mancato rispetto delle finalità mutualistiche.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 9
 (Ricorsi)
1. Contro i provvedimenti di cancellazione dal Registro e dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi è ammessa, in forma scritta e motivata, la proposizione di ricorso alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
2. La Giunta regionale decide sul ricorso di cui al comma 1 sentito il parere della Commissione regionale per la cooperazione di cui all'articolo 11.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 49, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 17/2010
Capo III
 Commissione regionale per la cooperazione
Art. 11
 (Compiti della Commissione regionale per la cooperazione)
1. È istituita presso la Direzione la Commissione regionale per la cooperazione, quale organismo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia di cooperazione.
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esprimere parere sui provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 23;
b) esprimere parere in merito ai ricorsi di cui all'articolo 9;
c)   ( ABROGATA )
d) esprimere parere quando viene richiesto dalla competente Direzione in ordine a progetti di legge e di regolamento, a studi in materia di cooperazione o ad altre iniziative nei confronti delle società cooperative;
e) proporre provvedimenti, indagini, studi e iniziative in materia di cooperazione.
3. La Direzione dà notizia, di volta in volta, alla Commissione sull'andamento del settore e sui principali problemi riscontrati.
Note:
1Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 21, lettera a), L. R. 5/2013
4Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 18/2014
Art. 12
 (Composizione della Commissione regionale per la cooperazione)
1. La Commissione è composta:
a) dal Direttore della Direzione, il quale svolge le funzioni di Presidente;
b) dal Direttore del Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione;
c) da rappresentanti effettivi e supplenti designati da ciascuna delle seguenti Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), nel seguente numero: quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti designati dalla Confcooperative - Unione Regionale della Cooperazione Friuli Venezia Giulia, tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati dalla Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia, due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dall'Associazione generale Cooperative Italiane - Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia e un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall’Associazione Regionale UE.COOP Friuli Venezia Giulia.
2. In caso di assenza del Presidente le funzioni medesime sono svolte dal Direttore del Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione.
3. Quando tratti argomenti attinenti alle cooperative sociali ovvero alle banche di credito cooperativo la Commissione è integrata, rispettivamente, da un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni di cui al comma 1, lettera c), e da un rappresentante designato dagli Organismi specializzati di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c).
4. Alla Commissione sono invitati in via permanente, senza diritto di voto, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
5. Il Presidente può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, dirigenti regionali o loro delegati, nonché esperti.
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
2Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 10/2014
Art. 13
 (Disposizioni sull'istituzione e sul funzionamento della Commissione)
1. La Commissione è costituita, su proposta dell'Assessore competente, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
3. La Commissione è convocata dal Presidente e per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. La Commissione è, altresì, convocata su richiesta di almeno tre componenti, entro e non oltre otto giorni dalla richiesta stessa.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. I supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza del rispettivo componente effettivo.
6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente della Direzione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dipendente, entrambi di categoria non inferiore alla C.
7. Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
7 bis. È consentito lo svolgimento delle sedute della Commissione in modalità telematica.
7 ter. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intende la seduta della Commissione con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.
Note:
1Comma 7 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
2Comma 7 ter aggiunto da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
Capo IV
 Attività di revisione
Art. 14
 (Modalità e soggetti abilitati)
1. Le revisioni ordinarie devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.
2. Le revisioni ordinarie a enti cooperativi e società di mutuo soccorso e le revisioni straordinarie a enti cooperativi, a società di mutuo soccorso e banche di credito cooperativo sono effettuate dalla Direzione attingendo, con le modalità e i criteri previsti dal regolamento di cui al comma 6 bis, da una lista di accreditamento comprendente revisori individuati nell'ambito dell'Elenco di cui all'articolo 21 o dipendenti regionali del Servizio competente in materia di vigilanza sulle cooperative, di categoria non inferiore alla C. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni, le revisioni ordinarie sono svolte dalle stesse a mezzo di revisori iscritti nell'Elenco e da esse incaricati.
3. Le revisioni ordinarie delle banche di credito cooperativo sono effettuate dai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 20 a mezzo di revisori iscritti nell'apposita sezione dell'Elenco di cui all'articolo 21, comma 7, da essi incaricati.
4. Nel caso in cui l'ente cooperativo abbia la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non abbia ancora ottenuto la revisione ordinaria può formulare esplicita richiesta alla Direzione ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime.
5. Le Associazioni e la Direzione hanno l'obbligo di assoggettare a revisione ordinaria gli enti cooperativi e le società di mutuo soccorso a esse aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, a eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies del codice civile.
6. Le revisioni straordinarie sono disposte dal Direttore centrale a mezzo di revisori incaricati sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni ordinarie e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente capo.
6 bis. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale.
6 ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, gli incarichi di revisione di cui al comma 6 bis sono affidati esclusivamente ai titolari di partita IVA.
6 quater. La disposizione di cui al comma 6 ter non si applica agli incarichi di revisione cooperativa affidati ai dipendenti regionali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 44, lettera a), L. R. 22/2010
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 44, lettera b), L. R. 22/2010
3Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 44, lettera c), L. R. 22/2010
4Parole soppresse al comma 6 da art. 8, comma 3, L. R. 18/2011
5Comma 6 ter aggiunto da art. 2, comma 75, L. R. 14/2012
6Comma 6 quater aggiunto da art. 2, comma 75, L. R. 14/2012
7Comma 2 sostituito da art. 73, comma 1, L. R. 26/2012
8Parole aggiunte al comma 6 da art. 2, comma 63, L. R. 27/2012
9Parole soppresse al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 18/2014
10Parole sostituite al comma 6 da art. 85, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
11Parole soppresse al comma 6 da art. 85, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
12Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 9/2020
13Parole aggiunte al comma 5 da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 9/2020
Art. 15
 (Oggetto della revisione ordinaria e straordinaria)
1. La revisione ordinaria è finalizzata a:
a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;
b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;
c) accertare la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;
d) verificare l'eventuale esistenza del regolamento adottato dall'ente cooperativo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), e accertare la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.
d bis) accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale.
(1)
2. La revisione straordinaria accerta:
a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche, anche con riferimento alle disposizioni in tema di prestito sociale;
b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura;
c) il regolare funzionamento amministrativo-contabile dell'ente;
d) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;
e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;
f) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore o alle tariffe vigenti, in osservanza alle disposizioni previste dalla legge 142/2001.
(2)
2 bis. Le revisioni ordinarie e straordinarie alle società di mutuo soccorso sono finalizzate all'accertamento della conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso), nonché della loro osservanza in fatto. L'accertata violazione alle norme del presente comma è sanzionata ai sensi dell' articolo 18, comma 2 quinquies, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore").
Note:
1Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 12/2018
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 12/2018
3Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 9/2020
Art. 16
 (Verbale di revisione)
1. La Direzione determina, con provvedimento del Direttore centrale, le modalità e i termini di esecuzione della revisione e il modello del relativo verbale.
2. La Direzione determina, altresì, con provvedimento del Direttore centrale, il modello del verbale di revisione delle banche di credito cooperativo, nel rispetto dei principi e dei criteri contemplati nel modello di verbale approvato dal Ministero competente.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Parole sostituite al comma 2 da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
Art. 17
 (Esecuzione delle revisioni)
1. Il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi a eliminare le irregolarità sanabili, inviando contestualmente copia della diffida alla Direzione, ovvero, nel caso di enti cooperativi associati, anche alle Associazioni cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termine indicato nella diffida il revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento.
2. Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette alla Direzione il verbale di revisione con la proposta di provvedimento.
3. Nel caso di revisione di enti cooperativi associati, la trasmissione, nell'ipotesi di cui al comma 2, dei verbali alla Direzione avviene per il tramite delle Associazioni.
4. Il revisore comunica alla Direzione provinciale del lavoro la violazione di norme giuslavoristiche riscontrate nel corso degli accertamenti previsti dall'articolo 15, comma 2.
5. Gli enti cooperativi hanno l'obbligo di collaborare con il revisore, mettendo a sua disposizione tutti i libri, i registri e ogni documento attinente all'attività degli enti stessi, e di fornire i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.
6. Il revisore, nel corso dell'espletamento del proprio incarico, ha la facoltà di:
a) accedere presso la sede della cooperativa e in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attività, anche presso terzi, e sentire tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'ente medesimo, compresi i terzi;
b) acquisire e trattenere la documentazione dell'ente cooperativo per un periodo massimo di trenta giorni, nonché estrarne copia;
c) siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.
7. Il revisore nell'esercizio delle proprie funzioni si intende incaricato di pubblico servizio.
8. Al revisore si applicano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile.
9. Il revisore deve comunicare alla Direzione ovvero all'Associazione l'accettazione dell'incarico di revisione entro quindici giorni dalla data di ricezione del conferimento, pena la sospensione dall'Elenco di cui all'articolo 21 per un anno e la conseguente revoca degli incarichi eventualmente già conferiti.
10. Le Associazioni comunicano alla Direzione le circostanze che determinano, ai sensi del comma 9, la sospensione dall'Elenco dei revisori dalle stesse incaricati.
11. Il revisore è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio nei confronti dei terzi.
Art. 18
 (Conclusione della revisione ordinaria)
1. Le revisioni ordinarie si concludono, per gli enti non associati, con un certificato di revisione rilasciato dalla Direzione e, per gli enti aderenti alle Associazioni, con un'attestazione di revisione rilasciata dall'Associazione stessa.
2. I certificati o le attestazioni di revisione di cui al comma 1 sono rilasciati ove si siano conclusi senza rilievi di irregolarità gli accertamenti e le verifiche previste dall'articolo 15, comma 1.
3. Con regolamento regionale è determinata la validità dei documenti di cui al comma 1.
4. Le Associazioni trasmettono alla Direzione una copia dell'attestazione di revisione di cui al comma 1.
5. Gli enti cooperativi revisionati hanno l'obbligo di collaborare con il revisore, mettendo a sua disposizione ogni documento attinente all'attività degli stessi e fornendo, altresì, i dati, le informazioni e i chiarimenti loro richiesti.
6. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del verbale relativo alla più recente revisione cooperativa ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del verbale medesimo; l'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tale disposizione, riferendone nel verbale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 9/2020
Art. 19
 (Dichiarazione sostitutiva)
1. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certificato di revisione o dell'attestazione di revisione relativi al periodo di vigilanza in corso, è tenuto a produrre alla Direzione e all'Associazione, cui eventualmente aderisce, una dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dal Presidente del collegio sindacale.
2. Se il collegio sindacale non è previsto dalla legge o dall'atto costitutivo, o il Presidente dello stesso non è iscritto al registro dei revisori legali, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:
a) l'iscrizione nel Registro;
b) le eventuali iscrizioni richieste dalla legge per il godimento dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione;
c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi mutualistici, di cui agli articoli 28 e 29, o al fondo nazionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 59/1992, ovvero, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;
d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci;
e) l'indicazione dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione e dell'ente competente al riguardo, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per poterne godere.
4. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese.
5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 14, comma 4.
6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione ordinaria o straordinaria.
7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, al fine della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla Pubblica Amministrazione.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 10/2014
Art. 20
 (Vigilanza sulle banche di credito cooperativo)
1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli ambiti di pertinenza delle diverse autorità vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, senza oneri per l'Amministrazione regionale.
2. Per le banche di credito cooperativo che aderiscono a un Organismo specializzato, riconosciuto dall'Amministrazione regionale d'intesa con la Banca d'Italia sulla base di requisiti di idoneità e rappresentatività, la revisione cooperativa è disposta dall'Organismo stesso.
3. Per le banche di credito cooperativo che non aderiscono a un Organismo specializzato, ma aderiscono a una Associazione nazionale, la revisione è svolta dall'Associazione nazionale stessa, anche attraverso le sue articolazioni territoriali.
4. Per le banche di credito cooperativo che non aderiscono a un Organismo specializzato né a un'Associazione nazionale, la revisione è effettuata dalla Direzione.
5. La Regione determina, con regolamento regionale, d'intesa con la Banca d'Italia, le modalità e i termini di esecuzione delle revisioni delle banche di credito cooperativo.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 53, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 21
 (Elenco dei revisori)
1. È istituito presso la Direzione l'Elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi soggetti alla vigilanza della Direzione, di seguito denominato Elenco.
2. Nell'Elenco sono iscritti, su domanda, i cittadini italiani ovvero i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, abilitati all'esercizio delle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro, ovvero iscritti al registro dei revisori legali.
3. Possono essere, altresì, iscritti i cittadini italiani ovvero i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del diploma di istruzione media-superiore che abbiano conseguito un attestato di idoneità negli appositi corsi promossi dall'Amministrazione regionale ovvero dal Ministero competente.
4. I revisori iscritti nell'Elenco devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione ai pubblici uffici e non trovarsi, nell'esercizio dell'attività di revisione, nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.
5. La Direzione dispone la cancellazione dall'Elenco dei soggetti privi dei requisiti necessari a mantenere l'iscrizione e di quelli che non abbiano ultimato la revisione nei termini previsti dalla vigente disciplina.
6. Le Associazioni comunicano alla Direzione le circostanze che determinano, ai sensi del comma 5, la cancellazione dall'Elenco dei soggetti dalle stesse incaricati.
7. In apposita sezione dell'Elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione a effettuare le revisioni delle banche di credito cooperativo negli appositi corsi promossi dai soggetti di cui all'articolo 36 ovvero dal Ministero competente.
8.  
( ABROGATO )
(3)
8 bis. Il revisore si astiene dall'effettuare revisioni in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 17, comma 8, comunicando la causa di incompatibilità al soggetto competente per il conferimento dell'incarico, entro quindici giorni dall'accertamento della stessa.
8 ter. Il revisore che viola la disposizione di cui al comma 8 bis è immediatamente cancellato dall'Elenco, ovvero dalla sezione di cui al comma 7, ed è tenuto a restituire il tesserino di identificazione.
8 quater. I soggetti cancellati dall'Elenco non possono richiedere per i successivi tre anni una nuova iscrizione.
Note:
1Comma 8 bis aggiunto da art. 54, comma 1, L. R. 17/2010
2Comma 8 ter aggiunto da art. 54, comma 1, L. R. 17/2010
3Comma 8 abrogato da art. 2, comma 76, L. R. 14/2012
4Comma 3 interpretato da art. 74, comma 1, L. R. 26/2012
5Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 10/2014
6Comma 8 quater aggiunto da art. 74, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 22
 (Elenco regionale delle società di revisione)
1. È istituito presso la Direzione l'elenco regionale delle società di revisione per gli enti cooperativi aventi sede nella regione.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritte, su domanda, le società di revisione iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), alle quali è riservato l'esercizio della funzione di certificazione annuale di bilancio per gli enti cooperativi e loro consorzi.
3. Con successivo regolamento regionale sono definiti le modalità e i criteri per l'iscrizione nell'elenco e per la sua tenuta.
4. La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, L. R. 10/2014
Art. 23
 (Provvedimenti)
1. I provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli 2545-octies, 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice civile , agli articoli 223-sexiesdecies e 223 septiesdecies del regio decreto 318/1942 e all' articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell' articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 , recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"), sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il parere della Commissione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su indicazione dell'Assessore competente, è disposta la nomina e la sostituzione dei soggetti preposti ai provvedimenti di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono scelti tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti in materia di lavoro.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. Il Direttore competente adotta gli atti successivi da emanarsi in relazione ai provvedimenti assunti.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 55, comma 1, L. R. 17/2010
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 20, lettera a), L. R. 24/2016
3Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 6, lettera c), L. R. 12/2018
Capo V
 Spese ed entrate per la vigilanza e la promozione del comparto cooperativo
Art. 24
 (Contributi, compensi e spese per l'attività di vigilanza)
1. La spesa per le revisioni ordinarie degli enti cooperativi e delle società di mutuo soccorso non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e per le revisioni straordinarie è a carico della Regione, salvo quanto disposto dal comma 6.
2. Gli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie effettuate dalla Direzione a norma dell'articolo 14, commi 2 e 6, sono determinati per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, con i seguenti parametri di calcolo:
a) per gli enti cooperativi, valore della produzione, capitale sociale e numero dei soci;
b) per le società di mutuo soccorso, numero dei soci e contributi mutualistici.
2 bis. La spesa relativa all'attività di revisione, svolta dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, incaricati secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14, è liquidata dalla Direzione competente in materia di personale.
3.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6. Sono posti a carico delle banche di credito cooperativo gli oneri previsti per effettuare le revisioni ordinarie, nella misura e con le modalità che sono determinate per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, sulla base dei parametri relativi al numero dei soci e al totale dell'attivo.
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
(5)
9.  
( ABROGATO )
(6)
10.  
( ABROGATO )
10 bis. Ai fini del controllo sull'attività di vigilanza cooperativa dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale, le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono obbligate a trasmettere alla Regione i verbali di revisione e la connessa documentazione.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 7, L. R. 17/2008
2Parole sostituite al comma 2 bis da art. 11, comma 7, L. R. 16/2010
3Comma 3 sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 17/2010
4Comma 7 sostituito da art. 2, comma 64, lettera a), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
5Comma 8 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
6Comma 9 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
7Comma 10 sostituito da art. 2, comma 64, lettera c), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
8Comma 1 sostituito da art. 2, comma 64, lettera a), L. R. 27/2012
9Comma 3 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 27/2012
10Comma 4 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 27/2012
11Comma 5 sostituito da art. 2, comma 64, lettera c), L. R. 27/2012
12Comma 10 bis aggiunto da art. 2, comma 64, lettera d), L. R. 27/2012
13Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 21, lettera b), L. R. 5/2013
14Comma 5 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 15/2014
15Comma 2 bis sostituito da art. 2, comma 20, lettera b), L. R. 24/2016
16Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2020
17Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2020
18Comma 7 abrogato da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 9/2020
19Comma 10 abrogato da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 9/2020
Art. 25
 (Oneri concernenti le procedure concorsuali)
1. Sono poste a carico della Regione, integralmente o per la differenza necessaria, le spese relative alle procedure di liquidazione delle società cooperative, aventi sede nella regione, disposte ai sensi degli articoli 2545 terdecies e 2545 septiesdecies del codice civile , nonché i compensi dei commissari liquidatori delle stesse società, quando dette procedure si chiudano con la totale mancanza di attivo ovvero qualora l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente dette spese e compensi.
2. Sono poste a carico della Regione, integralmente o per la differenza necessaria, le spese affrontate dai commissari nominati ai sensi dell' articolo 2545 sexiesdecies del codice civile e dai liquidatori nominati ai sensi dell' articolo 2545 octiesdecies del codice civile nonché i compensi agli stessi dovuti, nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità del rimborso integrale delle spese o l'impossibilità del pagamento di detti compensi nella misura fissata dall'autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati.
3. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, gli oneri relativi ai compensi di cui ai commi 1 e 2 posti a carico della Regione non possono comunque eccedere i seguenti limiti:
a) nei casi di cui al comma 1, l'importo massimo netto pari a tre volte il minimo determinato ai sensi del decreto del Presidente della Regione di cui al comma 5; qualora detto importo sia inferiore alla quota di compenso netto eventualmente già ricevuta dal commissario liquidatore, nulla è dovuto da parte della Regione;
b) nei casi di cui al comma 2, per i commissari governativi, l'importo netto corrispondente al compenso complessivo per il periodo di mandato computato secondo i minimi previsti dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 5; qualora detto importo sia inferiore alla quota di compenso netto eventualmente già ricevuta dal commissario governativo, nulla è dovuto da parte della Regione;
c) nei casi di cui al comma 2, per i sostituti liquidatori, l'importo netto del compenso minimo previsto dal decreto del Presidente della Regione contemplato dal comma 5.
4. Al fine di consentire la gestione contabile delle spese relative alle procedure concorsuali, ai commissariamenti governativi, agli scioglimenti di società cooperative con nomina di liquidatore e alle sostituzioni di liquidatore, in deroga al disposto di cui all' articolo 42, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), la spesa per gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è impegnata entro sessanta giorni dalla data di cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese.
5. Con decreto del Presidente della Regione sono fissate le modalità di determinazione dei compensi spettanti agli organi preposti alle procedure sottoposte alla vigilanza della Regione.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 64, lettera d), L. R. 11/2011
2Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 10/2014
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 19, comma 2, L. R. 10/2014
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 53, L. R. 24/2009
Capo VI
 Enti ausiliari della cooperazione
Art. 27
 (Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo)
1. Per la vigilanza sugli enti cooperativi la Direzione si avvale:
a) delle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 220/2002, per il tramite delle rispettive Associazioni regionali o provinciali, cui aderiscono almeno cinquanta cooperative aventi la sede legale nel territorio della regione, appartenenti ad almeno tre diverse categorie del Registro regionale delle cooperative;
b) di altre Associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Presidente della Regione, e a ciò autorizzate dalla Giunta regionale;
c) degli Organismi specializzati per lo svolgimento dell'attività di revisione alle banche di credito cooperativo, riconosciuti dall'Amministrazione regionale d'intesa con la Banca d'Italia, sulla base di requisiti di idoneità e rappresentatività.
2. Per ottenere il riconoscimento, le Associazioni di cui al comma 1, lettera b), presentano alla Direzione un'istanza corredata di una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle dichiarazioni di adesione che non possono essere inferiori al numero di duecento enti cooperativi associati, aventi sede in almeno due province, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei soci, e di un documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell'Associazione richiedente, nonché copia delle delibere dell'organo societario competente di adesione alle Associazioni.
3. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali o periferiche, e devono produrre un numero di dichiarazioni di disponibilità all'esecuzione degli incarichi di revisione, da parte di revisori iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 21, tale da garantire l'esecuzione delle revisioni cooperative di propria competenza, sia sul piano numerico sia su quello tecnico, comunque non inferiore ad almeno un revisore ogni dieci cooperative aderenti.
4. Quando l'Associazione non risulta in grado di assolvere i compiti attribuiti, l'autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), può essere revocata dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione.
5. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza le Associazioni sono tenute a osservare le indicazioni impartite dalla Direzione.
6. Al fine di cui al comma 1, lettere a) e b), le Associazioni trasmettono alla Direzione:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) copia del verbale di costituzione degli organi sociali;
c) copia degli atti concernenti le modifiche allo statuto, alla composizione degli organi sociali e al numero dei soci.
7. Le Associazioni trasmettono annualmente, entro il 31 marzo, alla Direzione:
a) la relazione annuale sull'attività di vigilanza a esse demandata;
b) l'elenco degli enti cooperativi aderenti eventualmente corredato della documentazione comprovante l'adesione;
c) l'elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione;
d) l'elenco degli enti cooperativi non revisionati.
d bis) elenco dei revisori iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 21, che hanno dichiarato la loro disponibilità all'esecuzione degli incarichi di revisione, allegando le dichiarazioni stesse prodotte dai medesimi.
(4)
8. L'Associazione è tenuta a effettuare la revisione fino alla cancellazione dell'ente cooperativo dall'elenco degli aderenti.
Note:
1Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 57, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 57, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 57, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
4Lettera d bis) del comma 7 aggiunta da art. 57, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010
5Vedi la disciplina transitoria della lettera a) del comma 1, stabilita da art. 6, comma 22, L. R. 5/2013
6Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 1, stabilita da art. 6, comma 22, L. R. 5/2013
Capo VII
 Iniziative, incentivi e sostegni
Art. 28
 (Fondi mutualistici delle Associazioni)
1. Le Associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), possono costituire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'articolo 11 della legge 59/1992, al fine di promuovere e finanziare nuove imprese, nonché iniziative tese allo sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica e all'incremento dell'occupazione. I fondi possono essere gestiti, senza scopo di lucro, da società per azioni o da associazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Associazioni, qualora non posseggano la personalità giuridica, nonché le associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici, devono essere riconosciute dall'Amministrazione regionale.
3. I fondi di cui al comma 1 possono essere alimentati anche da contributi erogati da enti pubblici o da privati.
4. Con regolamento regionale sono disciplinati:
a) i criteri e le modalità per il riconoscimento delle Associazioni regionali e per l'approvazione dei relativi statuti, per l'approvazione degli statuti delle società e delle associazioni di gestione dei fondi mutualistici e per la gestione dei medesimi;
b) i criteri e le modalità per la vigilanza sulle società e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici.
Art. 29
 (Fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)
1.  
( ABROGATO )
(2)
2.  
( ABROGATO )
(3)
3.  
( ABROGATO )
(4)
4.  
( ABROGATO )
(5)
5.  
( ABROGATO )
(6)
6. L'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, è autorizzata a sostenere interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti e associazioni, escluse le Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 27, nonché a favore degli enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa. Con regolamento regionale sono determinati le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati.
7.  
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 2, comma 46, L. R. 22/2010
2Comma 1 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010
3Comma 2 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010
4Comma 3 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010
5Comma 4 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010
6Comma 5 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010
7Comma 7 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010
Art. 32
 (Finanziamenti alle Associazioni del movimento cooperativo)
1. L'Amministrazione regionale riconosce il ruolo attivo delle Associazioni regionali di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), nell'attuazione delle politiche di sviluppo e promozione del comparto e di diffusione dei principi cooperativi nonché nel concorso allo svolgimento delle attività di vigilanza sul comparto stesso, e ne promuove, sostiene e valorizza le iniziative caratterizzate da unitarietà propositiva e attuativa da parte di una pluralità di associazioni e accessibilità aperta e indifferenziata a tutti gli enti cooperativi della regione.
2. Al fine di supportare l'azione delle Associazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle stesse finanziamenti, anche rapportati alla rappresentatività di ogni Associazione, destinati a sostenere le attività programmate dalle medesime riguardanti in particolare iniziative per:
a) la promozione cooperativa, compresa la nascita e lo sviluppo di nuove cooperative;
b) l'aggiornamento e la riqualificazione di soci, quadri e dirigenti di cooperative e dei propri operatori;
c) la divulgazione della cultura cooperativa e l'applicazione dei relativi principi nell'ambito dell'attività didattica e formativa, anche attraverso la promozione di stage e di percorsi orientativi;
d) la realizzazione di scambi di esperienze con organismi e organizzazioni nazionali e internazionali che operano nell'ambito della cooperazione;
e) l'organizzazione di attività non aventi natura economica atte ad agevolare la gestione degli enti cooperativi e l'adozione da parte degli stessi del bilancio sociale;
f) lo svolgimento di attività di consulenza volta al potenziamento delle cooperative in termini di presenza sul mercato e ottimizzazione dei processi organizzativi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
g) lo svolgimento di attività statistiche, di rilevamento e di revisione cooperativa a enti associati.
3. Una quota dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 è destinata alle Associazioni in parti uguali; il residuo è ripartito tenuto conto, in ordine di priorità, del totale del valore della produzione delle cooperative associate, del numero delle revisioni effettuate, nonché del numero delle cooperative associate.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare anticipatamente alle Associazioni regionali una quota non superiore al 70 per cento dello stanziamento annuale, ripartendo le quote spettanti proporzionalmente al numero degli enti cooperativi aderenti a ciascuna Associazione.
5. Con regolamento regionale sono definiti le percentuali del riparto, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e delle loro erogazioni anticipate, nonché le spese ammissibili; sono ammissibili le spese sostenute nel corso dell'anno cui si riferisce il programma di attività e quelle sostenute entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
6.  
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 9, L. R. 12/2009
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
4Comma 6 abrogato da art. 2, comma 48, L. R. 22/2010
5Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 67, L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 68, della medesima L.R. 11/2011.
6Lettera g) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 65, L. R. 27/2012
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 21, lettera c), L. R. 5/2013
8Comma 3 sostituito da art. 6, comma 21, lettera d), L. R. 5/2013
9Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 20, L. R. 6/2013
CAPO VIII
 Modifica dell'articolo 50 della legge regionale 29/2005 concernente le aree relative alle fiere
Art. 33
 (Modifica dell'articolo 50 della legge regionale 29/2005 concernente le aree relative alle fiere)
1. Al comma 9 dell'articolo 50 (Determinazione delle aree relative alle fiere), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, le parole: <<e ha validità quinquennale purché la domanda sia stata inoltrata nei termini di cui al comma 6>> sono soppresse.
Capo IX
 Disposizioni transitorie, finanziarie e finali
Art. 34
 (Disposizioni transitorie e finali)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2. Vengono iscritti, su domanda, nell'Elenco di cui all'articolo 21, i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D, che abbiano svolto in via continuativa attività di revisione degli enti cooperativi da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge e i direttori del Servizio competente sulla vigilanza degli enti cooperativi con anzianità maturata di almeno tre anni al medesimo termine.
2 bis. Vengono, inoltre, iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 21, su domanda, i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla C che, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione, abbiano svolto funzioni inerenti alla vigilanza cooperativa presso il Servizio competente sulla vigilanza degli enti cooperativi per un periodo non inferiore a tre anni e abbiano conseguito un attestato di idoneità negli appositi corsi promossi dai soggetti di cui all'articolo 36, ovvero, dal Ministero competente.
3. Vengono, altresì, iscritti nell'Elenco i soggetti già presenti nell'Albo regionale dei revisori degli enti cooperativi, che abbiano svolto negli ultimi tre anni attività di revisione.
4. La disciplina previgente relativa al funzionamento del Registro regionale delle cooperative e all'esercizio della funzione di vigilanza continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei relativi regolamenti di attuazione ed espletati i conseguenti adempimenti procedurali, amministrativi e organizzativi.
5. La Commissione prevista dall'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), continua a operare fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di costituzione della Commissione prevista all'articolo 11.
6. Le società di certificazione presenti nell'elenco regionale delle società di revisione istituito dall'articolo 13 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 (Nuovi interventi in materia di cooperazione. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 20 novembre 1982, n. 79, recante <<Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo>> e 7 febbraio 1992, n. 7, recante <<Disciplina e incentivazione in materia di cooperazione sociale>>), sono iscritte all'elenco di cui all'articolo 22.
7. La disciplina previgente relativa alle spese per le revisioni di competenza della Regione e agli oneri connessi ai provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 23 continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore delle misure attuative di cui agli articoli 24, commi 2 e 4, e 25, comma 4, nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima.
8. La disciplina previgente relativa ai finanziamenti alle Associazioni del movimento cooperativo continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, comma 5, nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima, salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 6.
9. Al fine di accelerare lo sviluppo e il rafforzamento patrimoniale, il soggetto gestore dei mezzi finanziari di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato), è autorizzato ad applicare ai finanziamenti medesimi, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).
10.  
( ABROGATO )
(2)
11. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione possono prevedere nei propri statuti l'incremento di un componente della giunta camerale con la riserva a un rappresentante del settore delle cooperative.
12. La citazione delle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui all'articolo 20 della legge regionale 79/1982, operata dall'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), deve intendersi riferita alle Associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a).
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 2, comma 64, lettera e), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
2Comma 10 abrogato da art. 2, comma 64, lettera e), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
3Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 16/2021
Art. 35
 (Condivisioni informatiche)
1. La Regione determina con regolamento regionale le modalità e i criteri di utilizzo dello strumento telematico nelle relazioni intercorrenti con i soggetti cui sono conferite le funzioni di vigilanza.
Art. 36
 (Corsi di formazione e aggiornamento per revisori di enti cooperativi)
1. I soggetti di cui all'articolo 27 e la Regione promuovono corsi di formazione per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di revisione e per l'aggiornamento professionale dei revisori.
2. Al fine di verificare che i corsi di cui al comma 1 forniscano specifiche conoscenze tecniche per l'espletamento delle revisioni cooperative, la Direzione è sentita in merito all'adeguatezza dei programmi formativi e dei relativi esami.
3. La Banca d'Italia è sentita in merito all'adeguatezza dei programmi formativi e dei relativi esami concernenti i corsi di abilitazione all'attività di revisione delle banche di credito cooperativo.
Art. 37
 (Modifiche alla legge regionale 20/2006 in materia di cooperazione sociale)
1. All'articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Possono essere iscritti all'Albo le cooperative sociali e i loro consorzi aventi sede legale nella regione che risultano iscritti nella sezione cooperative a mutualità prevalente del Registro regionale delle cooperative, ai sensi dell'articolo 111 septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.>>;

b)
La lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<b) il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente, sottosezione e categoria di appartenenza;>>;

c)   ( ABROGATA )
(2)
2.  
( ABROGATO )
(1)
3. All'articolo 8 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo sono svolte da un dipendente della Direzione di categoria non inferiore alla D, nominato in qualità di Conservatore dell'Albo dalla Giunta regionale, che nelle medesime forme provvede a nominare il suo sostituto.>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Il Conservatore è responsabile della tenuta dell'Albo e deve convalidare con la propria firma le annotazioni prescritte dalla presente legge, rilascia d'ufficio il certificato di iscrizione e provvede alle pubblicazioni previste dai commi seguenti. Nella tenuta dell'Albo non sono ammesse cancellazioni o abrasioni.>>.

4. La disciplina previgente relativa all'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui alla legge regionale 20/2006 continua a trovare applicazione sino all'entrata in vigore dei regolamenti regionali di attuazione del Registro regionale delle cooperative ed espletati i conseguenti adempimenti procedurali e organizzativi.
5.  
( ABROGATO )
(3)
6.
Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 20/2006 è sostituito dal seguente:
<<1. La concessione degli incentivi di cui all'articolo 14 è subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente all'istanza di contributo resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale, con la quale si attesta che il beneficiario:
a) rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
b) applica nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e corrisponde ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001;
c) adempie agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.>>.

7.
La lettera i) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 20/2006 è sostituita dalla seguente:
<<i) le misure adottate in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001, le norme in materia di rapporti di lavoro applicate:
1) ai lavoratori, inclusi i soci lavoratori, nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa;
2) ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a fronte della corresponsione di trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;>>.

8. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 20/2006 le parole: <<terapeutico e>> sono soppresse.
9. All'articolo 32 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. I mezzi finanziari attribuiti dalla Regione alle Province sulla base della previgente disciplina concernente le funzioni di incentivazione alla cooperazione sociale i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non siano stati ancora utilizzati dalle Province ai fini dell'esercizio di tali funzioni, sono da destinare alla realizzazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14, fatto salvo il soddisfacimento delle esigenze finanziarie connesse ai procedimenti in corso di cui al comma 2.
3 ter. I contributi <<de minimis>> contemplati dal regolamento di cui al comma 2, qualora siano richiesti nel corso dell'esercizio 2008, possono essere concessi dalle Province anche sulle spese sostenute dai beneficiari nel corso dell'esercizio 2007.>>;

b) al comma 5, le parole: <<ai sensi della legge regionale 79/1982, e successive modifiche,>> sono soppresse.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 2, comma 81, L. R. 27/2012
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 67, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
3Comma 5 abrogato da art. 8, comma 43, lettera d), L. R. 13/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, lett. c bis), L.R. 20/2006.
Art. 38
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo);
b) la legge regionale 27 marzo 1986, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 - Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo);
c) la legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 (Nuovi interventi in materia di cooperazione. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 20 novembre 1982, n. 79, recante <<Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l' associazionismo cooperativo>> e 7 febbraio 1992, n. 7, recante <<Disciplina e incentivazione in materia di cooperazione sociale>>);
d) i commi 23 e 24 dell'articolo 17 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997);
k) i commi da 1 a 11 e 19 dell'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Legge finanziaria 1997);
l) gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato);
m) il Capo III (Interventi urgenti nel settore della cooperazione) della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (modificativo della legge regionale 28/1999);
Art. 39
 (Trattamento dei dati personali)
1. In conformità all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Direzione è autorizzata a comunicare ad altri soggetti pubblici, ovvero a privati ed enti pubblici economici, dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite dalla presente legge, nonché a dare diffusione ai medesimi.
2. Costituiscono finalità di rilevante interesse pubblico, per il perseguimento delle quali la Regione è autorizzata al trattamento di dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 196/2003:
a) l'applicazione della disciplina in materia di vigilanza e Registro regionale delle cooperative;
b) l'applicazione della disciplina in materia di interventi per l'incentivazione della cooperazione e dell'associazionismo cooperativo;
c) l'applicazione della disciplina in materia di costituzione e funzionamento di organi collegiali, ivi compresa la disciplina concernente la partecipazione agli stessi;
d) l'esercizio di attività di vigilanza e controllo;
e) l'esercizio di attività sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale.
Art. 40
 (Diritto di accesso)
1. In riferimento all'attività di vigilanza cooperativa svolta dalla Direzione o dalle Associazioni, sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti, in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche e associazioni:
a) i verbali di revisione alle società cooperative, con i relativi allegati, per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura del verbale; tale termine è prorogato se le notizie in essi contenute risultino sottoposte a segreto istruttorio penale o quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di soci, di lavoratori o di terzi, ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;
b) i documenti contenenti notizie sulla programmazione complessiva dell'attività di vigilanza, nonché sulla modalità e sui tempi di svolgimento della stessa per un periodo di cinque anni;
c) i documenti contenenti richieste di intervento della vigilanza cooperativa per un periodo di cinque anni o finché perduri con l'ente vigilato il rapporto associativo o di lavoro, nell'ipotesi che la richiesta d'intervento pervenga da un socio o da un lavoratore ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;
d) i documenti contenenti notizie riguardanti gli enti cooperativi, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di soci, di lavoratori o di terzi, ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;
e) i documenti riguardanti gli incaricati della vigilanza e contenenti notizie sulla loro situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempre che dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.
Art. 41
 (Scarti d'archivio)
1. La Direzione conserva per un periodo massimo di dieci anni, dalla data di cancellazione dell'ente cooperativo dal registro delle imprese, la documentazione inerente i bilanci di esercizio e di liquidazione, i bilanci finali di liquidazione e le cariche sociali con relativa certificazione antimafia, inviate dalle cooperative in adempimento alle prescrizioni imposte dalla normativa in materia di cooperazione.
2. Tutti i documenti contenuti negli archivi, diversi da quelli di cui al comma 1, possono essere conservati mediante riproduzione su supporto ottico. A tal fine la Direzione è autorizzata a predisporre la sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche previste dalla disciplina vigente in materia.
Art. 42
 (Rinvio dinamico)
1. I rinvii alle disposizioni normative effettuati dalla presente legge si intendono effettuati al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
Art. 43
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 7, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.360.1.476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9833 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 24, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 13.3.360.1.443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8771 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 24, commi 5 e 6, sono accertate e riscosse sull'unità previsionale di base 3.4.1304 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, al Titolo III - Categoria 3.4 - rubrica n. 360 - Servizio n. 229 - Vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo - con la denominazione <<Entrate diverse di competenza del Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo >>, con riferimento al capitolo 963 (3.4.9) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Entrate derivanti dai versamenti effettuati dagli enti cooperativi per oneri inerenti l'attività di vigilanza.>>.
4.  
( ABROGATO )
(2)
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25 fanno carico all'unità previsionale di base 13.3.360.1.443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8771 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione dopo le parole << società cooperative>> sono inserite le seguenti: <<, nonché per i compensi e per le spese dei commissari liquidatori>>.
6.  
( ABROGATO )
(1)
7.  
( ABROGATO )
(3)
8.  
( ABROGATO )
(4)
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 32 fanno carico all'unità previsionale di base 13.3.360.1.443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8772 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 36, relativamente ai corsi promossi dalla Regione, fanno carico all'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. Per le finalità previste dall'articolo 174, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2007, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 11, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 13.3.360.2.447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 8798 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
13. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 100, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), relativamente a iniziative riguardanti la subfornitura, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.360.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9085 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. A tal fine le domande devono essere presentate entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
14. All'onere di 300.000 euro per l'anno 2007, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 13, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
a) per 150.000 euro per l'anno 2007 dall'unità previsionale di base 6.4.350.2.72 con riferimento al capitolo 894;
b) per 150.000 euro per l'anno 2007 dall'unità previsionale di base 3.2.340.2.2333 con riferimento al capitolo 2279; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2006 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con decreto dell'Assessore alle Finanze 6/RAG del 15 gennaio 2007.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a collaborare all'organizzazione dell'iniziativa <<Nobels Colloquia in Trieste>> e a sostenere, a tale fine, spese dirette, anche tramite funzionario delegato.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 6.2.190.1.1560 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 404 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di 30.000 euro per l'anno 2007.
17. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2007, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 16, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.320.1.1621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 con riferimento al capitolo 5796 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
18. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 16, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è autorizzata la spesa di 165.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.360.1.2292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9081 e con lo stanziamento di 165.000 euro per l'anno 2007 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'unità previsionale di base 6.2.190.1.2069 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 883 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di 165.000 euro per l'anno 2007.
Note:
1Comma 6 abrogato da art. 2, comma 53, L. R. 24/2009
2Comma 4 abrogato da art. 2, comma 64, lettera f), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
3Comma 7 abrogato da art. 2, comma 64, lettera f), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
4Comma 8 abrogato da art. 2, comma 64, lettera f), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
Art. 44
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.