Art. 15
Norme finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 12, comma 1, fanno carico al capitolo 5875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992 - 1994 e del bilancio per l' anno 1992, che presenta sufficiente disponibilità.
2. Per le finalità previste dagli articoli 9, comma 1, lettera b), e comma 2, 11, comma 1, e 12, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 25 - Programma 3.3.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 8087 (2.1.163.2.08.32) con la denominazione << Contributi alle cooperative sociali per le spese di costituzione e di funzionamento, ed interventi per favorire l' inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle cooperative medesime >> e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 2.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
4. Sul precitato capitolo 8087 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 800 milioni per l' anno 1992.
5. Per le finalità previste dagli articoli 9, comma 1, lettera a) e 11, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 8116 (2.1.243.5.08.32) con la denominazione << Contributi in conto capitale alle cooperative sociali per l' adeguamento del posto di lavoro e per le spese di investimento >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
7. Sul precitato capitolo 8116 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
8. Per le finalità previste dall' articolo 11, comma 6, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 200 milioni.
9. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
10. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è istituito, - alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 8117 (2.1.243.5.08.32) con la denominazione << Contributi annui costanti alle cooperative sociali per le spese di investimento >> e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. Sul precitato capitolo 8117 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni per l' anno 1992.
13. All' onere complessivo di lire 6.000 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 3 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
14. All' onere complessivo di lire 2.000 milioni in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.