LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/11/2006
Allegati:
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.06 - Veterinaria
120.05 - Personale regionale

Capo I
 Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria
Art. 1
 (Oggetto)
1. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano l'esercizio delle funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria attribuite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 126 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria).
Art. 2
 (Trasferimento delle funzioni)
1. Sono trasferite alle Aziende per i servizi sanitari le funzioni e i compiti di cui alle lettere a), c), u) e v) della tabella <<A>> allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).
Art. 3
 (Forme di collaborazione)
1. Per le funzioni trasferite alle Aziende per i servizi sanitari, le forme di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 126/2005 si intendono previste in favore delle Aziende per i servizi sanitari medesime.
Art. 4
 (Trasferimento di risorse finanziarie)
1. Le risorse finanziarie attribuite dallo Stato alla Regione per il finanziamento delle funzioni trasferite sono assegnate alle Aziende per i servizi sanitari a eccezione degli importi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 126/2005. Sono altresì assegnati alle Aziende per i servizi sanitari gli importi derivanti dagli eventuali conguagli, come determinati dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 126/2005.
Art. 5
 (Rendicontazione)
1. Entro trenta giorni dallo scadere del primo anno di esercizio delle funzioni, ogni Azienda per i servizi sanitari trasmette alla Direzione centrale salute e protezione sociale la rendicontazione degli importi liquidati o accertati nell'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 126/2005.
2. La rendicontazione di cui al comma 1 deve essere effettuata utilizzando la tabella allegata al decreto legislativo 126/2005.
3. Fino alla rideterminazione delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni a regime, prevista dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 126/2005, le Aziende per i servizi sanitari provvedono a effettuare, di anno in anno, la rendicontazione di cui al comma 1.
Art. 6
 (Trasferimento di risorse strumentali e organizzative)
1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite le Aziende per i servizi sanitari accedono ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di competenza del Ministero della salute, secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
2. La documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite alle Aziende per i servizi sanitari sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari medesime.
Capo II
 Altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale
Art. 7
 (Consulta regionale per l'educazione continua in medicina)
1. È istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Consulta regionale per l'educazione continua in medicina, con il compito di analizzare i bisogni formativi dei professionisti della sanità coinvolti nel processo di formazione continua di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e di contribuire all'individuazione degli obiettivi formativi.
2. La Consulta è composta da:
a) l'Assessore alla salute e protezione sociale, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un componente designato congiuntamente dalle Aziende per i servizi sanitari;
c) un componente designato congiuntamente dalle Aziende ospedaliere;
d) un componente designato congiuntamente dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici;
e) un componente designato dall'Università degli studi di Trieste;
f) un componente designato dall'Università degli studi di Udine;
g) due componenti designati congiuntamente dagli ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri, di cui uno per la professione medica e uno per la professione odontoiatrica;
h) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei medici veterinari;
i) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei biologi;
j) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei farmacisti;
k) un componente designato dall'Ordine regionale degli psicologi;
l) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei chimici;
m) un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia;
n) un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali delle ostetriche;
o) un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali dei tecnici sanitari di radiologia;
p) un componente designato dall'Associazione nazionale tecnici di laboratorio;
q) un componente designato dall'Associazione italiana tecnici audiometristi;
r) un componente designato dall'Associazione italiana tecnici neurofisiopatologia;
s) un componente designato dall'Associazione italiana fisioterapisti;
t) un componente designato dall'Associazione unione nazionale personale ispettivo sanitario d'Italia;
u) un componente designato dall'Associazione nazionale educatori professionali;
v) un componente designato dall'Associazione nazionale dietisti;
w) un componente designato dalla Federazione logopedisti italiani - Triveneto;
x) un componente designato dall'Associazione italiana ortottisti assistenti in oftalmologia;
y) un componente designato dall'Associazione italiana terapisti occupazionali;
z) un componente designato dal Centro regionale di formazione per l'area della medicina generale;
aa) un componente designato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
bb) un componente designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;
cc) un componente designato dall'Agenzia regionale della sanità.
3. La Consulta è costituita con decreto del direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale e dura in carica tre anni. I componenti possono essere riconfermati.
4. Ai componenti esterni è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, quantificato con il decreto di costituzione della Consulta, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.
5. La mancata partecipazione senza giustificativo motivo ad almeno quattro sedute consecutive della Consulta comporta la decadenza del componente, che viene sostituito con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
6. Le funzioni di segreteria della Consulta sono assicurate dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.
Art. 8
 (Modifica della legge regionale 43/1981)
1. Al secondo comma dell'articolo 39 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), le parole: <<scelti rispettivamente su terne formulate>> sono sostituite dalla seguente: <<designati>>.
2. Al secondo comma dell'articolo 40 della legge regionale 43/1981, dopo la parola: <<farmacista>> sono inserite le seguenti: <<titolare di farmacia>>.
3.
Il secondo e il terzo comma dell'articolo 42 della legge regionale 43/1981 sono sostituiti dal seguente:
<<2. I componenti vengono nominati dall'ente di appartenenza, durano in carica per un triennio e comunque sino alla comunicazione di avvenuta sostituzione da parte dell'ente che li ha nominati o designati. Tutti i componenti possono essere riconfermati.>>.

Art. 9
 (Modifica del termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 20/1999)
1. Con riferimento alle opere sanitarie o a carattere prevalentemente sanitario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), il termine di cui al comma 1 del medesimo articolo viene fissato in sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicizzazione dei programmi di interventi realizzabili con capitali privati, che va effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 153, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera j), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 11

( ABROGATO )

(6)
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 9, comma 6, L. R. 17/2008
2Comma 3 abrogato da art. 9, comma 7, L. R. 17/2008
3Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 9, lettera a), L. R. 12/2009
4Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 9, lettera b), L. R. 12/2009
5Comma 2 sostituito da art. 7, comma 3, L. R. 18/2011
6Articolo abrogato da art. 5, comma 9, L. R. 33/2015
Art. 12
1.
Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 1996, n. 26 (Disciplina del servizio del telesoccorso-telecontrollo), è sostituito dal seguente:
<<5. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per la ripartizione delle utenze tra le Aziende per i servizi sanitari. Le utenze vengono ripartite con decreto del direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale.>>.

Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
Art. 14
1. La lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), è sostituita dalla seguente:
<<h) partecipa alla definizione del mandato da assegnare ai Direttori generali delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie mediante apposita intesa con la Regione cui pervenire prima delle nomine;>>.

Art. 15
 (Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 21/2001)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni varie in materie di competenza regionale), la rappresentanza delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali in materia di liti attive e passive è da intendersi come esclusiva.
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21/2001, è inserito il seguente:
<<1 bis. Successivamente alla chiusura delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali, ogni e qualsiasi spesa accertata o riconosciuta, anche in giudizio, per debiti, oneri e risarcimento danni relativa a tali gestioni fa carico ai bilanci delle aziende sanitarie regionali subentrate alle unità sanitarie locali soppresse ed è esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale dell'Amministrazione regionale, stante la diretta ed esclusiva responsabilità delle aziende sanitarie regionali per le passività delle gestioni liquidatorie.>>.

(1)
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 108 dd. 10 marzo 2010, depositata il 19 marzo 2010 (B.U.R. 14/04/2010, n. 15), l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo.
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 2, L. R. 15/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, comma 18, L.R. 3/2002.
Art. 17
1.
L'articolo 13 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 13
 (Conferenza dei presidenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici)
1. È istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Conferenza dei presidenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, integrata da due componenti nominati dal direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità. La Conferenza ha il compito di raccordare e coordinare le funzioni di controllo che le vigenti disposizioni di legge statali e regionali pongono in capo all'Agenzia regionale della sanità e ai collegi sindacali. La Conferenza è presieduta dal direttore del servizio economia sanitaria della predetta direzione e si riunisce obbligatoriamente ogni tre mesi, previa convocazione da parte del presidente, nonché ogni qualvolta vi sia la richiesta da parte di almeno quattro componenti. Con cadenza semestrale la Conferenza inoltra alla Regione e all'Agenzia regionale della sanità una relazione sull'attività di controllo effettuata e sulle relative risultanze.
2. Nell'ambito della Conferenza possono essere istituiti gruppi di lavoro composti da non più di cinque componenti per la disamina di problematiche specifiche e, in particolare, delle seguenti materie:
a) verifiche contabili ed economico-finanziarie;
b) uniformità nell'applicazione della normativa;
c) adempimenti fiscali e contributivi.
3. Le modalità di funzionamento della Conferenza e dei gruppi di lavoro sono definite da un regolamento adottato dalla Conferenza a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Le funzioni di segreteria della Conferenza e dei gruppi di lavoro sono assicurate dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.
5. Ai componenti della Conferenza e dei gruppi di lavoro è corrisposto, per ciascuna seduta, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.
6. Il rimborso di cui al comma 5 è corrisposto dagli enti di riferimento ai presidenti dei collegi sindacali e dall'Agenzia regionale della sanità per gli altri componenti.>>.

Art. 18
1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 20/2004, dopo la parola: <<anche>> sono inserite le seguenti: <<in deroga ai limiti previsti dall'articolo 45 della medesima legge regionale e>>.
Art. 19
 (Proroga del termine di cui all'articolo 75 della legge regionale 14/2002)
1. Il termine di cui all'articolo 75, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), già prorogato al 31 dicembre 2006 con l'articolo 19, comma 7, della legge regionale 20/2004, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2008.
Art. 20
1. Al comma 82 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), le parole: <<previo apposito studio di fattibilità predisposto dalla Direzione centrale salute e protezione sociale e dall'Agenzia regionale della sanità,>> sono soppresse.
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
2Comma 3 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
3Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41) ed entra in vigore il 15/10/2009.
Art. 21
 (Modifica della legge regionale 20/2005)
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), dopo la parola: <<privati>> è inserito il seguente segno di interpunzione: <<,>>.
2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: <<convenzione>> è inserito il seguente segno di interpunzione: <<,>>.
3. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: <<privati>> è inserito il seguente segno di interpunzione: <<,>>.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: <<privati>> è inserito il seguente segno di interpunzione: <<,>>.
5. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: <<privati>> è inserito il seguente segno di interpunzione: <<,>>.
6. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 20/2005 è sostituita dalla seguente:
<<a) un coordinatore pedagogico o coordinatore di servizi per la prima infanzia pubblici per ciascun territorio provinciale, e due coordinatori pedagogici o coordinatori di servizi per la prima infanzia del privato sociale e privati, designati dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;>>.

7. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: <<psico-pedagogico>> sono inserite le seguenti: <<con specifica competenza e comprovata esperienza professionale relativa alla prima infanzia e ai servizi educativi a essa dedicati designati dalla Giunta regionale>>.
9. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: <<privati>> è inserito il seguente segno di interpunzione: <<,>>.
10.
Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005, è inserito il seguente:
<<2 bis. Limitatamente all'anno scolastico 2006-2007, il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati.>>.

11. Gli articoli 16, 17, 30 e i commi 4 e 5 dell'articolo 32 della legge regionale 20/2005 sono abrogati.
12. 
( ABROGATO )
13. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 20/2005 è sostituita dalla seguente:
<<c) il comma 1, le lettere b), c), d), e) e f) del comma 2 e i commi da 3 a 5 dell'articolo 12 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori);>>.

16. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 hanno l'effetto di ripristinare la vigenza delle disposizioni già abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2005, nel testo vigente a tale data.
17. 
( ABROGATO )
(2)
18. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 hanno l'effetto di ripristinare la vigenza delle disposizioni già abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2005, nel testo vigente a tale data, fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalità di cui all'articolo 13, comma 11, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002). A tal fine, il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi viene fissato, per tale annualità, al 15 dicembre 2006.
Note:
1Comma 12 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
2Comma 17 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
3Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41) ed entra in vigore il 15/10/2009.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
2Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41) ed entra in vigore il 15/10/2009.
Art. 23
 (Disposizioni in materia di investimenti nel settore socioeducativo)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili - nido comunali), e dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 49/1993, i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi sono fissati, per l'anno 2006, al 15 dicembre.
2. Per l'anno 2006 i contributi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 32/1987 e dall'articolo 13 della legge regionale 49/1993, sono destinati, esclusivamente, all'adeguamento dei servizi di asilo nido, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 20/2005, nonché all'arredamento di nuovi asili nido aziendali realizzati, con contributi pubblici, da consorzi industriali.
Art. 24
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), le parole: <<o per lo svolgimento del servizio civile>> sono soppresse.
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21/2005 è inserito il seguente:
<<1 bis. Gli enti pubblici possono accertare il possesso dell'idoneità fisica o psicofisica all'impiego mediante una visita preassuntiva da parte di medici specialisti in medicina del lavoro o medicina legale dipendenti da enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico convenzionati con il datore di lavoro, che ne sopporta il costo.>>.

Art. 25
1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 21/2005 è sostituita dalla seguente:
<<a) il direttore del servizio assistenza sanitaria e formazione delle professioni sanitarie della Direzione centrale salute e protezione sociale, con funzioni di coordinamento, o suo delegato;>>.

2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 21/2005, è inserita la seguente:
<<d bis) un esperto in infettivologia;>>.

3.
Il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 21/2005 è sostituito dal seguente:
<<4. I componenti di cui al comma 3, lettere c), d), d bis), e), f), g) e h), sono individuati dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.>>.

Art. 26
1.
Il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente:
<<3. Con regolamento regionale sono definite le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.>>.

Art. 27
1. Al comma 34 dell'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), le parole: <<sul territorio del Comune medesimo>> sono sostituite dalle seguenti: <<sull'intero territorio provinciale>>.
2. Al comma 34 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2006, le parole: <<del territorio provinciale>> sono soppresse.
Art. 28
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 65 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituita dalla seguente:
<<b) i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999;>>.

Art. 29
 (Interventi in favore dei pazienti affetti da morbo celiaco)
1. Le Aziende per i servizi sanitari, in via sperimentale e per la durata di due anni, concedono, con cadenza annuale, ai pazienti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, un contributo di importo pari a quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è sostitutiva delle forme di distribuzione di alimenti senza glutine previste dalle disposizioni statali, nonché dalle conseguenti disposizioni applicative regionali. Le modalità per la concessione del contributo, sotto forma di buono acquisto, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Decorso il periodo sperimentale di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale determina, in via definitiva, le modalità di intervento in favore dei pazienti affetti da morbo celiaco.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 8, L. R. 30/2007
2Integrata la disciplina del comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 12/2009
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 30
 (Utilizzazione di personale degli enti del Servizio sanitario regionale e di altre pubbliche amministrazioni)
1. L'Amministrazione regionale può avvalersi, per le finalità istituzionali cui non è possibile far fronte con personale del ruolo regionale, della collaborazione di personale dipendente degli enti del Servizio sanitario regionale, di altre pubbliche amministrazioni, nonché di società partecipate dalla Regione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Direzione centrale salute e protezione sociale è autorizzata a stipulare convenzioni disciplinanti il tempo e le modalità dell'avvalimento, nonché le modalità di corresponsione, agli enti di provenienza, del rimborso degli oneri connessi al predetto personale, corrispondenti, in proporzione al servizio prestato presso l'Amministrazione regionale, al trattamento economico globale già in godimento presso l'ente di provenienza, comprensivo delle indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi.
3. Agli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con il fondo sanitario regionale e con risorse di parte sociale, in relazione alla natura dei progetti da realizzare.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 13/2007
2Comma 1 sostituito da art. 7, comma 7, L. R. 18/2011
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 9, L. R. 27/2012
Art. 31
 (Disposizioni in materia di strutture residenziali per anziani)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. La Giunta regionale approva e aggiorna annualmente l'elenco delle strutture residenziali per anziani regolarmente autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 0144/Pres.
4. Nell'elenco di cui al comma 3 devono essere indicate la tipologia della struttura, la natura giuridica dell'ente gestore, il numero di posti letto autorizzati per autosufficienti e per non autosufficienti e la retta giornaliera praticata nell'anno in corso.
5. Al fine della predisposizione dell'elenco di cui al comma 3, gli enti gestori delle strutture residenziali per anziani comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati di cui al comma 4 alla Direzione centrale competente in materia di salute, che definisce con proprio atto le modalità e i termini della comunicazione.
6. La retta giornaliera di cui al comma 4 include almeno i costi sostenuti per garantire le prestazioni e i servizi minimi previsti dalla normativa vigente ai fini autorizzativi, al netto di quelli a carico del Servizio sanitario regionale.
7. La retta giornaliera comunicata ai sensi del comma 5 non può essere aumentata nel corso dell'anno di riferimento. In caso di aumento della retta giornaliera rispetto all'anno precedente, la comunicazione di cui al comma 5 è corredata da apposita relazione che dia evidenza dei motivi oggettivi alla base dell'incremento.
7 bis. In caso di inadempimento delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7, la Direzione centrale competente diffida l'ente gestore a provvedere entro un termine perentorio di sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Direzione centrale competente applica le sanzioni amministrative previste dall' articolo 67 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), e dall' articolo 34 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
8. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), nella determinazione della quota di compartecipazione dell'utente al costo dei servizi sociosanitari, alla persona accolta in strutture residenziali per anziani è comunque garantita, ai fini dell'autosufficienza economica, la conservazione di una quota minima del proprio reddito, per far fronte alle proprie esigenze e spese personali di prima necessità.
9. La quota minima di cui al comma 8, determinata con deliberazione della Giunta regionale, è adeguata annualmente in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 9, comma 8, L. R. 24/2009
2Comma 1 abrogato da art. 50, comma 4 ter, L. R. 17/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, cc. 1 e 3, L.R. 10/1997, con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanzamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.
3Comma 2 abrogato da art. 50, comma 4 ter, L. R. 17/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, cc. 1 e 3, L.R. 10/1997, con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanzamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.
4Comma 1 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, commi da 1 a 5 bis, L.R. 10/1997, a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.
5Comma 2 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, commi da 1 a 5 bis, L.R. 10/1997, a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.
6Comma 1 abrogato da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
7Comma 2 abrogato da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
8Comma 3 sostituito da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9Comma 4 sostituito da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
10Comma 5 sostituito da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
11Comma 6 sostituito da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
12Comma 7 sostituito da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
13Comma 8 sostituito da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
14Comma 9 sostituito da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
15Comma 7 bis aggiunto da art. 8, comma 4, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
16Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 8, comma 6, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
17Parole sostituite al comma 7 bis da art. 70, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
18Parole aggiunte al comma 7 bis da art. 70, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
19Comma 8 sostituito da art. 70, comma 2, L. R. 10/2023
20Comma 9 sostituito da art. 70, comma 3, L. R. 10/2023
Art. 32
 (Abrogazione della legge regionale 19/1997)
1. La legge regionale 18 aprile 1997, n. 19 (Disciplina delle residenze polifunzionali), e l'articolo 18 (Integrazioni alla legge regionale 19/1997) della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32 (Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza), sono abrogati a decorrere dalla data di esecutività del regolamento di cui all'articolo 31, comma 7, della legge regionale 6/2006.
Art. 33
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), le parole: <<sentita la competente Commissione consiliare,>> sono soppresse.
Art. 34
1. La lettera j) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006 è sostituita dalla seguente:
<<j) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);>>.

2. Alla lettera k) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006, dopo le parole: <<due rappresentanti designati>> è inserita la seguente: <<congiuntamente>>.
3. Dopo la lettera l) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006, è inserita la seguente:
<<l bis) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui all'articolo 13, comma 18, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);>>.

4. La lettera q) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006 è sostituita dalla seguente:
<<q) due rappresentanti designati dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia;>>.

5. La lettera v) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006 è sostituita dalla seguente:
<<v) un rappresentante designato congiuntamente dagli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano a favore della comunità regionale nell'ambito del sistema integrato.>>.

6.
Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006, è inserito il seguente:
<<3 bis. La Commissione può essere validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione.>>.

Art. 35
 (Istituzione dei registri regionali di patologia)
1. Al fine di valutare l'incidenza e la prevalenza delle patologie più rilevanti, per le finalità di cui all'articolo 85, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono istituiti i seguenti registri regionali:
a) registro delle cause di mortalità;
b) registro tumori;
c) registro delle malattie cardiovascolari;
d) registro delle malattie cerebrovascolari;
e) registro dei dializzati;
f) registro dei diabetici;
g) registro degli incidenti e degli infortuni.
2. I registri di cui al comma 1 indicano:
a) le modalità di accertamento diagnostico della patologia;
b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti;
c) la qualità delle cure prestate;
d) le conseguenze in termini funzionali della patologia;
e) la sopravvivenza;
f) le recidive.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), la realizzazione e l'aggiornamento dei registri di cui al comma 1 è effettuata dall'Agenzia regionale della sanità che utilizza, a tal fine, i dati di cui al Sistema informativo sociosanitario regionale (SISSR) e gli altri dati in possesso del Servizio sanitario regionale.
Art. 36
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991), la parola: << - ONLUS>> è soppressa.
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1Articolo interpretato da art. 8, comma 3, L. R. 9/2008
2Articolo abrogato da art. 8, comma 42, L. R. 14/2016
Art. 38
 (Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato)
1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 (Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), e prorogati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), e dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale), possono essere prorogati, alla relativa scadenza, sino al 31 dicembre 2007, su richiesta motivata della direzione centrale interessata. Possono, altresì, essere prorogati, alla relativa scadenza, sino al 31 dicembre 2007, su richiesta motivata della direzione centrale interessata, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali).
2. I commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono abrogati.
3. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, primo periodo, l'Amministrazione regionale provvede a valere sulle risorse assegnate alla misura <<assistenza tecnica all'attuazione, monitoraggio e valutazione del programma>> nell'ambito del piano finanziario del DOCUP 2 2000-2006. Gli oneri eventualmente non coperti con le suddette risorse restano a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.
Capo III
 Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
Art. 39
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.782.265,69 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.310.1.232, con riferimento al capitolo 4371 (1.1.157.2.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Economia sanitaria - Spese correnti - con la denominazione <<Trasferimenti alle Aziende per i servizi sanitari per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 126/2005 in materia di salute umana e sanità veterinaria - Fondi statali>> con lo stanziamento di 1.782.265,69 euro per l'anno 2006.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede con le entrate di pari importo assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, iscritte sull'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 386 (2.3.1) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi al Titolo II - categoria 2.3 - Rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Economia sanitaria - con la denominazione <<Acquisizione di fondi dallo Stato per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 126/2005 in materia di salute umana e sanità veterinaria>> con lo stanziamento di 1.782.265,69 euro per l'anno 2006.
3. Le entrate previste dall'articolo 4, comma 1, relativamente agli importi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 126/2005, sono accertate e riscosse sull'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 388 (2.3.1) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi al Titolo II - categoria 2.3 - Rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Economia sanitaria - con la denominazione <<Acquisizione di fondi dallo Stato per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 126/2005 in materia di salute umana e sanità veterinaria - personale trasferito alla Regione >>.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 14 della legge regionale 20/2005, come modificato dall'articolo 21, commi 6 e 7, dell'articolo 18 della legge regionale 21/2005, come modificato dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, e dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006, come modificato dall'articolo 34, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 fanno carico, a decorrere dall'anno 2007, all'unità previsionale di base 7.1.310.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, come modificato dall'articolo 13, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 18, della legge regionale 3/2002, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, e dell'articolo 16, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4514 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 20/2004, come modificato dall'articolo 18, comma 1, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.
9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 113, della legge regionale 1/2005, come modificato dall'articolo 20, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4857 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione dopo le parole: <<ai Comuni>> sono inserite le seguenti: <<e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona>>.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005, come integrato dall'articolo 21, comma 10, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 8465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 21 e 24 della legge regionale 32/1987, per gli effetti previsti dall'articolo 21, comma 16, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4922 e 4923 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), e comma 2 bis e dall'articolo 13 della legge regionale 49/1993, per gli effetti previsti dall'articolo 21, comma 16, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4925 e 4936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 11, della legge regionale 13/2002 e dell'articolo 3, comma 17, della legge regionale 15/2005, per gli effetti previsti dall'articolo 21, comma 18, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4924 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 22, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4925 e 4936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4922, 4923, 4925 e 4936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 34, della legge regionale 2/2006, come modificato dall'articolo 27, commi 1 e 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4886 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole: <<sul territorio del Comune medesimo>> sono sostituite dalle seguenti: <<sull'intero territorio provinciale>> e le parole: <<dell'intero territorio provinciale>> sono soppresse.
17. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 30, comma 3, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 7.1.310.1.220 - capitolo 4355;
b) UPB 7.5.310.1.243 - capitolo 4750.
(1)
18. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4/1991, come modificato dall'articolo 36, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione la parola: <<- ONLUS>> è soppressa.
19. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 38, comma 1, secondo periodo, e comma 3, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.
Note:
1Parole sostituite al comma 17 da art. 3, comma 2, L. R. 13/2007
Art. 40
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.