LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  07/05/1999
Allegati:
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 68 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2000
2Partizione di cui fa parte l'art. 40, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Articolo 23 bis aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 17/2010
4Capo IV del Titolo I abrogato da art. 53, comma 1, lettera j), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E TERRITORIO
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
Art. 1
 (Comitato per lo studio e la predisposizione di interventi
in materia di inquinamento elettromagnetico)
1. Al fine di acquisire ogni conoscenza scientifica e tecnica, atta a valutare il rischio per le popolazioni dovuto alle diverse sorgenti di inquinamento elettromagnetico e al fine di ridurre lo stesso inquinamento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un apposito Comitato per lo studio e la predisposizione di interventi per la riduzione del rischio dovuto all'esposizione a fonti di inquinamento elettromagnetico.
2. Per quanto attiene al funzionamento e alla durata in carica del Comitato di cui al comma 1, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23.
3. Ai componenti del Comitato compete un gettone di presenza pari a lire 100.000 per ogni seduta ed è dovuto inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, equiparando a tal fine i componenti del Comitato alla qualifica di dirigente.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera t), L. R. 34/2017
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera t), L. R. 34/2017
Art. 4
 ( Abrogazione dell'articolo 20 bis della legge
regionale 43/1990 in materia di valutazione
di impatto ambientale)
Art. 5

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 1/2000
2Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 14, L. R. 13/2002
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 24, comma 1, L. R. 28/2002
4Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 6
 (Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 13/1998 in
materia di salvaguardia di gestioni idriche in atto)
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE
PUBBLICO E DI VIABILITÀ E TRASPORTI
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
Art. 8
 (Integrazione dell'articolo 44 della legge regionale
13/1998 in materia di appalti di lavori pubblici)
1. Per l'attuazione della procedura di cui all'articolo 44, comma 3, della legge regionale 13/1998, la Regione predispone un regolamento tipo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
Art. 10
 (Realizzazione e gestione delle opere relative al programma
di metanizzazione delle zone montane)
1.
All'articolo 51 della legge regionale 13/1998, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
<< 1 bis. Al fine del completamento del programma di cui al comma 1, la realizzazione delle ulteriori opere e la relativa gestione continuano ad essere affidate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alla COMERGAS SpA, ora AGIPGAS SpA, già concessionaria della realizzazione e della gestione del servizio di distribuzione di gas combustibili, delle opere finora realizzate e in corso di realizzazione, interlocutore indispensabile per la gestione unitaria del progetto, con la partecipazione alla spesa dell'Amministrazione regionale nelle medesime quote determinate dal Consiglio regionale in sede di approvazione del programma generale ed applicate nei vigenti rapporti concessori. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma continuano a far carico ai capitoli 2661, 2668 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999.
1 ter. La COMERGAS SpA, ora AGIPGAS SpA, negli affidamenti dei lavori è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di esecuzione di opere pubbliche. >>.

Art. 11
 (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 10/1995
in materia di realizzazione di opere pubbliche di iniziativa
comunale)
1.
L'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 31/1995, è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
 (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale)
1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o anche non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori regionali competenti per materia sono autorizzati a confermare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento. >>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 10/1995, come da ultimo sostituito dal comma 1, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine del 30 giugno 1999.
Art. 12
 (Proroga dell'efficacia di Piani regionali)
1. L'efficacia del vigente Piano regionale delle opere di viabilità, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, del vigente Piano integrato dei trasporti, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, e del vigente Piano regionale dei porti, previsto dall'articolo 7 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è prorogata fino alla data di approvazione dei corrispondenti piani in corso di rielaborazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 20
 (Modifica all'articolo 81 della legge regionale 13/1998 in
materia di contributi a fronte mutuo)
1. All'articolo 81, comma 1, della legge regionale 13/1998, dopo le parole << edilizia agevolata e convenzionata, >> sono aggiunte le parole << la rinegoziazione ovvero >>.
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 13/1998 sono aggiunti i seguenti:
<< 2 bis. Nei casi di cui al comma 1, qualora dalla documentazione presentata si rilevi che il costo per interessi complessivo, desunto dai piani di ammortamento, risulta non inferiore all'ammontare complessivo dei contributi concessi, non occorre procedere alla conferma degli stessi.
2 ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contributi concessi sulla base del disposto dell'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22. >>.

Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 22
 (Modifica alle leggi regionali 3/1995 e 75/1982 in materia
di ipoteche costituite a favore della Regione)
1.
All'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
<< 4 bis. Ad estinzione delle obbligazioni la Direzione regionale od il Servizio autonomo che ha acquisito l'ipoteca provvede, su domanda ed a spese dell'interessato, alla cancellazione della relativa iscrizione. >>.

2. 
( ABROGATO )
(1)
3. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
2Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 23
 (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio di cui al comma 7, per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso, ovvero direttamente, a privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni, per interventi edilizi destinati all'acquisto, alla costruzione o completamento, ovvero al recupero o completamento di alloggi aventi le caratteristiche di cui alla legge medesima.
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
(6)
4. 
( ABROGATO )
(7)
5. 
( ABROGATO )
(8)
6. 
( ABROGATO )
(9)
7. Il Fondo di cui al comma 1 è amministrato dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, con contabilità separata, attraverso i propri organi sociali. Il Fondo è distinto in tre sezioni separate relative, rispettivamente, agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c). Allo stesso si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
8. La vigilanza sulla gestione del Fondo di cui al comma 1 è esercitata dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.
8 bis. Il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA è autorizzato a concedere ed erogare le agevolazioni anche in deroga alla decorrenza delle disponibilità finanziarie destinate al Fondo mediante proprie risorse finanziarie. In tali casi, oltre alle somme anticipate di cui al periodo precedente, verrà riconosciuto annualmente al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA sugli importi stessi, a carico del Fondo, un tasso di interesse pari a quello che il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA corrisponde al Fondo medesimo sulle giacenze. L'interesse annuo così corrisposto non potrà comunque superare l'ammontare massimo complessivo degli interessi maturati anno per anno sulle giacenze del Fondo.
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. 
( ABROGATO )
Note:
1Comma 8 bis aggiunto da art. 4, comma 4, L. R. 18/2000
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 26, L. R. 3/2002
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 6, L. R. 6/2003
4I commi 1 e 7, gia' abrogati dall'art. 23, comma 1, lettera v), L.R. 6/2003, a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 12, comma 1, della medesima legge, restano in vigore per effetto della sostituzione della lettera v) sopracitata, ad opera dell'art. 12, comma 1, L.R. 12/2003.
5Comma 2 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
6Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
7Comma 4 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
8Comma 5 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
9Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
10Comma 9 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
11Comma 10 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
12Comma 11 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
13Comma 12 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
14Comma 13 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
15Comma 14 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 27, L. R. 12/2006
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 36, L. R. 9/2008
18Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 122, L. R. 27/2012
19Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 2, stabilita da art. 9, comma 68, lettera c), L. R. 15/2014
20Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 3, L. R. 37/2017
21Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 5, L. R. 37/2017
22La gestione dei rapporti agevolativi previsti dal presente articolo è delegata a FVG PLUS SpA con decorrenza dalla data di efficacia dell'acquisizione del ramo Amministrazione Agevolazioni Casa da BCC Financing Spa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 78, c. 1, L.R. 2/2024.
Art. 23 bis
 (Definizione delle pratiche contributive di cui all'articolo 23)
1. Ai fini della conclusione delle pratiche contributive finanziate ai sensi dell'articolo 23, il termine perentorio stabilito ai sensi degli articoli 14, 15, 17 e 18 del bando emanato nell'anno 1999, e degli articoli 14, 15, 16 e 17 del bando emanato nell'anno 2002 dall'Amministrazione regionale è, inderogabilmente, fissato in centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, le somme risultate disponibili in relazione alle revoche delle agevolazioni disposte anche in applicazione del comma 1 e non utilizzabili sul Fondo di cui all'articolo 23, sono rimborsate dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA all'Amministrazione regionale.
3. Le risorse derivanti dal rimborso di cui al comma 2 sono allocate sul Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 17/2010
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera j), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
CAPO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 25
 Integrazione dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986
in materia di rendicontazione di finanziamenti erogati dal
Fondo regionale per la protezione civile)
1.
All'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo il sesto comma, sono aggiunti i seguenti:
<< Ai fini della rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile di cui al presente articolo, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa. Qualora non diversamente disposto, i beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autentica della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La Direzione regionale della protezione civile ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, i Comuni, le Province, le Comunità montane, i Consorzi fra Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dal gestore del Fondo regionale per la protezione civile che ha concesso il finanziamento. >>.

Art. 26
 (Ulteriori criteri per il ristoro di danni ai beni mobili e
ai beni mobili registrati danneggiati dall'alluvione del
1996)
1. I soggetti, proprietari di beni mobili e di beni mobili registrati danneggiati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, ma non residenti nei comuni colpiti dai medesimi eventi, beneficiano di un contributo a fondo perduto pari al 15 per cento del valore del danno subito sui beni mobili stessi, erogato in un'unica soluzione. Il contributo di cui sopra è assorbito, fino a totale concorrenza, dai contributi erogati a titolo di anticipo ai sensi dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e ai sensi del decreto dell'Assessore alla protezione civile 24 luglio 1996, n. 323/DRPC/96. Gli oneri relativi fanno carico al capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
Art. 27
 (Concessione di contributi a favore dei Comuni a seguito
degli eventi alluvionali del 1998)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire alle spese di primo intervento sostenute dai Comuni per il ripristino delle normali condizioni di uso delle infrastrutture viarie e delle reti igenico-sanitarie danneggiate a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei mesi di settembre ed ottobre 1998. Gli oneri relativi fanno carico al capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999.
2. Le disposizioni procedimentali ed attuative per la concessione dei contributi a favore dei Comuni sono definite con decreto dell'Assessore regionale della protezione civile su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 28
 (Benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi
calamitosi)
1. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale 64/1986, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: << g bis) concedere benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi, ai sensi del Capo III bis del Titolo II della presente legge. >>.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, PESCA MARITTIMA E
ACQUACOLTURA
Art. 29
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 44/1983 in
materia di elezione del Consiglio dei delegati dei Consorzi
di bonifica)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. 
( ABROGATO )
(3)
4. La Giunta regionale si impegna a rivedere, entro il 30 giugno 1999, la normativa in materia di bonifica nell'ottica di riorganizzare i Consorzi di bonifica adeguandone i compiti alle nuove indicazioni di politica agraria, di tutela territoriale e ambientale.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002
2Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002
3Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 31
 (Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge
regionale 25/1995 in materia di rinnovo delle dichiarazioni
di pubblica utilità ai fini espropriativi)
1. In via di interpretazione autentica, per << opere di bonifica concesse dalla Direzione regionale dell'agricoltura >> di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 25, debbono intendersi anche le concessioni relative alle costituzioni ed ampliamenti di servitù necessarie alla manutenzione di opere pubbliche di bonifica.
Art. 32
 (Abrogazione della legge regionale 46/1988 in materia di
interventi a favore della pesca e dell'acquacoltura in acque
marine e lagunari)
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 46/1988, limitatamente alle domande presentate entro il 28 febbraio 1998 per l'esame delle quali si prescinde dal parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 18 della legge regionale stessa.
3. Il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 18 della legge regionale 46/1988 rimane in carica esclusivamente per l'esame delle domande di contributo previste dall'articolo 13 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO, TURISMO ED ENTI
FIERISTICI
Art. 33
 (Norme relative agli impianti di distribuzione GPL)
1. Al fine di sostenere l'utilizzazione dei carburanti con ridotto impatto ambientale è consentito il rilascio di nuove concessioni per gli impianti di distribuzione di GPL o di autorizzazioni al potenziamento di impianti già esistenti, con lo stesso prodotto, senza dover rinunciare a uno o più concessioni relative ad altri impianti.
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 48, comma 1, L. R. 18/2003
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 38

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 7/2003
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, COOPERAZIONE ED
ARTIGIANATO
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 12/2001
2Partizione di cui fa parte l'art. 40, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 42

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
Art. 43

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 44

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 45

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE
PRODUTTIVE
Art. 46

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 47
 (Interpretazione dell'articolo 1 della legge regionale
36/1996 in materia di agevolazioni per l'accesso al credito
per gli investimenti delle piccole e medie imprese
commerciali e di servizio)
1. In via interpretativa, tra le imprese indicate nell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, sono comprese quelle esercitanti la pesca sportiva d'altura per mezzo di barche da destinare al noleggio.
Art. 48

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009
Art. 49

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 5, comma 91, L. R. 30/2007
2Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 93, L. R. 30/2007
3Articolo abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009
TITOLO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE,
SPORT E CULTURA
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
Art. 50
 
1. Le Aziende per i servizi sanitari, nell'ambito delle funzioni di prevenzione ad esse attribuite:
a) curano la distribuzione, presso ogni presidio sanitario pubblico e convenzionato e presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, di profilattici e pubblicazioni esplicative delle forme di prevenzione di tutte le malattie a trasmissione sessuale, con particolare riguardo all'AIDS;
b) determinano, previa stipulazione di accordi con le ditte fornitrici, le modalità per la distribuzione, sia gratuita che a prezzi agevolati, dei profilattici.

2. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta altresì presso i locali pubblici da ballo e in occasione di manifestazioni su aree pubbliche, previa stipulazione di accordi con i soggetti interessati.
3. Le Aziende per i servizi sanitari determinano altresì, previo consenso degli organismi collegiali interessati, le modalità per favorire l'installazione di distributori meccanici o elettronici di profilattici, o altre modalità di distribuzione degli stessi, negli istituti scolastici di istruzione superiore, nonché per la diffusione di opuscoli esplicativi relativi alle forme di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, prevedendo le modalità di partecipazione di rappresentanti dei docenti, degli studenti e dei genitori, per adattare le attività di informazione alle specificità dei singoli istituti, con una particolare attenzione agli studenti minorenni.
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 20, L. R. 4/2001
Art. 51
 (Collaborazioni di esperti, enti ed istituzioni esterni nel
settore socio-sanitario)
1. Per lo svolgimento nelle materie ad alta integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 41, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, delle funzioni di competenza regionale previste all'articolo 144 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni di esperti, enti ed istituzioni esterni, specializzati nel settore. La relativa spesa fa carico al capitolo 4750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
2Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41) ed entra in vigore il 15/10/2009.
Art. 53
 (Assunzione di personale presso le Aziende sanitarie
regionali)
1. Ai fini della completa attuazione della legge regionale 49/1996 e, in particolare, dell'applicazione degli strumenti contabili previsti dalla medesima, ciascuna Azienda sanitaria regionale provvede, nell'ambito della programmazione pluriennale del fabbisogno e delle dinamiche del personale prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera c), della legge regionale 49/1996, alla modifica della propria dotazione organica con l'istituzione di due posti di collaboratore amministrativo.
2. Le assunzioni per la copertura dei posti di cui al comma 1, avvengono mediante corso-concorso con prove finali, scritte ed orali, da espletarsi nel rispetto della legislazione statale e delle normative contrattuali vigenti. Al corso-concorso si accede mediante apposite prove selettive.
3. L'Agenzia regionale della sanità provvede, anche avvalendosi del supporto di un istituto, ente o società, pubblico o privato, specializzato nella materia e di sicuro affidamento:
a) alla gestione delle prove selettive, che possono essere svolte anche con sistemi automatizzati, determinando il numero dei candidati ammissibili al corso-concorso;
b) alla gestione del corso-concorso, determinandone i titoli valutabili, la durata, i programmi e le prove finali, in conformità a quanto stabilito dal comma 2.

4. Ai soggetti ammessi al corso-concorso, che siano dipendenti delle Aziende del servizio sanitario nazionale e non appartenenti al ruolo amministrativo, è corrisposta una borsa di studio di importo pari alla metà di quelle previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, con oneri a carico dell'Agenzia regionale della sanità.
5. I soggetti risultanti idonei dopo l'espletamento delle prove finali hanno diritto di optare, in ordine di graduatoria, per i posti messi a concorso da ciascuna Azienda sanitaria regionale.
Art. 54

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE, CULTURA E SPORT
Art. 55
 (Interventi regionali a sostegno dei concessionari privati
per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario aventi
sede legale nella regione Friuli-Venezia Giulia)
1. In attuazione dell'articolo 23, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario che abbiano sede legale nella regione Friuli- Venezia Giulia.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la copertura dei costi di installazione, trasferimento e acquisto di aree per l'insediamento degli impianti di trasmissione, nonché per l'acquisto di ogni attrezzatura tecnica necessaria alla produzione di programmi.
3. È inoltre concesso, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, un contributo per la copertura dei costi tecnici di gestione di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
4. L'Amministrazione regionale e gli Enti regionali sono tenuti a riservare alle emittenti radiofoniche a carattere comunitario una quota pari al 50 per cento delle proprie spese annuali pubblicitarie e per messaggi di utilità sociale ovvero di interesse dell'Amministrazione stessa e degli Enti regionali veicolati tramite radiofonia.
5. La ripartizione della quota di cui al comma 4 fra le diverse emittenti radiofoniche a carattere comunitario aventi sede legale nella regione deve avvenire in base a criteri di economicità, tenendo conto del bacino di utenza delle diverse emittenti.
6. Le domande per ottenere le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere presentate entro il 30 aprile alla Presidenza della Giunta regionale, Ufficio stampa e pubbliche relazioni, corredate di:
a) copia autenticata della concessione di cui all'articolo 16 della legge 223/1990, come modificato dall'articolo 1, comma 21, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
b) preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento degli impianti e delle attrezzature tecniche che si intendono acquistare o ammodernare;
c) specificazione del bacino di utenza che si vuole ulteriormente servire o che è già servito nel caso di ammodernamento di impianto o di apparecchiature.

7. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 425 (2.1.243.3.09.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 3 - programma 0.3.1 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione IX - con la denominazione << Contributi a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lettera e), L. R. 5/2018
Art. 56

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera i), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 57
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 15/1996
relativo all'uso della grafia ufficiale friulana)
1. All'articolo 14, comma 4, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, le parole << le spese sostenute per la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3 >> sono sostituite dalle parole << le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3 >>.
2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, la denominazione del capitolo 1686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999 è così integrata: dopo le parole << nonché per >> è aggiunta la seguente << l'acquisto, >>.
Art. 58

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
Art. 59

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E UFFICI
REGIONALI, PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E CONTABILITÀ
REGIONALE, SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E PROGRAMMI
COMUNITARI.
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E UFFICI
REGIONALI
Art. 60

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 37, lettera a), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
Art. 61
 (Sospensione delle procedure di assunzione del personale
con profilo professionale di guardia del Corpo Forestale
regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale
31/1997)
1. In relazione al processo di revisione delle norme in materia di parchi e riserve naturali regionali e di riorganizzazione delle strutture operanti nel settore della montagna, le assunzioni di personale con profilo professionale di guardia del Corpo forestale regionale, mediante recupero, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 31/1997, della graduatoria degli idonei al concorso pubblico a 29 posti di guardia del Corpo forestale regionale approvata con DPGR 30 dicembre 1993, n. 633/Pers., sono effettuate posteriormente alla data del 30 settembre 1999.
2. All'articolo 18, comma 2, della legge regionale 31/1997, la data << 31 dicembre 1998 >> è sostituita dalla data << 31 dicembre 1999 >>.
3. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1 restano valide le procedure già avviate per l'organizzazione e la frequenza dei corsi di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 31/1997.
Art. 62
 (Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale dei
soppressi Consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge regionale 26/1993)
1. Il personale dei soppressi Consorzi di bonifica montana e della Sezione di bonifica montana di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia utilizzato da almeno sei mesi dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 31/1997, può essere inquadrato, con effetto dalla data medesima, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle qualifiche e fasce rivestite presso i Consorzi e la Sezione, alla data di entrata in vigore della legge regionale 26/1993 secondo le equiparazioni di cui all'allegato << A >> alla presente legge.
2. L'inquadramento avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inquadrato conserva le anzianità maturate nelle qualifiche e fasce rivestite presso i Consorzi, la Sezione e le Province di Udine e Pordenone.
3. Al personale di cui al comma 1 spetta, alla data dell'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio iniziale della qualifica d'inquadramento, individuato in base ai valori indicati dall'articolo 3, comma 4, del Contratto collettivo di lavoro per i bienni economici 1994-95 e 1996-97, area non dirigenziale, stipulato in data 1 agosto 1997 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997;
b) quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49; per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 49/1984, si intende sostituita dalla data del 31 dicembre 1992; per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, per << stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 >> e per << stipendio iniziale >> si intende lo stipendio iniziale individuato alla lettera a).

4. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 44/1988 per << maturato in godimento >> si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 3, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefici economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993- 1994 presso l'Amministrazione di provenienza.
5. L'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e lo stipendio determinato ai sensi dei commi 3 e 4 viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo punto, della legge regionale 53/1981 come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 49/1984 e modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 19/1996.
6. 
( ABROGATO )
(1)
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal presente articolo fanno carico ai capitoli 550, 551, 552, 553, 561, 9630 e 9631 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001.
Note:
1Abrogato il comma 6 con D.G.R. 1283/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 63
 (Modifica alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 192
della legge regionale 7/1988 in materia di organizzazione
del Servizio del commercio)
1. All'articolo 192, al comma 1, lettera e) della legge regionale 7/1988, dopo le parole << imprese commerciali >>, sono aggiunte le parole << delle imprese di servizio e di intermediazione, >>.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E
DI CONTABILITÀ REGIONALE
Art. 64
 (Modifiche all'articolo 132 della legge regionale 13/1998
ed interpretazione autentica del comma 1)
1. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 132 della legge regionale 13/1998, il requisito della conduzione quinquennale dell'alloggio ivi considerato, che consente l'accesso al beneficio, deve sussistere alla data del 31 dicembre 1998.
2. All'articolo 132, comma 2, della legge regionale 13/1998, sono aggiunte, in fine, le parole << che possono esercitare tale facoltà entro il 31 dicembre 1999. >>.
3.
All'articolo 132 della legge regionale 13/1998, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente comma:
<< 12 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche agli alloggi già in gestione al disciolto Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (ENLRP). >>.

Art. 65
 (Alloggi di proprietà regionale destinati a particolari
categorie)
1. Per la razionalizzazione e lo snellimento dell'azione amministrativa anche attraverso la dismissione del patrimonio immobiliare acquisito o realizzato in virtù di speciali disposizioni statali o regionali a favore di particolari categorie, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, agli attuali occupanti, gli alloggi facenti parte dei complessi immobiliari già appartenenti al patrimonio dello Stato e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del DPR 31 ottobre 1967, n. 1401, nonché gli alloggi di proprietà regionale concessi per le finalità di cui alla legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, e gli alloggi non di servizio concessi ai soggetti di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale 2/1971.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato il trasferimento al patrimonio immobiliare disponibile della Regione degli alloggi di cui al comma 1 medesimo appartenenti al patrimonio immobiliare indisponibile della stessa Regione.
3. Il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 è determinato in conformità alla legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni.
3 bis. Agli alloggi occupati dai profughi e dagli aventi causa e rientranti nella normativa della legge 4 marzo 1952, n. 137, e passati in proprietà alla Regione, il prezzo di cessione è determinato, su richiesta degli occupanti, con le modalità previste dalle leggi statali e regionali di miglior favore.
4. Gli acquirenti di cui al comma 1 hanno facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo in 40 rate semestrali, senza aggravio di interessi. In caso di versamento in un'unica soluzione, il prezzo di cessione di cui al comma 3 è ridotto del 30 per cento. Le rate semestrali sono determinate sul prezzo d'acquisto al netto dell'importo corrispondente agli oneri di qualsiasi tipo direttamente a carico dell'Amministrazione regionale da versare da parte degli acquirenti all'atto della stipula del contratto. I benefici di cui al presente comma sono applicabili ai soli acquirenti che non risultino proprietari di altri immobili a uso abitativo.
5. Le domande per l'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 devono essere presentate alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
6. L'accoglimento della domanda di cui alla comma 5 è subordinato all'integrale pagamento dei canoni di locazione.
6 bis. L'ammontare dei canoni di concessione e di locazione relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quello di stipula del contratto corrisposti all'Amministrazione regionale è considerato quale anticipazione sul prezzo di acquisto.
7. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nei casi di pagamento dilazionato.
8. Per un periodo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto, gli alloggi acquistati non possono essere alienati ne locati, ne su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento. Tale vincolo deve essere trascritto ed annotato nei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione regionale e a spese degli acquirenti.
8 bis. Il vincolo previsto dal comma 8 si estingue decorso un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Su istanza del proprietario interessato l'Amministrazione regionale, con decreto del Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare istituito presso la Direzione centrale patrimonio e servizi generali, può prestare il consenso alla cancellazione anticipata del vincolo dai registri immobiliari.
8 ter. Il decreto di cui al comma 8 bis costituisce titolo per gli adempimenti di pubblicità immobiliare.
9. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, le parole << retroattivo dalla data in cui si è verificata la scadenza dei rapporti contrattuali medesimi >> sono sostituite con le seguenti << dalla data di entrata in vigore della presente legge >>.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 15, L. R. 13/2000
2Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 13/2000
3Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 2, L. R. 13/2000
4Parole sostituite al comma 5 da art. 15, comma 3, L. R. 13/2000
5Comma 6 bis aggiunto da art. 15, comma 4, L. R. 13/2000
6Comma 3 interpretato da art. 16, comma 15, L. R. 13/2002
7Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 17/2004
8Integrata la disciplina del comma 2 da art. 7, comma 2, L. R. 17/2004
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 7, L. R. 2/2006
10Comma 8 bis aggiunto da art. 77, comma 3, L. R. 17/2010
11Comma 8 ter aggiunto da art. 77, comma 3, L. R. 17/2010
Art. 66

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
Art. 67
 (Rinnovo dei contratti per l'utilizzo del sistema
informativo regionale)
1. Al fine di garantire la prosecuzione dei servizi pubblici gestiti da soggetti che hanno modificato il loro assetto giuridico da enti pubblici in società a partecipazione pubblica, la Regione è autorizzata a rinnovare con gli stessi, per l'anno 1999, i contratti attivi per l'utilizzo del sistema informativo regionale, già in essere antecedentemente alla trasformazione in società per azioni.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMI COMUNITARI, DI
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, DI INTERVENTI DI AIUTO DI
CARATTERE INTERNAZIONALE E DI PROGRAMMI SPECIALI
Art. 68
 (Affidamento di incarichi finalizzati a potenziare vari
interventi di carattere comunitario e internazionale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi di collaborazione a tempo determinato al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari, delle attività di cooperazione allo sviluppo, degli interventi di aiuto di carattere internazionale, dei programmi speciali, delle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica e altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli organi comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi.
2. L'individuazione delle esigenze di supporto alle strutture regionali è effettuata dalla Giunta regionale mediante attribuzione di incarichi di collaborazione per le attività di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di sedici unità.
3. I collaboratori operano sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore regionale o di Servizio autonomo presso la cui struttura prestano la loro attività a seguito della ripartizione effettuata dalla Giunta regionale.
4. In attuazione della deliberazione giuntale di cui al comma 2 la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale provvede alla stipulazione di appositi contratti, sentite le Direzioni regionali o i Servizi autonomi destinatari delle collaborazioni.
5. Per le esigenze di gestione delle misure di sostegno allo sviluppo rurale previste dai nuovi regolamenti comunitari in corso di approvazione, il contingente di personale previsto nel profilo professionale di consigliere agronomo dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, è incrementato di dieci unità.
6. 
( ABROGATO )
(5)
Note:
1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 68 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2000
2Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 13/2000
3Integrata la disciplina del comma 3 da art. 16, comma 2, L. R. 13/2000
4Comma 4 sostituito da art. 9, comma 45, L. R. 3/2002
5Comma 6 abrogato da art. 9, comma 46, L. R. 3/2002
6Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 21, L. R. 20/2002
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 23, L. R. 12/2009
TITOLO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E REGIONALI
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Art. 69

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI REGIONALI
Art. 70
 (Modifica all'articolo 71 della legge regionale 18/1993
relativa alla durata e alla riconferma dei componenti del
Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca e del collegio
dei Sindaci dell'ESA)
1. All'articolo 71, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, sono abrogate le parole << , i componenti dei Consigli di amministrazione >>.
2. 
( ABROGATO )
Note:
1 Abrogata la parte concernente il riferimento al collegio dei sindaci dell'ESA, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
2Comma 2 abrogato da art. 53, comma 1, lettera j), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
TITOLO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE DELLE ZONE
TERREMOTATE
Art. 71
 (Ulteriori norme per il patrimonio disponibile dei Comuni)
1. Gli interventi relativi al patrimonio disponibile dei Comuni di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono ammessi a finanziamento sulla base dei programmi presentati dai Comuni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, comma 1, L. R. 1/2000
Art. 72
 (Presentazione di progetti di cui alla legge regionale
30/1988 in materia di interventi sugli immobili danneggiati
dagli eventi sismici del 1976)
1. I provvedimenti di proroga dei termini per la presentazione dei progetti di cui alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, eventualmente disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge, in difformità alle previsioni di cui all'articolo 13, comma 7, della medesima legge regionale 30/1988, sono fatti salvi agli effetti contributivi.
2. I provvedimenti di decadenza dei contributi eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge nelle situazioni sanate a norma del comma 1 sono annullati.
3. La sanatoria di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui i lavori di riparazione autorizzati con regolare concessione edilizia siano stati ultimati oltre i termini fissati dalla concessione edilizia stessa e sue eventuali proroghe.
Art. 73
 (Applicazione dell'articolo 10 della legge regionale
40/1996 in materia di ricostruzione)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, l'inquadramento dei prestatori d'opera con rapporto di diritto privato previsti dall'articolo 10 della precitata legge regionale è disposto avuto riguardo ai compiti effettivamente svolti quali risultano dai contratti stipulati, indipendentemente dalle qualifiche funzionali formalmente individuate nei contratti stessi e dai livelli retributivi a suo tempo riconosciuti.
2. Per effetto del comma 1 i soggetti interessati sono reinquadrati nei ruoli organici soprannumerari, avuto riguardo a tale criterio.
3. I termini previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 40/1996 sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 10, comma 2, lettera c), della legge regionale 40/1996 sono abrogate le parole << dalla data del 31 dicembre 1993 >>.
TITOLO VII
 ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 93 DEL TRATTATO CE
Art. 74
 (Sospensione dell'efficacia)
1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 47 sono sospesi fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea.