LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 agosto 1991, n. 37

Integrazione alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, concernente << Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/1991
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 1
 
1.
Dopo l' articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 3 bis
 Compensazione delle altezze in zone montane
1. Per gli edifici impostati ad una quota media superiore ai 400 metri sul livello del mare, nel caso di altezze non uniformi e nei soli piano sottotetto, le altezze stesse possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a m. 1,50 nei vani abitabili ed a m. 1,40 in quelli accessori e purché l' altezza media dei vani non sia inferiore a m. 2,30.
2. Con la compensazione delle altezze, il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dal prodotto della superficie minima dello stesso per l' altezza media consentita dal comma 1.
3. Sono comunque fatti salvi, anche agli effetti dell' articolo 3, i requisiti igienico - sanitari previsti per i locali adibiti ad abitazioni, uffici pubblici e privati ed alberghi. >>.