LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 18

Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028.

TESTO VIGENTE dal 31/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2025
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Attività produttive)
1. Alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<<b) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;>>;

2)
la lettera f) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
<<f) i portatori di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali;>>;

3)
dopo la lettera g) del comma 5 è aggiunta la seguente:
<<g bis) i lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana.>>;

b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo la lettera b) del comma 4 sono aggiunte le seguenti:
<<b bis) l'annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese della Camera di Commercio;
b ter) l'iscrizione del titolare dell'impresa, dei familiari coadiuvanti, di tutti i soci che partecipano all'attività negli Elenchi Nominativi degli esercenti attività artigiana.>>;

2)
al comma 5 le parole: <<o in caso di presentazione della stessa decorso il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività>> sono soppresse;

c)
dopo il comma 1 dell'articolo 14 bis è inserito il seguente:
<<1 bis. L'ufficio dell'Albo che riscontri direttamente dal Registro delle imprese la modificazione o la perdita dei requisiti di cui al capo I del presente titolo, dispone d'ufficio l'aggiornamento dell'Albo senza ulteriori verifiche.>>;

d) all'articolo 14 ter sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 5 le parole <<lettera c),>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera d),>>;

2)
alla lettera b) del comma 5 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: <<, qualora presentata dopo centoventi giorni dall'evento>>;

3)
al comma 6 le parole <<dalla data del relativo provvedimento adottato dalla Commissione.>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla data di presentazione della relativa istanza.>>;

4)
al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<nonché nei casi di mancato svolgimento dell'attività da parte dell'impresa accertato o certificato da altre autorità amministrative>>;

e)
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 la parola <<entro>> è sostituita dalla seguente: <<oltre>>.

2. All'articolo 19 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Le Commissioni sono costituite con decreto del Direttore centrale competente in materia di artigianato e durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano a esercitare le proprie funzioni fino all'adozione del decreto di costituzione delle nuove Commissioni.>>;

b)
alla fine della lettera a) del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: <<, sulla base dei requisiti documentati di professionalità, onorabilità ed esperienza>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Ai fini delle designazioni di cui al comma 2, lettera a), le organizzazioni degli artigiani trasmettono congiuntamente una rosa di candidati entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Direttore centrale competente in materia di artigianato può provvedere d'ufficio.>>;

d)
al comma 4 le parole <<con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente.>> sono sostituite dalle seguenti: <<con decreto del Direttore centrale competente in materia di artigianato.>>.

3. Le Commissioni per l'artigianato di cui all'articolo 19 della legge regionale 12/2002, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza e alla successiva adozione del decreto di costituzione delle nuove Commissioni.
4.
Al comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), dopo le parole <<Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl Consortile>> sono inserite le seguenti: <<- Società benefit>>.

5. All'articolo 25 della legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<valutazione di opportunità e di una valutazione>> sono sostituite dalla seguente: <<verifica>>;

b)
il comma 2 è abrogato;

c)
il comma 3 è abrogato;

d)
al comma 4 le parole <<almeno di livello definitivo, redatto in conformità alle norme in vigore>> sono sostituite dalle seguenti: <<completo degli elaborati previsti dal regolamento di cui all'articolo 3>>;

e)
il comma 5 è abrogato.

6. All'articolo 29 della legge regionale 11/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<mobile come definita nella norma EN 1907>> sono sostituite dalle seguenti: <<meccanizzata, installata presso l'area di imbarco di un impianto a fune, al fine di facilitare l'imbarco dei passeggeri>>;

b)
al comma 2 le parole <<di opportuna rappresentazione corografica indicante l'ubicazione del tappeto e le piste a esso afferenti, siano esse esistenti o da realizzare, nonché della dichiarazione di immunità idrogeologica, comprensiva dei fenomeni valanghivi sia essa conseguente alla naturale conformazione dei luoghi o a seguito di specifici interventi già realizzati o previsti nel progetto, nonché del regolamento di esercizio>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla documentazione indicata nel regolamento di cui all'articolo 3>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La necessità di presenziamento permanente, da parte del personale di cui all'articolo 37, dei tappeti mobili che svolgono la funzione di impianto di risalita è rimessa alla valutazione del gestore.>>;

d)
al comma 4 le parole: <<non riconducibili al comma 3>> sono soppresse;

e)
al comma 5 le parole <<direttore o responsabile dell'esercizio>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttore dell'esercizio>>;

f)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Ultimata l'installazione, il titolare dell'assenso ne dà comunicazione all'Amministrazione competente allegando il verbale dell'ispezione del direttore dell'esercizio eseguita a seguito della conclusione dei lavori, richiedendo contestualmente l'autorizzazione al pubblico esercizio secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3.>>.

7.
Il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 11/2022 è sostituito dal seguente:
<<2. Il direttore delle piste svolge le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 40/2021 e viene selezionato dal gestore della pista tra il proprio personale dipendente ovvero tra soggetti esterni in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:
a) il titolo di coordinatore di stazione di cui all'articolo 146 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale);
b) avere svolto per almeno cinque anni, nell'ultimo decennio, una delle seguenti attività o professioni:
1) maestro di sci;
2) guida alpina o maestro di alpinismo;
3) omologatore di piste FISI/FIS;
4) addetto alla manutenzione e gestione sicurezza delle piste;
5) direttore dell'esercizio o capo servizio nelle società di gestione di impianti di aree sciabili attrezzate;
c) possesso di comprovata esperienza riconosciuta equipollente dagli uffici competenti dell'Amministrazione regionale, conseguita a seguito di frequenza di apposito corso di formazione.>>.

8.
All'articolo 40 della legge regionale 11/2022, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. L'Autorità di sorveglianza può riconoscere corsi abilitanti e di aggiornamento del personale preposto all'esercizio di impianti a fune, tappeti mobili e piste, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3.>>.

9. Nell'ambito dei procedimenti contributivi di competenza della Direzione centrale attività produttive e turismo sono riconosciute le spese per l'acquisizione di beni e servizi sostenute tra soggetti appartenenti alla medesima rete, nonché quelle sostenute tra reti con soggettività giuridica e imprese appartenenti a tali reti, fermo quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Alla legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
ai commi 4, 4 bis, 5 e 6 dell'articolo 79, dopo le parole <<Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile>> sono inserite le seguenti: <<- Società benefit>>;

b)
ai commi 2 e 4 dell'articolo 80, dopo le parole <<Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile>> sono inserite le seguenti: <<- Società benefit>>.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, su istanza del beneficiario, una proroga dei termini di rendicontazione concernenti le domande di cui al decreto 23 dicembre 2021, n. 3295/PROTUR per i contributi degli interventi di cui all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), a valere sul Fondo contributi imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), non superiore a dodici mesi dall'ultima scadenza, purché il beneficiario abbia richiesto l'ulteriore proroga entro la scadenza del termine precedente.
13. PromoTurismoFVG è autorizzata a impiegare le risorse non utilizzate nell'ambito delle attività correlate all'evento "GO!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025" per la copertura delle attività promozionali concernenti gli eventi conseguenti al conferimento al Comune di Pordenone del titolo di "Capitale italiana della Cultura 2027", come deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 121 del 28 marzo 2025.
Art. 2
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. All'articolo 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alle lettere a), b) e c) del comma 4 le parole <<concessione del finanziamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<conclusione dell'iniziativa>>;

b)
al comma 5 le parole <<Con regolamento regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con bando adottato con deliberazione della Giunta regionale>>.

2.
Al comma 33 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), le parole <<Con specifico bando>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con bando adottato con deliberazione della Giunta regionale>>.

3. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 22 dopo la parola <<capofila>> sono aggiunte le seguenti: <<, entro e non oltre il 30 giugno>>;

b)
al comma 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Le modifiche che comportano variazioni finanziarie nel limite del 20 per cento dell'importo relativo al singolo intervento non sono soggette ad approvazione preventiva.>>.

4.
Al comma 18 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), le parole <<a decorrere dall'1 marzo 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<, a pena di inammissibilità, dall'1 gennaio al 30 settembre di ciascun anno>>.

5. Alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 2 le parole: <<che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente>> sono soppresse;

b)
dopo il comma 2 dell'articolo 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Il SISSAR ha durata triennale e può essere integrato nel rispetto delle procedure di cui al comma 2. Le integrazioni hanno validità fino alla scadenza del triennio.>>;

c)
al comma 1 dell'articolo 3 le parole: <<il numero minimo e massimo dei fruitori del servizio per tecnico impiegato per ogni tipologia di attività,>> sono soppresse e dopo le parole <<domande di finanziamento>> sono inserite le seguenti: <<, gli impegni in capo ai soggetti erogatori>>;

d)
al comma 1 dell'articolo 13 la parola: <<annualmente>> è soppressa;

e)
al comma 3 dell'articolo 13 le parole <<all'80>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 70>>, e le parole <<previsto, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa dell'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.>> sono sostituite dalle seguenti: <<concesso per l'anno di riferimento, senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.>>;

f)
al comma 1 dell'articolo 15 le parole <<sede operativa>> sono sostituite dalle seguenti: <<unità locale>>;

g)
al comma 1 dell'articolo 16 la parola: <<annualmente>> è soppressa;

h)
al comma 2 dell'articolo 16 le parole <<investimenti aziendali e sviluppo agricolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<competitività sistema agroalimentare>>;

i)
al comma 4 dell'articolo 16 le parole <<agricole, naturali, forestali e montagna>> sono sostituite dalle seguenti: <<agroalimentari, forestali e ittiche>>.

6.
Al comma 2 bis dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), le parole: <<, lettera b),>> sono soppresse.

7.
Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), è aggiunto il seguente periodo: <<Ai contributi previsti dal presente comma non si applica l'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), ferma restando la valutazione della congruità della spesa.>>.

8.
Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), è sostituito dal seguente:
<<1. Con deliberazione della Giunta regionale è adottata, per unità amministrativa e zona di produzione, la classificazione delle varietà di vite per uve da vino coltivabili sul territorio regionale, distinte in varietà idonee alla coltivazione e varietà in osservazione, ed è altresì disciplinata la relativa procedura.>>.

9. Fino all'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20/2007, come modificato dal comma 8, continua a trovare applicazione la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia).
10. Al fine di garantire l'imprescindibile funzionalità ed efficienza dell'azione amministrativa, l'Amministrazione regionale disciplina con proprio regolamento le spese economali, la procedura per la gestione economale della spesa, le funzioni e gli adempimenti dell'economo per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari forestali e ittiche e in particolare del Corpo forestale regionale, in applicazione del paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" del decreto legislativo 3 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
11. Alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 13 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
<<13 bis. Per l'accoglimento in spazi aperti previsto dal comma 8, lettera b), possono essere utilizzate anche unità abitative mobili, installate nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente, strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio, comprese le tende glamping, purché sia garantita la prevalenza del numero di piazzole o unità di sosta destinate alla sosta di campeggiatori o di turisti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.>>;

b)
il comma 5 quater dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
<<5 quater. Al fine della valorizzazione dell'attività agrituristica regionale è consentita la realizzazione di strutture ricettive ecocompatibili rimovibili che utilizzano manufatti realizzati con materiali naturali o con tecniche di bioedilizia, i cui requisiti e le cui caratteristiche sono definite con deliberazione della Giunta regionale sentito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali.>>;

c)
dopo il comma 5 quater dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:
<<5 quinquies. Per le strutture ricettive di cui al comma 5 quater:
a) non trovano applicazione i requisiti previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi);
b) le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché le disposizioni in materia di efficientamento energetico degli edifici, devono essere dimostrate ove tecnicamente possibile in funzione della specifica tipologia;
c) i servizi igienici possono essere reperiti all'interno del complesso aziendale, qualora l'azienda agrituristica ne disponga di idonei accessibili dall'esterno.>>.

12.
Alla fine del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono aggiunte le seguenti parole: <<Per l'attuazione dei programmi nazionali, la Regione può compartecipare al finanziamento delle opere gestite dai Consorzi medesimi.>>.

13. La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del contesto internazionale caratterizzato dagli accordi per la riduzione delle emissioni di gas serra, promuove il contributo alla sostenibilità ambientale ottenuto attraverso l'adozione di "buone pratiche agricole e forestali" che favoriscano la transizione a tecnologie e sistemi a ridotto impatto di carbonio o decarbonizzanti e che siano rivolte alla generazione di crediti di carbonio (Carbon Credits) su base volontaria.
14. In attuazione delle finalità di cui al comma 13, la Giunta regionale può impartire all'Amministratore del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), specifici indirizzi per la sottoscrizione di accordi con le banche convenzionate, diretti a valorizzare i crediti di carbonio certificati da soggetti ed enti accreditati, consentendo che siano impiegati anche per il rimborso alle banche dei finanziamenti erogati con le disponibilità del Fondo. La restituzione al Fondo della provvista avviene esclusivamente in forma monetaria.
Art. 3
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. All'articolo 16 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le lettere a), a bis), b), c), d) ed e) del comma 2 sono abrogate;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Gli interventi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, ricadenti nell'allegato A del decreto legislativo 190/2024, sono soggetti al regime amministrativo di attività libera di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 190/2024, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 8 del medesimo articolo.>>;

c)
al comma 3 le parole: <<, nonché quanto previsto ai paragrafi 11.9, 11.10 e 11.11 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010>> sono soppresse;

d)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Gli interventi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, ricadenti nell'allegato B del decreto legislativo 190/2024, sono soggetti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 190/2024.>>;

e)
il comma 7 è abrogato.

2. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Restano ferme le disposizioni e le procedure della legge regionale 9/2007 per le sistemazioni idraulico forestali di cui all'articolo 32 e le disposizioni della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), per gli interventi su corsi d'acqua oggetto di delega ai Consorzi di bonifica per finalità di bonifica e irrigazione delle aree agricole.>>;

2)
al comma 6 le parole: <<con legge finanziaria regionale>> sono soppresse;

b)
dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:
<<Art. 38 bis
 (Utilizzo di acque da parte di PromoTurismoFVG)
1. Al fine di garantire il rifornimento idrico per l'innevamento artificiale delle piste da sci nelle località alpine della Regione situate nei Comuni sedi di poli turistici, PromoTurismoFVG deriva l'acqua destinata al servizio di impianti o immobili in uso nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, e all'articolo 42, comma 5, e a condizione che sia garantito l'utilizzo delle acque solo nei periodi di funzionamento dei sistemi di innevamento artificiale o nei periodi di ricarica degli eventuali bacini di accumulo.
2. L'utilizzo di acque di cui al comma 1 da parte di PromoTurismoFVG non è soggetto all'autorizzazione all'attingimento di cui all'articolo 40 né al provvedimento di concessione di cui all'articolo 42 ma al rilascio, su istanza corredata dei contenuti di cui all'articolo 38, comma 3, dell'autorizzazione per l'utilizzo delle acque da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche che acquisisce i pareri necessari tramite conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 241/1990.
3. Qualora l'utilizzo delle acque di cui al comma 1 da parte di PromoTurismoFVG sottenda parzialmente utenze di derivazione d'acqua preesistenti, l'istanza di cui al comma 2 è corredata della documentazione tecnico-economica necessaria per regolare la sottensione tra le parti. Ai fini della conclusione del procedimento, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche recepisce l'eventuale accordo concluso dagli interessati ai sensi del regio decreto 1775/1933.>>;

c) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Le varianti sostanziali, oltre a quelle indicate dall'articolo 49, comma 1, del regio decreto 1775/1933, sono quelle che prevedono, per le derivazioni di acque superficiali, l'utilizzo della risorsa che comporti, anche senza modifiche dell'impianto di derivazione, una variazione quantitativa in aumento della portata massima derivata superiore al 10 per cento.>>;

2)
al comma 4 le parole <<Ai fini di cui al comma 2 sono varianti non sostanziali>> sono sostituite dalle seguenti: <<Sono varianti non sostanziali le richieste di variante della concessione non ricomprese tra quelle indicate ai commi 2 e 3,>>.

3. I procedimenti di variante di cui all'articolo 47 della legge regionale 11/2015, per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore della lettera c) del comma 2 della presente legge, sono conclusi secondo le disposizioni previgenti.
4. All'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
ai commi 27 e 34 la parola: <<pubblici>> è soppressa;

b)
al comma 30 le parole <<i criteri di assegnazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<le modalità e i termini di presentazione delle domande>>;

c)
il comma 31 è abrogato.

5. Alla legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 le parole <<al luogo fisico in cui si svolge l'attività estrattiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'area indicata nel provvedimento di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività estrattiva>>;

b)
ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 8 la parola <<prescrizioni>> è sostituita dalla seguente: <<previsioni>>;

c)
al comma 5 dell'articolo 8 le parole <<centottanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<un anno>>;

d)
dopo il comma 3 bis dell'articolo 10 è inserito il seguente:
<<3 ter. Le domande di autorizzazione di cui al comma 3, lettere b) e c), e comma 3 bis, sono ammesse purché siano presentate entro tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva che ha legittimato la presentazione della domanda.>>;

e)
al comma 10 dell'articolo 12 è aggiunto infine il seguente periodo: <<L'efficacia del decreto di trasferimento dell'autorizzazione è sospesa sino al trasferimento della titolarità della garanzia fideiussoria o alla prestazione di una nuova garanzia.>>;

f) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: <<Al di fuori di tale area in coltivazione, ove non si svolgano i lavori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959, sono consentite attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e k), della presente legge, purché non interferenti con l'attività estrattiva.>>;

2)
all'alinea del comma 5 dopo le parole <<area di cava>> sono aggiunte le seguenti: <<in coltivazione e recintata>>;

g)
al comma 1 dell'articolo 31 bis dopo le parole <<Nelle aree di cava>> sono inserite le seguenti: <<, anche se situate al di fuori delle zone omogenee D4,>>;

h)
al comma 1 dell'articolo 32 dopo le parole <<31, comma 4,>> sono inserite le seguenti: <<all'articolo 36 bis, comma 5,>>;

i)
dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:
<<Art. 36 bis
 (Disposizioni di coordinamento con la disciplina introdotta dalle previsioni del PRAE)
1. Dalla data di pubblicazione del PRAE nel Bollettino ufficiale della Regione:
a) le attività estrattive già autorizzate sulla base di progetti che prevedono lo scavo in falda proseguono secondo le previsioni di tali progetti, non sono oggetto di rinnovo e, comunque, si concludono in un periodo non superiore a dieci anni;
b) il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della previgente legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), può essere concesso per due volte e per un periodo non superiore a cinque anni ciascuno e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione originaria;
c) le istanze di rinnovo delle autorizzazioni di cui alla lettera b), la cui scadenza non consenta il rispetto del termine previsto dall'articolo 16, comma 1, possono essere presentate in deroga a tale termine, purché entro la data di scadenza delle medesime autorizzazioni. L'attività estrattiva è sospesa dalla data di scadenza dell'autorizzazione fino all'emissione del provvedimento di rinnovo.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 29, comma 1, lettera e), e dai commi 4 e 5 del presente articolo, per i progetti di durata superiore a dieci anni, di cui alle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale 35/1986, la garanzia fideiussoria può essere prestata o sostituita da singoli contratti della durata complessiva pari alla durata dell'autorizzazione e al periodo necessario all'esecuzione del collaudo del progetto dell'attività estrattiva. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fideiussoria o ne presta una nuova almeno un anno prima della scadenza del singolo contratto.
3. Le modalità di prestazione della garanzia di cui al comma 2 si applicano anche nel caso in cui il soggetto autorizzato sia tenuto a prestare una nuova garanzia a seguito della cessazione di efficacia di quella già prestata per cause non dipendenti dalla sua volontà.
4. Entro centottanta giorni dalla data di efficacia del PRAE, a pena di sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, i soggetti autorizzati presentano al Comune o ai Comuni sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva la domanda di nomina del collaudatore di cui all'articolo 25, comma 2, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. I Comuni provvedono alla nomina del collaudatore entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Il soggetto autorizzato versa gli oneri di collaudo al Comune o ai Comuni, nonché provvede a adeguare la garanzia fideiussoria finalizzata a coprire il mancato versamento di detti oneri, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).
5. In caso di mancata nomina del collaudatore da parte del Comune o dei Comuni entro il termine di cui al comma 4, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.>>.

6. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 11 dopo la parola <<contributi>> sono inserite le seguenti: <<, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di stato,>>;

b)
al comma 30 ter le parole <<al comma 30>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai commi 30 e 30 bis>>, le parole: <<concernenti gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale,>> e le parole: <<dall'1 gennaio al 31 luglio di ogni anno>> sono soppresse.

7.
Il comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), è abrogato.

8.
Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), le parole <<30 giugno 2025>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 novembre 2026>>.

9. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, la Regione si esprime sui progetti di opere o interventi di competenza statale di cui all'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato, previo parere della Commissione tecnico-consultiva VIA.>>;

b)
dopo il comma 2, come sostituito dalla lettera a), è inserito il seguente:
<<2 bis. Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, la Regione si esprime sui progetti di opere o interventi di competenza statale di cui all'allegato II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale o suo delegato, previo parere della Commissione tecnico-consultiva VIA.>>.

10. Alla legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 dell'articolo 3 è aggiunto infine il seguente periodo: <<Gli adeguamenti della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile dovuti a mero recepimento delle modifiche ai dettami della SNSvS e del DEFR non sono soggetti alla procedura di cui ai commi 2 e 3 e sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.>>;

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 dopo le parole <<cambiamenti climatici>> sono inserite le seguenti: <<, di seguito denominata Strategia clima regionale,>>;

2)
al comma 7 è aggiunto infine il seguente periodo: <<Gli adeguamenti della Strategia clima regionale dovuti a mero recepimento delle modifiche agli indirizzi e ai contenuti della SNAC, del PNACC, del PNIEC e della Strategia italiana di lungo termine per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra non sono soggetti alla procedura di cui ai commi 5 e 6 e sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.>>;

c) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, avvia il processo di VAS e approva la proposta preliminare di Piano, il rapporto ambientale preliminare e l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché definisce le eventuali misure di salvaguardia del Piano.
4 ter. L'avviso di avvio del processo di VAS è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso.
4 quater. La struttura regionale competente in materia di ambiente, all'esito delle osservazioni e dei pareri pervenuti durante la fase di consultazione preliminare, predispone la proposta di Piano clima regionale, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica.>>;

2)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, adotta la proposta di Piano clima regionale, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica.>>;

3)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. La proposta di Piano clima regionale, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione per la durata di quarantacinque giorni per la consultazione pubblica, nonché sottoposti ai pareri del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della richiesta. Decorsi detti termini, l'autorità competente in materia di VAS, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 152/2006, predispone il parere motivato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006. Il Piano clima regionale, corredato dei documenti elaborati in sede di valutazione ambientale strategica, è approvato entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della Strategia clima regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.>>;

4)
i commi 7 e 8 sono abrogati;

5)
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
<<8 bis. Il Piano clima regionale è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Il Piano clima regionale è pubblicato, altresì, sul sito istituzionale della Regione.>>.

11. All'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 19 le parole: <<"IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA">> sono soppresse;

b)
al comma 19 bis le parole <<la CER "IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA">> sono sostituite dalle seguenti: <<la comunità energetica rinnovabile regionale>>.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per l'incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai Comuni di Muggia, Monrupino e Sgonico, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento di rifiuti), con determinazione della Provincia di Trieste 31 luglio 2015, n. 1739, fermo restando quanto previsto al comma 15.
14. Per le finalità di cui al comma 13, i Comuni di Muggia, Monrupino e Sgonico entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, un'istanza di conferma del contributo, corredata dell'indicazione dell'importo complessivo della spesa sostenuta e della rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
15. Il contributo spettante è rideterminato qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso di cui al comma 13.
16. Qualora l'istanza di conferma del contributo non sia presentata nei termini di cui al comma 14, il contributo di cui al comma 13 è revocato.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai Comuni di Campoformido, Palazzolo dello Stella e Palmanova, rispettivamente con i decreti del Direttore del Servizio competente in materia di transizione energetica 16 dicembre 2022, n. 30876/GRFVG, 16 marzo 2023, n. 11756/GRFVG e 17 marzo 2023, n. 11866/GRFVG, nonché concessi ad A.S.P Ardito Desio e a Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana (COSELAG) rispettivamente con i decreti del Direttore di Servizio competente in materia di transizione energetica 16 dicembre 2022, n. 30876 e 10 ottobre 2023, n. 46109, ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 5, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), e a fissare nuovi termini di inizio e ultimazione dei lavori, nonché il termine per la rendicontazione della spesa.
18. Per le finalità di cui al comma 17, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beneficiari di cui al medesimo comma presentano domanda al Servizio competente in materia di energia. Con il provvedimento di conferma dei contributi sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine per la rendicontazione della spesa.
Art. 4
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. All'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. La concessione dei contributi è disposta ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di inizio e ultimazione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>;

b)
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
<<7.1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 1,seconda parte, della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare in via anticipata, su domanda, la somma eccedente il 50 per cento del contributo concesso a fronte di presentazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente il 50 per cento, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. La spesa sostenuta per la fideiussione bancaria o assicurativa è ammessa a rendiconto nei limiti dell'importo massimo di 5.000 euro.>>.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i provvedimenti di erogazione emessi negli anni dal 2023 al 2025 qualora sia accertato il rispetto delle disposizioni di cui al comma 7.1 dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983, come inserito dalla lettera b) del comma 1.
3. All'articolo 44 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 bis le parole <<un apposito accordo>> sono sostituite dalle seguenti: <<un'apposita convenzione>> e la parola <<finalizzato>> è sostituita dalla seguente: <<finalizzata>>;

b)
dopo il comma 2 ter è inserito il seguente:
<<2 quater. Le stazioni appaltanti del sistema regionale che beneficiano di trasferimenti e contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche, anche per garantire la necessaria qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 e all'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), aderiscono alla Rete con la sottoscrizione della convenzione di cui al comma 2 bis.>>.

4. All'articolo 36 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 le parole: <<portatori di handicap>> sono sostituite dalle seguenti: <<persone con disabilità>>;

b)
i commi 2 e 3 sono abrogati;

c)
al comma 4 la parola <<pensiline>> è sostituita dalla seguente: <<fermate>>;

d)
il comma 4 ter è abrogato;

e)
dopo il comma 4 ter è aggiunto il seguente:
<<4 quater. Con provvedimento dell'organo esecutivo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie, sono definiti gli interventi prioritari da finanziare e i criteri e le modalità per la concessione del contributo.>>.

5. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 6 ter dopo le parole <<lettera b),>> sono inserite le seguenti: <<e per quelle di cui agli articoli 10 bis e 11,>>;

2)
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
<<10 bis. La comunicazione di conformità può essere presentata anche nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 6; nel caso in cui la conferenza abbia effetto di variante agli strumenti urbanistici, l'attestazione di cui al comma 10, lettera a), fa riferimento allo strumento urbanistico modificato facente parte del progetto come indicato nel comma 7.>>;

b) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 la parola: <<definitivo>> è soppressa;

2)
al comma 2 bis dopo le parole <<6 ter,>> sono inserite le seguenti: <<6 quater,>>;

c)
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 40 la parola <<modifiche>> è sostituita dalla seguente: <<incrementi>>.

6. All'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 25 le parole: <<portatori di handicap, per le finalità dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 27/1996 e dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate")>> sono sostituite dalle seguenti: <<persone con disabilità>>;

b)
al comma 26, le parole <<della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<della legge di assegnazione delle risorse finanziarie>>.

7.
Al comma 22 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), le parole <<, dall'1 gennaio 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'anno solare precedente>>.

8. All'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 38 le parole: <<dell'articolo 2, comma 2, lettera a),>> sono soppresse;

b)
dopo il comma 38 è inserito il seguente:
<<38 bis. Tra le manutenzioni di cui al comma 38 rientrano anche gli interventi preventivi sulla viabilità invernale, quali lo spargimento di sale e di materiale antisdrucciolo, e gli interventi curativi, quali lo sgombero neve e l'eliminazione degli strati di ghiaccio.>>;

c)
al comma 39 le parole <<Servizio infrastrutture e opere strategiche>> sono sostituite dalle seguenti: <<Servizio infrastrutture stradali e portuali>>.

9. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e ai vincoli previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2017, n. 0210/Pres., gli enti locali beneficiari dei contributi concessi ai sensi del citato regolamento in attuazione degli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), possono alienare gli immobili oggetto degli incentivi qualora dichiarati inagibili o in caso di accertato stato di degrado per il quale il costo di ristrutturazione risulti superiore al valore di mercato.
10. La deroga di cui al comma 9 si applica anche nel caso dei vincoli di destinazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 0210/2017 in attuazione degli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 1/2016 per la realizzazione di iniziative di coabitare sociale e forme innovative qualora, a conclusione dell'intervento edilizio, l'ente locale beneficiario non acquisisca la proprietà degli immobili, purché tale diritto reale sia in capo ad altro ente locale che si impegna a mantenere i vincoli di destinazione d'uso previsti dalla normativa vigente.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, nei limiti delle risorse già impegnate, i contributi alle infrastrutture dedicate al trasporto pubblico concessi ai sensi dell'articolo 36, commi 4 e 4 ter, della legge regionale 23/2007, dell'articolo 4, commi da 1 a 3, e da 23 a 25, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), dell'articolo 6, commi da 1 a 3, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), e dell'articolo 6, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), e non ancora utilizzati dagli enti locali beneficiari.
13. Per le finalità di cui al comma 12, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beneficiari inviano specifica istanza al Servizio trasporto pubblico, mobilità e logistica della Direzione centrale infrastrutture e territorio con l'indicazione del cronoprogramma aggiornato.
Art. 5
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1.
Al comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), dopo le parole <<per l'allestimento di spazi espositivi>>, sono inserite le seguenti: <<al fine di realizzare mostre ed esposizioni, temporanee o permanenti, di manufatti storici, artistici o archeologici>>.

2. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 18 bis sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 4 è abrogato;

2)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi sono stabiliti con bando adottato dalla Giunta regionale.>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 29 le parole <<previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20>> sono sostituite dalle seguenti: <<previsti dagli articoli 13, 14, 16 e 18>>;

c)
al comma 3 dell'articolo 30 le parole <<11, 12, 13, 14, 16, 18, 18 bis, 20>> sono sostituite dalle seguenti: <<13, 14, 16, 18 e 18 bis>>.

3. All'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 31 le parole <<uno o più bandi>> sono sostituite dalle seguenti: <<bando adottato dalla Giunta regionale>>;

b)
i commi da 33 a 35 e da 168 a 171 sono abrogati.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Brugnera ai sensi del "Bando per il finanziamento di lavori su impianti sportivi destinati a tutte le discipline sportive ad esclusione del calcio e del rugby, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). Anno 2023", approvato con deliberazione della Giunta regionale 1065/2023, per un diverso intervento finalizzato alla demolizione e ricostruzione della palestra polifunzionale Tamai.
6. Per le finalità previste al comma 5 il Comune di Brugnera presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma dei contributi al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
7. Ai sensi del comma 6 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto 7 dicembre 2022, n. 29038/GRFVG all'Associazione sportiva dilettantistica "8 Abbai sopra al Cielo", per la realizzazione del medesimo intervento su un diverso impianto sportivo di proprietà di un soggetto privato.
9. Per le finalità previste al comma 8 l'Associazione sportiva dilettantistica "8 Abbai sopra al Cielo" presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma dei contributi al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 59 della legge regionale 14/2002.
10. Ai sensi del comma 9 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto 13 novembre 2024, n. 55311/GRFVG all'Associazione sportiva dilettantistica Gruppo Sportivo Vallenoncello di Pordenone, per diversi interventi da realizzarsi nell'impianto sportivo comunale denominato "Palestra di Vallenoncello" di Pordenone.
12. Per le finalità previste al comma 11 l'Associazione sportiva dilettantistica Gruppo Sportivo Vallenoncello presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma dei contributi al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 59 della legge regionale 14/2002.
13. Ai sensi del comma 12 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
15.
Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 24/2021 le parole <<trasferisce ai soggetti di cui alle lettere d), e), f) e f bis) del comma 2, le risorse per la realizzazione dei medesimi progetti>> sono sostituite dalle seguenti: <<può trasferire le risorse per la realizzazione delle attività progettuali ai soggetti di cui alle lettere d), e), f) e f bis) del comma 2>>.

16. All'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 2 le parole <<dei teatri di rilevante interesse culturale>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei teatri delle Città di rilevante interesse culturale>> e le parole <<Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS)>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV)>>;

b)
alla lettera c) del comma 2, dopo le parole <<progetti regionali triennali>>, sono inserite le seguenti: <<di spettacolo dal vivo>>;

c)
alla lettera d) del comma 2, dopo le parole <<progetti regionali>>, è inserita la seguente: <<annuali>>.

17.
Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16/2014 è soppresso il seguente periodo: <<Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata.>>.

18. All'articolo 11 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica la parola <<FUS>> è sostituita dalla seguente: <<FNSV>>;

b)
al comma 1 la parola <<FUS>> è sostituita dalla seguente: <<FNSV>>;

c)
al comma 2 la parola <<FUS>> è sostituita dalla seguente: <<FNSV>>;

d)
al comma 3 bis la parola <<FUS>> è sostituita dalla seguente: <<FNSV>>.

19.
Al comma 2 bis dell'articolo 12 della legge regionale 16/2014 la parola <<FUS>> è sostituita dalla seguente: <<FNSV>>.

21. All'articolo 23 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. In attuazione dell'articolo 18, comma 2, lettera b), con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.>>;

b)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di selezione delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.>>;

c)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. In attuazione dell'articolo 22, comma 2, con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.>>;

d)
il comma 7 bis è abrogato.

22. All'articolo 24 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. In attuazione del comma 2, lettera b), con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.>>;

b)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di selezione delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.>>.

23. All'articolo 26 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. In attuazione del comma 2, lettera c), con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.>>;

b)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. In attuazione del comma 7, con uno o più avvisi pubblici sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di selezione delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 7, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 7.>>.

24.
a) la lettera b) del comma 1;
b) la lettera b) del comma 2;
c) i commi 5 e 6.
25. Ai procedimenti contributivi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 16/2014, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
26.
Al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 16/2014 le parole <<stabilito e ripartito con legge regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<ripartito con deliberazione della Giunta regionale>>.

27.
Dopo l'articolo 34 della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:
<<Art. 34 bis
 (Avvisi pubblici)
1. Gli avvisi pubblici di cui agli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8, 27 quater, comma 4, lettera a), 30 ter, comma 2, e 30 quater, comma 2, sono adottati dalla Giunta regionale.>>.

28. La rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi relativi all'annualità 2024, di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014, è approvata entro il 30 giugno 2026.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 1 milione di euro, già concesso al Comune di Sedegliano ai sensi dell'articolo 10, commi 28 e 29, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), per la valorizzazione culturale del "Castelliere" di Gradisca di Sedegliano.
30. Per le finalità di cui al comma 29 il Comune di Sedegliano presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda motivata di conferma corredata del cronoprogramma aggiornato dei lavori. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa i termini di esecuzione e di rendicontazione del contributo.
31. Nelle more della revisione degli standard obiettivo dinamici da utilizzare per la valutazione della qualità dei servizi erogati dai sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), le biblioteche già individuate come biblioteche centro sistema dei sistemi bibliotecari medesimi mantengono tale ruolo anche per l'esercizio in corso.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso nell'anno 2024 alla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 6, commi da 205 a 208, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), per interventi diversi da quelli inizialmente previsti.
33. Per le finalità di cui al comma 32 il beneficiario del contributo presenta al Servizio competente in materia di sport, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di conferma corredata della documentazione a supporto della rendicontazione del contributo.
34. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di sport provvede a confermare il contributo e ad approvare la rendicontazione.
35. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 18 bis della legge regionale 8/2003 e all'articolo 6, commi da 28 a 32, della legge regionale 16/2023 possono utilizzare fino al 20 per cento del contributo concesso per sostenere spese in deroga all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
36. Nelle more della revisione del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 8/2003, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres., per l'assegnazione delle borse di studio per la valorizzazione del talento sportivo, riferite all'articolo 16 della legge regionale 8/2003, l'età degli atleti beneficiari di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a), punto 1), del citato regolamento, sono comprese tra 14 e 22 anni.
Art. 6
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Per l'anno accademico 2026-2027 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente, commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):
a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.
3.
L'articolo 30 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente:
<<Art. 30
 (Individuazione dei distretti dell'innovazione)
1. I distretti dell'innovazione sono individuati, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri e delle caratteristiche di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, in conformità alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).>>.

4.
I commi 2 quater e 2 quinquies dell'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono sostituiti dai seguenti:
<<2 quater. Il Cluster "Maritime, Aerospace, Renewable Energies TECHNOLOGY CLUSTER FVG SCARL", in seguito denominato "M.A.R.E. TC FVG - SCARL.", individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di sviluppare le potenzialità del cluster delle tecnologie marittime, delle tecnologie aeronautiche e aerospaziali e delle tecnologie per le energie rinnovabili, con riferimento, in particolare, al vettore idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 quinquies. Il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani SCPA, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge regionale 26/2005, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster delle scienze della vita, a partire dai settori del biomedicale, delle biotecnologie e della bioinformatica, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).>>.

5. Alla legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 4 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono mantenuti per tutta la durata del progetto.>>;

b)
al comma 2 dell'articolo 15 le parole: <<, nell'anno in cui viene presentata l'istanza,>> sono soppresse;

c)
al comma 2 dell'articolo 17 le parole <<nell'anno per cui viene presentata la domanda di contributo>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla data di presentazione della domanda e fino al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento indicato nel bando>>.

6.
Il comma 3 bis dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è sostituito dal seguente:
<<3 bis. I criteri e le modalità di concessione degli interventi di cui al comma 3 che abbiano natura contributiva sono disciplinati con regolamento regionale o tramite specifici bandi adottati con atto dirigenziale della Direzione competente in materia di lavoro, previa deliberazione della Giunta regionale che stabilisca indirizzi e criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dell'incentivo, con eventuale specificazione dell'oggetto del contributo e delle categorie dei potenziali beneficiari.>>.

7.
Il comma 59 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), è sostituito dal seguente:
<<59. Qualora le anticipazioni non siano restituite entro i termini stabiliti dal comma 58, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non sono dovuti interessi, fatto salvo il diritto di procedere all'esecuzione forzata del credito, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.>>.

8.
Al comma 3 dell'articolo 36 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), dopo le parole <<del Friuli Venezia Giulia>> sono aggiunte le seguenti: <<, singolarmente o>>.

9.
Al comma 57 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), le parole <<riconosciuto dal Ministero dell'interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (brevetto P, brevetto IP, brevetto MIP)>> sono sostituite dalle seguenti: <<rilasciato ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti)>>.

10.
Al comma 5 bis dell'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), dopo le parole <<dei lavori pubblici di propria competenza>> sono inserite le seguenti: <<, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)>>.

Art. 7
 (Salute e politiche sociali)
1. All'articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 le parole <<finanziamento non interamente in conto capitale>> sono sostituite dalla seguente: <<investimento>>;

b)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Rientrano tra gli investimenti di cui al comma 4 anche l'acquisto, da parte degli enti del SSR, di partecipazioni in società a controllo pubblico, strettamente necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e a correlati servizi strumentali o di interesse generale, previo atto deliberativo dei medesimi enti, nel rispetto delle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e previa presentazione di una relazione tecnico-economica, contenente analitica motivazione che evidenzi le ragioni della scelta anche sul piano della convenienza economica, ai fini della programmazione degli investimenti del SSR.>>.

2.
Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), è inserito il seguente:
<<3 bis. In caso di trasferimento di sede delle attività previste all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, qualora il trasferimento della sede garantisca, rispetto alla precedente localizzazione, un miglioramento della distanza dai luoghi sensibili, intesa come aumento della distanza complessiva, anche se non conforme ai limiti di cui al comma 1.>>.

3. Alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 bis dell'articolo 7 dopo la parola <<redige>> sono inserite le seguenti: <<entro sei ore dal decesso>>;

b)
l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
 (Trasporto provvisorio entro quarantotto ore dal decesso)
1. Entro quarantotto ore dal decesso, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma o cadavere possono essere trasferiti dal luogo del decesso al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso, inclusi quelli delle Province confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.
2. Il trasferimento del cadavere può essere effettuato successivamente al termine di quarantotto ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Il trasferimento deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria.
3. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente, anche tramite posta elettronica certificata, all'ufficiale di stato civile e, se non è stato effettuato l'accertamento di morte, al medico necroscopo, la nuova sede ove la salma o cadavere sono stati trasferiti.
4. In caso di trasporto provvisorio entro le quarantotto ore dal decesso, la salma o cadavere è riposta in contenitore impermeabile non sigillato o in feretro aperto, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.>>;

c)
il comma 4 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:
<<4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. L'espressa volontà del defunto può essere altresì ricostruita mediante espresse dichiarazioni, rese al Comune di ultima residenza, dal coniuge e dai figli conviventi o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.>>.

4. All'articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 5 bis è sostituito dal seguente:
<<5 bis. Per perseguire l'attuazione dei piani di controllo delle nascite, attraverso la sterilizzazione, come previsto dalla legge 281/1991, i fondi statali di cui al comma 5, lettera a), sono trasferiti ai Comuni, in forma singola e associata, secondo quanto previsto dal regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 17, comma 4, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), a copertura delle spese, ritenute ammissibili, destinate agli interventi di sterilizzazione.>>;

b)
al comma 6 le parole <<è disposto sulla base della presentazione di un'apposita istanza al Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria che va presentata entro il termine individuato dal Servizio medesimo come comunicato ai Comuni stessi mediante lettera raccomandata>> sono sostituite dalle seguenti: <<avviene secondo le modalità di cui al regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 17, comma 4, della legge regionale 20/2012>>.

5. All'articolo 140 della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: <<Comunità specializzate nell'accoglienza di minori e di soggetti maggiorenni sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale>>;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Il presente articolo detta i criteri per la disciplina delle Comunità specializzate nell'accoglienza di minori, anche stranieri non accompagnati, nella fascia di età compresa tra quattordici e diciassette anni, ovvero fino a venticinque anni per specifiche situazioni derivanti dalla commissione del reato da minorenni, sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale e per i quali sono previsti percorsi alternativi alla detenzione.>>;

c)
al comma 2 le parole <<centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 dicembre 2026>>;

d)
le lettere a), b) e c) del comma 2 sono sostituite dalle seguenti:
<<a) la capacità ricettiva deve essere strettamente legata ai bisogni presenti sul territorio, prevedendo un massimo complessivo di venti posti. Le Comunità sono articolate in più moduli, rispondenti sia al profilo di bisogno socioeducativo, sia a quello terapeutico-riabilitativo. L'intensità dell'assistenza è modulata in relazione al concreto profilo di bisogno del soggetto, con possibilità di adeguamento in base ai cambiamenti dei bisogni della persona;
b) laddove vi sia la disponibilità di posti, le Comunità potranno ospitare altresì soggetti minori/maggiorenni provenienti da territori extra regionali o minori stranieri non accompagnati. In ogni caso, il numero di tali soggetti non può superare una percentuale massima del 30 per cento della capienza totale;
c) nell'ambito dei requisiti di personale e standard assistenziale deve essere assicurata all'interno della struttura la presenza programmata o per fascia oraria, su sette giorni la settimana, pur potendo essere definita su orario flessibile in base alle esigenze, anche terapeutiche degli ospiti, definite all'interno del PEI (Progetto Educativo Individualizzato) o del PTR (Progetto Terapeutico Riabilitativo), di alcune figure professionali ritenute essenziali al recupero, quali in linea esemplificativa da un medico di neuropsichiatria infantile, nel caso di ospiti minorenni e/o dal medico psichiatra per gli ospiti maggiorenni, da uno psicologo-psicoterapeuta esperto nell'orientamento lavorativo, da personale infermieristico, da personale in possesso del titolo di educatore professionale, in possesso di almeno tre anni di esperienza e da personale in possesso del titolo di OSS per le altre funzioni;>>;

e)
alla lettera d) del comma 2 le parole <<socio educativa>> sono soppresse;

f)
al comma 3 le parole <<non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 31 dicembre 2026>>;

g)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Le strutture di Comunità socio educative che accolgono i soggetti di cui al comma 1 già autorizzate e accreditate prima della data di entrata in vigore della presente legge hanno un anno di tempo, dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2, per adeguarsi ai requisiti ivi previsti, come declinati dal regolamento medesimo, oltre a quelli ulteriori eventualmente previsti dallo stesso, e richiedere l'accreditamento degli ulteriori moduli di cui alla lettera a) del comma 2. Il regolamento è adottato previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare regionale competente.>>.

6. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), tenuto conto della particolare complessità del procedimento e della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, il procedimento per la formazione del progetto di vita della persona con disabilità si conclude entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento.
7. Al comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole <<per l'anno 2025>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'anno 2026>>;

b)
le parole <<nell'anno 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'anno 2025>>.

8.
Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026), le parole <<31 dicembre 2025>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2026>>.

9. All'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 il periodo: <<Il tavolo ha il compito di predisporre un piano di attuazione annuale, approvato entro il 28 febbraio di ogni anno con deliberazione della Giunta regionale, diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge.>> è soppresso;

b)
i commi 5 bis e 5 ter sono abrogati.

10. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 dopo la parola <<contenuti>> è inserita la seguente: <<essenziali>> e la parola <<convenzioni-tipo>> è sostituita dalla seguente: <<convenzioni>>;

b)
alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 le parole <<all'articolo 1, comma 3, lettera d), e agli articoli 22, 23 e 24>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991>>;

c)
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 le parole: <<, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro>> sono soppresse;

d)
prima del comma 1 dell'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
<<01. Gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, possono stipulare convenzioni finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991.
02. Al fine di promuovere, attraverso la continuità, elevati livelli qualitativi delle prestazioni, nonché di supportare coerenti programmi di inserimento od occupazione delle persone svantaggiate, le convenzioni possono avere durata pluriennale.>>;

e) al comma 1 dell'articolo 23:
1)
le parole <<deve contenere>> sono sostituite dalla seguente: <<contiene>>;

2)
alla lettera a) le parole <<finalità di creazione di>> sono sostituite dalle seguenti: <<descrizione delle>> e le parole <<le modalità di svolgimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle condizioni di esecuzione dello stesso>>;

3)
le lettere c), d) ed e) sono abrogate;

4)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
<<f) il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura o servizio e la percentuale di persone svantaggiate impiegate nell'attività della cooperativa esecutrice alla data di stipula della convenzione;>>;

5)
la lettera g) è abrogata;

6)
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
<<h) la descrizione delle modalità di inserimento od occupazione delle persone svantaggiate impegnate nella fornitura o servizio, comprensiva dell'indicazione della tipologia dello svantaggio e delle figure di sostegno ritenute necessarie;>>;

7)
alla lettera i) le parole <<sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei servizi forniti.>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle finalità di creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;>>;

8)
dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
<<i bis) l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori;
i ter) le modalità di revisione periodica del prezzo da stabilirsi in base ai principi della contrattualistica pubblica.>>;

f)
i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 24 sono abrogati.

Art. 8
 (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Muzzana del Turgnano il contributo di 150.000 euro già concesso ai sensi dell'articolo 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per un diverso intervento volto alla realizzazione di un impianto di Pump Track presso la zona sportiva del territorio comunale.
2. Per le finalità previste al comma 1 il Comune di Muzzana del Turgnano presenta domanda al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
3.
Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), è inserito il seguente:
<<2 bis. La Regione, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo delle infrastrutture dedicate alle Filiere tecnologico-professionali e alla creazione di Campus formativi di cui alla legge 8 agosto 2024, n. 121 (Istituzione formativa tecnologico-professionale), può avvalersi degli EDR per il conferimento, in delegazione amministrativa intersoggettiva, della progettazione e dell'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza.>>.

4.
Alla fine della lettera j) del comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 21/2019 sono aggiunte le parole: <<, anche mediante l'attuazione di percorsi e strumenti, di tipo informativo e divulgativo sulle caratteristiche dei concorsi pubblici, rivolti ad aspiranti candidati non dipendenti della pubblica amministrazione>>.

5.
Il comma 2 dell'articolo 34 sexies della legge regionale 21/2019 è sostituito dal seguente:
<<2. La Cabina di regia è composta dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, che la convoca e presiede, dal Direttore della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali o suo delegato, dal Direttore della Direzione centrale competente in materia di formazione del personale regionale o suo delegato, dal Presidente e dal segretario di ANCI FVG, dal Direttore generale della Fondazione e da tre componenti esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali, scelti fra segretari comunali e altro personale del Comparto unico esperto in materia di gestione delle risorse umane.>>.

6. Il termine per l'effettuazione delle spese e per la presentazione della rendicontazione, relativo agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi e dei Servizi di polizia locale, già finanziati dalla Regione nell'ambito della Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2023, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2023, n. 641, è prorogato al 31 ottobre 2026.
7.
L'intervento n. 9 della Tabella N riferita all'articolo 9, comma 14, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), come modificato dall'articolo 9, comma 14, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026), avente ad oggetto <<Riqualificazione del polifunzionale di Tamai - interventi sul secondo campo di calcio, interventi presso la palestra e spogliatoi>> è sostituito dal seguente: <<Lavori di demolizione e ricostruzione palestra polifunzionale di Tamai>>.

8. Ai sensi di quanto previsto dal comma 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Brugnera il finanziamento già concesso per l'importo di 620.000 euro, per effettuare lavori di demolizione e ricostruzione della palestra polifunzionale di Tamai.
9. Per le finalità previste al comma 8, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Brugnera inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
10. In via di prima applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionale 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), alle Comunità di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), costituite entro il 31 dicembre 2021, non si applica la previsione di cui all'articolo 22 ter, comma 2, della legge regionale 18/2015 fino alla verifica dei modelli a rendiconto relativi all'esercizio 2027.
11.
Dopo il comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015 è inserito il seguente:
<<6 bis. Per le Comunità previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 prevede differenziazioni del valore soglia collegate anche alla tipologia di Comunità e alla numerosità dei Comuni che le costituiscono.>>.

12. In via di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), per aree a rischio degrado si intendono le aree caratterizzate da oggettivi e rilevanti fenomeni di degrado sociale e disordine urbano.
13. Per le iniziative di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2023, finanziate nel corso dell'annualità 2024, sono ammesse le rendicontazioni delle spese sostenute entro il 30 settembre 2025, presentate entro il 31 dicembre 2025.
14. Per gli interventi di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), finanziati nel corso dell'annualità 2024, sono ammesse le rendicontazioni delle spese sostenute entro il 30 settembre 2025, presentate entro il 31 dicembre 2025.
15. Le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), si applicano, in quanto compatibili, anche all'Istituto Regionale Rittmeyer per ciechi di Trieste, per il personale a tempo determinato, assunto mediante procedure concorsuali e quelle selettive di cui al decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2019, n. 0226/Pres., che abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi negli ultimi otto anni, presso l'Istituto medesimo. Il servizio prestato deve riferirsi a funzioni ordinamentali e stabili dell'Istituto, con esclusione delle attività meramente temporanee o accessorie finanziate con fondi vincolati a progetti a termine.
16.
L'intervento n. 107 della Tabella N riferita all'articolo 9, comma 14, della legge regionale 13/2022, avente a oggetto: <<Realizzazione del parcheggio sud a supporto del centro storico di Venzone (lotto parcheggio)>> è sostituito dal seguente: <<Interventi di efficientamento energetico e completamento del parco urbano del capoluogo comunale - lotto 1 - completamento della camminata sul barbacane delle mura tra porta S. Giovanni e l'ingresso nord di Venzone>>.

17. Ai sensi di quanto previsto dal comma 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Venzone il finanziamento già concesso per l'importo di 520.900 euro, per il completamento della camminata sul barbacane delle mura tra porta S. Giovanni e l'ingresso nord di Venzone.
18. Per le finalità di cui al comma 17, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Venzone inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
19.
L'intervento n. 7 della Tabella M riferita all'articolo 9, comma 90, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), avente a oggetto: <<Realizzazione di una pista ciclabile lungo la S.R. UD n. 39 del Varmo tra Iutizzo e Gorizzo in Comune di Camino al Tagliamento>> è sostituito dal seguente: <<Realizzazione di una pista ciclabile lungo la S.R. UD n. 93 di Belgrado dal confine con il Comune di Codroipo a Gorizzo in Comune di Camino al Tagliamento>>.

20. Ai sensi di quanto previsto dal comma 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Camino al Tagliamento il finanziamento già concesso per l'importo di 545.704,11 euro, per la realizzazione di una pista ciclabile lungo la S.R. UD n. 93 di Belgrado dal confine con il Comune di Codroipo a Gorizzo in Comune di Camino al Tagliamento.
21. Per le finalità di cui al comma 20, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Camino al Tagliamento inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
22.
L'intervento n. 113 della Tabella R riferita all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), avente a oggetto: <<Collegamento pista ciclabile FVG1 con FVG6. Venzone: realizzazione sottopasso su strada SR 13 in prossimità del centro del paese>> è sostituito dal seguente: <<Ripristino e messa in sicurezza della viabilità comunale presso i centri abitati nel comune di Venzone>>.

23. Ai sensi di quanto previsto dal comma 22, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare alla Comunità di montagna del Gemonese, subentrata all'Unione territoriale intercomunale del Gemonese, il finanziamento già concesso per l'importo di 540.000 euro, per il ripristino e la messa in sicurezza della viabilità comunale presso i centri abitati nel comune di Venzone.
24. Per le finalità di cui al comma 23, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Comunità di montagna del Gemonese inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
25.
L'intervento n. 62 della Tabella O riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), avente a oggetto: <<Percorso ciclabile da via degli orti a via Visinale, lungo la linea ferroviaria>> è sostituito dal seguente: <<Tratto di pista ciclabile parallela alla S.S. n. 14 - via Variante>>.

26. Ai sensi di quanto previsto dal comma 25, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Muzzana del Turgnano il finanziamento già concesso per l'importo di 216.495 euro, per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile parallela alla S.S. n. 14 - via Variante.
27. Per le finalità di cui al comma 26, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Muzzana del Turgnano inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
28.
All'intervento n. 130 a favore della Comunità di montagna del Gemonese avente a oggetto: <<Piano di completamento della rete ciclabile Regionale del comprensorio del Gemonese FVG1-FVG3-FVG6 (intervento 1, 4 e integrazione finanziamento intervento concertazione 2019-2021 - Collegamento pista ciclabile FVG1 con FVG6. Venzone: realizzazione sottopasso su strada SR 13 in prossimità del centro del paese>>, inserito nella Tabella O riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 13/2021, le parole <<intervento concertazione 2019-2021 - Collegamento pista ciclabile FVG1 con FVG6. Venzone: realizzazione sottopasso su strada SR 13 in prossimità del centro del paese>> sono sostituite dalle seguenti: <<integrazione finanziamento per realizzazione tratto Portis-Venzone (lotto n. 1)>>.

29. Ai sensi di quanto previsto dal comma 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare alla Comunità di montagna del Gemonese il finanziamento già concesso per l'importo di 150.000 euro, a integrazione del finanziamento per la realizzazione del lotto n. 1 del tratto Portis-Venzone.
30. Per le finalità di cui al comma 29, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Comunità di montagna del Gemonese presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
31.
Al comma 237 dell'articolo 9 della legge regionale 12/2025, dopo le parole <<per l'acquisto>>, sono inserite le seguenti: <<e per le attività correlate alla rimessa in esercizio>>.

32. Ai sensi di quanto previsto dal comma 31, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Trieste il finanziamento già concesso per l'importo di 400.000 euro, per l'acquisto e per le attività correlate alla rimessa in esercizio del complesso immobiliare ex macello di Prosecco.
33. Per le finalità di cui al comma 32, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Trieste presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
34.
Al comma 36 dell'articolo 10 della legge regionale 13/2022 le parole <<per la progettazione relativa alla realizzazione di un>> sono sostituite dalle seguenti: <<per la realizzazione del primo stralcio funzionale del>>.

35. Ai sensi di quanto previsto dal comma 34, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Morsano al Tagliamento il finanziamento già concesso per l'importo di 500.000 euro, per la realizzazione del primo stralcio funzionale del collegamento stradale tra la S.P. n. 13 (di Cordovado) e la S.P. n. 40 (del Ponte di Madrisio).
36. Per le finalità di cui al comma 35, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Morsano al Tagliamento inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
Art. 9
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1. Per perseguire gli obiettivi generali della sicurezza energetica e dell'indipendenza energetica, con riferimento all'incremento della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER) e agli altri elementi già evidenziati dal Piano energetico regionale (PER) di cui al decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2024, n. 0167/Pres. (Art. 5, comma 11, legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19. Piano energetico regionale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere accordi di programma con i Comuni che hanno acquisito beni statali dismessi per lo sviluppo di una rete di impianti di produzione di energia da FER sul territorio regionale.
2. Per perseguire gli obiettivi generali della sicurezza energetica e dell'indipendenza energetica, con riferimento all'incremento della produzione di energia da FER e agli altri elementi già evidenziati dal PER, l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche tramite FVG Energia SpA ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g bis), della legge regionale 29 novembre 2022, n. 18 (Disposizioni regionali per la transizione energetica), a promuovere accordi di partenariato con il settore privato per l'erogazione di servizi di alta qualità da parte dei soggetti del settore privato e a tariffe agevolate, nel rispetto della vigente legislazione, per i residenti dell'area interessata nel rispetto della vigente legislazione e ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).
3. L'Amministrazione regionale, d'intesa con lo Stato e l'Agenzia del demanio, può destinare alla rete di impianti di produzione di energia da FER sul territorio regionale i beni, già mappati, che rappresentano il patrimonio militare dismettibile dello Stato (Infrastrutture non attive - INA) e quello nella disponibilità dell'Agenzia del demanio che non abbia funzionalità governative, per i quali si procede all'acquisizione ai sensi degli articoli 37 bis e seguenti della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).
4. L'Amministrazione regionale può mettere a disposizione gli impianti di cui ai commi 1, 2 e 3 per le configurazioni della Comunità energetica rinnovabile (CER) regionale come definite dall'articolo 4, commi 19 e 19 bis, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), in materia di comunità energetiche rinnovabili.
5. I beni oggetto dello sviluppo di reti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono individuati con deliberazione della Giunta regionale concordata tra le strutture competenti in materia di energia e in materia di patrimonio.
6. L'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 attua quanto previsto dall'articolo 37 quinquies, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/2017.
Art. 10
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2026.