Art. 1
        
       (Disposizioni in materia di Enti locali)
        
        
        
          1. Il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il Comune di Erto e Casso e il Comune di Vajont è effettuato con legge regionale, qualora non venga definito, mediante accordo fra i Comuni interessati, entro il 31 agosto 2000. L'
articolo 3 della legge regionale 16 giugno 1971, n. 22, è abrogato.
 
        
        
        
          2. L'
articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8, come modificato dall'
articolo 38, comma 1, della legge regionale 1/2000, va interpretato nel senso che sono assoggettati al sistema della Tesoreria Unica solo gli Enti locali che beneficiano di trasferimenti statali a valere sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del 
comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'
articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e integrazioni.
 
        
        
        
          3. L'articolo 2, commi 5 e 8, della 
legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, va interpretato nel senso che tra le spese sostenute per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'
articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono comprese anche quelle relative agli oneri effettivamente riferiti al servizio trasferito quali appalti, progetti per lavori socialmente utili (LSU) stabilizzati e convenzioni.
 
        
        
        
          4.
          
          
           All'
articolo 2 della legge regionale 2/2000, il comma 14 è sostituito dal seguente:
<<14. Il calcolo della popolazione per la determinazione delle quote da attribuire per ciascuna categoria di Comuni viene definito sulla base dei dati della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente l'entrata in vigore della presente legge, implementata dal numero dei cittadini inclusi nell'elenco degli assistiti delle Aziende sanitarie di cui alla circolare del Ministro della sanità dell'11 maggio 1984, n. 1000.116, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984. La popolazione residente è altresì comprensiva dei cittadini stranieri domiciliati nel territorio comunale che siano dipendenti o familiari di dipendenti di basi militari di forze armate di Stati alleati.>>.
 
        
        
        
        
        
        
          6.
          
          
           All'
articolo 2 della legge regionale 2/2000, il comma 40 è sostituito dal seguente:
<<40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province le assegnazioni necessarie per svolgere le competenze di cui all'
articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A tal fine le assegnazioni spettanti a ciascuna Provincia ai sensi del comma 4, lettera a), sono aumentate di un importo pari a quello che verrà detratto dalle assegnazioni spettanti ai sensi del comma 4, lettera b), ai Comuni delle rispettive circoscrizioni provinciali. Le somme, da ridurre e da aumentare, sono individuate con riferimento a quelle indicate nei decreti ministeriali emanati in attuazione di quanto disposto dall'
articolo 9, comma 2, della legge 23/1996.>>.
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
           10. La segnaletica stradale prevista dall'
    
articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29
    (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è conforme a quanto disposto dalla normativa in materia di circolazione stradale ed è realizzata mediante aggiunta del testo in lingua friulana direttamente sotto il testo in italiano, con medesimi caratteri e dimensioni, entro lo stesso pannello. I testi in lingua friulana devono essere scritti nella grafia ufficiale, in conformità all'
    
articolo 5 della legge regionale 29/2007
    . La grafia dei toponimi friulani è soggetta al parere preventivo e vincolante dell'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane.
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          20.
           Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, provvede a:
          
          
          
          
            a) delimitare il confine tra due o più comuni qualora lo stesso sia incerto;
          
          
          
            b) accertare il confine reale nel caso di contestazione di quello in atto;
          
          
          
            b bis) rettificare il confine tra due o più comuni per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate esigenze locali limitatamente a piccole porzioni del territorio comunale, purché non comporti trasferimento di popolazione tra i comuni interessati, quando sussista accordo tra i Comuni medesimi, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati a ciascun consiglio comunale. Il provvedimento del Presidente della Regione recepisce tale accordo.
          
         
        
        
        
          21. Le richieste finalizzate all'emissione dei provvedimenti di cui al comma 20 sono indirizzate alla Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, corredate della documentazione catastale, cartografica, storica e descrittiva necessaria a documentare in termini completi la situazione.
 
        
        
        
          22.L'istruttoria, condotta dalla Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, sulla base di dati obiettivi che consentano di accertare lo stato di fatto, può comportare ispezioni sui luoghi e richiedere l'acquisizione di pareri tecnici; in ogni caso deve essere acquisito il parere di tutti i Comuni interessati.
 
        
        
        
           22 bis. 
												Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 20, la Struttura regionale competente in materia di autonomie locali promuove gli adempimenti necessari all'aggiornamento della documentazione catastale conseguenti alla delimitazione o all'accertamento del confine. A tal fine può disporre ispezioni sui luoghi e richiedere attività di consulenza tecnica, anche di professionisti esterni all'Amministrazione regionale, nel rispetto delle norme in materia di conferimento di incarichi individuali di cui all'articolo 15, commi 15 e seguenti, della 
												
legge regionale 23 luglio 2009, n. 12
												(Assestamento del bilancio 2009). 
											
 
        
        
        
          22 ter. Nel caso previsto dalla lettera b bis) del comma 20, agli adempimenti di cui al comma 22 bis, primo periodo, provvedono i Comuni interessati.
 
        
        
        
        
        
        
          24. Nell'ambito dei procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge, la restituzione di somme erogate a titolo di incentivo a Comuni, Province, Comunità montane e Consorzi di Enti locali, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, è disposta senza l'applicazione di interessi, in conformità alla normativa regionale vigente in materia.
        Note:
        
        
        
          1Comma 19 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3bis, comma 2, L.R. 18/1996.  
 
        
        
        
          2Comma 8 abrogato da art. 3, comma 14, L. R. 13/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.
 
        
        
        
          3Parole aggiunte al comma 20 da art. 3, comma 1, L. R. 13/2002
 
        
        
        
          4Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 17/2005
 
        
        
        
          5Comma 5 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
 
        
        
        
          6Comma 11 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
 
        
        
        
          7Comma 12 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
 
        
        
        
          8Comma 13 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
 
        
        
        
          9Comma 14 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
 
        
        
        
          10Comma 15 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
 
        
        
        
          11Comma 16 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
 
        
        
        
          12Comma 9 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
 
        
        
        
          13Comma 17 abrogato da art. 110, comma 1, lettera e), L. R. 19/2013
 
        
        
        
          14Comma 7 abrogato da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 2/2014
 
        
        
        
          15Comma 18 abrogato da art. 65, comma 1, lettera b), L. R. 18/2015
 
        
        
        
          16Parole sostituite al comma 21 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 37/2017
 
        
        
        
          17Parole sostituite al comma 22 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 37/2017
 
        
        
        
          18Comma 22 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 37/2017
 
        
        
        
          19Comma 22 ter aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 37/2017
 
        
        
        
          20Comma 23 abrogato da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 37/2017
 
        
        
        
          21Comma 10 sostituito da art. 10, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
 
        
        
        
          22Parole sostituite al comma 10 da art. 42, comma 1, L. R. 20/2019
 
       
      
      
      
        Art. 2
        
       (Procedure per la realizzazione di interventi pubblici
coordinati)
        
        
        
          1.   La  progettazione e la realizzazione coordinata  di interventi  e opere sovracomunali su area vasta interessanti la  Regione, le autonomie locali e altri enti, e definiti da un apposito accordo di programma, possono essere affidate ad un  commissario  straordinario nominato dall'Amministrazione regionale, previa intesa con le autonomie locali coinvolte.
        
        
        
          2.   La  nomina  del commissario di cui al  comma  1  è disposta  con decreto del Presidente della Giunta regionale, su  conforme  deliberazione della Giunta  regionale,  ed  è prorogabile  di anno in anno in relazione alle  esigenze  di completamento dell'incarico affidato.
        
        
        
          3.    Per   l'esercizio   delle  proprie   funzioni   il commissario  può  disporre  di personale  distaccato  dalla Regione  ovvero  di personale a contratto, si  avvale  della collaborazione,  anche a tempo parziale, di personale  delle autonomie  locali partecipanti all'accordo  di  programma  a tale scopo individuato dalle medesime, e non necessariamente assegnato,  in via esclusiva, all'espletamento del  predetto incarico  e  può  far  ricorso  a  consulenze  e  incarichi professionali esterni.
        
        
        
          4.   In  sostituzione del personale distaccato ai  sensi del  comma  3,  l'Amministrazione  regionale  può  assumere personale  con contratto a tempo determinato.  Al  personale assunto    è    attribuito    il   trattamento    economico corrispondente  allo stipendio iniziale della  qualifica  di assunzione   e  si  applicano  le  disposizioni  legislative previste   dall'ordinamento   vigente   per   il   personale regionale,  tenuto conto della durata limitata del  rapporto di impiego.
        
        
        
          5.    Le   spese  per  il  personale  distaccato   dalle autonomie    locali    sono    integralmente    a     carico dell'Amministrazione regionale.
        
        
        
        
        
        
          7.   Per  l'attuazione  degli interventi  di  competenza regionale  di  cui  al  comma  1,  è  istituito,  ai  sensi dell'
articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, presso  il tesoriere regionale, un fondo speciale da gestire in  regime  di mandato da parte del commissario  di  cui  al comma 2.
 
        
        
        
          8.   Al  fondo affluiscono i finanziamenti previsti  dal bilancio regionale per l'attuazione degli interventi e delle opere  di  cui  al  comma  1, nonché  gli  ulteriori  fondi eventualmente  stanziati  per  l'attuazione  di   opere   di competenza  regionale previste dall'accordo di programma  di cui  al  comma 1, e per le spese per il personale e  per  il ricorso a professionisti esterni.
        
        
        
          9.      Entro     novanta    giorni    dall'approvazione dell'accordo  di  programma  è  emanato  dalla   Ragioneria generale  un apposito regolamento per l'amministrazione  del fondo.
       
      
      
      
        Art. 3
        
       (Disposizioni in materia di sviluppo della montagna e di
distribuzione dei carburanti nel territorio montano)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          9. I contributi di cui all'
articolo 4, comma 4 bis, della legge regionale 10/1997, e successive modificazioni, sono concessi per le spese di riscaldamento dell'alloggio utilizzato come prima abitazione. Il contributo è di 310 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo familiare fruisca di un reddito complessivo non superiore a 10.330 euro e di 207 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo stesso fruisca di un reddito complessivo compreso fra 10.330,01 euro e 20.659 euro. A tal fine possono essere utilizzate annualmente le risorse del Fondo di cui all'
articolo 4 della legge regionale 10/1997 nel limite del 30 per cento.
 
        
        
        
          10.  Con  regolamento  sono definite  le  modalità  per l'erogazione dei contributi di cui al comma 9.
        
        
        
          11.  Per  l'applicazione dei contributi di cui al  comma 9    relativi   all'anno   1999,   l'area   di   intervento, relativamente  alla  zona  E non  metanizzata,  comprende  i comuni individuati con decreto del Ministro delle finanze  9 marzo  1999  e le frazioni di comuni che abbiano ottemperato alle procedure di cui all'articolo 8, comma 10, lettera  c), punto  4,  della  
legge 448/1998, come da ultimo  sostituita dall'
articolo  12, comma 4, della legge 488/1999  e  abbiano comunicato  al  Servizio per lo sviluppo della  montagna  le determinazioni  assunte,  entro due  mesi  dall'approvazione della presente legge.
 
        
        
        
        
        
        
          13.  Per  la  rendicontazione dei finanziamenti  erogati dall'Amministrazione regionale con fondi comunitari, statali e  regionali ai gruppi di azione locale costituiti ai  sensi dell'iniziativa   comunitaria  LEADER  II,   di   cui   alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 94/C 180/12  dell'1  luglio 1994, si applicano le  norme  di  cui all'
articolo 8 della legge regionale 4 luglio 1997,  n.  23, indipendentemente dalla forma giuridica da essi rivestita.
 
        
        
        
          14.  La  disposizione di cui al comma 13 riguarda  anche i  finanziamenti  concessi ed erogati prima dell'entrata  in vigore della presente legge.
        
        
        
        
        
        
          16.  Nell'ambito delle finalità di cui all'
articolo  16 della  legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, il  contributo straordinario alla Comunità montana del Canal del  Ferro  - Val  Canale  ivi  previsto  si intende  esteso,  in  via  di interpretazione  autentica, anche  alla  predisposizione  di specifici    progetti    d'intervento    funzionali     alla realizzazione      di      iniziative      connesse      con l'internazionalizzazione della foresta  di  Tarvisio  e  del Museo   di   archeologia  mineraria  di  Cave  del   Predil, l'utilizzo  delle acque termali di Malborghetto,  il  centro turistico   di   Sella  Nevea  e  Pramollo   ed   il   ruolo internazionale di Pontebba nel campo dei trasporti.
 
        
        
        
          17.  L'onere  derivante dall'applicazione del  comma  16 fa  carico all'unità previsionale di base 2.2.14.1.23 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2000-2002  e del bilancio per  l'anno  2000,  con riferimento  al capitolo 983 del Documento tecnico  allegato ai   bilanci  predetti,  la  cui  denominazione   è   così modificata:  la parola <<quali>> è sostituita dalle  parole <<nonché  per  la  predisposizione  di  specifici  progetti funzionali alla realizzazione di iniziative connesse con>>.
        
        
        
          18.  Fino  all'entrata  in vigore  della  riforma  della distribuzione dei carburanti di cui all'
articolo 117,  comma 1,  della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, al fine di garantire  il  servizio  pubblico  della  distribuzione  dei carburanti  nei Comuni ovvero nelle frazioni dei  Comuni  il cui territorio sia stato classificato montano ai sensi della 
legge   regionale   29/1973,   gli   impianti,   anche    se incompatibili nei casi di cui all'allegato "D",  lettera  o) del  DPGR  6  maggio  1991,  n.  193/Pres.,  possono  essere potenziati   con  un  apparato  self-service   pre-pagamento indipendentemente  dalla chiusura di  impianti  preesistenti attivi e funzionanti.
 
        Note:
        
        
        
          1Comma 9 sostituito da art. 4, comma 2, L. R. 13/2002
 
        
        
        
          2Comma 7 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002  , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
 
        
        
        
          3Comma 8 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002  , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
 
        
        
        
          4Comma 15 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002  , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
 
        
        
        
          5Comma 1 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002  , a decorrere dall'1 aprile 2003.
 
        
        
        
          6Comma 2 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002  , a decorrere dall'1 aprile 2003.
 
        
        
        
          7Comma 3 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002  , a decorrere dall'1 aprile 2003.
 
        
        
        
          8Comma 4 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002  , a decorrere dall'1 aprile 2003.
 
        
        
        
          9Comma 5 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002  , a decorrere dall'1 aprile 2003.
 
        
        
        
          10Comma 6 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002  , a decorrere dall'1 aprile 2003.
 
       
      
      
      
        Art. 4
        
       (Modifica alla 
legge regionale 63/1991 in materia di
cartografia regionale e di sistema informativo territoriale
cartografico)
          1.
          
          
             L'
articolo  12  della legge regionale  27  dicembre 1991, n. 63, è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
       (Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione,
l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali e
per la gestione degli elaborati cartografici di tipo
cartaceo)
1.   Al  fine  di assicurare la più ampia conoscenza  e diffusione  delle informazioni cartografiche e  territoriali di  cui  alla presente legge, è riconosciuto a chiunque  vi abbia interesse, in attuazione delle disposizioni di cui  al 
capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'
articolo  14 della  legge  8 luglio 1986, n. 349, il diritto  di  accesso alle  informazioni medesime e il loro utilizzo, nel rispetto delle norme statali vigenti in materia di cartografia  e  di pubblicazione delle informazioni stesse e secondo  modalità e procedure stabilite dal regolamento di cui al comma 2.
 2.   Il regolamento per l'accesso, la pubblicazione,  la diffusione,  l'utilizzo delle informazioni  cartografiche  e territoriali  e per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo è approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta  regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale.
3.   Nel  regolamento di cui al comma 2  sono  indicate, nel  rispetto  della legislazione vigente, le  procedure  di accordo  con altri enti ed amministrazioni statali,  nonché con  altri  soggetti  pubblici  o  privati  per  lo  scambio reciproco  di  informazioni cartografiche e territoriali  di interesse regionale. Il regolamento stabilisce, altresì, le procedure  per  la gestione degli elaborati cartografici  di tipo  cartaceo,  ivi  comprese quelle per  lo  scarto  delle stampe  relative alle edizioni precedenti a quella  di  più recente aggiornamento.>>.
  
       
      
      
      
        Art. 5
        
        
        ( ABROGATO )
        
        
        Note:
        
        
        
          1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
 
       
      
      
      
        Art. 6
        
       (Disposizioni in materia di lavori pubblici, edilizia,
infrastrutture, pianificazione territoriale e risorse
idriche)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          5. L'Amministrazione regionale è autorizzata, su domanda dell'ente beneficiario di contributi concessi per la realizzazione di opere pubbliche, i cui lavori, iniziati oltre il termine triennale fissato dall'
articolo 18, quarto comma, della legge regionale 46/1986, siano comunque ultimati, a confermare il contributo stesso subordinatamente all'accertamento dell'idoneità dell'opera a conseguire il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.
 
        
        
        
          6. Le spese per l'acquisizione delle aree e degli immobili possono formare oggetto di conferma del contributo, ai sensi del comma 5, qualora siano state sostenute nell'ambito di procedimenti espropriativi per pubblica utilità o quale corrispettivo di accordi diretti.
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          10. In via di interpretazione autentica del 
comma 2 dell'articolo 113 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'
articolo 45, comma 1, della legge regionale 37/1988, ai fini della determinazione della durata del contributo che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 113, non può essere superiore a quella del mutuo, non si computano le semestralità anticipate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 113, delle quali pertanto, in caso di revoca del contributo per estinzione anticipata del mutuo bancario, non è dovuta la restituzione.
 
        
        
        
          11.
          
          
           All'
articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come da ultimo modificato dall'
articolo 4, comma 2, della legge regionale 16/1996, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<<I contributi pluriennali sono concessi per un periodo non superiore ad anni venti nella misura massima annua costante del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei soggetti che assumono l'iniziativa delle opere; il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.>>.
 
        
        
        
        
        
        
          13.
          
          
           Alla 
legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 5 bis, è aggiunto il seguente:
<<Art. 5 ter
       (Alienazione dei fabbricati interamente disabitati)
1. L'ATER Alto Friuli (ex IACP Alto Friuli) è autorizzata a cedere i fabbricati acquisiti al proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 2 che risultino o che si rendano interamente disabitati, al fine di impedire il completo degrado e consentirne l'utilizzo per favorire la ripresa economica e occupazionale del compendio minerario.
2. La cessione di detti fabbricati avviene a chiunque ne faccia richiesta, a seguito dell'emanazione di apposito bando di vendita, in cui può essere assegnata priorità ai soggetti residenti nel comune di Tarvisio.
3. Limitatamente agli immobili attualmente in comproprietà con il Comune di Tarvisio, l'ATER deve preliminarmente verificare l'interesse di quest'ultimo a una loro acquisizione.>>.
  
        
        
        
          14. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica costruiti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le provvidenze della 
legge 6 marzo 1976, n. 52, per il personale della Guardia di Finanza, oggi gestiti dalle ATER, sono assegnati in locazione nei modi e con i criteri della 
legge regionale 75/1982, in via prioritaria, al personale della Guardia di Finanza in servizio.
 
        
        
        
          15.
          
          
           All'
articolo 65 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Agli alloggi occupati dai profughi e dagli aventi causa e rientranti nella normativa della 
legge 4 marzo 1952, n. 137, e passati in proprietà alla Regione, il prezzo di cessione è determinato, su richiesta degli occupanti, con le modalità previste dalle leggi statali e regionali di miglior favore.>>.
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          18. In via d'interpretazione autentica dei commi 9 e 10 dell'
articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come sostituiti dall'
articolo 5, comma 35, della legge regionale 4/1999, sono ammessi a presentare domanda di contributo anche i locatari di immobili posti in vendita da parte di istituti previdenziali ed assicurativi nell'ambito della dismissione del loro patrimonio immobiliare, che abbiano acquistato o intendano acquistare un alloggio diverso da quello oggetto del contratto di locazione, purché posto in vendita nell'ambito della medesima operazione.
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          21. Il richiamo contenuto in leggi regionali, regolamenti e atti a carattere generale all'Albo nazionale costruttori, si intende riferito alla normativa vigente in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          29. L'Amministrazione regionale, al fine di consentire la massima celerità nell'erogazione delle risorse assegnate a favore degli investimenti relativi all'approvvigionamento e alla distribuzione delle fonti idriche necessarie per l'irrigazione dei terreni agricoli, è autorizzata a erogare i relativi incentivi a seguito della sottoscrizione, da parte degli interessati, nelle forme previste dall'articolo 18 del RD 14 agosto 1920, n. 1285, del disciplinare regolamentante la concessione alla derivazione e utilizzazione dell'acqua pubblica di cui all'articolo 40 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775. La dimostrazione dell'avvenuta sottoscrizione viene effettuata mediante apposita comunicazione della competente Direzione provinciale dei Servizi tecnici, che attesta, inoltre, le caratteristiche della derivazione. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti amministrativi per i quali sia già stato emesso il provvedimento di concessione del contributo, ancorché l'erogazione dell'incentivo fosse stata condizionata alla presentazione della definitiva concessione alla derivazione e utilizzazione dell'acqua.
        Note:
        
        
        
          1Parole aggiunte al comma 23 da art. 18, comma 35, L. R. 13/2002
 
        
        
        
          2Abrogato il comma 1, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
 
        
        
        
          3Abrogato il comma 2, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
 
        
        
        
          4Abrogato il comma 3, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
 
        
        
        
          5Abrogato il comma 4, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
 
        
        
        
          6Abrogato il comma 16, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
 
        
        
        
          7Abrogato il comma 19, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
 
        
        
        
          8Abrogato il comma 20, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
 
        
        
        
          9Comma 9 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
 
        
        
        
          10Comma 17 abrogato da art. 4, comma 10, L. R. 12/2003
 
        
        
        
          11Comma 26 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 12/2003
 
        
        
        
          12Comma 23 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 28/2004
 
        
        
        
          13Comma 24 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 28/2004
 
        
        
        
          14Comma 25 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 28/2004
 
        
        
        
          15Parole sostituite al comma 26 bis da art. 23, comma 1, L. R. 25/2005
 
        
        
        
          16Comma 22 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
 
        
        
        
          17Comma 28 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
 
        
        
        
          18Derogata la disciplina del comma 26 da  art. 61, comma 6, L. R. 19/2009
 
        
        
        
          19Derogata la disciplina del comma 26 bis da  art. 61, comma 6, L. R. 19/2009
 
        
        
        
          20Comma 8 abrogato da art. 254, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
 
        
        
        
          21Comma 26 abrogato da art. 4, comma 8, L. R. 6/2019
 
        
        
        
          22Comma 26 bis abrogato da art. 4, comma 8, L. R. 6/2019
 
        
        
        
          23Comma 27 abrogato da art. 4, comma 8, L. R. 6/2019
 
       
      
      
      
        Art. 7
        
       (Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali)
        
        
        
          1. 
          I centri di vacanza per minori sono aperti a seguito di dichiarazione di inizio attività presentata al Comune. Le funzioni di controllo e vigilanza sui medesimi competono ai Comuni e comprendono:
          
          
          
          
            a) la sospensione e la chiusura dell'attività dei centri di vacanza per minori;
          
          
          
            b) la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, con esclusione del controllo di competenza dell'autorità sanitaria.
          
         
        
        
        
          2. L'ambito di applicazione, le modalità di espletamento delle funzioni di cui al comma 1 e i requisiti funzionali-organizzativi, nonché quelli delle prestazioni, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
        
        
        
          3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pari al 10 per cento delle indennità di cui all'
articolo 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218, ai beneficiari delle stesse, a titolo di rimborso delle spese di smaltimento e di distruzione delle carcasse degli animali morti o abbattuti, nonché di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature degli allevamenti, in cui si sono manifestati focolai di influenza aviaria nei mesi di dicembre 1999 e di gennaio 2000 nell'ambito territoriale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 <<Friuli Occidentale>>. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio della sanità pubblica veterinaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.
 
        
        
        
          4. Il contributo di cui al comma 3 viene corrisposto dall'Amministrazione regionale per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 <<Friuli Occidentale>>, previa attestazione del Servizio veterinario della stessa Azienda che lo smaltimento e la distruzione delle carcasse degli animali morti o abbattuti, nonché la pulizia e la disinfezione dei locali e delle attrezzature, sono stati eseguiti in conformità alle norme vigenti.
        
        
        
          5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4556 (1.1.163.2.10.10) di nuova istituzione alla rubrica n. 41 - Servizio della sanità pubblica veterinaria - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Contributo ai beneficiari delle indennità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 218/1988 a titolo di rimborso delle spese di eliminazione di animali morti o abbattuti, nonché di pulizia e disinfezione degli allevamenti interessati da episodi di influenza aviare nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000>> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 2000.
        
        
        
          6. Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (Partita 99 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).
        
        
        
          7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un rimborso spese agli allevatori avicoli che, a causa delle misure urgenti in materia di prevenzione della diffusione dell'influenza aviaria nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000 non hanno potuto effettuare la fornitura di selvaggina da ripopolamento alle riserve di caccia, nella misura di lire 5.000 per ogni capo allevato alla data del 31 gennaio 2000, previa domanda degli allevatori interessati e dimostrazione delle richieste programmate dalle riserve di caccia, documentabili anche attraverso dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio delle sanità pubblica veterinaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.
        
        
        
          8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 125 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4557 (1.1.163.2.10.10) di nuova istituzione alla rubrica n. 41 - Servizio della sanità pubblica veterinaria - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Rimborso spese agli allevatori avicoli per le perdite causate dall'impossibilità di fornire la selvaggina da ripopolamento alle riserve di caccia, dovuta alle misure urgenti in materia di prevenzione dell'influenza aviaria nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000>> e con lo stanziamento di lire 125 milioni per l'anno 2000.
        
        
        
          9. Al predetto onere di lire 125 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (Partita 99 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          13. Qualora nella gestione del servizio di telesoccorso-telecontrollo, di cui alla 
legge regionale 26 luglio 1996, n. 26, si verifichino economie derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA, il gestore del servizio è autorizzato ad aumentare il numero degli utenti fissato nella vigente convenzione fino a esaurimento delle predette economie.
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          17.
          
          
           Alla 
legge regionale 2 settembre 1981, n. 59, dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:
<<Art. 9 bis
       (Deroghe)
1. Le Aziende per i servizi sanitari possono concedere alle farmacie eventuali deroghe, sulla base di giustificate e motivate esigenze locali, all'orario di apertura al pubblico, alla chiusura infrasettimanale e festiva, ai turni di servizio di guardia farmaceutica diurni e notturni.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio, su proposta delle Associazioni provinciali dei titolari di farmacia, sentita la Commissione dei cui all'
articolo 39 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, e i Sindaci dei Comuni interessati.>>.
   
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Note:
        
        
        
          1Comma 18 sostituito da art. 4, comma 52, L. R. 4/2001
 
        
        
        
          2Comma 20 abrogato da art. 4, comma 53, L. R. 4/2001
 
        
        
        
          3Parole sostituite al comma 15 da art. 15, comma 3, L. R. 23/2004
 
        
        
        
          4Comma 14 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005
 
        
        
        
          5Comma 18 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
 
        
        
        
          6Comma 15 abrogato da art. 9, comma 4, L. R. 17/2008
 
        
        
        
          7Comma 1 sostituito da art. 23, comma 1, L. R. 13/2009
 
        
        
        
          8Comma 10 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 20/2012
 
        
        
        
          9Comma 11 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 20/2012
 
        
        
        
          10Comma 12 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 20/2012
 
       
      
      
      
        Art. 8
        
       (Disposizioni in materia di sport)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          6.   La  Giunta  regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento l'esercizio della attività professionale di maestro  nelle  discipline  sportive  che  non  siano   già regolamentate per legge.
        
        
        
          7.    I   regolamenti   sono   adottati   dalla   Giunta regionale,   su   proposta  dell'Assessore  alle   attività ricreative e sportive e d'intesa con l'Assessore al  turismo nel  caso  di  discipline  che  abbiano  valenza  turistico- sportiva.  Su  ogni  proposta  di  regolamento  deve  essere sentita  la  Federazione sportiva del  CONI  competente  per disciplina.
        
        
        
          8.    I   regolamenti  devono,  fra  l'altro,   definire l'attività,  prevedere un elenco regionale e le  condizioni per l'iscrizione, disciplinare i compensi, la vigilanza e le modalità di apertura di scuole.
        Note:
        
        
        
          1Comma 2 abrogato da art. 6, comma 75, L. R. 4/2001
 
        
        
        
          2Comma 1 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
 
        
        
        
          3Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
 
        
        
        
          4Comma 4 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
 
        
        
        
          5Comma 5 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
 
       
      
      
      
        Art. 9
        
        
        ( ABROGATO )
        
        
        Note:
        
        
        
          1Comma 14 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002  con effetto dall'1/1/2003.
 
        
        
        
          2Comma 15 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002  con effetto dall'1/1/2003.
 
        
        
        
          3Comma 16 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002  , con effetto dal 26 maggio 2002.
 
        
        
        
          4Comma 1 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
 
        
        
        
          5Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
 
        
        
        
          6Comma 3 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
 
        
        
        
          7Comma 4 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
 
        
        
        
          8Comma 5 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
 
        
        
        
          9Comma 6 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
 
        
        
        
          10Comma 7 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
 
        
        
        
          11Comma 8 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
 
        
        
        
          12Comma 9 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
 
        
        
        
          13Comma 10 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
 
        
        
        
          14Comma 11 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
 
        
        
        
          15Comma 12 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
 
        
        
        
          16Comma 13 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
 
        
        
        
          17Comma 13 abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).
 
        
        
        
          18Articolo abrogato da art. 7, comma 70, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 11/1969, con effetto dall'1/1/2020.
 
       
      
      
      
        Art. 10
        
       (Disposizioni in materia di agricoltura)
        
        
        
        
        
        
          2.   La  disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai  procedimenti di restituzione già avviati e  non  ancora conclusi,  compresi  quelli per i quali  pende  contenzioso, purché  l'interessato restituisca la quota capitale  -  ove non  l'abbia già fatto - entro il termine perentorio di  30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
        
        
        
          3.   All'
articolo 12, comma 4, della legge regionale  24 luglio 1995, n. 32, le parole <<Il concorso sulle spese  non potrà  superare  il  50  per  cento  della  spesa  ritenuta ammissibile  e  potrà essere accordato per un  periodo  non superiore  a  tre anni per i controlli svolti sulle  aziende agricole  biologiche e miste>> sono sostituite dalle  parole <<Il  concorso  sulle spese potrà raggiungere  il  100  per cento  della  spesa  ritenuta ammissibile  per  i  controlli svolti  sulle  aziende  agricole biologiche,  e  per  quelle miste, il 50 per cento.>>.
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          7.
          
          
             All'
articolo  16  della  legge  regionale  25/1999, dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:
<<11    bis.Agli   imprenditori   agricoli   a    titolo principale,  residenti a Fossalon di Grado e nel  comune  di Fiumicello,  acquirenti  dei terreni  dell'azienda  agricola Vittoria  di Fossalon di Grado, che realizzino investimenti, sui  terreni acquistati, tali da elevare la loro qualità  e classe  catastale  di  coltura, risultante  da  idonei  atti catastali, il valore stimato degli stessi viene ridotto  del 30  per cento e l'inizio del pagamento delle rate, di cui al comma  11,  viene  posticipato di tre  anni  dalla  data  di stipulazione del contratto.
11   ter.    Nel   caso  di  aziende  zootecniche,   gli investimenti di cui al comma 11 bis, ai fini della riduzione di prezzo e del post ammortamento, possono essere sostituiti da  un  aumento  del reddito da lavoro per  ULA,  a  seguito dell'acquisizione  dei  nuovi terreni,  dimostrato  con  una relazione  che evidenzi, ricorrendo alle classiche  voci  di bilancio  aziendale, la situazione economica ante  e  quella post.
11  quater.    La sola riduzione del prezzo del  30  per cento  viene  applicata  anche agli  acquirenti,  che  siano imprenditori  agricoli a titolo principale e che  dimostrino con  la  relazione  di cui al comma 11 ter  un  aumento  del reddito da lavoro per ULA.>>.
 
        
        
        
        Note:
        
        
        
          1Comma 6 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
 
        
        
        
          2Comma 8 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
 
        
        
        
          3Comma 1 abrogato implicitamente da  art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
 
        
        
        
          4Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
 
       
      
      
      
        Art. 11
        
       (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca
nelle acque interne)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          9.   All'
articolo  19,  comma 3, della  legge  regionale 21/1993,  le parole <<al Comitato provinciale della caccia>> sono    sostituite    dalla   parole   <<all'Amministrazione provinciale>>  e  le  parole <<del  Comitato  stesso>>  sono sostituite dalle parole <<dell'Amministrazione stessa>>.
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          16. L'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia è autorizzato ad assumere con contratto di diritto privato e con l'osservanza dei principi e delle norme che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni, il personale operaio necessario, nel limite massimo di 15 unità, per l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, di tutte le attività di gestione degli impianti ittici, compresa la piscicoltura, nonché di ripopolamento e di salvaguardia della fauna ittica delle acque interne.
 
        
        
        
          16 bis. Ferma restando l'osservanza dei principi e delle norme che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni, l'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia è altresì autorizzato ad assumere manodopera a tempo determinato per l'esecuzione, in economia, in amministrazione diretta, di lavori a carattere stagionale o di lavori a carattere straordinario od occasionale.
 
        
        
        
            16 ter. Compatibilmente con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica inerente il personale, al personale operaio dipendente si applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, il Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Udine, sede dell'Ente, e il contratto integrativo aziendale sottoscritto dal Direttore generale dell'Ente medesimo con i soggetti aventi rappresentatività sindacale. 
 
        
        
        
          16 quater. 
          
												La procedura per l'integrazione contrattuale di cui al comma 16 ter ha luogo secondo le modalità previste dall'
												articolo 88, comma 4 bis, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9
												(Norme in materia di risorse forestali), per il personale operaio assunto con contratto di diritto privato presso la Direzione centrale competente in materia di risorse forestali, fatta salva l'osservanza delle seguenti disposizioni: 
											
          
          
          
          
            a) la partecipazione alle trattative con la controparte, quale rappresentante dell'Amministrazione regionale, e la sottoscrizione del contratto è attuata dal Direttore generale dell'ETPI;
          
          
          
            b) l'ipotesi di integrazione contrattuale è inviata all'Avvocatura della Regione e alla Direzione centrale competente in materia di bilancio, per il parere e il controllo di competenza, attraverso la Direzione centrale vigilante. 
          
         
        
        
        
          16 quinquies. 
												Fino alla conclusione della procedura di cui al comma 16 quater continua a trovare applicazione il contratto integrativo di Ente degli operai dell'Ente tutela pesca vigente alla data di entrata in vigore della 
												
legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28
												(Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021).
											
 
        
        
        
          16 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI), anche anticipatamente all'inizio dell'esercizio finanziario, i fondi per le spese relative al personale di cui ai commi 16 e 16 bis e per l'assunzione di personale tramite contratto di lavoro flessibile nei limiti degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.
 
        
        
        
          16 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI), anche anticipatamente all'inizio dell'esercizio finanziario, i fondi per le spese relative al personale di cui ai commi 16 e 16 bis e per l'assunzione di personale tramite contratto di lavoro flessibile nei limiti degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.
        Note:
        
        
        
          1Comma 12 abrogato da art. 8, comma 15, L. R. 18/2000
 
        
        
        
          2Comma 13 abrogato da art. 8, comma 15, L. R. 18/2000
 
        
        
        
          3Comma 14 abrogato da art. 8, comma 15, L. R. 18/2000
 
        
        
        
          4Comma 15 abrogato da art. 8, comma 15, L. R. 18/2000
 
        
        
        
          5Comma 16 bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 17/2006
 
        
        
        
          6Comma 1 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
 
        
        
        
          7Comma 2 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
 
        
        
        
          8Comma 3 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
 
        
        
        
          9Comma 4 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
 
        
        
        
          10Comma 5 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
 
        
        
        
          11Comma 6 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
 
        
        
        
          12Comma 7 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
 
        
        
        
          13Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
 
        
        
        
          14Integrata la disciplina del comma 16 da art. 15, comma 4, L. R. 42/2017
 
        
        
        
          15Integrata la disciplina del comma 16 bis da art. 15, comma 4, L. R. 42/2017
 
        
        
        
          16Parole sostituite al comma 16 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
 
        
        
        
          17Parole aggiunte al comma 16 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
 
        
        
        
          18Parole aggiunte al comma 16 bis da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
 
        
        
        
          19Parole soppresse al comma 16 da art. 2, comma 24, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
 
        
        
        
          20Comma 16 ter aggiunto da art. 2, comma 24, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
 
        
        
        
          21Comma 16 quater aggiunto da art. 2, comma 24, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
 
        
        
        
          22Comma 16 quinquies aggiunto da art. 2, comma 24, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
 
        
        
        
          23Parole soppresse al comma 16 da art. 3, comma 66, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
 
        
        
        
          24Comma 16 sexies aggiunto da art. 3, comma 66, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
 
       
      
      
      
        Art. 12
        
       (Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 3/1999 in
materia di Consorzi di sviluppo industriale, alla legge
regionale 4/1999 in materia di promozione commerciale
all'estero, alla 
legge regionale 5/1994 in materia di
Mediocredito e interventi in materia di molluschicoltura)
          3.
          
          
           All'
articolo 4 della legge regionale 3/1999, prima del comma 1, è inserito il seguente:
<<01. L'approvazione del piano territoriale infraregionale comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree e degli immobili indicati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.>>.
 
        
        
        
        
        
        
          5. All'
articolo 14, comma 5, della legge regionale 3/1999, dopo le parole <<ai sei mesi.>>, è aggiunto il seguente periodo <<Alternativamente la Giunta regionale può deliberare lo scioglimento del Consorzio e la nomina di un Commissario liquidatore.>>.
 
        
        
        
          6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di sviluppo industriale e all'EZIT contributi nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per incarichi professionali necessari alla redazione dei piani territoriali infraregionali e loro varianti come previsti dalla 
legge regionale 3/1999. Le domande vanno presentate entro il mese di aprile di ogni anno alla Direzione regionale dell'industria e, in sede di prima applicazione, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in sede di prima applicazione sono ammesse a contributo anche le spese effettuate prima della presentazione della domanda, purché successive all'entrata in vigore della 
legge regionale 3/1999; sulla congruità delle spese viene sentito il parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale. L'erogazione del contributo ha luogo in ragione del 90 per cento a seguito dell'adozione del Piano, o di una sua variante, da parte del competente organo deliberante dell'Ente; il saldo viene liquidato a seguito dell'approvazione dei medesimi con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le domande vengono accolte sino ad esaurimento dei fondi disponibili, dando priorità a quelle che prevedono il minor intervento finanziario a carico dell'Amministrazione regionale; le domande non accolte, totalmente o parzialmente, possono essere ammesse prioritariamente al riparto degli stanziamenti per gli anni successivi. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio degli interventi settoriali della Direzione regionale dell'industria.
 
        
        
        
          7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.1.62.1.351 denominata <<Contributi ai Consorzi di sviluppo industriale e all'EZIT per incarichi professionali>>, di nuova istituzione nella funzione obiettivo 23 - programma 23.1 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7920 (2.1.156.2.10.28) di nuova istituzione alla rubrica n. 62 - Servizio degli interventi settoriali - spese correnti - con la denominazione <<Contributi ai Consorzi di sviluppo industriale e all'EZIT per incarichi professionali necessari per la redazione dei piani territoriali infraregionali e relative varianti>> e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l'anno 2000.
        
        
        
          8. All'onere di lire 2.500 milioni per l'anno 2000 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 23.3.62.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7942 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
        
        
        
          9. All'
articolo 8, comma 25, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: <<Con successiva convenzione, da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e l'Istituto per il commercio con l'estero, sono fissate le azioni, i tempi e le modalità dei progetti derivanti dal suddetto accordo. Per l'attuazione di tali progetti l'Amministrazione regionale concede un contributo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, o ad altri soggetti pubblici. I contributi sono concessi nella percentuale massima del 100 per cento e possono essere erogati in via anticipata fino ad un massimo del 70 per cento del contributo assegnato.
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          13.
          
          
           All'
articolo 130 della legge regionale 5/1994, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti "de minimis" alle imprese industriali per finalità diverse dagli investimenti.
1 ter. Le modalità e le condizioni per gli interventi di cui al comma 1 bis, sono stabilite nel rispetto della disciplina fissata dall'Unione Europea per gli aiuti "de minimis" con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria.>>.
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          16. Le risorse derivanti dall'estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari di cui al comma 10, primo periodo, sono introitate dall'unità previsionale di base 4.1.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1306 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di lire 25.000 milioni per l'anno 2000.
        
        
        
          17. Per le finalità di cui al comma 10, secondo periodo, è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'anno 2000.
        
        
        
          18. Il predetto onere di lire 25.000 milioni per l'anno 2000 fa carico all'unità previsionale di base 23.2.9.2.299 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1354 (2.1.263.3.10.28) di nuova istituzione alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - spese d'investimento - con la denominazione <<Acquisto di obbligazioni dell'Istituto Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli- Venezia Giulia al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali, a particolare sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile>>.
        
        
        
          19. All'onere di lire 25.000 milioni derivante dal comma 18 si provvede con l'entrata di pari importo prevista dal comma 16.
        
        
        
          20. Per le finalità previste dall'
articolo 6, comma 91, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.2.62.2.312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7792 (2.1.243.3.10.14) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 62 - Servizio degli interventi settoriali - con la denominazione <<Contributo a fondo perduto alle imprese regionali proprietarie di impianti, autorizzati dalla 
legge 192/1977, per la depurazione di molluschi eduli lamellibranchi, le quali abbiano sospeso o ridotto l'attività degli impianti predetti a causa della ridotta attività di produzione molluschicola in conseguenza dell'avversità ecologica dipendente dagli aggregati mucillaginosi in Adriatico nell'anno 1997>> e con lo stanziamento complessivo di lire 100 milioni per l'anno 2000. Al predetto onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2 allegato al documento tecnico stesso).
 
        
        
        
        
        
        
        Note:
        
        
        
          1Comma 9 sostituito da art. 7, comma 35, L. R. 4/2001
 
        
        
        
          2Parole soppresse al comma 10 da art. 7, comma 31, L. R. 23/2001
 
        
        
        
          3Comma 11 abrogato da art. 7, comma 31, L. R. 23/2001
 
        
        
        
          4Comma 12 abrogato da art. 7, comma 31, L. R. 23/2001
 
        
        
        
          5Parole soppresse al comma 14 da art. 7, comma 31, L. R. 23/2001
 
        
        
        
          6Abrogato, a decorrere dal 26 marzo 2008, il comma 2, a seguito dell'abrogazione dei commi 8 bis e 8 ter dell'art. 3, L.R. 3/1999, ad opera dell'art. 29, comma 3, DPReg 20 marzo 2008, n. 086/Pres  ("Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5" - BUR SS n. 11 dd 25 marzo 2008), secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 6, della L.R. 5/2007.
 
       
      
      
      
        Art. 13
        
       (Disposizioni in materia di turismo e commercio)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          8.
          
          
           Dopo l'
articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, è inserito il seguente articolo:
<<Art. 7 bis
       (Attività di servizio)
1. Le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 2 possono, in deroga alle normative vigenti, svolgere l'attività di servizi di parrucchiere, barbiere, estetica, cura del corpo, in locali idonei ed attrezzati e limitatamente alle persone alloggiate.>>.
  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          52. Apposito atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'
articolo 106, comma 17, della legge regionale 13/1998, regolamenta le modalità e le procedure operative ed amministrative, per porre a carico dei fondi di agevolazione erogati al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per l'attivazione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 2 e 6 della 
legge regionale 36/1996, gli oneri per l'attività del Comitato di gestione connessa all'esercizio della delega di cui al comma 51.
 
        
        
        
        
        
        
          54. Fino alla entrata in vigore della riforma organica della distribuzione dei carburanti, di cui all'
articolo 117 della legge regionale 13/1998, e comunque fino al 31 dicembre 2000, al fine di ampliare il servizio della distribuzione dei carburanti per natanti, gli impianti destinati al rifornimento dei veicoli stradali che, per collocazione e disponibilità di attrezzature idonee soddisfano i requisiti per l'erogazione di carburanti ai natanti, possono rifornire anche i natanti.
 
        
        
        
          55. È autorizzata l'estinzione anticipata del prestito obbligazionario del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, di cui all'
articolo 60 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, per l'importo di nominali lire 4 miliardi; le risorse derivanti dall'operazione di cui al periodo precedente sono introitate fra le entrate del bilancio di previsione per l'esercizio 2000; per l'anno 2000 è autorizzata la spesa di ulteriori 4 miliardi per il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo l06 della legge regionale 13/l998, mediante utilizzazione degli introiti di cui al presente comma.
 
        
        
        
          56. Le risorse derivanti dall'estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari di cui al comma 55 sono introitate all'unità previsionale di base 4.1.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1306 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.
        
        
        
          57. Per le finalità di cui al comma 55 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000 a carico all'unità previsionale di base 29.2.64.2.584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9320 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
        
        
        
          58. All'onere di lire 4.000 milioni derivante dal comma 57 si provvede con l'entrata di pari importo prevista dal comma 56.
        
        
        
        
        
        
          60. Al fine di poter dare una interpretazione e applicazioni univoche alle disposizioni di cui alla 
legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, la Direzione regionale del commercio e del turismo dispone una ricognizione che definisca il numero e la necessità finanziaria atta a soddisfare le richieste presentate ai sensi dell'
articolo 2 della medesima legge regionale 49/1978, come modificato dall'
articolo 1, primo comma, della legge regionale 39/1979, entro il 28 marzo 1988 ed escluse per la mancata iscrizione, nel biennio antecedente alla richiesta, al Registro esercenti il commercio, al fine di disporre la loro riammissione ai benefici di legge nell'anno 2001, previa presentazione di apposita domanda.
 
        Note:
        
        
        
          1Comma 1 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
 
        
        
        
          2Comma 2 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
 
        
        
        
          3Comma 3 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
 
        
        
        
          4Comma 4 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
 
        
        
        
          5Comma 5 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
 
        
        
        
          6Comma 9 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
 
        
        
        
          7Comma 10 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
 
        
        
        
          8Comma 12 abrogato da art. 8, comma 55, L. R. 3/2002 a decorrere dal 29 gennaio 2002.
 
        
        
        
          9Comma 13 abrogato da art. 8, comma 55, L. R. 3/2002 a decorrere dal 29 gennaio 2002.
 
        
        
        
          10Integrata la disciplina del comma 50 da art. 8, comma 77, L. R. 3/2002
 
        
        
        
          11Integrata la disciplina del comma 46 da art. 8, comma 37, L. R. 13/2002
 
        
        
        
          12Comma 6 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 7/2003
 
        
        
        
          13Comma 7 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 7/2003
 
        
        
        
          14Parole sostituite al comma 48 da art. 43, comma 1, L. R. 18/2003
 
        
        
        
          15Comma 15 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          16Comma 16 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          17Comma 17 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          18Comma 18 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          19Comma 19 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          20Comma 20 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          21Comma 21 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          22Comma 22 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          23Comma 23 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          24Comma 24 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          25Comma 25 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          26Comma 26 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          27Comma 27 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          28Comma 28 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          29Comma 29 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          30Comma 30 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          31Comma 31 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          32Comma 32 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          33Comma 33 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          34Comma 34 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          35Comma 35 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          36Comma 36 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          37Comma 37 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          38Comma 38 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          39Comma 39 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          40Comma 40 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          41Comma 41 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          42Comma 42 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          43Comma 43 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          44Comma 44 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          45Comma 45 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          46Comma 46 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          47Comma 47 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          48Comma 48 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          49Comma 49 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          50Comma 51 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          51Comma 53 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
        
        
        
          52Comma 59 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
 
       
      
      
      
        Art. 14
        
       (Disposizioni per il completamento della ricostruzione)
        
        
        
          1. In via di interpretazione autentica, l'
articolo 75, primo comma, numero 4, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dall'
articolo 137, comma 19, della legge regionale 13/1998, trova applicazione anche nei casi in cui gli immobili acquistati dai Comuni per renderli funzionali all'uso pubblico previsto siano posti in demolizione e poi ricostruiti, sempreché tale soluzione sia sorretta da validi motivi tecnici che la rendano preferibile rispetto ad ogni altro intervento di ristrutturazione.
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          4. Le disposizioni di cui all'
articolo 39 bis della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 trovano applicazione anche nei confronti di coloro che prima dell'entrata in vigore della presente legge, a termini di ultimazione dei lavori non ancora scaduti, abbiano introdotto un giudizio ordinario o amministrativo avente ad oggetto le modalità di esecuzione dell'intervento assistito da contributo, ancorché la relativa azione o ricorso siano stati dichiarati irricevibili per ragioni di tardività.
 
        
        
        
          5. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'
articolo 39 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dagli articoli 55, comma 1, e 56, comma 1, della 
legge regionale 40/1996, nei casi indicati al comma 4, sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell'intervento. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
 
        
        
        
          6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.640 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9450 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
        
        
        
          7.
           Avuto riguardo alla necessità di concludere il processo di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 con la definizione sollecita delle situazioni pendenti destinate altrimenti a protrarsi nel tempo con esiti incerti, sono annullati:
          
          
          
          
            a) i crediti dell'Amministrazione regionale vantati nei confronti di coloro che hanno indebitamente percepito somme superiori al dovuto a titolo di indennità di occupazione di aree adibite ad insediamenti abitativi provvisori, ai sensi delle leggi regionali 21 luglio 1976, n. 33, 30 agosto 1976, n. 49, 30 agosto 1984, n. 45, 55/1986 e 2 maggio 1988, n. 26;
          
          
          
            b) i crediti dell'Amministrazione regionale vantati nei confronti dello Stato per la mancata rifusione del costo anticipato sulla quota ministeriale dei pasti giornalieri consumati dai vigili volontari ausiliari impiegati nei servizi attinenti ai programmi di ricostruzione ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7.
          
         
        
        
        
          8. Le disposizioni del comma 7 si applicano limitatamente ai crediti per i quali sia stata avviata azione di recupero prima della data di entrata in vigore della presente legge.
        
        
        
        
        
        
          10. Per le opere pubbliche e di pubblica utilità già finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge con i fondi relativi alla ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate, il soggetto intestatario dell'ordine di accreditamento è autorizzato, nei limiti delle somme accreditate, a rivedere l'importo delle singole voci di quadro economico, aumentando la voce relativa alle spese tecniche, generali e di collaudo fino alla percentuale del 12 per cento indicata all'
articolo 79, secondo comma, della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo.
 
        
        
        
          11. In via di interpretazione autentica, le disposizioni normative speciali contenute negli articoli 10 della 
legge regionale 55/1986, 119 della 
legge regionale 50/1990, 45 e 90 della 
legge regionale 37/1993, continuano a trovare applicazione per le opere finanziate con spesa a carico dei capitoli già assegnati alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, anche a seguito dell'entrata in vigore della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
 
        
        
        
          12. Per assicurare una rapida conclusione delle procedure tecnico-amministrative connesse al completamento dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, gli interventi già di competenza del Segretario generale straordinario, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state avviate le procedure di appalto, sono trasferiti ai Comuni territorialmente competenti, che provvedono all'affidamento e alla gestione dei lavori con l'assolvimento di tutte le competenze della stazione appaltante, ivi compresa la direzione lavori.
 
        
        
        
          13. Per le finalità di cui al comma 12, sono disposte aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici.
 
        
        
        
          14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 12 e 13 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.2.811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 466 e 9537 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
        
        
        
        
        
        
          16. Nei casi di intervento pubblico di riparazione e di ricostruzione di edifici privati ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 63/1977 la spesa a carico della Regione si intende comprensiva degli oneri relativi all'aggiornamento dei prezzi di progetto.
        
        
        
        
        
        
          18. Qualora sul territorio comunale sia completato il processo di ricostruzione senza più alcuna necessità di soddisfare le esigenze abitative dei soggetti sinistrati indicati all'
articolo 63 della legge regionale 63/1977, i Comuni sono autorizzati ad alienare gli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 68, primo comma, numero 2), e terzo comma, della 
legge regionale 63/1977, con priorità ai soggetti assegnatari in locazione semplice anche in deroga alle disposizioni contenute nell'
articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'
articolo 64, comma 2, della legge regionale 13/1998.
 
        
        
        
          19. All'
articolo 7, comma 5, della legge regionale 2/2000, le parole <<nelle zone terremotate>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei Comuni delimitati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni>>.
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          22.
          
          
           All'
articolo 104 della legge regionale 50/1990, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
<<6 bis. Nei casi di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della 
legge regionale 30/1977, qualora l'esecuzione delle opere sia resa impossibile per le modificazioni intervenute nello stato dell'immobile e quando la non corretta esecuzione dei lavori sia stata aggravata dall'incuria conseguente all'abbandono dell'immobile stesso da parte dell'impresa esecutrice dichiarata fallita, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, su istanza degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della 
legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è autorizzata ad affidare un incarico di progettazione per l'adeguamento del progetto originario alla situazione sopravvenuta, applicando prezzi correnti.
6 ter. Per le finalità di cui al comma 6 bis, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzata a concedere il contributo o a rideterminare quello eventualmente già concesso, tenendo conto delle risultanze del progetto rielaborato a prezzi correnti, fermo restando il rispetto di ogni altra previsione in materia di concessione dei contributi.
 
        
        
        
          23. Gli oneri derivanti dall'
articolo 104, comma 6 ter, della legge regionale 50/1990, come inserito dal comma 22, fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.2.811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9555 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
 
        
        
        
          24. Qualora intervenga la trasformazione o la soppressione degli enti pubblici beneficiari delle provvidenze di cui alle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, prima della completa realizzazione delle opere ed interventi finanziati mediante aperture di credito tratte sui capitoli di spesa per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate, il legale rappresentante dell'ente trasformato, anche se privatizzato, ovvero il legale rappresentante del nuovo ente subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi a quello soppresso, è autorizzato a continuare la gestione dei fondi disponibili sulle aperture di credito e a rendicontare le relative spese.
        
        
        
        
        
        
          26. Nei casi di risoluzione per inadempimento di redazione dei piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese indicate all'
articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1984, n. 33, derivanti dall'affidamento di un nuovo incarico finalizzato a portare a compimento le prestazioni rimaste inadempiute.
 
        
        
        
          27. È fatto obbligo all'Amministrazione comunale di versare al fondo di solidarietà le somme che eventualmente ottenesse in sede giudiziaria a titolo di risarcimento danni in seguito alla risoluzione dell'incarico per inadempimento.
        
        
        
          28. Le spese derivanti dall'applicazione del comma 26 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9447 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
        
        
        
          29. Le somme di cui al comma 27 sono iscritte nell'unità previsionale di base 2.3.475 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 690 (2.3.2) che si istituisce "per memoria" nel Documento tecnico allegato ai bilanci predetti alla rubrica n. 24 - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza - con la denominazione <<Recupero di somme ottenute dalle Amministrazioni comunali in sede giudiziaria a titolo di risarcimento danni per effetto di risoluzioni contrattuali determinate da inadempimento>>, e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa sul <<Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia>>.
        
        
        
          30. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi degli articoli 15, quinto comma, della 
legge regionale 30/1977, e 54 della 
legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come da ultimo modificati, rispettivamente, dall'
articolo 18, primo comma, della legge regionale 35/1979 e dall'
articolo 25, comma 4, della legge regionale 37/1993, da parte dei successori per causa di morte dei soggetti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riaperti per 60 giorni a decorrere dalla predetta data.
 
        
        
        
          31. Le disposizioni di cui al comma 30 trovano applicazione qualora alla data del 31 dicembre 1998 il progetto dell'intervento sia già stato esaminato dai competenti uffici della Segreteria Generale Straordinaria.
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          34. Le disposizioni previste dall'articolo 137, commi 4 e 5, della 
legge regionale 13/1998, così come modificato dal comma 33 del presente articolo, si applicano in favore dei Comuni che abbiano acquistato gli edifici ivi considerati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
        Note:
        
        
        
          1Integrata la disciplina del comma 7 da art. 5, comma 86, L. R. 4/2001
 
        
        
        
          2Integrata la disciplina del comma 12 da art. 15, comma 13, L. R. 13/2002
 
        
        
        
          3Parole sostituite al comma 13 da art. 15, comma 12, L. R. 13/2002
 
        
        
        
          4Parole sostituite al comma 18 da art. 15, comma 34, L. R. 13/2002
 
       
      
      
      
        Art. 15
        
       (Disposizioni in materia di patrimonio regionale e di
società a partecipazione regionale)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          4.
          
          
             All'
articolo 65 della legge regionale 9/1999,  dopo il comma 6, è inserito il seguente:
<<6  bis.  L'ammontare dei canoni di  concessione  e  di locazione relativi al periodo intercorrente tra la  data  di entrata  in vigore della presente legge e quello di  stipula del  contratto corrisposti all'Amministrazione regionale  è considerato quale anticipazione sul prezzo di acquisto.>>.
 
        
        
        
          5.    I   redditi   lordi  annui   imponibili   di   cui all'articolo  21,  comma 3, lettere a)  e  b),  della  
legge regionale  12  febbraio 1998, n. 3, sono  assunti  nel  loro valore  massimo per i nuclei familiari composti da non  più di tre persone.
 
        
        
        
          6.   Per  i  nuclei familiari composti da un  numero  di persone superiore a tre, i redditi annui imponibili  di  cui al comma 5 sono ridotti del 10 per cento per ogni componente eccedente le tre unità.
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          11.  All'
articolo  4,  comma 1,  della  legge  regionale 2/1999, dopo la parola <<Tarvisio.>> è aggiunto il seguente periodo <<Al commissario spetta, altresì, il rimborso delle spese  di  viaggio, anche con mezzo proprio, e  delle  altre spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico al   di  fuori  del  territorio  regionale,  calcolato   con applicazione   dei  criteri  stabiliti  per   i   dipendenti regionali.>>.
 
        
        
        
          12.  Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma  11 fanno  carico  all'unità previsionale di base  52.3.9.1.677 dello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1482 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è  così integrata:  dopo la parola <<indennità>> sono  inserite  le parole <<e il rimborso spese>>.
        
        
        
          13.
          
          
            All'
articolo 8 della legge regionale  2/1999,  dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<<1  bis.  Gli eventuali oneri relativi ai  rapporti  di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2,   comma  2,  sono  posti  a  carico  del  fondo  di   cui all'articolo 5.>>.
 
        
        
        
        
        
        
          15.  A  seguito  della trasformazione  in  società  per azioni,  anche in forma consortile, del Centro di servizi  e di    documentazione    per   la   cooperazione    economica internazionale,  prevista  dall'
articolo  98   della   legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, l'Amministrazione regionale è  autorizzata a partecipare all'aumento di capitale  della società   finanziaria  di  promozione  della   cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - FINEST SpA mediante conferimento   della  propria  partecipazione   nel   centro anzidetto,  ai sensi degli articoli 2440 e 2441  del  
codice civile.
 
        
        
        
        Note:
        
        
        
          1Comma 8 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996. 
 
        
        
        
          2Comma 9 sostituito da art. 2, comma 11, L. R. 13/2002
 
        
        
        
          3Comma 9 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 14/2003
 
        
        
        
          4Comma 16 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012
 
       
      
      
      
        Art. 16
        
       (Disposizioni in materia di organizzazione e personale, di
finanziamenti comunitari e di tutela delle minoranze
linguistiche)
        
        
        
          1.
          
          
             Il  
capo IV del titolo IV della legge regionale  20 aprile 1999, n. 9, è sostituito dal seguente:
<<CAPO IV
       DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMI COMUNITARI, DI 
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, DI INTERVENTI DI AIUTO DI 
CARATTERE INTERNAZIONALE E DI PROGRAMMI SPECIALI
Art. 68
       (Affidamento di incarichi finalizzati a potenziare vari
interventi di carattere comunitario e internazionale)
1.    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   ad affidare incarichi di collaborazione a tempo determinato  al fine  di  potenziare  gli interventi  per  l'attuazione  dei programmi  comunitari, delle attività di cooperazione  allo sviluppo,   degli   interventi   di   aiuto   di   carattere internazionale, dei programmi speciali, delle iniziative  di promozione dei rapporti di cooperazione economica e altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con   gli  organi  comunitari  anche  attraverso  interventi diretti presso le relative sedi.
2.   L'individuazione delle esigenze  di  supporto  alle strutture  regionali  è effettuata dalla  Giunta  regionale mediante attribuzione di incarichi di collaborazione per  le attività  di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di dieci unità.
3.    I   collaboratori   operano   sulla   base   delle indicazioni  fornite dal Direttore regionale o  di  Servizio autonomo  presso la cui struttura prestano la loro attività a   seguito  della  ripartizione  effettuata  dalla   Giunta regionale.
4.   All'attuazione della deliberazione giuntale di  cui al  comma  2  provvede l'Ufficio di Piano sulla  base  delle indicazioni fornite dalle Direzioni regionali o dai  Servizi autonomi   individuati   dalla   Giunta   regionale    quali destinatari  delle  collaborazioni e  ne  fissa  i  relativi compiti.
5.    Per  le  esigenze  di  gestione  delle  misure  di sostegno allo sviluppo rurale previste dai nuovi regolamenti comunitari  in  corso  di approvazione,  il  contingente  di personale  previsto nel profilo professionale di consigliere agronomo dall'
articolo 13, comma 1, della legge regionale  9 settembre 1997, n. 31, è incrementato di dieci unità.
 6.   Per  le  finalità  di cui  ai  commi  1  e  2,  la relativa  spesa  fa carico al capitolo 885  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.>>.
  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          17.  In  attuazione  della  
legge  482/1999  la  Regione promuove  la costituzione dell'Istituto per la tutela  delle tradizioni  linguistiche e culturali dei cittadini  italiani di  lingua  tedesca. Compongono l'Istituto tutti coloro  che liberamente  vi  aderiscono e si dichiarano appartenenti  al gruppo   linguistico   tedesco  in  Friuli-Venezia   Giulia. L'Istituto   dei  Tedeschi  del  Friuli-Venezia   Giulia-Das Institut  der  Deutschsprachigen Burger  in  Friaul  Julisch Venetien  ha  tra  i suoi fini istituzionali  la  promozione della  attività della comunità tedesca, coordina l'impiego dei  finanziamenti che a qualsiasi titolo vengano  destinati alla medesima comunità dallo Stato italiano e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità connesse ad attività culturali,  ricreative e sportive, nonché per l'editoria  e per  le  emittenti radiotelevisive private e  garantisce  la pubblicità  per  l'impiego dei fondi. Lo  statuto,  redatto nelle   forme   previste  dalla  normativa  vigente,   viene approvato  dal  Presidente  della Giunta  regionale,  previo parere  della Commissione consiliare competente,  entro  sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Esso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 
        
        
        
        Note:
        
        
        
          1Comma 6 abrogato da art. 1, comma 13, L. R. 2/2001
 
        
        
        
          2Comma 16 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 16/2003
 
        
        
        
          3Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005
 
        
        
        
          4Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita  da art. 1, comma 6, L. R. 19/2005
 
        
        
        
          5Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita  da art. 1, comma 7, L. R. 19/2005
 
        
        
        
          6Vedi la disciplina transitoria del comma 8, stabilita  da art. 1, comma 6, L. R. 19/2005
 
        
        
        
          7Vedi la disciplina transitoria del comma 9, stabilita  da art. 1, comma 6, L. R. 19/2005
 
        
        
        
          8Vedi la disciplina transitoria del comma 9, stabilita  da art. 1, comma 7, L. R. 19/2005
 
        
        
        
          9Comma 14 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
 
        
        
        
          10Comma 4 abrogato da art. 13, comma 37, lettera b), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
 
        
        
        
          11Comma 5 abrogato da art. 13, comma 37, lettera b), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
 
        
        
        
          12Comma 7 abrogato da art. 54, comma 1, lettera oo), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
 
        
        
        
          13Comma 8 abrogato da art. 54, comma 1, lettera oo), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
 
        
        
        
          14Comma 9 abrogato da art. 54, comma 1, lettera oo), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
 
        
        
        
          15Comma 10 abrogato da art. 54, comma 1, lettera oo), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
 
        
        
        
          16Comma 11 abrogato da art. 54, comma 1, lettera oo), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
 
       
      
      
      
        Art. 17
        
        
        ( ABROGATO )
        
        
        Note:
        
        
        
          1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996. 
 
        
        
        
          2Articolo ripristinato per effetto dell'annullamento ab origine dell'abrogazione, disposto con D.G.R. 28/8/2002, n. 2936, pubblicata nel B.U.R. 23/10/2002, n. 43.
 
        
        
        
          3Articolo abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
 
       
      
      
      
        Art. 18
        
       (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti
notificate alla Commissione dell'Unione europea)
        
        
        
          1.   Gli  effetti delle disposizioni di cui all'articolo 10,  commi 6, 7 e 8, notificate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, secondo le modalità  di cui  alla 
legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, sono sospesi sino  al giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della  Regione  dell'avviso dell'esito  positivo  dell'esame della Commissione europea.