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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40

Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. (21G00047)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/09/2023)
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Testo in vigore dal:  5-9-2023
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Art. 9

Personale operante nell'area sciabile attrezzata
1. Il gestore dell'impianto di risalita individua il direttore delle piste. Le funzioni di direttore delle piste possono essere assunte anche dal gestore dell'impianto.
2. Il direttore delle piste:
a) promuove, sovrintende e dirige le attività di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse;
b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;
c) segnala senza indugio al gestore dell'impianto la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo;
d) indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinchè la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione;
e) coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso
((, salvo che tale attività non sia stata affidata ai soggetti individuati dall'articolo 29, alla Croce Rossa italiana o alla Croce Bianca italiana, mediante specifiche convenzioni))
;
f) predispone un piano di gestione delle emergenze, in caso di pericolo valanghe, sul proprio comprensorio.
3. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di individuazione e formazione del personale di cui al comma 1
((, sentita la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI))
.